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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/12/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data 19/12/2025 – all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.- ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 470/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...], il [...], Parte_1
(C.F.: ), residente in C/da Malvicino, n. 40, Capo C.F._1
d'Orlando (Me), elettivamente domiciliato in Via Matini, n. 213, di
Ficarra, presso lo studio dell'Avv. Rosanna Gullia, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. Maria Antonietta Canu, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio
Legale della sede Provinciale dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici anni 2017-2018-2019;
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19/02/2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' deducendo di aver espletato, come bracciante agricolo, CP_1
regolarmente la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta
Louis s.r.l., con sede legale in Via Nazionale, n. 74, di Piraino (Me) per gli anni 2017, 2018, 2019 e precisamente per l'anno 2017 dall'1.08.2017 al 31.12.2017, per l'anno 2018 dal 12.07.2018 al 31.12.2018, e per l'anno
2019 dal 18.07.2019 al 31.12.2019, accumulando 102 giornate lavorative annue.
Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellato dagli elenchi CP_1
dei lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverlo presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario. Depositava altresì la dichiarazione ex. art. 152 disp. att. c.p.c.
L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione depositata il CP_1
29/05/2024 contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione testi.
In data odierna, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza ex art. 429
c.p.c.
In via preliminare va rilevato che non si oppongono problemi di tempestività del ricorso, depositato entro i termini di legge.
Nel merito, la domanda può trovare parziale accoglimento.
2 Il disconoscimento del rapporto di lavoro del ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza trova fondamento limitatamente agli anni 2018-2019.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione in materia di disconoscimento o di mancata iscrizione negli elenchi grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c., onere di fatto assolto da parte ricorrente solo per gli anni 20178-2019 e non anche per l'anno 2017.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito CP_1 di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del
D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., civ. Sez. lav. n. 7995/2000, e da ultimo Cass. n.
14296/11)”.
Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione o di disconoscimento dagli elenchi. La subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali o datoriali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato
3 dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo dal datore.
Orbene, il teste escusso, Sig.ra ha confermato le Testimone_1
circostanze per cui il ricorrente abbia lavorato, effettivamente per gli anni
2018-2019 per la ditta Louis s.r.l., per un totale di 102 giornate annue;
per tali annualità ha infatti specificato il numero di giornate lavorate,
l'orario effettuato, la sottoposizione alle direttive lavorative da parte del datore e la regolare percezione della retribuzione come risultante dalle buste paga prodotte in giudizio. Il teste ha anche indicato ulteriori elementi quali il fatto che non solo il lavoro era svolto a stretto contatto tra parte ricorrente e la stessa ma che anche si recavano insieme presso i terreni di lavoro;
nulla ha invece potuto riferire per l'anno 2017 se non di essere a conoscenza che lo stesso avrebbe lavorato anche per il detto anno per la ditta Louis s.r.l.,, ma non ha potuto specificare i giorni di lavoro espletati, né l'orario, la sottoposizione alle direttive del datore di lavoro né tantomeno la percezione della retribuzione. Testualmente riferiva: “il 2017 non eravamo insieme anche se qualche volte ci accorpavano. […] Per l'anno 2017 eravamo in terreni diversi, so che parte ricorrente lavorava pure per quella ditta, come me, ma non eravamo insieme. Però capitava che se servisse, potevamo essere spostati e quindi sono capitate occasioni di vedersi, ma per quell'anno più sporadiche.”
L'altro teste sentito, Sig.ra non riferiva nulla Testimone_2 riguardo ai fatti di causa. Testualmente riferiva: “non sono mai stata bracciante agricola. […] Conosco questo signore, conosco la mamma anche se non siamo molto amiche. So chi è e mi ricordo che quando andavo a prendere la verdura lo vedevo lavorare. Non ho mai lavorato su quel terreno. Sotto casa mia c'è un bar e in un incontro mi ha detto che lavorava là, dopo mi è capitato di vederlo.”
4 La testimonianza dell'Ispettore non ha apportato Testimone_3
ulteriori elementi che possano incidere sulla situazione del singolo lavoratore. Effettivamente, lo stesso ha dichiarato che effettivamente una seppur minore attività agricola rispetto a quella dichiarata era effettivamente esercitata nei terreni dell' Lo stesso, infatti, ha Pt_2
dichiarato che quantomeno vi era un fabbisogno di 2000 giornate di lavoro. Specificamente, infatti, ha dichiarato che un certo fabbisogno di manodopera c'era però inferiore rispetto a quello dichiarato. Ciò, quindi, non si pone in contrasto con quanto effettivamente accertato dalle ulteriori testimonianze.
Ed invero, i verbali ispettivi prodotti dall' non escludono la CP_1
sussistenza del detto rapporto lavorativo per gli anni 2018-2019, ma solo l'assunzione di un numero di lavoratori superiore al fabbisogno dei terreni, circostanza questa che non porta ad escludere che il rapporto di lavoro della ricorrente non sia stato effettivo.
Emergono discrepanze in relazione al terreno di Torrenova che, secondo il verbale (che fa prova fino a querela di falso per quanto direttamente accertato dagli ispettori) nonché secondo la teste non aveva Tes_3
alcuna coltivazione.
Tuttavia, trattandosi di anni di lavoro 2018 e 2019 ed il relativo sopralluogo avvenuto nel 2022 può dedursi che il lasso di tempo trascorso possa aver comportato una modifica dello stato dei terreni, trattandosi comunque di coltivazioni meno stabili di un noccioleto o di uliveto.
Viene valutata anche l'attendibilità dei testi non potendosi automaticamente escludere la stessa nelle ipotesi che i testimoni abbiano cause analoghe contro l' . Invero, pur avendo dichiarato di aver CP_1
testimoniato per altri colleghi comunque non sono emersi elementi idonei per diminuire la loro attendibilità quali, ad esempio, un pieno
5 coinvolgimento della ricorrente anche nei giudizi instaurati dai testi escussi.
Tanto basta per accogliere la domanda della ricorrente in ordine al diritto dello stesso all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per i soli anno 2018-2019 per 102 giornate lavorative.
Si rigettano le ulteriori domande.
L'accoglimento solo parziale delle domande formulate con il ricorso giustifica la compensazione della metà delle spese del presente giudizio.
La restante parte va liquidata in favore di parte ricorrente, con distrazione nei confronti del procuratore antistatario, come in dispositivo ex DM
55/2014 e ss. modificazioni avuto riguardo al valore della causa, in applicazione del principio secondo cui la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, per un anno e in relazione a un numero limitato di giornate, non può considerarsi di valore indeterminabile, essendo possibile apprezzarne il valore economico obiettivamente contenuto, con riferimento alla possibile proiezione di tale iscrizione sulle future prestazioni previdenziali (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8792 del 29/03/2019;
Cass. n. 27395 del 29/10/2018, Cass. n. 27394 del 29/10/2018; Cass.
26673/2018).
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
con ricorso depositato in data 19/02/2024 nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i CP_1
difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente all'iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni 2018-2019 per 102 giornate lavorative;
6 - rigetta le ulteriori domande;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di metà CP_1
delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 656,00 oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- compensa la restante parte delle spese del presente giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 19/12/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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