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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 50000370/2012
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 50000370/2012 R.G., avente ad oggetto: azione di divisione di beni caduti in successione ed azione di accertamento di intervenuta usucapione, vertente
TRA
e in qualità di eredi di in proprio e a sua volta quale Parte_1 Parte_2 Persona_1 erede di FO OV LE, rappresentati e difesi, giusta procura alle liti alle liti per atto del notar dell'8.01.2016, rep. n. 2.075, allegata al ricorso in riassunzione del 21.4.2022, dall'avv. Per_2
Lucio LE, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Siano (SA), alla via G. Marconi n. 28;
ATTORI-RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
E
e in qualità di eredi di in proprio e a sua volta quale P_ CP_2 Per_3 erede di rappresentati e difesi, giusta mandati rilasciato su foglio separato, A_ ma congiunti ex art 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione depositata in data 29.6.2022, dall'avv. Enrico Leo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Siano (SA), alla via A. Gramsci
n. 16, nonché, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Paolo Izzo.
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 19.2.2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per e la nota del Pt_1 Parte_2
17/2/2025; per e , la nota del 18/2/2025) qui da intendersi integralmente riportate P_ CP_2
e trascritte
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i germani A_
e dinanzi al Tribunale di SA per sentir dichiarare nei loro confronti lo Persona_1 Per_3 scioglimento della comunione degli assi ereditari dei loro genitori, e Parte_1 CP_3
.
[...]
Più in particolare, l'originario attore esponeva che il proprio padre decedeva ab intestato Parte_1 in data 20.4.1971 lasciando quali suoi eredi i figli e salvo il diritto A_ Per_1 CP_2 di usufrutto della coniuge superstite . In data 20.8.1971 veniva presentata la Controparte_3 dichiarazione di successione del de cuius avente ad oggetto i seguenti beni siti nel Comune di Siano: due terreni identificati in catasto di detto Comune al Foglio 5, p.lla 560 e p.lla 751 e un terreno distinto al foglio 7, p.lla 22; un fabbricato sito alla via Silvio Pellico n. 13, identificato al foglio 8, p.lla 1470
e un fabbricato sito alla via Campo Sportivo n. 24, identificato al foglio 8, p.lla 1505.
Rappresentava che successivamente, in data 22.11.1991, veniva presentata la dichiarazione di successione di , deceduta ab intestato in data 25.2.1991 lasciando a propria volta Controparte_3 quali eredi i tre figli, avente ad oggetto cinque terreni siti nel Comune di Siano e identificati rispettivamente al foglio 5, p.lla 173, al foglio 2, p.lle 384, 498 e 499, e al foglio 8, p.lla 404.
L'attore precisava altresì che con atto di permuta per notaio del 7.9.1994, a fronte della Per_5 cessione del fabbricato sito alla via Silvio Pellico censito alla particella 1463 subalterno 5 - risultante dal frazionamento della maggiore consistenza catastale indicata al n. 5 dell'elenco relativo alla denuncia di successione di – i germani ricevevano da un locale Parte_1 R_ Persona_6 garage sito in Siano e censito al Foglio 8, p.lla 2947, sub. 12 e 13.
Evidenziava, inoltre, che la massa ereditaria andava ricostituita anche avuto riguardo al denaro dei genitori, ai beni mobili di valore e ai gioielli di famiglia, che deduceva essere stati appresi dai convenuti senza che fossero mai stati preventivamente divisi fra i tre germani, oltre che ai beni mobili e immobili lasciati ai defunti genitori dalle sorelle del padre si trattava di Parte_1 Persona_7 deceduta all'estero, e di e tutte e tre nubili e decedute in Siano CP_4 CP_5 Controparte_6 precedentemente alla morte di . Controparte_3
Con specifico riferimento al terreno identificato al foglio 8, p.lla 404, A_ lamentava che lo stesso fosse occupato da costruzioni, analiticamente descritte in citazione, che avevano assorbito tutta la capacità edificatoria della particella, realizzate dai convenuti senza che vi fosse stato alcun atto divisorio, trasferimento di quota o usucapione del coerede.
Rappresentava, infine, che i fondi siti alle località “Olivitello”, “Vaticale” e “Vigna Peluso”, avevano subito delle espropriazioni le cui indennità erano state percepite unicamente dai convenuti.
Evidenziando il fallimento dei tentativi di addivenire in via stragiudiziale ad una compiuta sistemazione del patrimonio ereditario, concludeva chiedendo che fosse ricostituita la massa dei beni mobili e immobili appartenuti a e , compresi quelli descritti e Parte_1 Controparte_3 richiamati in citazione anche di provenienza successoria dalle sorelle del IG. , previa Parte_1 collazione, ai sensi degli arti. 737 c.c., di quanto da essi donato in vita ai convenuti sia direttamente che indirettamente;
che fosse formata la massa attiva a dividersi, ivi comprendendo anche i beni di cui al richiamato atto di permuta del 7.9.1994, nonché le indennità di espropriazione dei beni comuni percepite dai convenuti, con formazione di un comodo progetto divisionale, e che fosse ordinata la divisione del compendio ereditario con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza con ogni provvedimento conseguenziale, con spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, con condanna dell'opponente alle spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando preliminarmente Persona_1 la circostanza che l'attore avesse accettato l'eredità di entro il termine di cui Controparte_3 all'art. 480 c.c., ed eccependo conseguentemente la prescrizione del relativo diritto.
Evidenziava, inoltre, che l'attore aveva riconosciuto al germano il diritto di edificare su una Per_1 porzione del terreno di cui al foglio 8, p.lla 404, un compendio immobiliare di circa 14 unità immobiliari, lasciandogli inoltre l'espletamento di ogni azione attiva e passiva in relazione a tale bene.
Con specifico riferimento al terreno sito alla località “Vigna Peluso” contestava le asserzioni di controparte con riguardo al supposto incasso di indennizzi per procedimenti ablativi evidenziando che tutti i terreni siti in tale località erano stati interessati, di fatto, da immissione di conduttori- agricoltori ad opera della defunta e che tale terreno, benché presente nelle Controparte_3 denunce di successione dei genitori, risultava essere ancora per metà nella titolarità giuridica della defunta e per l'altra metà nella titolarità giuridica del defunto Persona_8 Parte_1
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse dichiarata la prescrizione del diritto dell'attore ad accettare l'eredità di e, per l'effetto, che fossero dichiarate inammissibili tutte le Controparte_3 domande di controparte dirette allo scioglimento della comunione ereditaria della de cuius, oltre che delle correlate domande di collazione e divisione ereditaria;
che fosse accertato e dichiarato il diritto del IG. all'indennità pari all'aumento di valore della p.lla al Fg. n. 8, p.lla n. 404, Persona_1 determinato dai miglioramenti o, comunque, il diritto al rimborso delle spese sostenute dal IG. Per_1 sul bene, che si quantificano in € 447.501,23, salvo diversa determinazione o quantificazione,
[...] con interessi dalla domanda giudiziale. Chiedeva inoltre che fosse ricostruita la massa di beni mobili e immobili appartenenti a previa collazione di quanto donato in vita sia Controparte_3 direttamente che indirettamente e che fosse accertata e dichiarata l'accettazione dell'eredità della de cuius da parte di con conseguente formazione della massa ereditaria e redazione di un Per_3 comodo progetto di divisione e successivo ordine di divisione del compendio ereditario, con attribuzione a e della quota ad ognuno spettante e ordine al Conservatore dei Per_1 Per_3
Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza con ogni provvedimento conseguenziale.
In ipotesi di mancato accoglimento della spiegata eccezione preliminare di prescrizione, chiedeva che fosse ricostruita la massa dei beni mobili e mobili appartenuti alla defunta previa Controparte_3 collazione di quanto donato in vita sia direttamente che indirettamente, e che fosse accertata e dichiarata l'accettazione dell'eredità della de cuius da parte di che fosse accertato e Per_3 dichiarato il proprio diritto all'indennità pari all'aumento di valore del terreno di cui al foglio 8, p.lla
404, determinato dai miglioramenti effettuati o, comunque, il proprio diritto al rimborso delle spese da lui sostenute e quantificate nella somma di € 447.501,23, ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia, con interessi dalla domanda giudiziale, con conseguente formazione della massa ereditaria, redazione di un comodo progetto divisionale e successivo ordine di divisione del compendio ereditario con attribuzione a , e della quota ad ognuno spettante Per_1 CP_2 A_
e ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza con ogni provvedimento conseguenziale.
Infine chiedeva che, con riferimento a tutte le parti del presente giudizio, fosse ricostruita la massa dei beni mobili e immobili appartenuti a previa collazione di quanto donato in vita sia Parte_1 direttamente che indirettamente, e che fosse formata la massa attiva da dividersi con redazione di un comodo progetto divisionale e successivo ordine di divisione del compendio ereditario con attribuzione a , e della quota ad ognuno spettante e ordine al Per_1 CP_2 A_
Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza con ogni provvedimento conseguenziale, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio anche instando preliminarmente per l'integrazione del Per_3 contraddittorio nei confronti di . Persona_7
Nel merito, contestava di dovere alcunché agli altri coeredi a titolo di indennità espropriativa di terreni comuni e di dover conferire alla massa ereditaria denaro, beni mobili o gioelli non avendone mai ricevuti.
Si opponeva, inoltre, alla sola divisione del fondo “Olivetello”, identificato in catasto al foglio 2, ex p.lla 384 e della p.lla n. 2488 come frazionata dalla p.lla n. 404 del foglio 8, sita alla via Botta di
Siano: rispetto a tali immobili, infatti, invocava l'avvenuta prescrizione acquisitiva della proprietà nei confronti delle altre parti in ragione dell'intervenuto proprio acquisto per usucapione di tali fondi.
Tanto premesso, concludeva instando perché, in via riconvenzionale, fosse dichiarato che per effetto di usucapione, era diventata proprietaria assoluta della particella di terreno n. 2488 sita Per_3 alla via Botta, così frazionata dalla p.lla 404 di cui al foglio 8 del catasto terreni del Comune di Siano, nonché del fondo “Olivetello” identificato in catasto al foglio 2, ex part. 384, con ordine alla
Conservatoria dei RR.II. di procedere alla relativa trascrizione. Chiedeva, altresì, che fosse ordinata la divisione legittima di tutti gli altri beni caduti nella successione ereditaria del de cuius, previa redazione di apposito progetto, con attribuzione a ciascun coerede della quota a ciascuno spettante ad eccezione dei beni usucapiti dalla convenuta, con spese poste a carico della massa.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., all'udienza del 7.11.2013 il procuratore di parte attrice dava atto dell'intervenuto decesso di : ne seguiva l'interruzione A_ del giudizio.
Sicché, con ricorso in riassunzione depositato in data 24.1.2014, la IG.ra chiedeva Per_3 disporsi la prosecuzione del giudizio;
analogamente procedeva in tal senso il IG. Persona_1 instando per la prosecuzione del giudizio interrotto e rappresentando che la successione del defunto si era aperta, ab intestato, in favore esclusivo dei due germani e A_ CP_2 Per_1
e che entrambi i chiamati avevano accettato la relativa delazione ereditaria.
[...]
Tanto premesso, rappresentava il proprio interesse alla riassunzione del processo interrotto sia nella qualità di parte in proprio sia nella qualità di erede del defunto , avendone A_ accettato la delazione ereditaria con beneficio di inventario, con subentro, dunque, anche nella stessa situazione giuridico-processuale del de cuius, per sentire accogliere integralmente le domande ed eccezioni spiegate nell'atto di citazione e in corso di causa dal nonché le A_ domande ed eccezioni da lui spiegate nella comparsa di costituzione e risposta e in corso di causa.
Così integrato il contraddittorio, veniva disposta l'esecuzione di C.T.U. avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza dei titoli di proprietà in capo ai de cuius e della proprietà del fondo oggetto della domanda di usucapione avanzata da Per_3
Di poi, a seguito del decesso di all'udienza dell'11.12.2015 veniva dichiarata Persona_1 nuovamente l'interruzione del giudizio. Sicché, con ricorso in riassunzione depositato in data
12.1.2016, e in qualità di unici eredi e successori universali di Parte_1 Parte_2 Per_1
instavano per la prosecuzione del giudizio interrotto con subentro nella medesima posizione
[...] sostanziale e processuale del de cuius, per ivi sentire accogliere integralmente le domande e le eccezioni spiegate nell'atto di citazione, in corso di causa e negli scritti difensivi da A_
nonché le domande e le eccezioni spiegate nella comparsa di costituzione e risposta, in corso
[...] di causa e negli scritti difensivi da Persona_1
Con ricorso in riassunzione del 13.1.2016, anche instava per la prosecuzione del giudizio Per_3 nei confronti di e sicché, con decreto del 18.1.2016, veniva disposto il Pt_1 Parte_2 prosieguo del processo. All'udienza del 4.10.2017, e dichiaravano di rinunciare alla domanda di Pt_1 Parte_2 divisione relativamente al fondo sito in Siano, contrada “Vigna Peluso”, identificato in catasto al foglio 5, p.lla 173, ed al fondo sito in Siano, località “Olivetello”, distinto in catasto al foglio 2, p.lla
384, mentre dichiarava, a sua volta, di rinunciare alla domanda di divisione e di Per_3 usucapione relativamente al fondo sito in Siano, contrada Vigna Peluso, identificato in catasto al foglio 5, p.lla 173, nonché al fondo sito in Siano, località Olivetello, distinto in catasto al foglio 2,
p.lla 384.
Ammesse parzialmente le richieste istruttorie delle parti, venivano disposti vari rinvii per bonario componimento su richiesta delle parti.
All'esito, riassegnato il giudizio al sottoscritto giudicante, con ordinanza del 27.10.2021 venivano ammesse in parte anche le richieste istruttorie formulate da parte del fu in sede di Persona_1 comparsa di costituzione dell'8.10.2012 e della memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c.; veniva inoltre ammesso l'interrogatorio formale delle parti, nonché la prova testimoniale articolata nella memoria di cui all'art. 183, VI comma n. 2) c.p.c., come originariamente richiesti da
[...]
A_
Inoltre, le parti venivano invitate ad interloquire in merito al fatto che il C.T.U., con specifico riguardo a due fondi ricompresi nella successione di , rilevava che, quanto al primo, Controparte_3 identificato alla p.lla n. 498 (cfr. pag. 16-18 elaborato peritale, lettera “c”), lo stesso apparteneva per la quota della metà ai figli del defunto e per metà, agli eredi di parimenti Parte_1 Persona_7 dicasi con riferimento al secondo fondo, identificato alla p.lla n. 499 (cfr. pag. 18-19 elaborato peritale, lettera “d”). Sicché, le parti venivano sollecitate in merito alla questione dell'ammissibilità della domanda di divisione con riferimento ai suddetti beni, i quali risultavano appartenere in comproprietà anche ad altre parti non evocate in giudizio (eredi ). Persona_7
Di poi, veniva disposta la comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 185 c.p.c. per l'udienza del 16.12.2021: riscontrata la disponibilità delle parti alla definizione bonaria della lite, la causa veniva rinviata per tale incombente all'udienza del 2.2.2022.
Successivamente, con ordinanza del 4.3.2022, veniva nuovamente dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso di comunicato con nota depositata in data 3.3.2022. Per_3
Sicché, con ricorso depositato in data 21.4.2022, e instavano per la riassunzione Pt_1 Parte_2 del giudizio nei confronti di e quali eredi e successori universali di CP_2 P_ Per_3 che si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 29.6.2022 rappresentando il proprio interesse alla prosecuzione del processo per sentir accogliere integralmente le domande e le eccezioni spiegate da nei precedenti scritti difensivi. Per_3 Constatato il fallimento delle trattative e svolta l'istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni da ultimo, all'udienza del 17.1.2024. Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 22.1.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Di poi, con ordinanza del 13.5.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di disporre il conferimento di un ulteriore incarico di C.T.U.
Compiute le operazioni peritali, la causa veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 19.2.2025; disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, il procedimento veniva introitato in decisione con ordinanza del 21.2.2025, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente accertato l'abbandono, da parte dei IGnori e , della Parte_1 Parte_2 domanda riconvenzionale originariamente formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta al n. 1) delle conclusioni, avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria della prescrizione del diritto del IG. ad accettare l'eredità di . A_ Controparte_3
Sotto tale profilo, infatti, a fronte del decesso dell'originario attore, subentravano nella sua posizione processuale il IG. e la IG.ra quali eredi di quest'ultimo. Persona_1 Per_3
Risulta invero prodotto in atti il certificato della situazione di famiglia originaria attinente alla posizione del IG. da cui è dato rilevare che il IG. fosse Parte_1 A_ deceduto celibe in data 13.4.2013 e che gli unici chiamati alla sua delazione ereditaria fossero Per_1
e
[...] Per_3
Da un lato, è documentata l'accettazione con beneficio di inventario della relativa delazione ereditaria da parte del IG. per altro verso, l'originaria costituzione nel presente giudizio da parte Persona_1 di anche nella qualità di erede di depone per l'integrazione di Per_3 A_ un'ipotesi di accettazione tacita della delazione ereditaria nel caso di specie.
Inoltre, deve evidenziarsi che gli eredi del IG. specificamente interpellati sulla Persona_1 persistenza del proprio interesse a coltivare tale domanda riconvenzionale (cfr. ordinanza del
22.7.2014), non solo non richiamavano in alcun modo in via specifica tale domanda riconvenzionale, ma nemmeno reiteravano puntualmente tale domanda in sede di note di precisazione delle conclusioni depositate in data 13.1.2024 e 17.2.2025.
Ne consegue, pertanto, che, tenuto conto del più ampio contegno processuale tenuto da parte dell'originario convenuto, tale domanda debba ritenersi senz'altro abbandonata, non risultando manifestamente espresso alcuno specifico interesse al conseguimento di una pronuncia sul punto (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3.12.2019, n. 31571; Sez. III, 18.1.2021, n. 723). Sempre in via preliminare, deve altresì darsi atto che tutte le parti rinunziavano alla domanda di divisione avente ad oggetto l'immobile di cui al Fg. n. 5, p.lla n. 173 (c.d. Fondo “Vigna Peluso), nonché il fondo di cui alla partita n. 2297, Fg. n. 2, p.lla n. 384 (c.d. fondo “Olivetello”), che devono pertanto stralciarsi dal presente giudizio di divisione.
Tra l'altro, la IG.ra rinunziava anche alla domanda di usucapione avente ad oggetto tale Per_3 ultimo fondo.
Inoltre, a fronte dello specifico invito ad interloquire in merito all'ammissibilità della domanda di divisione con riferimento ai terreni di cui alle p.lle nn. 498 e 499 del Fg. n. 2, di are 27,41 e 2,91, i IGnori e dichiaravano di rinunziare alla domanda di divisione in parte qua; Pt_1 Parte_2 alcuna specifica contestazione veniva al riguardo mossa da parte degli eredi della IG.ra Per_3 così dovendosi evidentemente stralciare dal computo del progetto divisionale anche tali immobili.
Sempre in via preliminare, non v'è prova alcuna dell'esistenza di atti di liberalità effettuati in vita da parte dei de cuius, così dovendosi evidentemente escludere l'operatività dell'istituto della collazione nel caso di specie, come pure originariamente richiesto per conto di e di Persona_1 [...]
Non risulta infine provato in alcun modo che ricadano nell'asse ereditario dei de A_ cuius beni mobili e altri gioielli, relativamente ai quali deve evidenziarsi un evidente deficit di allegazione, prima che di prova sul punto, come pure originariamente prospettato per conto del IG.
A_
Sotto tale profilo, sono inutilizzabili i buoni postali fruttiferi prodotti in atti (cfr. doc. nn. da 28 a 34 allegati alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3) c.p.c. del IG. : infatti, gli stessi, pur Persona_1 assurgendo ad elementi di prova diretta, venivano prodotti in allegato soltanto alla terza memoria istruttoria. Tra l'altro, e a tutto voler concedere, deve pure evidenziarsi che dagli stessi non è in alcun modo dato rilevare chi avesse materialmente provveduto all'emissione di tali buoni, né tantomeno se gli stessi fossero stati obiettivamente riscossi.
Né risulta in alcun modo provato che gli importi attinenti alle indennità relative alle espropriazioni dei fondi “Olivetello”, “Vaticale” e “Vigna Peluso” siano stati in altro modo indebitamente distratti dagli assi ereditari per cui è causa.
Da un lato, infatti, non risulta in alcun modo riscontrato l'ammontare degli importi così asseritamente liquidati a tale titolo;
per altro verso, nemmeno è dato rilevare come ed in quali termini tali somme avrebbero costituito parte integrante degli assi ereditari oggetto della richiesta di scioglimento in questa sede.
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi sulla domanda riconvenzionale originariamente formulata da parte del IG. avente ad oggetto il pagamento dell'indennità pari Persona_1 all'aumento di valore dell'immobile di cui al Fg. n. 8, p.lla n. 404 determinato dai miglioramenti, o comunque il diritto al rimborso delle spese sostenute;
nonché sulla domanda riconvenzionale di usucapione formulata da parte della IG.ra con specifico riferimento all'immobile di cui Per_3 al Fg. n. 8, p.lla n. 2488.
Sotto tale profilo, appare opportuno soffermarsi sugli esiti dell'accertamento peritale a tal uopo disposto (cfr. elaborato depositato in data 18.10.2024).
L'ausiliario del giudice aveva modo di evidenziare che la p.lla n. 404 e quella n. 2488 attenevano a due lotti di terreno contigui, come rappresentati nello stralcio di mappa riportato alla pag. 7 dell'elaborato peritale;
su entrambi tali immobili erano stati realizzati due fabbricati.
Più in particolare, quanto alla p.lla n. 2488, risulta documentato il rilascio dal Comune di Sarno (SA), in favore della IG.ra della licenza edilizia attinente alla pratica n. 980 del 14.12.1971, Per_3 per la costruzione di un fabbricato composto da piano seminterrato, piano terra e primo piano, secondo le dimensioni meglio descritte alla pag. 8 dell'elaborato peritale;
era rilasciata in data
15.4.1982 una concessione edilizia per la costruzione di una tettoia di copertura.
Ancora, nel settembre del 2000 veniva presentata dalla IG.ra una D.I.A. con riguardo a Per_3 lavori di manutenzione straordinaria;
successivamente, veniva inoltrata una S.C.I.A. n. 9317 del
22.7.2015 per ulteriori lavori di manutenzione straordinaria, e un'ulteriore S.C.I.A. recante prot. n.
12126 del 24.8.2018, aventi ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria al piano sottotetto.
Il fabbricato occupava gran parte della particella e risultava completo e rifinito sia con riguardo ai prospetti esterni che con riguardo agli spazi interni, come da documentazione fotografica allegata
(pagg. 8 e ss. dell'elaborato peritale).
Inoltre, con concessione edilizia n. 167 prot. n. 3833 del 15.10.1993, veniva rilasciata altra concessione edilizia avente ad oggetto la costruzione sull'area residuata dalla prima costruzione, per la realizzazione di un secondo corpo di fabbrica in aderenza al primo;
seguiva il rilascio della concessione n. 4481 del 3.10.1995 in proroga e la n. 4481/44 del 13.3.1996 per la variante.
Veniva rilasciata, poi, ai figli della IG.ra la concessione n. 28 prot. n. 4852 del 3.5.2001 Per_3 per il completamento del fabbricato e la variazione in sanatoria della posizione interna del corpo scale;
veniva realizzata una volumetria pari a mc 1.843, di poco inferiore a quella di mc 1.871,00 autorizzata.
Tale corpo di fabbrica non risultava ancora completato sia esternamente che internamente;
il piano interrato ed il piano terra venivano utilizzati come garage, mentre i piani superiori mancavano degli impianti tecnologici e di tutte le finiture. Era presente una porta di collegamento tra i piani dell'edificio.
Era invece rilasciata in favore del IG. la concessione edilizia n. 73 prot. n. 3985 del Persona_1
4.6.1993 per la costruzione di un fabbricato sul mappale n. 404, composto da piano interrato e da due corpi sovrastanti;
venivano al riguardo rilasciati anche la concessione edilizia n. 118 prot. n. 3985 del
4.12.1995 per una proroga nel completamento dei lavori e la concessione n. 89 del 3.12.2001 per la sanatoria di talune difformità meglio descritte alla pag. 16 dell'elaborato peritale: in particolare, la struttura era realizzata limitatamente al solo scheletro strutturale, composto da una struttura intelaiata in cemento armato, con solai latero cementizi armati.
L'ausiliario del giudice aveva avuto modo di rilevare che, con atto per notar del 1959, racc. Per_9
n. 2882, rep. n. 14286, veniva assegnata alla IG.ra “la piena proprietà di una Controparte_3 porzione del fondo , confinante con la porzione assegnata a da due lati e con CP_7 Persona_10
Via Canalone (oggi via Botta), rappresentata nel detto tipo di frazionamento, al Foglio di mappa n.
8, p.lla n. 404 di are tredici e centiare cinquantuno”.
La particella aveva una superficie di mq 7.210,00 e veniva divisa nelle particelle 404-a, 404-b, 404-
c, 404-d, 404-e; la particella n. 404-a “prese il n. 404 definitivo” e veniva assegnata alla IG.ra
; veniva poi disposto il frazionamento catastale e la particella così assegnata aveva CP_3 un'estensione di mq 1.351,00 (cfr. pag. 22 dell'elaborato peritale).
Di poi, con tipo di frazionamento n. 30/1972, la p.lla n. 404 di mq 1.351,00 veniva frazionata nelle p.lle nn. 404-a e 404-b con numeri definitivi, rispettivamente di 404 (di mq 866) e 2.488,00 di mq
485.
Gli intestatari di entrambe le particelle risultavano i coeredi e A_ Per_1 Per_3
Pertanto, la p.lla n. 2488 derivava dalla p.lla n. 404: il frazionamento era verosimilmente dovuto all'edificazione del fabbricato sulla p.lla n. 2488 da parte della IG.ra Per_3
Di poi, si registrava un ulteriore frazionamento in data 8.3.2019, che interessava la p.lla n. 2488.
Si conseguivano i seguenti identificativi catastali: la p.lla n. 3124, di mq 225, ove insisteva il fabbricato realizzato da nel 1971; la p.lla n. 3125 di mq 188 su cui insisteva il secondo Per_3 corpo di fabbrica;
la p.lla n. 3126 di mq 121, area comune ai due fabbricati realizzati rispettivamente da e di cui 72 mq erano riconducibili alla zona originariamente riconducibile alla CP_2 Persona_1
“zona ex ”; la p.lla n. 3127 di mq 323 e la n. 3128 di mq 424 in cui insisteva, tra l'altro, Per_3 il fabbricato realizzato da . Persona_1
Inoltre, precisava il C.T.U. che il fabbricato costruito da veniva realizzato negli anni Persona_1
1997/1998; sotto tale profilo, l'ausiliario del giudice provvedeva a redigere un computo metrico estimativo sulla base dello studio dei grafici strutturali di progetto visionati presso l'Archivio del
Genio Civile di SA, tenuto conto dello stato dei luoghi ed adottando i prezzi unitari della tariffa della Regione Campania del 1990. Al fine di adeguare gli importi alla reale situazione del mercato, veniva altresì praticato l'abbattimento del 5% dei valori della tariffa, con delibera n. 3625 del
20.5.1994 emesso dal Provveditorato alle OO.PP. della Campania. Si rimanda pertanto alle analitiche valutazioni effettuate al riguardo dall'ausiliario del giudice nel caso concreto, indicate alle pagg. 24 e ss. dell'elaborato peritale. Inoltre, condivisibilmente il C.T.U. riteneva di non applicare ulteriori abbattimenti dei valori di costo, tenuto conto sia del fatto che nel caso di specie si trattava di lavori privati, sia della necessità che i lavori erano stati effettuati a circa tre-quattro anni di distanza dal predetto abbattimento dei costi e che comunque non erano stati computati anche altri lavori non valutabili con prezzi unitari.
Si stimava, pertanto, un valore complessivo pari a lire 380.000.000,00.
Ancora, rilevava il C.T.U. che l'immobile doveva ritenersi conforme dal punto di vista urbanistico, precisando che il fabbricato avrebbe potuto “essere completato con tutti gli adempimenti burocratici necessari fino all'ottenimento del certificato di agibilità”. Era stato altresì rilasciato, dal Comune di
Siano, l'attestato di conformità del fabbricato realizzato con concessione edilizia in sanatoria n. 89 del 3.12.2001; di poi, tenuto conto della mancata chiusura dei lavori, con provvedimento del medesimo ente territoriale del 12.12.2011, veniva riconosciuto che “l'attuale strumento urbanistico entrato in vigore successivamente alla realizzazione della struttura non esclude il completamento della stessa”.
Ancora, all'epoca della costruzione del fabbricato, il terreno risultava edificabile: tale potenzialità edificatoria veniva concretamente realizzata con l'innesto della predetta struttura. Il più verosimile valore venale del terreno , secondo il metodo “per trasformazione” – per le cui caratteristiche si rinvia integralmente alle pagg. 34 e ss. dell'elaborato peritale -, poteva quantificarsi in lire 394.900.000,00.
Le risultanze dell'elaborato peritale, logiche e adeguatamente motivate, risultano pienamente condivisibili;
né venivano in alcun modo dedotti IGnificativi elementi volti, per contro, a riscontrare l'obiettiva inattendibilità delle relative risultanze. Sotto tale profilo, infatti, vanno senz'altro recepite le repliche dedotte da parte dell'ausiliario del giudice con riferimento alle osservazioni formulate per conto degli eredi dei IGnori e . P_ CP_2
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi sulle domande riconvenzionali originariamente formulate da parte del IG. nonché da parte della IG.ra Persona_1 Per_3
Più in particolare, con riferimento alla domanda di cui al punto n.
2-a) della comparsa di costituzione e risposta originariamente depositata da parte del IG. occorre evidenziare quanto segue. Persona_1
La parte,infatti, chiedeva di “accertare e dichiarare il diritto del IG. all'indennità pari Persona_1 all'aumento di valore della particella al Fg. n. 8, p.lla n. 404, determinato dai miglioramenti o, comunque il diritto al rimborso delle spese sostenute dal IG. sul bene, che si Persona_1 quantificano in € 447.501,23, salvo diversa determinazione o quantificazione dell'on.giudicante, con interessi dalla domanda giudiziale” … “il IG. intende ottenere che si proceda (…) alla Persona_1 quantificazione e al rimborso delle spese sostenute dal IG. sulla p.lla di cui al Fg. n. Persona_1
8, p.lla n. 404” (cfr. pagg. 11 e 12 della comparsa di costituzione e risposta.
L'interpretazione letterale e sistematica della domanda dell'originario attore riconvenzionale, valutata alla luce delle più ampie difese rassegnate da parte di quest'ultimo, depone in termini inequivocabili circa il fatto che tale domanda avesse ad oggetto l'accertamento del diritto di credito corrispondente al rimborso, pro quota, delle spese sostenute da parte sua per la realizzazione della struttura nel caso di specie, con contestuale condanna degli altri coeredi al pagamento dell'importo a tal uopo dovuto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, non v'è dubbio circa il fatto che la costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari dell'immobile, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del terreno o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta ad substantiam.
Inoltre, il consenso alla costruzione eseguita da uno dei comproprietari del suolo, manifestato dal comproprietario non costruttore, pur non essendo idoneo a costituire un diritto di superficie o altro diritto reale, preclude l'esercizio dello ius tollendi. Peraltro, ove tale diritto non venga o non possa essere esercitato, i comproprietari del suolo sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese sostenute per l'edificazione dell'opera.
Più in particolare, si è avuto modo di evidenziare che l'esercizio dello ius tollendi debba essere coniugato con il principio di "tolleranza", col principio di "affidamento" e con quello di "buona fede".
Trattasi, in altre parole, di principi generali ed immanenti all'ordinamento giuridico, in quanto tale sottesi all'intera disciplina del codice civile
Sicché, nel caso in cui vi sia un consenso esplicito o anche meramente implicito da parte dell'altro comproprietario in merito alla realizzazione della costruzione, così come nell'ipotesi della mera tolleranza, consistente cioè nella mancata reazione del comproprietario non costruttore all'iniziativa dell'altro, protratta per un congruo periodo di tempo dal giorno in cui ha avuto notizia dei lavori, deve ritenersi precluso l'esercizio dello ius tollendi, facendosi sorgere l'affidamento del costruttore sul sopravvenuto consenso implicito del compartecipe alla comunione. Tra l'altro, tale consenso può essere manifestato in qualsiasi forma, non attenendo alla sfera dei diritti reali, e quindi anche in modo indiretto e/o implicito.
Infine, laddove lo ius tollendi non venga (o non possa essere) esercitato, “sorge, in favore del comproprietario costruttore, un diritto di credito nei confronti degli altri comunisti, divenuti per accessione comproprietari dell'opera; nasce cioè tra le parti un rapporto obbligatorio in forza del quale i comproprietari non costruttori sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese sopportate per l'edificazione dell'opera, secondo le norme che regolano la comunione e gli altri istituti di volta in volta applicabili (mandato, negotiorum gestio, arricchimento senza causa, etc.)” (Cass. Civ., SS.UU., 16.2.2018, n. 3873).
Ancora, si è avuto modo di rilevare che il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 c.c.
- secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore (Cass. Civ., Sez. II,
21.2.2009, n. 5135; Sez. VI, 23.3.2009, n. 6982; Sez. II, 14.1.2009, n. 743).
Nel caso di specie, invero, deve evidenziarsi come il fabbricato in esame fosse stato realizzato a partire dal 1993, alla stregua dei titoli edilizi descritti in precedenza.
Alcun dubbio può porsi in merito al fatto che né il IG. né tantomeno la A_ IG.ra pur obiettivamente consapevoli dell'esistenza del fabbricato in esame, avessero Per_3 mai contestato la realizzazione dell'immobile in commento, così ingenerando il ragionevole affidamento, in capo al IG. del consenso degli altri comproprietari alla realizzazione Persona_1 del fabbricato. D'altro canto, deve pure rilevarsi come né l'originario attore, né tantomeno la sorella avessero invocato in questa sede la rimozione del fabbricato. Per_3
Ne consegue, pertanto, l'obiettiva integrazione, nel caso di specie, dei presupposti della negotiorum gestio, risultandone integrati tutti i relativi requisiti (arg. da Cass. Civ., Sez. II, 14.1.2009, n. 743;
SS.UU. 3873/2018, cit.).
Sotto tale profilo, si è avuto modo di rilevare come risulti adeguatamente provato l'esborso, da parte del fu dell'importo pari a lire 380.000.000,00 per la realizzazione del fabbricato così Persona_1 descritto, corrispondente, ai sensi dell'art. 1277, II comma c.c., all'importo di € 196.253,62.
Sicché, tenuto conto del fatto che le parti oggi in causa risultano a loro volta successori, pro quota, del IG. i IGnori risultano tenuti all'adempimento di tale credito nella A_ CP_2 misura della quota della metà, dovendosi invero imputare il debito gravante sul IG. A_
per la metà, in capo agli odierni attori, per l'importo complessivo pari ad € 98.126,80.
[...]
Ne deriva, pertanto, che i fratelli sono tenuti al pagamento, in solido tra loro ed in favore degli CP_2 odierni attori, della somma di € 98.126,80, oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda, da individuarsi nella data della costituzione in giudizio del fu (8.10.2012) e sino al saldo. Persona_1
Occorre a questo punto soffermarsi sulla domanda di usucapione formulata da parte degli eredi della IG.ra e, pertanto, sulle relative risultanze istruttorie in atti. Per_3 Alcun dubbio può porsi in merito all'ammissibilità di tale domanda: ed invero, l'adesione da parte degli eredi della IG.ra alla richiesta di divisione degli assi ereditari oggetto di accertamento, R_ non risulta in alcun modo incompatibile con la formulazione di una domanda di usucapione con riguardo a taluni cespiti rientranti nei relativi assi ereditari.
Alcuna specifica preclusione risulta invero prevista con riferimento all'ipotesi di specie, come pure asseritamente dedotto da parte degli eredi di Né la circostanza del subentro della IG.ra Persona_1
pro quota, anche nella posizione processuale di appare idonea Per_3 A_
a determinare una implicita rinunzia all'originaria domanda così formulata. Il fatto che gli eredi della IG.ra abbiano insistito nell'accoglimento della predetta domanda di usucapione depone invece R_ in termini inequivocabili per la rinunzia, da parte degli stessi, alle originarie difese rassegnate da parte del IG. con riguardo a tale domanda di usucapione. A_
Tanto premesso, occorre quindi soffermarsi sugli esiti della prova orale.
chiamato a rendere il deferito interrogatorio formale, quale erede di sulle Parte_1 Persona_1 circostanze articolate per conto del IG. dichiarava che quest'ultimo aveva A_ sempre avuto libero accesso al fondo di via Botta, utilizzando gli spazi liberi da costruzioni.
La parte veniva chiamata a rendere interrogatorio formale anche con riguardo alle circostanze capitolate per conto di nella qualità di erede di nonché di Per_3 Persona_1 [...]
limitatamente a quanto poteva saperne, essendo nato nel 1983. A_
Sapeva che su parte del terreno di via Botta era innestato il fabbricato in cui avevano sempre abitato gli eredi di Per_3
Ricordava che era stato abbattuto il vecchio casolare sulla restante parte di terreno, ma non sapeva chi lo avesse abbattuto;
un tempo vi era un agrumeto;
il terreno era a disposizione di tutti i coeredi.
Sul terreno vi era una recinzione ed un cancello, anche se non sapeva chi li avesse installati;
attualmente, invece, vi erano solo fabbricati;
nulla poteva riferire in merito al possesso esclusivo del terreno da parte di Per_3
Nulla era in grado di riferire in merito a chi avesse realizzato il secondo fabbricato ivi presente e su chi ne avesse la materiale disponibilità.
Precisava che su tale fondo, oltre al fabbricato nella disponibilità degli eredi di vi erano Per_3 altri tre fabbricati, allo stato grezzo, e liberamente accessibili. In uno di questi fabbricati, e cioè quello adiacente a quello in cui abitavano gli eredi di vi era uno spiazzo interno in cui era Per_3 possibile ricoverare le auto. Si accedeva tramite un cancello che dava sulla traversa S.Pertini, si attraversava una rampa e si raggiungeva un'area limitrofa al fabbricato;
vi era poi un portellone che dava accesso allo spiazzo interno. Rilevava che gli eredi di ricoveravano l'auto nello Per_3 spiazzo;
il IG. aveva la disponibilità delle chiavi di accesso al cancello, ma non del Parte_1 portone. Allo spiazzo interno era possibile accedere liberamente dal primo piano del fabbricato;
in questo spiazzo, così come in quello sottostante agli altri fabbricati, vi erano oggetti depositati da parte di tutti i coeredi.
erede di e di nulla era in grado di riferire in Parte_2 Persona_1 A_ merito all'utilizzo del fondo in via Botta: poteva solo dichiarare che A_ parcheggiava sul fondo la propria auto.
Confermava che gli eredi di abitavano all'interno di un fabbricato realizzato sul fondo in Per_3 questione, e tanto, da quando il teste (n. nel 1985) “era piccolo” ; gli altri tre fabbricati erano allo stato grezzo. Non sapeva se fosse stato abbattuto un casolare in loco, né tantomeno se vi fosse un agrumeto, tenuto conto che all'epoca dei fatti aveva circa sei anni. Non ricordava nemmeno della presenza di un cancello. Ricordava che vi erano degli animali da cortile che erano tenuti da Per_3
Ricordava che al fondo si accedeva tramite una discesa;
non ricordava l'esistenza di un
[...] cancello. Sapeva che abitava all'interno dell'appartamento che insisteva sul fondo, ma Per_3 da sempre vi aveva avuto accesso sia il padre della parte, che Per un certo A_ periodo di tempo, inoltre, vi aveva abitato pure , madre delle parti in causa. Controparte_3
Confermava la presenza di fabbricati grezzi, accessibili anche da parte sua, tramite un cancello ed una discesa;
la parte sottostante a tali fabbricati era aperta e vi erano attrezzi. Confermava di avere la disponibilità delle chiavi del cancello. Ricordava della presenza di botti, perché i nonni vi conservavano il vino. Sotto il primo fabbricato vi era un'area interna dove venivano parcheggiate delle auto, anche se non sapeva da chi;
non sapeva se l'area interna era liberamente accessibile, perché la parte abitava a Castel S. Giorgio e non aveva la necessità di entrarci.
Il teste amico da sempre del IG. , conosceva la madre degli odierni Testimone_1 P_ resistenti in riassunzione;
ricordava che, quando era piccolo, nel terreno per cui è causa vi giocava e vi era un fabbricato grezzo.
Alle spalle, vi era un terreno di circa cento metri quadrati, ove erano innestate piante di mandarancio, aranci, limoni, oltre ad una piccola struttura in cui venivano ricoverate e allevate galline e pulcini.
Ricordava di essere stato sul terreno dal 1974 sino a quando non venne costruito un altro fabbricato che aveva occupato il terreno, successivamente al terremoto del 1980.
Nel primo fabbricato grezzo, attualmente concluso, vi abitava la famiglia di e, Per_3 attualmente, e la sorella. P_
Il terreno risultava attualmente occupato da un fabbricato che allo stato è grezzo;
nella zona inferiore del fabbricato vi era un garage chiuso;
per quanto a sua conoscenza, tale garage era utilizzato soltanto da . P_ Il teste tracciava anche uno schizzo raffigurante lo stato dei luoghi, allegato al verbale dell'udienza del 19.1.2023.
Il terreno era stato recintato e confinato da una parte con il fabbricato oggi finito;
da un'altra parte vi era una parete di muro di cemento con rete metallica nel lato in cui oggi vi era la caserma dei carabinieri, oltre ad un cancello;
da un altro lato vi era un terreno vicino e vi era una recinzione;
dall'altro lato vi era la strada di accesso agli immobili, nella disponibilità degli eredi e che R_ comunque era recintata. Da questo ultimo lato vi era una rete metallica innestata alla buona per evitare l'accesso di animali sul posto.
Prima del 1996, quando il teste si era sposato, dichiarava di frequentare da sempre la casa di P_
; spesso mangiava con lui sul posto e si trovavano ad andare nel fabbricato ove si trovava il
[...] terreno da lui descritto;
gli capitava anche di recarvisi per fare qualche lavoretto, o per aiutare per svolgere delle pulizie. Vi andava quasi quotidianamente;
dopo il matrimonio vi P_ accedeva almeno cinquanta o sessanta volte in un anno.
Per accedere al fabbricato si doveva utilizzare la strada comune, che aveva al suo ingresso un cancello, le cui chiavi erano nella disponibilità di oltre ai suoi figli. Per_3
Non sapeva se anche i fratelli di avessero mai avuto la disponibilità delle chiavi;
gli era
Per_3 capitato solo poche volte di vederli nei pressi dei luoghi di causa. Non aveva mai visto sul terreno persone diverse da quelle appartenenti alla famiglia di Qualche volta capitava che i
Per_3 fratelli di si erano recati sul posto per andare a trovare la IG.ra Non sapeva
Per_3 Per_3 chi avesse pagato le spese per la realizzazione del fabbricato;
ricordava che P_ controllava i lavori e se ne interessava. Non aveva mai visto i fratelli di interessarsi dei
Per_3 lavori.
Oggi il terreno risultava interamente coperto dal fabbricato;
presumeva che fosse stato ad P_ innestare il cancello in loco.
dichiarava che effettivamente aveva visto utilizzare il fondo in CP_8 A_ via Botta, e tanto poteva confermarlo perché gestiva un negozio dinanzi a tale terreno: ricordava che parcheggiava la sua auto lungo la strada di fianco alla sua proprietà in cemento e A_ di fronte al negozio.
Precisava di non aver mai visto entrare all'interno del cancello con l'auto; soltanto A_
e suo marito, in uno a suo figlio avevano utilizzato tale accesso per CP_9 P_ parcheggiare le auto nei garage ubicati sulla destra.
Prima che fossero stati costruiti i fabbricati, vi era un fondo incolto su cui accedeva anche R_
ricordava che la costruzione della IG.ra esisteva da circa cinquant'anni, ed era di
[...] CP_2 colore giallo e rosa. Riconosceva le foto allegate in atti. La costruzione in mattoni e non ancora finita risaliva invece agli anni Novanta. Non aveva mai visto sul fondo per cui è causa né Persona_1 tantomeno i suoi figli e . Pt_1 R_
cugino di , confermava che aveva realizzato il Testimone_2 P_ Per_3 fabbricato oggetto di causa nel 1971; , suo marito, aveva provveduto a realizzare Persona_11
l'edificio, riconosciuto nella foto in atti. Confermava che la IG.ra aveva posseduto il terreno da CP_2 più di cinquant'anni; era stata a innestare una rete metallica con cancello, al fine di Per_3 impedire agli animali da cortile di uscire. Nel terreno vi era un capannone adibito a deposito di utensili da cantiere, oltre ad un pollaio, una vasca nera, un pozzo ed una pianta di melograno.
La IG.ra coltivava il terreno ad agrumeto a partire dagli anni Settanta. Non ricordava la presenza CP_2 di un casolare, ma di un deposito. Aveva infine costruito anche un secondo fabbricato in loco.
Sulla scorta degli elementi di prova in atti, è provato l'acquisto per intervenuta usucapione, da parte degli eredi di dell'immobile realizzato sul terreno catastalmente identificato al Fg. n. 8, Per_3
p.lla n. 3124, a sua volta originariamente derivante dalla p.lla n. 2488.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità sul punto, il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus; tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario provvedendo al pagamento delle imposte e alla manutenzione ricorrendo la presunzione juris tantum che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi
(Cass. Civ., Sez. II, 29.11.2022, n. 35067; 19/07/2022, n. 22663; 8.4.2021, n. 9359; 19.4.2013, n.
9633; 25.3.2009, n.7221).
Nel caso di specie, invero, risulta effettivamente provato che la IG.ra e, di poi, i suoi Per_3 eredi, abbiano goduto della res in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, così da obiettivare in termini inequivocabili la sua volontà di possedere come proprietaria esclusiva del terreno su cui veniva realizzato il fabbricato per cui è causa.
Si è innanzitutto avuto modo di rilevare come sia sufficientemente provato che era stata la stessa IG.ra a provvedere alla realizzazione dell'immobile, provvedendo al conseguimento del Per_3 rilascio dei necessari titoli edilizi (licenza edilizia n. 980 del 14.12.1971; concessione edilizia n. 16 del 15.4.1982; D.I.A. del settembre del 2000; S.C.I.A. prot. n. 9314 del 22.7.2015; prot. n. P_0
12125 del 24.8.2018). Il fabbricato, come detto, era composto di un piano seminterrato, di un piano terra e di un primo piano;
lo stesso, inoltre, come risulta altresì dalla documentazione fotografica allegata, risultava accessibile per il tramite di un cancello (cfr. le fotografie di cui alle pagg. 8 e ss. dell'elaborato peritale depositato in data 18.10.2024).
Inoltre, dalle risultanze della prova orale, è riscontrato che all'interno di tale fabbricato vi avesse da sempre abitato la IG.ra e la sua famiglia, la quale aveva la disponibilità delle chiavi di Per_3 accesso nel fabbricato.
Sotto tale profilo, e quali eredi di e Parte_2 Parte_1 Per_1 A_ escussi in sede di interrogatorio formale, pure avevano avuto modo di confermare che nel predetto fabbricato vi abitasse la famiglia di da quando ne avevano memoria. Per_3
Anche le dichiarazioni del teste depongono in tal senso: si è infatti avuto modo di rilevare Tes_1 come lo stesso avesse confermato la presenza del fabbricato in esame, costruito immediatamente dopo il terremoto del 1980, ove abitava la famiglia di e, da ultimo, gli eredi di quest'ultima. Per_3
Analogamente a dirsi con riferimento al teste , il quale pure confermava che il fabbricato CP_8 della IG.ra esisteva da circa cinquant'anni ed era nella disponibilità di quest'ultima. Per_3
Tali elementi di prova, pertanto, depongono tutti in termini gravi, precisi e concordanti, circa il fatto che la IG.ra avesse avuto la disponibilità esclusiva della p.lla n. 3124, e tanto quantomeno Per_3
a partire dal 1971, quando le veniva rilasciato il primo titolo edilizio attinente al fabbricato che sarebbe stato ivi realizzato tra il 1971 ed i primi anni Ottanta.
Dell'immobile in questione avevano l'uso esclusivo esclusivamente la IG.ra e i suoi Per_3 eredi, come è dato rilevare dal fatto che vi abitassero pacificamente quantomeno a partire dai primi anni Ottanta e che le chiavi di accesso all'immobile erano nella loro esclusiva disponibilità.
Tanto, peraltro, anche a voler prescindere dalle dichiarazioni rese dal teste , che Testimone_2 pure deponevano nel medesimo senso.
Sotto tale profilo, infatti, pur non risultando indicato tale teste tra quelli da escutere a prova diretta, la relativa eccezione di nullità veniva sollevata tardivamente soltanto in sede di udienza successiva a quella di escussione, così risultando la stessa sanata ai sensi dell'art. 157, II comma c.p.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., SS.UU., 6.4.2023, n. 9456). Alcun dubbio può porsi, infatti, in merito alla circostanza che, sia pure per delega, era presente in quell'udienza altro procuratore senz'altro legittimato a sollevare la predetta eccezione.
Ne deriva, e per concludere, come risulti sufficientemente provato non solo che il terreno in questione fosse nel pacifico possesso della IG.ra a partire dal 1971, ma anche che la stessa ne Per_3 avesse goduto in termini di obiettiva esclusività, con modalità incompatibili con la possibilità del godimento degli altri coeredi. È pertanto riscontrato che la stessa IG.ra avesse così manifestato R_ un'inequivoca volontà di possedere “uti dominus” tale bene, e tanto quantomeno dai primi anni
Ottanta.
Né, a fronte di tali IGnificativi elementi di prova sul punto, risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, come e per quali termini, per contro, tale situazione di fatto dovesse piuttosto ricondursi ad un'ipotesi di compossesso nel caso di specie.
Per analoghe ragioni, tenuto conto di tali riscontri probatori, alcun IGnificativo rilievo può accordarsi alla circostanza della mancata partecipazione della IG.ra in sede di udienza del Per_3
1.12.2021, con riguardo all'espletamento dell'interrogatorio deferitole dai IGnori e R_ Pt_1
nella qualità di eredi di con riguardo al capitolo n. 22) della seconda
[...] A_ memoria istruttoria originariamente depositate nell'interesse di tale parte.
Tanto, a maggior ragione tenuto conto non solo dell'utilizzo esclusivo dell'immobile da parte della IG.ra come si è avuto modo di rilevare in precedenza, ma anche del IGnificativo lasso R_ temporale di riferimento di cui si è detto (1971-2012), di tal guisa da doversi escludere, anche per tali ragioni, l'effettiva operatività della presunzione che la stessa parte abbia posseduto nella qualità di coerede e operato anche nell'interesse degli altri.
È quindi provato che la IG.ra aveva pacificamente esercitato il possesso in maniera Per_3 esclusiva e continuativa a far data senz'altro quantomeno a partire dal 1980; né risulta in alcun modo provato che lo stesso sia stato acquistato in maniera violenta o clandestina.
Né può rilevare in senso contrario la circostanza che la IG.ra veniva a mancare Controparte_3 soltanto in data 22.11.1991.
Ed invero, anche a voler ammettere che la IG.ra avesse abitato in loco sino al Controparte_3 momento della sua morte, deve evidenziarsi come senz'altro la IG.ra avesse mantenuto Per_3 il possesso esclusivo uti dominus dell'immobile per un tempo utile ad usucapire (l'atto di citazione era notificato in data 24.5.2012). Anche a voler prescindere dal fatto che la IGnificativa trasformazione dell'immobile, mediante realizzazione di un fabbricato in loco, protratta per un IGnificativo lasso temporale, avrebbe escluso la configurabilità di una situazione di tolleranza da parte della IG.ra (arg. da Cass. Civ., Sez. II, 27.4.2006, n. 9661), è indubitabile che di tale CP_3 bene, a seguito del decesso della de cuius, aveva avuto il possesso esclusivo la sola IG.ra Per_3
È pertanto riscontrato l'acquisto per usucapione dell'immobile in esame da parte dei IGnori P_
e , nella qualità di eredi di
[...] P_1 Per_3
A diverse conclusioni deve invece addivenirsi con riferimento alle ulteriori particelle in cui è stata frazionata quella originariamente recante n. 2488 (cfr. pagg. 23 e ss. dell'elaborato peritale depositato in data 18.10.2024). Sotto tale profilo, infatti, deve anzitutto evidenziarsi come alcun elemento di prova veniva dedotto con riferimento alle p.lle nn. 3127 e 3128, di mq 424, ove risultava innestato il fabbricato realizzato da Persona_1
Quanto invece alla p.lla n. 3125, di mq 188, e a quella recante n. 3126, di mq 121, non risulta adeguatamente provato il possesso esclusivo, da parte della IG.ra e dei suoi eredi, a Per_3 partire da epoca tale da consentirne l'acquisto a titolo di usucapione.
Da un lato, infatti, alcun IGnificativo riscontro poteva trarsi dalle dichiarazioni rese da parte dei IGnori e nella qualità di eredi di e di R_ Parte_1 A_ Persona_1 anzi, gli stessi avevano modo di precisare come a tali particelle avessero avuto accesso pacificamente anche e . A_ Per_1
Parimenti generiche devono ritenersi, in parte qua, le dichiarazioni rese da parte dei testi escussi.
Più in particolare, risultano poco puntuali le dichiarazioni rese al riguardo da parte del teste Tes_1 alcuno specifico riscontro veniva invero offerto in merito al fatto che di tali particelle avesse avuto un utilizzo esclusivo per almeno venti anni la IGnora Non risulta infatti provato che del R_ giardino ivi presente, prima dell'edificazione successivamente realizzata in loco, avesse fruito esclusivamente la IG.ra Lo stesso teste, infatti, nulla sapeva in merito alla possibilità di R_ accesso anche da parte degli altri fratelli sull'immobile, per il tramite del cancello ivi presente.
Né era in grado di riferire in merito a chi avesse finanziato la realizzazione del fabbricato rimasto poi allo stato grezzo in loco Con Analogamente a dirsi con riguardo alle dichiarazioni rese da parte del teste al quale pure era captato di vedere il IG. accedere all'interno del fondo in questione;
A_ precisava che la famiglia di era solita accedervi con la macchina oltrepassando il cancello. Per_3
Parimenti generiche risultano le dichiarazioni rese da parte del teste , il quale aveva avuto Tes_2 modo di precisare che la IGnora coltivava l'agrumeto ivi presente un tempo a far data Per_3 dagli anni Settanta e che vi aveva innestato un cancello, pur senza precisare quando.
Ebbene, tali riscontri risultano del tutto generici ed inidonei a provare che, per contro, la IG.ra R_ avesse avuto l'effettiva disponibilità esclusiva degli immobili catastalmente identificati con le predette particelle, in maniera tale da escludere dal godimento gli altri fratelli.
Tra l'altro, deve pure evidenziarsi che il Comune di Siano (SA) aveva rilasciato la relativa concessione edilizia in favore di per la realizzazione di un secondo fabbricato, soltanto Per_3 in data 15.10.1993, e cioè, a tutto voler concedere, in epoca senz'altro antecedente alla maturazione del ventennio, tenuto conto dell'epoca di introduzione del presente giudizio (2012).
Né, a fronte di tali riscontri, risulta in alcun modo meglio provato come e per quali termini, per contro, gli eredi della IG.ra avessero acquistato per usucapione anche l'immobile in esame. R_ La causa deve essere rimessa sul ruolo, al fine di procedere alle relative operazioni divisionali.
Le spese di lite delle domande decise con la presente sentenza devono essere integralmente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti.
Per analoghe ragioni, le spese relative ai due elaborati peritali depositati in atti (rispettivamente in data 9.11.2015 e 18.10.2024) devono porsi a definitivo carico per la quota della metà ciascuno in capo ai IGnori ed nonché in capo ai IGnori e . Pt_1 Parte_2 CP_5 P_
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, Seconda Sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, non definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara aperta la successione del IG. n. a Siano (SA) il 15.12.1898 e Parte_1 deceduto in data 20.4.1971;
2) dichiara aperta la successione della IG.ra n. in Siano (SA) il Controparte_3
21.11.1906 e deceduta il 25.5.1991;
3) dichiara abbandonata, da parte dei IGnori e la domanda Parte_1 Parte_2 riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria della prescrizione del diritto del IG. ad accettare l'eredità di;
A_ Controparte_3
4) dichiara abbandonata, da tutte le parti, la domanda di divisione avente ad oggetto l'immobile di cui al Fg. n. 5, p.lla n. 173 (c.d. Fondo “Vigna Peluso), nonché il fondo di cui alla partita n. 2297, Fg. n. 2, p.lla n. 384 (c.d. fondo “Olivetello”);
5) dichiara abbandonata, dai IGnori e , quali eredi di P_ CP_2 Per_3 la domanda di usucapione avente ad oggetto il fondo di cui alla partita n. 2297, Fg. n. 2,
p.lla n. 384 (c.d. fondo “Olivetello”);
6) rigetta le domande di collazione originariamente formulate da e A_ da Persona_1
7) accerta l'insussistenza di beni mobili negli assi ereditari riferibili al IG. ed Parte_1 alla IG.ra ; Controparte_3
8) condanna il IG. e la IG.ra , nella qualità di eredi della IG.ra P_ P_1
e, pro quota hereditatis, del IG. al pagamento, in Per_3 A_ favore di e di nella qualità di eredi di Parte_2 Parte_1 Persona_1 dell'importo di € 98.126,80, oltre interessi al tasso legale decorrenti dall' 8.10.2012 e sino al saldo, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del fabbricato descritto in parte motiva;
9) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale originariamente formulata dalla IG.ra accerta l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte dei IGnori Per_3
e del IG. , del terreno ubicato in Siano (SA), catastalmente P_1 P_ identificato al Fg. n. 8, p.lla n. 3124, nonché del fabbricato ivi realizzato;
10) rigetta la domanda riconvenzionale originariamente formulata dalla IG.ra Per_3 avente ad oggetto i restanti cespiti catastalmente identificati al C.T. del Comune di Siano
(SA), al Fg. n. 8, p.lle nn. 3125, 3126, 3127 e 3128;
11) ordina all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di SA (già Conservatoria dei
RR.II.) – con esonero dell'Ufficio da ogni responsabilità, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.
12) compensa integralmente tra le parti le spese di lite attinenti alle domande oggetto di statuizione con la presente sentenza;
13) spese attinenti agli accertamenti peritali depositati in atti (rispettivamente in data
9.11.2015 e 18.10.2024) a definitivo carico, per la quota della metà ciascuno, ai IGnori ed quali eredi di e, pro quota, di Pt_1 Parte_2 Persona_1 A_
nonché in capo ai IGnori e , quali eredi di e, pro
[...] CP_5 P_ Per_3 quota, di;
A_
14) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di trattare la domanda di divisione.
Così deciso in SA, il 30.6.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 50000370/2012 R.G., avente ad oggetto: azione di divisione di beni caduti in successione ed azione di accertamento di intervenuta usucapione, vertente
TRA
e in qualità di eredi di in proprio e a sua volta quale Parte_1 Parte_2 Persona_1 erede di FO OV LE, rappresentati e difesi, giusta procura alle liti alle liti per atto del notar dell'8.01.2016, rep. n. 2.075, allegata al ricorso in riassunzione del 21.4.2022, dall'avv. Per_2
Lucio LE, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Siano (SA), alla via G. Marconi n. 28;
ATTORI-RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
E
e in qualità di eredi di in proprio e a sua volta quale P_ CP_2 Per_3 erede di rappresentati e difesi, giusta mandati rilasciato su foglio separato, A_ ma congiunti ex art 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione depositata in data 29.6.2022, dall'avv. Enrico Leo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Siano (SA), alla via A. Gramsci
n. 16, nonché, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Paolo Izzo.
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 19.2.2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per e la nota del Pt_1 Parte_2
17/2/2025; per e , la nota del 18/2/2025) qui da intendersi integralmente riportate P_ CP_2
e trascritte
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i germani A_
e dinanzi al Tribunale di SA per sentir dichiarare nei loro confronti lo Persona_1 Per_3 scioglimento della comunione degli assi ereditari dei loro genitori, e Parte_1 CP_3
.
