Ordinanza cautelare 28 aprile 2023
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 20/06/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01014/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01561/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2022, proposto da ER NA e OU En Naciri, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Zaffora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Legnago, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EN FR, DE ES, ER IG Amedeo Casarotto, non costituiti in giudizio ;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 234 del 26/09/2022, con la quale il Dirigente del Settore III – LL.PP. Urbanistica Ambiente del Comune di Legnago accertava la realizzazione negli immobili ubicati a Legnago (VR) in Via Mazzanta n. 1 di opere abusive e, conseguentemente, ordinava ai ricorrenti la demolizione delle opere con ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Legnago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come indicato a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono comproprietari dal giugno 2021, in virtù di atto di compravendita, di una porzione di fabbricato ubicato nel comune di Legnago.
Presso la proprietà, a seguito di sopralluogo condotto dal Comando di Polizia Municipale nel novembre del medesimo anno, il Comune ha contestato la realizzazione di opere prive di titolo edilizio e non conformi alla disciplina edilizia vigente, così descritte:
“- l’edificio principale, subalterno 9, originariamente autorizzato come stalla e sovrastante fienile, è stato completamente modificato sia internamente che a livello prospettico, e contestualmente oggetto di cambio di destinazione d’uso, da agricolo a residenziale;
- la pertinenza esterna, subalterno 9, è realizzata in assenza del relativo titolo edilizio, e trasformata da lavanderia a vano tecnico per alloggiamento di 3 caldaie e relativi impianti;
- l’edificio pertinenziale, subalterno 5, condonato quale annesso rustico, è stato oggetto di modifiche prospettiche e di cambio di destinazione d’uso, da agricolo a residenziale (garage) ”.
Constatato che dette opere risultavano eseguite in assenza del relativo titolo abilitativo, previsto dall’art. 10 del d.P.R. 380/2001, e non conformi alla disciplina edilizia in vigore, il Comune ha assunto l’ordinanza n. 234 del 26 settembre 2022, con la quale ne ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I. Violazione art. 10 del d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere. Carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria. Violazione dell’art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione . I deducenti sostengono che il provvedimento impugnato non sarebbe sufficientemente motivato, perché non individua le norme con cui le opere realizzate contrastano.
II. Violazione del principio di affidamento, violazione art.1, comma 2 bis L. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia e contraddittorietà . I ricorrenti lamentano che, dopo l’avvio del procedimento di data 23 novembre 2021, l’ordinanza di ripristino è stata notificata solo il 27 settembre 2022, ledendo l’affidamento oramai maturato negli interessati in merito all’archiviazione della procedura. L’ordinanza sarebbe viziata anche in considerazione del lunghissimo tempo trascorso tra la data di realizzazione delle opere (non meglio specificata di ricorrenti) e l’ordine di demolizione.
I ricorrenti hanno formulato istanza di sospensione dell’ordine comunale impugnato, precisando di avere nel frattempo, in data 13 ottobre 2022, presentato al S.U.A.P. comunale domanda di sanatoria delle opere.
Si è costituito per resistere al ricorso l’intimato Comune di Legnago.
In data 26 aprile 2023 l’avvocato Antonio Zaffora ha depositato dichiarazione di rinuncia al mandato conferitogli dai ricorrenti.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 28 aprile 2023, n. 214, non appellata.
In prossimità dell’udienza di discussione del ricorso la difesa dell’amministrazione comunale ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità del ricorso, in considerazione dei provvedimenti e degli atti intervenuti dopo la proposizione del gravame.
In particolare ha evidenziato che in data 21 marzo 2023 l’istanza di sanatoria presentata dopo l’adozione dell’ordinanza avversata con l’odierno giudizio è stata respinta; che i ricorrenti non hanno ripristinato gli abusi, come accertato nel sopralluogo del 28 dicembre 2023, e quindi il Comune in data 4 marzo 2024 ha disposto l’acquisizione delle opere al patrimonio comunale. Tali provvedimenti sono rimasti inoppugnati.
