Articolo 1 della Legge 9 febbraio 1968, n. 96
Articolo 2
Versione
20 marzo 1968
Art. 1.
L'idrovia "Torino-Novara-Ticino" costituisce parte integrante della linea navigabile i cui estremi e punti intermedi sono stati fissati in "Torino-Sesto Calende Lago Maggiore-Domodossola" dal regio decreto 8 giugno 1911, n. 823 , e dal decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536 , e, come tale, e' iscritta tra le linee navigabili della 28 classe di cui all'articolo 2, terzo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 .
Entrata in vigore il 20 marzo 1968