Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 13/05/2025 N. 13200/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to PRISCO PAOLO ed elett.te Parte_1
dom.to presso lo studio in indirizzo telematico
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SAVARE',
1 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/4 Dott. Riccardo Atanasio
Con ricorso depositato in data 15.11.24 la società ha convenuto Parte_1
in giudizio chiedendo al Giudice: CP_1
NEL MERITO: annullare e/o dichiarare nullo l'avviso di addebito impugnato, per le ragioni di cui alla parte motiva del presente atto, e per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza del debito contributivo contestata ala parte ricorrente avente ad oggetto la contribuzione del periodo intercorrente tra il mese di Ottobre 2021 e il mese di Dicembre 2022 per il complessivo importo di € 6.463,34 in relazione al lavoratore . Persona_1
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara anticipatario, con aumento del 30% per utilizzo collegamenti ipertestuali”.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda non è fondata e va respinta.
La società ricorrente si è opposta all' avviso di addebito numero 368.2024.000 78509.03.000, notificato in data 29 ottobre 2024, avente ad oggetto il credito di euro 6.463,34, per somme che sarebbero state indebitamente percepite dalla società per l'assunzione di giovani e per le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2021-2022 (esonero contributivo Under 36).
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha previsto all'articolo 1, comma
10, che: “Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (esonero contributivo Under 36).
E' poi necessario che i datori di lavoro non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per
2/4 Dott. Riccardo Atanasio giustificato motivo oggettivo oppure a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
La società ricorrente, a far data dal 01.05.2021, ha assunto alle proprie dipendenze
[...]
nato il [...] fruendo dello sgravio contributivo di cui sopra. Per_1
contesta il diritto allo sgravio in quanto la società appartiene al settore finanziario che CP_1 non può essere beneficiario in quanto non rientra nell'ambito di applicazione della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19.3.2020.
La società opponente non contesta tale requisito, vale a dire che non possano essere beneficiarie dell'esonero contributivo le società appartenenti al settore finanziario;
contesta invece che essa appartenga al settore finanziario.
La società espleta attività assicurativa.
La società ritiene che attività assicurativa si differenzi da quella finanziaria;
ciò, in quanto mira a sollevare il cliente dalla responsabilità patrimoniale in ordine al compimento di attività più o meno rischiosa a fronte del pagamento di una determinata somma di denaro e che per tale ragione non possa essere assimilata a quella svolta dal settore bancario e finanziario i quali sono costituiti da classi di imprese che mettono in comunicazione soggetti con disponibilità economica con altri soggetti che hanno invece necessità di finanziamenti per realizzare i propri progetti.
Le imprese che operano nel settore finanziario sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” - Financial and insurance activities - la quale corrisponde a quella dell'Ateco2007.
Ed in quella sezione rientrano sia le imprese finanziarie che quelle assicurative.
Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione
“K” della classificazione Ateco2007”.
La società è inquadrata con il Codice statistico contributivo 60201 (Settore Credito, assicurazione e tributi, Classe Assicurazione, Categoria Imprese, agenti e subagenti di assicurazione) e Codice Ateco 2007 662202.
Peraltro, si deve considerare che risulta già dalla visura camerale che la società rientra tra le imprese che esercitano attività finanziaria.
Concludendo si deve sottolineare che grava pacificamente sulla società l'onere di provare di essere compresa tra i soggetti aventi i requisiti per potere usufruire dei benefici di esenzione da contribuzione.
3/4 Dott. Riccardo Atanasio Come affermato da ultimo dalla Cassazione (cfr Ordinanza n. 22923 del 19/08/2024) “grava per contro sul datore di lavoro l' onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (cfr. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 461). In sostanza quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass. 10/07/2018 n. 18160). Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (Cass.18/06/2018 n. 16033).
La società nulla ha provato in merito al di là di mere affermazioni circa le differenze ontologiche tra attività finanziaria ed assicurativa
Pertanto, le domande devono essere respinte.
In quanto soccombente la società va condannata a rimborsare ad le spese di lite CP_1 determinate in € 1.3000 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
PQM
Rigetta il ricorso in opposizione;
condanna la società a Parte_1 rimborsare ad le spese di lite determinate in € 1.3000 oltre accessori ed oltre 15% per CP_1
spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 13/05/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio