Art. 10.
Le anticipazioni di cui all'art. 5 dovranno essere impiegate dagli istituti fino al 30 giugno 1964 esclusivamente in concessione di mutui per il 75 per cento della spesa necessaria per gli scopi previsti.
Le opere e gli acquisti da finanziare, i tipi di progetti e di macchine e l'ammontare massimo dei mutui saranno determinati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 2 giugno 1961, n. 454 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1964, previsto dagli articoli 6 , 10 e 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali, e' prorogato al 30 giugno 1969".
Le anticipazioni di cui all'art. 5 dovranno essere impiegate dagli istituti fino al 30 giugno 1964 esclusivamente in concessione di mutui per il 75 per cento della spesa necessaria per gli scopi previsti.
Le opere e gli acquisti da finanziare, i tipi di progetti e di macchine e l'ammontare massimo dei mutui saranno determinati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 2 giugno 1961, n. 454 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1964, previsto dagli articoli 6 , 10 e 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali, e' prorogato al 30 giugno 1969".