I ricorrenti hanno impugnato unicamente l’ordinanza di sgombero, con ricorso assunto al NRG 1449/2024, allo stato pendente.
I deducenti nulla hanno replicato all’eccezione comunale né hanno spiegato ulteriori difese.
Il ricorso è stato chiamato all’udienza pubblica del 5 giugno 2025 e ivi trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente occorre evidenziare che la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato dei ricorrenti Antonio Zaffora, depositata in giudizio in data 26 aprile 2023, non ha effetto interruttivo né sospensivo del processo e non impedisce il passaggio in decisione del ricorso, in quanto a termini dell’art. 85 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del “rinvio esterno” di cui all’art. 39 c.p.a., il difensore può rinunciare al mandato difensivo, ma tale rinuncia non ha effetto nei confronti delle altre parti “finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”. Egli è quindi tenuto a svolgere la sua funzione fino alla sua sostituzione, in specie non verificatasi (conformi TAR Emilia – Romagna, Bologna, Sez. I, 5 luglio 2022, n. 536; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 29 maggio 2018, n. 3537).
Tanto premesso, risulta fondata l’eccezione in rito sollevata nell’ultima memoria del Comune di Legnago. Il ricorso è infatti divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non essendo stato impugnato né il diniego di sanatoria (nel quale, come ricordato nell’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare n. 214/23, è stato esplicitamente previsto che il termine originariamente assegnato per il ripristino (90 giorni) “riprende a decorrere” con l’emanazione del nuovo provvedimento di diniego, con riconferma dell’oggetto e dell’efficacia) né l’atto di acquisizione del bene abusivo al patrimonio comunale. I ricorrenti, invero, non sono nemmeno più legittimati al ricorso, avendo perso la proprietà dei beni oggetto dell’ordine di demolizione.
Il giudizio, peraltro, può essere definito nel merito, stante l’infondatezza delle censure dedotte.
Non è configurabile, anzitutto, alcun vizio della motivazione dell’ordinanza impugnata.
L’ordine di demolizione avversato descrive analiticamente le opere abusive, precisando che le stesse sono state realizzate in difetto del necessario permesso di costruire in zona omogenea “E2- agricola di elevata utilizzazione”, in base al Piano degli interventi. Si tratta quindi di interventi non compatibili con la destinazione agricola della zona, atteso che il cambio di destinazione da agricolo a residenziale è ammesso solo per gli imprenditori agricoli e per quanto funzionale all’attività agricola. Il provvedimento richiama poi le norme del T.U. edilizia che prevedono la demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire.
Va evidenziato al riguardo che, in disparte il contenuto perspicuo dell’ordine impugnato, secondo un consolidato orientamento interpretativo l’ordine di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi costituisce atto vincolato, adeguatamente motivato con la descrizione delle opere e con la constatazione della loro abusività.
Deve essere disatteso anche il secondo motivo di gravame, secondo cui il provvedimento sarebbe stato assunto in violazione del legittimo affidamento maturato dai ricorrenti, doglianza che viene fondata dagli stessi sulla considerazione del tempo trascorso tra la comunicazione di avvio del procedimento e l’adozione dell’atto impugnato nonché sulla (non meglio precisata) risalenza nel tempo della realizzazione degli abusi.
Secondo un granitico orientamento interpretativo, confermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in materia di abusi edilizi l’inerzia dell’amministrazione non è suscettibile di ingenerare alcun legittimo affidamento al mantenimento delle opere. L’abuso edilizio costituisce infatti un illecito permanente, sicché la ricorrenza di situazioni antigiuridiche protratte nel tempo non è idonea a configurare un affidamento meritevole di tutela giuridica alla loro conservazione, perché il tempo non può legittimare una situazione di fatto abusiva (Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9; TAR Lazio, Sez. II bis, 26 febbraio 2025, n. 4294; Cons. Stato, Sez. VII, 17 aprile 2025, n. 3383; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 29 aprile 2025, n. 1427).
In conclusione, per le considerazioni illustrate, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti a rifondere al Comune di Legnago le spese di lite, che liquida in 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO