Art. 1. Finalita' della legge
La presente legge, emanata in attuazione dell' articolo 117 della Costituzione , definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attivita' turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza
delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217 , e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge."
La presente legge, emanata in attuazione dell' articolo 117 della Costituzione , definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attivita' turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza
delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217 , e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge."