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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11936 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 3229/2023 Verbale dell'udienza del 16/12/2025 Per l'opponente è presente l'avv. Spena. Per è presente l'avv. Simona Galati per delega dell'avv. Sielo. CP_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Spena, nel riportarsi ai propri scritti difensivi e precedenti verbali di causa, in particolare alle conclusionali e alle repliche, insiste per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese di lite e condanna al risarcimento delle resistenti, con integrale restituzione di quanto pignorato. Chiede pertanto che la causa venga decisa. L'avv. Galati si riporta agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3229 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OM Spena, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Gen. G. Orsini n.° 40, OPPONENTE E
, c.f. in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Sielo, presso il cui studio elett.te domicilia in Roma alla Via Marcantonio Bragadin n. 96, OPPOSTA NONCHE' c.f.: in persona del Controparte_3 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e con la stessa elett.te domiciliata in Napoli alla via Diaz n. 11, TERZA PIGNORATA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. ha convenuto in giudizio l' e l' Pt_1 Controparte_4 [...]
(terza pignorata), instaurando il giudizio di merito relativo alla Controparte_3 opposizione ex art. 615 cpc proposta il 08.08.2022 avverso l'atto di pignoramento ex art. 72 bis dPR 602/1973 notificato il 04.05.2022. Nello specifico, premesso che nella fase cautelare (giudizio R.G.E. 8807/2022) veniva accolta l'istanza di sospensione dell'esecuzione, l'attore ha reiterato le proprie difese, deducendo l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità, l'infondatezza e l'illiceità della procedura esecutiva introdotta dall' con pignoramento presso terzi Controparte_5 ex artt. 72-bis e 48-bis DPR 602/1973, stante l'avvenuto annullamento delle cartelle n. 07120120096840521000, n. 07120120160166342000, n. 07120130045740236000, n. 07120130089293045000, n. 07120130128497805000, n. 07120130148872582000, n. 07120140005598482000, n. 07120140059277779000, n. 07120140066669663000, n. 07120140083618715000, n. 07120150088515952000, n. 07120160057292191000, n. 07120160116630037000, n. 07120170012241358000, n. 07120170022097237000, già con sentenza n. 610/2019, emessa dal Giudice di Pace di Napoli il 28.12.2018 e depositata il 07.01.2019, nonché la prescrizione del credito relativamente alle cartelle di pagamento non oggetto del detto annullamento, n. 07120140112775629000, n. 07120150062859272000, n. 07120160032824606000, non ritualmente notificate, e chiedendo al contempo la condanna dell' alla restituzione delle somme illegittimamente Controparte_4 percepite, nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore costituito, dichiaratosi antistatario. Si sono costituiti l' , la quale, nel rilevare la cessazione Controparte_5 della materia del contendere con riferimento alle cartelle n. 07120120096840521000, n. 07120120160166342000, n. 07120130045740236000, n. 07120130089293045000, n. 07120130128497805000, n. 07120130148872582000, n. 07120140005598482000, n. 07120140059277779000, n. 07120140066669663000, n. 07120140083618715000, n. 07120150088515952000, n. 07120160057292191000, n. 07120160116630037000, n. 07120170012241358000 e n. 07120170022097237000, ha chiesto il rigetto della domanda per quanto riguarda le ulteriori cartelle poste a fondamento del pignoramento impugnato, nonché l' chiedendo l'estromissione dal presente Controparte_3 giudizio. L'opposizione è fondata nei termini che seguono. Come dimostrato dall'opponente, con sentenza del giudice di pace di Napoli n. 610/2019, in accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. , fu disposto l'annullamento Pt_1 delle cartelle esattoriali n. 07120120096840521000, limitatamente al ruolo del CP_6 per sanzioni amm.ve; n. 07120120160166342000; n. 07120130045740236000
[...] limitatamente al ruolo del per sanzioni amm.ve; n. Controparte_7
07120130089293045000 limitatamente al ruolo del per sanzioni Controparte_6 amm.ve; n. 07120130128497805000; n. 07120130148872582000; n. 07120140005598482000; n. 07120140059277779000; n. 07120140066669663000; n. 07120140083618715000; n. 07120150088515952000; n. 07120160057292191000; n. 07120160116630037000; n. 07120170012241358000 limitatamente al ruolo del
[...] per sanzioni amm.ve e n. 07120170022097237000. CP_6
Tale azione giudiziaria, come esposto dall' , non ha riguardato la cartella n. CP_1
07120120096840521000 per le somme relative a imposta di registro, la cartella n. 07120130045740236000 per le somme relative a tassa auto (è poi intervenuto sgravio ex lege finanziaria 2023), la cartella n. 07120130089293045000 per le somme relative a imposta di registro (è poi intervenuto sgravio ex lege finanziaria 2023), la cartella n. 07120170012241358000 per le somme relative a IMU. Inoltre, ancorché l' nulla dica, l'annullamento non ha riguardato la cartella n. CP_1
07120120096840521000 per sanzioni iscritte a ruolo dalla , in quanto erano parti CP_8 del giudizio deciso con la sentenza in questione i soli enti locali. Alla data del pignoramento, le cartelle esattoriali n. 07120140112775629000 e 07120150062859272000 non erano state annullate, anzi erano state espressamente confermate dal giudice di pace con la sentenza n. 610/2019, sicchè nessuna prescrizione poteva essere utilmente eccepita dall'opponente. Tali cartelle sono state oggetto di annullamento da parte del giudice di pace di Napoli con la sentenza n. 22501/2023, a definizione dell'opposizione proposta dal sig. Pt_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229010772667000. Presumibilmente CP_1 non ha fatto valere il precedente giudicato, con la conseguenza che oggi il giudicato di cui alla seconda decisione prevale su quello precedente. In ordine alla cartella di pagamento n. 07120160032824606000, la stessa ha ad oggetto una pretesa tributaria relativa a canoni radioaudizioni circolari e televisivi e, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario (come anche fatto dal giudice di pace con la sentenza n. 22501/2023). Su tale ultimo punto, va rammentato che, con ordinanza n. 16986 del 25/05/2022, la S.C. ha evidenziato che anche l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella rientra nella giurisdizione del giudice tributario. Viene, quindi, confermato il precedente orientamento secondo cui in tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Cass. 32203 del 10/12/2019). Da tutto quanto esposto emerge che:
- il pignoramento era in buona parte illegittimo ma alcune somme erano effettivamente dovute,
- l'attivazione del procedimento ex art. 48-bis, che appariva inizialmente giustificata, si è poi rivelata illegittima, poiché l'importo a ruolo era inferiore ad € 5.000,00,
- il procedimento de quo, ad ogni modo, è stato sospeso prima di arrivare alla riscossione del totale indicato nell'atto di pignoramento;
ancorché le trattenute fossero illegittime le somme sono state in gran parte restituite e non risulta dimostrato uno specifico danno da parte dell'opponente,
- il pignoramento era valido per la minor somma dovuta, sicché l'azione esecutiva in sé non si è rivelata totalmente illegittima e le somme trattenute da non possono essere CP_1 restituire all'opponente (mentre vanno svincolate quelle ancora trattenute dal terzo, dato che l' non indica specificamente le ulteriori somme che sarebbero dovute). CP_1
L'azione in giudizio da parte dell'opponente è risultata pienamente giustificata, in quanto, come detto, il pignoramento si è rivelato per la maggior parte illegittimo, per cui deve essere disposto il rimborso delle spese di lite in suo favore ai sensi del D.M. 147/2022, in misura ricompresa tra i medi e i minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della complessità della lite e della ridotta attività espletata. Le spese di lite vanno compensate nei rapporti con il terzo pignorato, in quanto parte necessaria ma non realmente interessata dalle questioni discusse tra le altre parti. La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. va respinta, poiché non può dirsi sussistente una mala fede di , considerato che non risulta che la sentenza n. 610/2019 fu notificata CP_1 all' (ciò che avrebbe potuto evitare in nuce il pignoramento); inoltre, alcune somme CP_1 sono state oggetto di sgravio o annullamento solo in corso di causa (ed anche in virtù del superamento di un giudicato precedente favorevole all'esattore).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120160032824606000; - dichiara l'invalidità parziale del pignoramento ex art. 72-bis dPR 602/1973 notificato dall' , salvo che per le somme trattenute e non restituite Controparte_5 dalla stessa con svincolo delle ulteriori somme bloccate dal terzo, CP_5
- condanna l' alla refusione, in favore del sig. , Controparte_5 Pt_1 delle competenze di lite, che liquida in € 3.808,50 oltre spese al 15%, iva e cpa, se dovuti come per legge, con attribuzione all'Avv. OM Spena dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese di lite tra l'opponente ed il terzo pignorato. Così deciso in Napoli, il 16/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Spena, nel riportarsi ai propri scritti difensivi e precedenti verbali di causa, in particolare alle conclusionali e alle repliche, insiste per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese di lite e condanna al risarcimento delle resistenti, con integrale restituzione di quanto pignorato. Chiede pertanto che la causa venga decisa. L'avv. Galati si riporta agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3229 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OM Spena, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Gen. G. Orsini n.° 40, OPPONENTE E
, c.f. in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Sielo, presso il cui studio elett.te domicilia in Roma alla Via Marcantonio Bragadin n. 96, OPPOSTA NONCHE' c.f.: in persona del Controparte_3 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e con la stessa elett.te domiciliata in Napoli alla via Diaz n. 11, TERZA PIGNORATA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. ha convenuto in giudizio l' e l' Pt_1 Controparte_4 [...]
(terza pignorata), instaurando il giudizio di merito relativo alla Controparte_3 opposizione ex art. 615 cpc proposta il 08.08.2022 avverso l'atto di pignoramento ex art. 72 bis dPR 602/1973 notificato il 04.05.2022. Nello specifico, premesso che nella fase cautelare (giudizio R.G.E. 8807/2022) veniva accolta l'istanza di sospensione dell'esecuzione, l'attore ha reiterato le proprie difese, deducendo l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità, l'infondatezza e l'illiceità della procedura esecutiva introdotta dall' con pignoramento presso terzi Controparte_5 ex artt. 72-bis e 48-bis DPR 602/1973, stante l'avvenuto annullamento delle cartelle n. 07120120096840521000, n. 07120120160166342000, n. 07120130045740236000, n. 07120130089293045000, n. 07120130128497805000, n. 07120130148872582000, n. 07120140005598482000, n. 07120140059277779000, n. 07120140066669663000, n. 07120140083618715000, n. 07120150088515952000, n. 07120160057292191000, n. 07120160116630037000, n. 07120170012241358000, n. 07120170022097237000, già con sentenza n. 610/2019, emessa dal Giudice di Pace di Napoli il 28.12.2018 e depositata il 07.01.2019, nonché la prescrizione del credito relativamente alle cartelle di pagamento non oggetto del detto annullamento, n. 07120140112775629000, n. 07120150062859272000, n. 07120160032824606000, non ritualmente notificate, e chiedendo al contempo la condanna dell' alla restituzione delle somme illegittimamente Controparte_4 percepite, nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore costituito, dichiaratosi antistatario. Si sono costituiti l' , la quale, nel rilevare la cessazione Controparte_5 della materia del contendere con riferimento alle cartelle n. 07120120096840521000, n. 07120120160166342000, n. 07120130045740236000, n. 07120130089293045000, n. 07120130128497805000, n. 07120130148872582000, n. 07120140005598482000, n. 07120140059277779000, n. 07120140066669663000, n. 07120140083618715000, n. 07120150088515952000, n. 07120160057292191000, n. 07120160116630037000, n. 07120170012241358000 e n. 07120170022097237000, ha chiesto il rigetto della domanda per quanto riguarda le ulteriori cartelle poste a fondamento del pignoramento impugnato, nonché l' chiedendo l'estromissione dal presente Controparte_3 giudizio. L'opposizione è fondata nei termini che seguono. Come dimostrato dall'opponente, con sentenza del giudice di pace di Napoli n. 610/2019, in accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. , fu disposto l'annullamento Pt_1 delle cartelle esattoriali n. 07120120096840521000, limitatamente al ruolo del CP_6 per sanzioni amm.ve; n. 07120120160166342000; n. 07120130045740236000
[...] limitatamente al ruolo del per sanzioni amm.ve; n. Controparte_7
07120130089293045000 limitatamente al ruolo del per sanzioni Controparte_6 amm.ve; n. 07120130128497805000; n. 07120130148872582000; n. 07120140005598482000; n. 07120140059277779000; n. 07120140066669663000; n. 07120140083618715000; n. 07120150088515952000; n. 07120160057292191000; n. 07120160116630037000; n. 07120170012241358000 limitatamente al ruolo del
[...] per sanzioni amm.ve e n. 07120170022097237000. CP_6
Tale azione giudiziaria, come esposto dall' , non ha riguardato la cartella n. CP_1
07120120096840521000 per le somme relative a imposta di registro, la cartella n. 07120130045740236000 per le somme relative a tassa auto (è poi intervenuto sgravio ex lege finanziaria 2023), la cartella n. 07120130089293045000 per le somme relative a imposta di registro (è poi intervenuto sgravio ex lege finanziaria 2023), la cartella n. 07120170012241358000 per le somme relative a IMU. Inoltre, ancorché l' nulla dica, l'annullamento non ha riguardato la cartella n. CP_1
07120120096840521000 per sanzioni iscritte a ruolo dalla , in quanto erano parti CP_8 del giudizio deciso con la sentenza in questione i soli enti locali. Alla data del pignoramento, le cartelle esattoriali n. 07120140112775629000 e 07120150062859272000 non erano state annullate, anzi erano state espressamente confermate dal giudice di pace con la sentenza n. 610/2019, sicchè nessuna prescrizione poteva essere utilmente eccepita dall'opponente. Tali cartelle sono state oggetto di annullamento da parte del giudice di pace di Napoli con la sentenza n. 22501/2023, a definizione dell'opposizione proposta dal sig. Pt_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229010772667000. Presumibilmente CP_1 non ha fatto valere il precedente giudicato, con la conseguenza che oggi il giudicato di cui alla seconda decisione prevale su quello precedente. In ordine alla cartella di pagamento n. 07120160032824606000, la stessa ha ad oggetto una pretesa tributaria relativa a canoni radioaudizioni circolari e televisivi e, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario (come anche fatto dal giudice di pace con la sentenza n. 22501/2023). Su tale ultimo punto, va rammentato che, con ordinanza n. 16986 del 25/05/2022, la S.C. ha evidenziato che anche l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella rientra nella giurisdizione del giudice tributario. Viene, quindi, confermato il precedente orientamento secondo cui in tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Cass. 32203 del 10/12/2019). Da tutto quanto esposto emerge che:
- il pignoramento era in buona parte illegittimo ma alcune somme erano effettivamente dovute,
- l'attivazione del procedimento ex art. 48-bis, che appariva inizialmente giustificata, si è poi rivelata illegittima, poiché l'importo a ruolo era inferiore ad € 5.000,00,
- il procedimento de quo, ad ogni modo, è stato sospeso prima di arrivare alla riscossione del totale indicato nell'atto di pignoramento;
ancorché le trattenute fossero illegittime le somme sono state in gran parte restituite e non risulta dimostrato uno specifico danno da parte dell'opponente,
- il pignoramento era valido per la minor somma dovuta, sicché l'azione esecutiva in sé non si è rivelata totalmente illegittima e le somme trattenute da non possono essere CP_1 restituire all'opponente (mentre vanno svincolate quelle ancora trattenute dal terzo, dato che l' non indica specificamente le ulteriori somme che sarebbero dovute). CP_1
L'azione in giudizio da parte dell'opponente è risultata pienamente giustificata, in quanto, come detto, il pignoramento si è rivelato per la maggior parte illegittimo, per cui deve essere disposto il rimborso delle spese di lite in suo favore ai sensi del D.M. 147/2022, in misura ricompresa tra i medi e i minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della complessità della lite e della ridotta attività espletata. Le spese di lite vanno compensate nei rapporti con il terzo pignorato, in quanto parte necessaria ma non realmente interessata dalle questioni discusse tra le altre parti. La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. va respinta, poiché non può dirsi sussistente una mala fede di , considerato che non risulta che la sentenza n. 610/2019 fu notificata CP_1 all' (ciò che avrebbe potuto evitare in nuce il pignoramento); inoltre, alcune somme CP_1 sono state oggetto di sgravio o annullamento solo in corso di causa (ed anche in virtù del superamento di un giudicato precedente favorevole all'esattore).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120160032824606000; - dichiara l'invalidità parziale del pignoramento ex art. 72-bis dPR 602/1973 notificato dall' , salvo che per le somme trattenute e non restituite Controparte_5 dalla stessa con svincolo delle ulteriori somme bloccate dal terzo, CP_5
- condanna l' alla refusione, in favore del sig. , Controparte_5 Pt_1 delle competenze di lite, che liquida in € 3.808,50 oltre spese al 15%, iva e cpa, se dovuti come per legge, con attribuzione all'Avv. OM Spena dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese di lite tra l'opponente ed il terzo pignorato. Così deciso in Napoli, il 16/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco