2. L'autorizzazione e' subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare, mediante applicazione della aliquota della sovrimposta di confine vigente al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi.
3. E' conservata la facolta' di concedere l'esonero dalla prestazione della cauzione di cui all' articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 .
4. La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di ((dodici mesi)) dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato.
5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo.
6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni.
7. Sulla base degli specifici accordi conclusi con l'Italia in materia di mutua assistenza amministrativa o di quelli conclusi con le Comunita' europee in materia di associazione o di cooperazione, il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, i Paesi terzi alle Comunita' europee ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo.