CASS
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2024, n. 41127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41127 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE. AM. nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/02/2024 del TRIBUNALE di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette/sentite le conclusioni del PG, SIMONE PERELLI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza imoucinata Penale Sent. Sez. 1 Num. 41127 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata il 26 febbraio 2024, così come corretta con provvedimento del 26 aprile 2024, il Tribunale di Trani, in accoglimento della richiesta di AM. SE. di applicazione della continuazione tra reati separatamente giudicati, rideterminava la pena unica da espiare in quella di cinque anni e venti giorni di reclusione e applicava le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena.
2. Ricorre per cassazione SE., per mezzo del difensore di fiducia, avv. Gialuca Loconsole e, mediante un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta esistenza dei presupposti per la comminazione delle pene accessorie. Rileva che le stesse devono essere applicate con riferimento al reato più grave e non alla pena complessiva derivata dall'applicazione dell'istituto della continuazione.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 28 maggio 2024, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza limitatamente all'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale per la durata della pena e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, quest'ultima da sostituire con quella temporanea. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si indicano di seguito.
2. Questa Corte ha costantemente affermato (Sez. 1 n.8126 del 06/12/2017, dep. 2018, Ngwoke, Rv. 272408; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240; Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, Di Tana, Rv. 264478; Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila, Rv. 255407) che, in caso di condanna per reato continuato, la pena principale, alla quale si deve far riferimento per determinare la durata della conseguente pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, non è quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione, ma quella inflitta in concreto per la violazione più grave, tenendo conto della incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti, oltre che della diminuente per la scelta del rito speciale, e, quindi, prescindendo dai modi in base ai quali si 2 è pervenuti al risultato finale (tra le altre, Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980; Sez. 1, n. 18149 del 04/04/2014, Di Benedetto, Rv. 259749; Sez. 6, n. 22508 del 24/05/2011, Di Cioccio, Rv. 250500; Sez. 1, n. 12894 del 06/03/2009, De Vittorio, Rv. 243045; Sez. 6, n. 21113 del 25/03/2004, Rv. 229126).
3. A tali condivisi principi - estensibili senz'altro alla pena accessoria dell'interdizione legale (in senso conforme, Sez. 1, n. 2560 del 21/11/1985, dep. 1986, Panero, Rv. 172279), di cui pure si discute in questa sede, e che risulta essa stessa obbligatoria per legge e predeterminata nella specie e nella durata (conseguendo essa, ai sensi dell'art. 32 cod. pen., alla condanna all'ergastolo o, durante la pena, alla reclusione per un tempo non inferiore ad anni cinque) - l'ordinanza impugnata non si è attenuta. Il Tribunale, invero, ha applicato le pene accessorie previste dagli artt. 29 e 32 cod. pen. per l'ipotesi della condanna a pena superiore a cinque anni, prendendo a riferimento la pena comprensiva dell'aumento per continuazione, mentre avrebbe dovuto avere riguardo a quella irrogata per il reato più grave e, segnatamente, quella di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, cui - ai sensi dell'art. 29, primo comma seconda parte, cod. pen. - consegue la sola applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
4. L'ordinanza impugnata dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio relativamente all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale, che dev'essere eliminata, nonché all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che dev'essere sostituita con quella dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
P.Q.M.
Ui z p o ol 5 cAti CO 7•31 .01 c9 , Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale, che elimina, nonché all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che sostituisce con quella dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni o cinque. Così deciso, il 28 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG, SIMONE PERELLI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza imoucinata Penale Sent. Sez. 1 Num. 41127 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata il 26 febbraio 2024, così come corretta con provvedimento del 26 aprile 2024, il Tribunale di Trani, in accoglimento della richiesta di AM. SE. di applicazione della continuazione tra reati separatamente giudicati, rideterminava la pena unica da espiare in quella di cinque anni e venti giorni di reclusione e applicava le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena.
2. Ricorre per cassazione SE., per mezzo del difensore di fiducia, avv. Gialuca Loconsole e, mediante un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta esistenza dei presupposti per la comminazione delle pene accessorie. Rileva che le stesse devono essere applicate con riferimento al reato più grave e non alla pena complessiva derivata dall'applicazione dell'istituto della continuazione.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 28 maggio 2024, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza limitatamente all'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale per la durata della pena e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, quest'ultima da sostituire con quella temporanea. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si indicano di seguito.
2. Questa Corte ha costantemente affermato (Sez. 1 n.8126 del 06/12/2017, dep. 2018, Ngwoke, Rv. 272408; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240; Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, Di Tana, Rv. 264478; Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila, Rv. 255407) che, in caso di condanna per reato continuato, la pena principale, alla quale si deve far riferimento per determinare la durata della conseguente pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, non è quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione, ma quella inflitta in concreto per la violazione più grave, tenendo conto della incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti, oltre che della diminuente per la scelta del rito speciale, e, quindi, prescindendo dai modi in base ai quali si 2 è pervenuti al risultato finale (tra le altre, Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980; Sez. 1, n. 18149 del 04/04/2014, Di Benedetto, Rv. 259749; Sez. 6, n. 22508 del 24/05/2011, Di Cioccio, Rv. 250500; Sez. 1, n. 12894 del 06/03/2009, De Vittorio, Rv. 243045; Sez. 6, n. 21113 del 25/03/2004, Rv. 229126).
3. A tali condivisi principi - estensibili senz'altro alla pena accessoria dell'interdizione legale (in senso conforme, Sez. 1, n. 2560 del 21/11/1985, dep. 1986, Panero, Rv. 172279), di cui pure si discute in questa sede, e che risulta essa stessa obbligatoria per legge e predeterminata nella specie e nella durata (conseguendo essa, ai sensi dell'art. 32 cod. pen., alla condanna all'ergastolo o, durante la pena, alla reclusione per un tempo non inferiore ad anni cinque) - l'ordinanza impugnata non si è attenuta. Il Tribunale, invero, ha applicato le pene accessorie previste dagli artt. 29 e 32 cod. pen. per l'ipotesi della condanna a pena superiore a cinque anni, prendendo a riferimento la pena comprensiva dell'aumento per continuazione, mentre avrebbe dovuto avere riguardo a quella irrogata per il reato più grave e, segnatamente, quella di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, cui - ai sensi dell'art. 29, primo comma seconda parte, cod. pen. - consegue la sola applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
4. L'ordinanza impugnata dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio relativamente all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale, che dev'essere eliminata, nonché all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che dev'essere sostituita con quella dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
P.Q.M.
Ui z p o ol 5 cAti CO 7•31 .01 c9 , Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale, che elimina, nonché all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che sostituisce con quella dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni o cinque. Così deciso, il 28 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente