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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4930 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il 23/10/1972, codice fiscale Parte_1
, residente in [...]do Professor, 370, Ribeirão Preto/SP, Brasile, CAP: C.F._1
14.020-280;
brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il 05/08/1996, codice fiscale Parte_2
e brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il C.F._2 Parte_3
14/11/1976, codice fiscale , entrambi residenti in [...], 88, C.F._3
Juiz de Fora/MG, Brasile, CAP: 36.021-590; tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Bonato (C.F. ) presso il C.F._4
cui studio in Roma, via Colleferro n. 15 (CAP 00189), sono elettivamente domiciliati, come risulta dalla procura speciale alle liti (con autentica notarile rilasciata in Brasile, tradotta, legalizzata e munita di apostille nelle forme di legge);
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ) ed in persona del Ministro in carica, legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici - alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C.
Email_1 C.F._5
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
1 Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
CONCLUSIONI
All'udienza del diciannove novembre 2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il loro Controparte_1
status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano. Hanno esposto che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana e aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
In particolare, i ricorrenti dichiarano di essere discendenti diretti di (o Controparte_2
o ), nato a [...], Italia, il 7 agosto 1851, come Controparte_3 Controparte_4
risulta dall'estratto per riassunto del registro degli atti di nascita (all. 3). Controparte_2
non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si era mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione n. 000.218.234.417/2023, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia,
Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (all. 4).
Il 29 agosto 1896, contrasse matrimonio con (o Controparte_2 Controparte_5 [...]
o o ) nella città di Paraíba do Sul CP_6 Controparte_7 Controparte_8
(Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 5). Da detta unione nacque (o ) il Persona_1 Persona_2
30 aprile 1891, nella città di Paraíba do Sul (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 6).
contrasse matrimonio con il 26 febbraio Persona_1 Per_3 CP_9
1908, nella città di Paraíba do Sul (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (all. 7). Da tale unione coniugale nacque il 25 settembre Persona_4
1917, nella città di Paraíba do Sul (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 8).
contrasse matrimonio con il 5 ottobre 1944, nella città di Persona_4 CP_10
Juiz de Fora (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 9). Successivamente al matrimonio, assunse il CP_10 nome . Dall'unione coniugale tra ed Controparte_11 Persona_4 CP_10
2 Per_
nacque il 16 aprile 1950, nella città di Juiz de Fora (Brasile), Persona_5
come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato
(all. 10).
contrasse matrimonio con il 27 giugno 1970, Persona_5 Persona_6
nella città di Juiz de Fora (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 11). Successivamente al matrimonio, Per_5 [...]
assunse il nome Dall'unione coniugale tra Persona_5 Persona_7 [...]
e nacquero due figli, odierni ricorrenti: 1) Persona_7 Persona_6 Parte_1
nato il [...], nella città di Juiz de Fora (Brasile), come risulta dal certificato
[...]
integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 12); 2) Parte_3
nato il [...], nella città di Juiz de Fora (Brasile), come risulta dal certificato
[...]
integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 13). contrasse matrimonio con il 10 luglio 1998, nella Parte_1 Controparte_12
città di Juiz de Fora (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 14). Successivamente al matrimonio, Controparte_12
assunse il nome Tuttavia, i coniugi divorziarono nella città di
[...] Controparte_13
Ribeirão Preto (Brasile), il 23 aprile 2009, e tornò a chiamarsi CP_12 Controparte_13 [...]
(all. 14 bis). contrasse nuovo matrimonio con CP_12 Parte_1 [...]
il 25 settembre 2010, nella città di Ribeirão Preto (Brasile), come Persona_8
risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all.
15). Successivamente al matrimonio, assunse il nome Persona_8 Persona_8
Persona_9
contrasse matrimonio con il 14 luglio 2000, nella Parte_3 Persona_10
città di Juiz de Fora (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 16). Successivamente al matrimonio, Persona_10
assunse il nome Dall'unione tra e
[...] Persona_11 Parte_3
nacque l'odierno ricorrente il 5 agosto 1996, nella Persona_10 Parte_2
città di Juiz de Fora (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 17).
Tanto premesso, i ricorrenti richiedono l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis, deducendo che , non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa iure Controparte_2
3 sanguinis alla propria figlia , e da questa a tutti i propri discendenti Persona_1
fino agli attuali ricorrenti, come documentalmente provato.
Il si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei principi espressi Controparte_1
dalla sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 19 novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
****
In via preliminare, deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art. 1, comma 36, della Legge n. 206/21, entrato in vigore il 24 dicembre 2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie, l'avo è nato a [...], provincia di Cosenza, per cui il foro competente è il
Tribunale adito.
Nel merito, la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non aveva perso la cittadinanza italiana, trasmettendola iure sanguinis ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, il 1° gennaio 1948, precisamente dall'avo Controparte_2
, nato a [...] il [...], senza mai naturalizzarsi brasiliano, e da questi
[...]
trasmessa alla figlia , nata il [...], sposatasi in Brasile con Persona_1
da . Per_3 CP_9
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912,
4 n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che
5 potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. SSUU cit.).
Occorre precisare, inoltre, che anche gli ulteriori discendenti in linea retta dell'avo italiano mai rinunciarono alla cittadinanza italiana. Spetta, invero, al eccepire che si sono Controparte_1 verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022).
In tal senso, Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n. 22271 afferma che “ai sensi dell'art. 11 della l.
n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia” (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, dichiarando la cittadinanza italiana della ricorrente - e di suo figlio - in quanto, sebbene trasferitasi in Australia acquistando la cittadinanza di quel Paese, mai aveva esplicitamente rinunciato a quella italiana). È poi opportuno richiamare le recenti sentenze “gemelle” delle SS.UU.
n. 25317 e 25318, pubblicate il 24 agosto 2022, definite “epocali” per la vasta platea di soggetti interessati. Con tali sentenze è stato statuito che:
- la cittadinanza per nascita si acquisisce iure sanguinis e, una volta acquisita, è permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo. Chi richiede il riconoscimento deve provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre spetta alla controparte provare eventuali interruzioni;
- la perdita della cittadinanza italiana richiede un atto volontario e spontaneo per acquisire una cittadinanza straniera, come una domanda di iscrizione nelle liste elettorali. Stabilire la residenza all'estero non è sufficiente per la perdita della cittadinanza;
- la cittadinanza può essere persa solo per rinuncia volontaria ed esplicita, mai per rinuncia tacita;
- la perdita della cittadinanza per accettazione di un impiego da un governo estero senza permesso italiano si applica solo a impieghi governativi che comportano obblighi di fedeltà verso lo Stato straniero.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
6 Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 19/11/2024. La Giudice
Dott.ssa Chiara Fiamingo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4930 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il 23/10/1972, codice fiscale Parte_1
, residente in [...]do Professor, 370, Ribeirão Preto/SP, Brasile, CAP: C.F._1
14.020-280;
brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il 05/08/1996, codice fiscale Parte_2
e brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il C.F._2 Parte_3
14/11/1976, codice fiscale , entrambi residenti in [...], 88, C.F._3
Juiz de Fora/MG, Brasile, CAP: 36.021-590; tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Bonato (C.F. ) presso il C.F._4
cui studio in Roma, via Colleferro n. 15 (CAP 00189), sono elettivamente domiciliati, come risulta dalla procura speciale alle liti (con autentica notarile rilasciata in Brasile, tradotta, legalizzata e munita di apostille nelle forme di legge);
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ) ed in persona del Ministro in carica, legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici - alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C.
Email_1 C.F._5
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
1 Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
CONCLUSIONI
All'udienza del diciannove novembre 2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il loro Controparte_1
status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano. Hanno esposto che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana e aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
In particolare, i ricorrenti dichiarano di essere discendenti diretti di (o Controparte_2
o ), nato a [...], Italia, il 7 agosto 1851, come Controparte_3 Controparte_4
risulta dall'estratto per riassunto del registro degli atti di nascita (all. 3). Controparte_2
non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si era mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione n. 000.218.234.417/2023, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia,
Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (all. 4).
Il 29 agosto 1896, contrasse matrimonio con (o Controparte_2 Controparte_5 [...]
o o ) nella città di Paraíba do Sul CP_6 Controparte_7 Controparte_8
(Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 5). Da detta unione nacque (o ) il Persona_1 Persona_2
30 aprile 1891, nella città di Paraíba do Sul (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 6).
contrasse matrimonio con il 26 febbraio Persona_1 Per_3 CP_9
1908, nella città di Paraíba do Sul (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (all. 7). Da tale unione coniugale nacque il 25 settembre Persona_4
1917, nella città di Paraíba do Sul (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 8).
contrasse matrimonio con il 5 ottobre 1944, nella città di Persona_4 CP_10
Juiz de Fora (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 9). Successivamente al matrimonio, assunse il CP_10 nome . Dall'unione coniugale tra ed Controparte_11 Persona_4 CP_10
2 Per_
nacque il 16 aprile 1950, nella città di Juiz de Fora (Brasile), Persona_5
come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato
(all. 10).
contrasse matrimonio con il 27 giugno 1970, Persona_5 Persona_6
nella città di Juiz de Fora (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 11). Successivamente al matrimonio, Per_5 [...]
assunse il nome Dall'unione coniugale tra Persona_5 Persona_7 [...]
e nacquero due figli, odierni ricorrenti: 1) Persona_7 Persona_6 Parte_1
nato il [...], nella città di Juiz de Fora (Brasile), come risulta dal certificato
[...]
integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 12); 2) Parte_3
nato il [...], nella città di Juiz de Fora (Brasile), come risulta dal certificato
[...]
integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 13). contrasse matrimonio con il 10 luglio 1998, nella Parte_1 Controparte_12
città di Juiz de Fora (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 14). Successivamente al matrimonio, Controparte_12
assunse il nome Tuttavia, i coniugi divorziarono nella città di
[...] Controparte_13
Ribeirão Preto (Brasile), il 23 aprile 2009, e tornò a chiamarsi CP_12 Controparte_13 [...]
(all. 14 bis). contrasse nuovo matrimonio con CP_12 Parte_1 [...]
il 25 settembre 2010, nella città di Ribeirão Preto (Brasile), come Persona_8
risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all.
15). Successivamente al matrimonio, assunse il nome Persona_8 Persona_8
Persona_9
contrasse matrimonio con il 14 luglio 2000, nella Parte_3 Persona_10
città di Juiz de Fora (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 16). Successivamente al matrimonio, Persona_10
assunse il nome Dall'unione tra e
[...] Persona_11 Parte_3
nacque l'odierno ricorrente il 5 agosto 1996, nella Persona_10 Parte_2
città di Juiz de Fora (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 17).
Tanto premesso, i ricorrenti richiedono l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis, deducendo che , non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa iure Controparte_2
3 sanguinis alla propria figlia , e da questa a tutti i propri discendenti Persona_1
fino agli attuali ricorrenti, come documentalmente provato.
Il si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei principi espressi Controparte_1
dalla sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 19 novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
****
In via preliminare, deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art. 1, comma 36, della Legge n. 206/21, entrato in vigore il 24 dicembre 2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie, l'avo è nato a [...], provincia di Cosenza, per cui il foro competente è il
Tribunale adito.
Nel merito, la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non aveva perso la cittadinanza italiana, trasmettendola iure sanguinis ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, il 1° gennaio 1948, precisamente dall'avo Controparte_2
, nato a [...] il [...], senza mai naturalizzarsi brasiliano, e da questi
[...]
trasmessa alla figlia , nata il [...], sposatasi in Brasile con Persona_1
da . Per_3 CP_9
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912,
4 n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che
5 potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. SSUU cit.).
Occorre precisare, inoltre, che anche gli ulteriori discendenti in linea retta dell'avo italiano mai rinunciarono alla cittadinanza italiana. Spetta, invero, al eccepire che si sono Controparte_1 verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022).
In tal senso, Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n. 22271 afferma che “ai sensi dell'art. 11 della l.
n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia” (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, dichiarando la cittadinanza italiana della ricorrente - e di suo figlio - in quanto, sebbene trasferitasi in Australia acquistando la cittadinanza di quel Paese, mai aveva esplicitamente rinunciato a quella italiana). È poi opportuno richiamare le recenti sentenze “gemelle” delle SS.UU.
n. 25317 e 25318, pubblicate il 24 agosto 2022, definite “epocali” per la vasta platea di soggetti interessati. Con tali sentenze è stato statuito che:
- la cittadinanza per nascita si acquisisce iure sanguinis e, una volta acquisita, è permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo. Chi richiede il riconoscimento deve provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre spetta alla controparte provare eventuali interruzioni;
- la perdita della cittadinanza italiana richiede un atto volontario e spontaneo per acquisire una cittadinanza straniera, come una domanda di iscrizione nelle liste elettorali. Stabilire la residenza all'estero non è sufficiente per la perdita della cittadinanza;
- la cittadinanza può essere persa solo per rinuncia volontaria ed esplicita, mai per rinuncia tacita;
- la perdita della cittadinanza per accettazione di un impiego da un governo estero senza permesso italiano si applica solo a impieghi governativi che comportano obblighi di fedeltà verso lo Stato straniero.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
6 Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 19/11/2024. La Giudice
Dott.ssa Chiara Fiamingo
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