[...]
Più in particolare, l'originario attore esponeva che il proprio padre decedeva ab intestato Parte_1 in data 20.4.1971 lasciando quali suoi eredi i figli e salvo il diritto A_ Per_1 CP_2 di usufrutto della coniuge superstite . In data 20.8.1971 veniva presentata la Controparte_3 dichiarazione di successione del de cuius avente ad oggetto i seguenti beni siti nel Comune di Siano: due terreni identificati in catasto di detto Comune al Foglio 5, p.lla 560 e p.lla 751 e un terreno distinto al foglio 7, p.lla 22; un fabbricato sito alla via Silvio Pellico n. 13, identificato al foglio 8, p.lla 1470
e un fabbricato sito alla via Campo Sportivo n. 24, identificato al foglio 8, p.lla 1505.
Rappresentava che successivamente, in data 22.11.1991, veniva presentata la dichiarazione di successione di , deceduta ab intestato in data 25.2.1991 lasciando a propria volta Controparte_3 quali eredi i tre figli, avente ad oggetto cinque terreni siti nel Comune di Siano e identificati rispettivamente al foglio 5, p.lla 173, al foglio 2, p.lle 384, 498 e 499, e al foglio 8, p.lla 404.
L'attore precisava altresì che con atto di permuta per notaio del 7.9.1994, a fronte della Per_5 cessione del fabbricato sito alla via Silvio Pellico censito alla particella 1463 subalterno 5 - risultante dal frazionamento della maggiore consistenza catastale indicata al n. 5 dell'elenco relativo alla denuncia di successione di – i germani ricevevano da un locale Parte_1 R_ Persona_6 garage sito in Siano e censito al Foglio 8, p.lla 2947, sub. 12 e 13.
Evidenziava, inoltre, che la massa ereditaria andava ricostituita anche avuto riguardo al denaro dei genitori, ai beni mobili di valore e ai gioielli di famiglia, che deduceva essere stati appresi dai convenuti senza che fossero mai stati preventivamente divisi fra i tre germani, oltre che ai beni mobili e immobili lasciati ai defunti genitori dalle sorelle del padre si trattava di Parte_1 Persona_7 deceduta all'estero, e di e tutte e tre nubili e decedute in Siano CP_4 CP_5 Controparte_6 precedentemente alla morte di . Controparte_3
Con specifico riferimento al terreno identificato al foglio 8, p.lla 404, A_ lamentava che lo stesso fosse occupato da costruzioni, analiticamente descritte in citazione, che avevano assorbito tutta la capacità edificatoria della particella, realizzate dai convenuti senza che vi fosse stato alcun atto divisorio, trasferimento di quota o usucapione del coerede.
Rappresentava, infine, che i fondi siti alle località “Olivitello”, “Vaticale” e “Vigna Peluso”, avevano subito delle espropriazioni le cui indennità erano state percepite unicamente dai convenuti.
Evidenziando il fallimento dei tentativi di addivenire in via stragiudiziale ad una compiuta sistemazione del patrimonio ereditario, concludeva chiedendo che fosse ricostituita la massa dei beni mobili e immobili appartenuti a e , compresi quelli descritti e Parte_1 Controparte_3 richiamati in citazione anche di provenienza successoria dalle sorelle del IG. , previa Parte_1 collazione, ai sensi degli arti. 737 c.c., di quanto da essi donato in vita ai convenuti sia direttamente che indirettamente;
che fosse formata la massa attiva a dividersi, ivi comprendendo anche i beni di cui al richiamato atto di permuta del 7.9.1994, nonché le indennità di espropriazione dei beni comuni percepite dai convenuti, con formazione di un comodo progetto divisionale, e che fosse ordinata la divisione del compendio ereditario con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza con ogni provvedimento conseguenziale, con spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, con condanna dell'opponente alle spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando preliminarmente Persona_1 la circostanza che l'attore avesse accettato l'eredità di entro il termine di cui Controparte_3 all'art. 480 c.c., ed eccependo conseguentemente la prescrizione del relativo diritto.
Evidenziava, inoltre, che l'attore aveva riconosciuto al germano il diritto di edificare su una Per_1 porzione del terreno di cui al foglio 8, p.lla 404, un compendio immobiliare di circa 14 unità immobiliari, lasciandogli inoltre l'espletamento di ogni azione attiva e passiva in relazione a tale bene.
Con specifico riferimento al terreno sito alla località “Vigna Peluso” contestava le asserzioni di controparte con riguardo al supposto incasso di indennizzi per procedimenti ablativi evidenziando che tutti i terreni siti in tale località erano stati interessati, di fatto, da immissione di conduttori- agricoltori ad opera della defunta e che tale terreno, benché presente nelle Controparte_3 denunce di successione dei genitori, risultava essere ancora per metà nella titolarità giuridica della defunta e per l'altra metà nella titolarità giuridica del defunto Persona_8 Parte_1
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse dichiarata la prescrizione del diritto dell'attore ad accettare l'eredità di e, per l'effetto, che fossero dichiarate inammissibili tutte le Controparte_3 domande di controparte dirette allo scioglimento della comunione ereditaria della de cuius, oltre che delle correlate domande di collazione e divisione ereditaria;
che fosse accertato e dichiarato il diritto del IG. all'indennità pari all'aumento di valore della p.lla al Fg. n. 8, p.lla n. 404, Persona_1 determinato dai miglioramenti o, comunque, il diritto al rimborso delle spese sostenute dal IG. Per_1 sul bene, che si quantificano in € 447.501,23, salvo diversa determinazione o quantificazione,
[...] con interessi dalla domanda giudiziale. Chiedeva inoltre che fosse ricostruita la massa di beni mobili e immobili appartenenti a previa collazione di quanto donato in vita sia Controparte_3 direttamente che indirettamente e che fosse accertata e dichiarata l'accettazione dell'eredità della de cuius da parte di con conseguente formazione della massa ereditaria e redazione di un Per_3 comodo progetto di divisione e successivo ordine di divisione del compendio ereditario, con attribuzione a e della quota ad ognuno spettante e ordine al Conservatore dei Per_1 Per_3
Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza con ogni provvedimento conseguenziale.
In ipotesi di mancato accoglimento della spiegata eccezione preliminare di prescrizione, chiedeva che fosse ricostruita la massa dei beni mobili e mobili appartenuti alla defunta previa Controparte_3 collazione di quanto donato in vita sia direttamente che indirettamente, e che fosse accertata e dichiarata l'accettazione dell'eredità della de cuius da parte di che fosse accertato e Per_3 dichiarato il proprio diritto all'indennità pari all'aumento di valore del terreno di cui al foglio 8, p.lla
404, determinato dai miglioramenti effettuati o, comunque, il proprio diritto al rimborso delle spese da lui sostenute e quantificate nella somma di € 447.501,23, ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia, con interessi dalla domanda giudiziale, con conseguente formazione della massa ereditaria, redazione di un comodo progetto divisionale e successivo ordine di divisione del compendio ereditario con attribuzione a , e della quota ad ognuno spettante Per_1 CP_2 A_
e ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza con ogni provvedimento conseguenziale.
Infine chiedeva che, con riferimento a tutte le parti del presente giudizio, fosse ricostruita la massa dei beni mobili e immobili appartenuti a previa collazione di quanto donato in vita sia Parte_1 direttamente che indirettamente, e che fosse formata la massa attiva da dividersi con redazione di un comodo progetto divisionale e successivo ordine di divisione del compendio ereditario con attribuzione a , e della quota ad ognuno spettante e ordine al Per_1 CP_2 A_
Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza con ogni provvedimento conseguenziale, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio anche instando preliminarmente per l'integrazione del Per_3 contraddittorio nei confronti di . Persona_7
Nel merito, contestava di dovere alcunché agli altri coeredi a titolo di indennità espropriativa di terreni comuni e di dover conferire alla massa ereditaria denaro, beni mobili o gioelli non avendone mai ricevuti.
Si opponeva, inoltre, alla sola divisione del fondo “Olivetello”, identificato in catasto al foglio 2, ex p.lla 384 e della p.lla n. 2488 come frazionata dalla p.lla n. 404 del foglio 8, sita alla via Botta di
Siano: rispetto a tali immobili, infatti, invocava l'avvenuta prescrizione acquisitiva della proprietà nei confronti delle altre parti in ragione dell'intervenuto proprio acquisto per usucapione di tali fondi.
Tanto premesso, concludeva instando perché, in via riconvenzionale, fosse dichiarato che per effetto di usucapione, era diventata proprietaria assoluta della particella di terreno n. 2488 sita Per_3 alla via Botta, così frazionata dalla p.lla 404 di cui al foglio 8 del catasto terreni del Comune di Siano, nonché del fondo “Olivetello” identificato in catasto al foglio 2, ex part. 384, con ordine alla
Conservatoria dei RR.II. di procedere alla relativa trascrizione. Chiedeva, altresì, che fosse ordinata la divisione legittima di tutti gli altri beni caduti nella successione ereditaria del de cuius, previa redazione di apposito progetto, con attribuzione a ciascun coerede della quota a ciascuno spettante ad eccezione dei beni usucapiti dalla convenuta, con spese poste a carico della massa.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., all'udienza del 7.11.2013 il procuratore di parte attrice dava atto dell'intervenuto decesso di : ne seguiva l'interruzione A_ del giudizio.
Sicché, con ricorso in riassunzione depositato in data 24.1.2014, la IG.ra chiedeva Per_3 disporsi la prosecuzione del giudizio;
analogamente procedeva in tal senso il IG. Persona_1 instando per la prosecuzione del giudizio interrotto e rappresentando che la successione del defunto si era aperta, ab intestato, in favore esclusivo dei due germani e A_ CP_2 Per_1
e che entrambi i chiamati avevano accettato la relativa delazione ereditaria.
[...]
Tanto premesso, rappresentava il proprio interesse alla riassunzione del processo interrotto sia nella qualità di parte in proprio sia nella qualità di erede del defunto , avendone A_ accettato la delazione ereditaria con beneficio di inventario, con subentro, dunque, anche nella stessa situazione giuridico-processuale del de cuius, per sentire accogliere integralmente le domande ed eccezioni spiegate nell'atto di citazione e in corso di causa dal nonché le A_ domande ed eccezioni da lui spiegate nella comparsa di costituzione e risposta e in corso di causa.
Così integrato il contraddittorio, veniva disposta l'esecuzione di C.T.U. avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza dei titoli di proprietà in capo ai de cuius e della proprietà del fondo oggetto della domanda di usucapione avanzata da Per_3
Di poi, a seguito del decesso di all'udienza dell'11.12.2015 veniva dichiarata Persona_1 nuovamente l'interruzione del giudizio. Sicché, con ricorso in riassunzione depositato in data
12.1.2016, e in qualità di unici eredi e successori universali di Parte_1 Parte_2 Per_1
instavano per la prosecuzione del giudizio interrotto con subentro nella medesima posizione
[...] sostanziale e processuale del de cuius, per ivi sentire accogliere integralmente le domande e le eccezioni spiegate nell'atto di citazione, in corso di causa e negli scritti difensivi da A_
nonché le domande e le eccezioni spiegate nella comparsa di costituzione e risposta, in corso
[...] di causa e negli scritti difensivi da Persona_1
Con ricorso in riassunzione del 13.1.2016, anche instava per la prosecuzione del giudizio Per_3 nei confronti di e sicché, con decreto del 18.1.2016, veniva disposto il Pt_1 Parte_2 prosieguo del processo. All'udienza del 4.10.2017, e dichiaravano di rinunciare alla domanda di Pt_1 Parte_2 divisione relativamente al fondo sito in Siano, contrada “Vigna Peluso”, identificato in catasto al foglio 5, p.lla 173, ed al fondo sito in Siano, località “Olivetello”, distinto in catasto al foglio 2, p.lla
384, mentre dichiarava, a sua volta, di rinunciare alla domanda di divisione e di Per_3 usucapione relativamente al fondo sito in Siano, contrada Vigna Peluso, identificato in catasto al foglio 5, p.lla 173, nonché al fondo sito in Siano, località Olivetello, distinto in catasto al foglio 2,
p.lla 384.
Ammesse parzialmente le richieste istruttorie delle parti, venivano disposti vari rinvii per bonario componimento su richiesta delle parti.
All'esito, riassegnato il giudizio al sottoscritto giudicante, con ordinanza del 27.10.2021 venivano ammesse in parte anche le richieste istruttorie formulate da parte del fu in sede di Persona_1 comparsa di costituzione dell'8.10.2012 e della memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c.; veniva inoltre ammesso l'interrogatorio formale delle parti, nonché la prova testimoniale articolata nella memoria di cui all'art. 183, VI comma n. 2) c.p.c., come originariamente richiesti da
[...]
A_
Inoltre, le parti venivano invitate ad interloquire in merito al fatto che il C.T.U., con specifico riguardo a due fondi ricompresi nella successione di , rilevava che, quanto al primo, Controparte_3 identificato alla p.lla n. 498 (cfr. pag. 16-18 elaborato peritale, lettera “c”), lo stesso apparteneva per la quota della metà ai figli del defunto e per metà, agli eredi di parimenti Parte_1 Persona_7 dicasi con riferimento al secondo fondo, identificato alla p.lla n. 499 (cfr. pag. 18-19 elaborato peritale, lettera “d”). Sicché, le parti venivano sollecitate in merito alla questione dell'ammissibilità della domanda di divisione con riferimento ai suddetti beni, i quali risultavano appartenere in comproprietà anche ad altre parti non evocate in giudizio (eredi ). Persona_7
Di poi, veniva disposta la comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 185 c.p.c. per l'udienza del 16.12.2021: riscontrata la disponibilità delle parti alla definizione bonaria della lite, la causa veniva rinviata per tale incombente all'udienza del 2.2.2022.
Successivamente, con ordinanza del 4.3.2022, veniva nuovamente dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso di comunicato con nota depositata in data 3.3.2022. Per_3
Sicché, con ricorso depositato in data 21.4.2022, e instavano per la riassunzione Pt_1 Parte_2 del giudizio nei confronti di e quali eredi e successori universali di CP_2 P_ Per_3 che si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 29.6.2022 rappresentando il proprio interesse alla prosecuzione del processo per sentir accogliere integralmente le domande e le eccezioni spiegate da nei precedenti scritti difensivi. Per_3 Constatato il fallimento delle trattative e svolta l'istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni da ultimo, all'udienza del 17.1.2024. Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 22.1.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Di poi, con ordinanza del 13.5.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di disporre il conferimento di un ulteriore incarico di C.T.U.
Compiute le operazioni peritali, la causa veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 19.2.2025; disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, il procedimento veniva introitato in decisione con ordinanza del 21.2.2025, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente accertato l'abbandono, da parte dei IGnori e , della Parte_1 Parte_2 domanda riconvenzionale originariamente formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta al n. 1) delle conclusioni, avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria della prescrizione del diritto del IG. ad accettare l'eredità di . A_ Controparte_3
Sotto tale profilo, infatti, a fronte del decesso dell'originario attore, subentravano nella sua posizione processuale il IG. e la IG.ra quali eredi di quest'ultimo. Persona_1 Per_3
Risulta invero prodotto in atti il certificato della situazione di famiglia originaria attinente alla posizione del IG. da cui è dato rilevare che il IG. fosse Parte_1 A_ deceduto celibe in data 13.4.2013 e che gli unici chiamati alla sua delazione ereditaria fossero Per_1
e
[...] Per_3
Da un lato, è documentata l'accettazione con beneficio di inventario della relativa delazione ereditaria da parte del IG. per altro verso, l'originaria costituzione nel presente giudizio da parte Persona_1 di anche nella qualità di erede di depone per l'integrazione di Per_3 A_ un'ipotesi di accettazione tacita della delazione ereditaria nel caso di specie.
Inoltre, deve evidenziarsi che gli eredi del IG. specificamente interpellati sulla Persona_1 persistenza del proprio interesse a coltivare tale domanda riconvenzionale (cfr. ordinanza del
22.7.2014), non solo non richiamavano in alcun modo in via specifica tale domanda riconvenzionale, ma nemmeno reiteravano puntualmente tale domanda in sede di note di precisazione delle conclusioni depositate in data 13.1.2024 e 17.2.2025.
Ne consegue, pertanto, che, tenuto conto del più ampio contegno processuale tenuto da parte dell'originario convenuto, tale domanda debba ritenersi senz'altro abbandonata, non risultando manifestamente espresso alcuno specifico interesse al conseguimento di una pronuncia sul punto (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3.12.2019, n. 31571; Sez. III, 18.1.2021, n. 723). Sempre in via preliminare, deve altresì darsi atto che tutte le parti rinunziavano alla domanda di divisione avente ad oggetto l'immobile di cui al Fg. n. 5, p.lla n. 173 (c.d. Fondo “Vigna Peluso), nonché il fondo di cui alla partita n. 2297, Fg. n. 2, p.lla n. 384 (c.d. fondo “Olivetello”), che devono pertanto stralciarsi dal presente giudizio di divisione.
Tra l'altro, la IG.ra rinunziava anche alla domanda di usucapione avente ad oggetto tale Per_3 ultimo fondo.
Inoltre, a fronte dello specifico invito ad interloquire in merito all'ammissibilità della domanda di divisione con riferimento ai terreni di cui alle p.lle nn. 498 e 499 del Fg. n. 2, di are 27,41 e 2,91, i IGnori e dichiaravano di rinunziare alla domanda di divisione in parte qua; Pt_1 Parte_2 alcuna specifica contestazione veniva al riguardo mossa da parte degli eredi della IG.ra Per_3 così dovendosi evidentemente stralciare dal computo del progetto divisionale anche tali immobili.
Sempre in via preliminare, non v'è prova alcuna dell'esistenza di atti di liberalità effettuati in vita da parte dei de cuius, così dovendosi evidentemente escludere l'operatività dell'istituto della collazione nel caso di specie, come pure originariamente richiesto per conto di e di Persona_1 [...]
Non risulta infine provato in alcun modo che ricadano nell'asse ereditario dei de A_ cuius beni mobili e altri gioielli, relativamente ai quali deve evidenziarsi un evidente deficit di allegazione, prima che di prova sul punto, come pure originariamente prospettato per conto del IG.
A_
Sotto tale profilo, sono inutilizzabili i buoni postali fruttiferi prodotti in atti (cfr. doc. nn. da 28 a 34 allegati alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3) c.p.c. del IG. : infatti, gli stessi, pur Persona_1 assurgendo ad elementi di prova diretta, venivano prodotti in allegato soltanto alla terza memoria istruttoria. Tra l'altro, e a tutto voler concedere, deve pure evidenziarsi che dagli stessi non è in alcun modo dato rilevare chi avesse materialmente provveduto all'emissione di tali buoni, né tantomeno se gli stessi fossero stati obiettivamente riscossi.
Né risulta in alcun modo provato che gli importi attinenti alle indennità relative alle espropriazioni dei fondi “Olivetello”, “Vaticale” e “Vigna Peluso” siano stati in altro modo indebitamente distratti dagli assi ereditari per cui è causa.
Da un lato, infatti, non risulta in alcun modo riscontrato l'ammontare degli importi così asseritamente liquidati a tale titolo;
per altro verso, nemmeno è dato rilevare come ed in quali termini tali somme avrebbero costituito parte integrante degli assi ereditari oggetto della richiesta di scioglimento in questa sede.
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi sulla domanda riconvenzionale originariamente formulata da parte del IG. avente ad oggetto il pagamento dell'indennità pari Persona_1 all'aumento di valore dell'immobile di cui al Fg. n. 8, p.lla n. 404 determinato dai miglioramenti, o comunque il diritto al rimborso delle spese sostenute;
nonché sulla domanda riconvenzionale di usucapione formulata da parte della IG.ra con specifico riferimento all'immobile di cui Per_3 al Fg. n. 8, p.lla n. 2488.
Sotto tale profilo, appare opportuno soffermarsi sugli esiti dell'accertamento peritale a tal uopo disposto (cfr. elaborato depositato in data 18.10.2024).
L'ausiliario del giudice aveva modo di evidenziare che la p.lla n. 404 e quella n. 2488 attenevano a due lotti di terreno contigui, come rappresentati nello stralcio di mappa riportato alla pag. 7 dell'elaborato peritale;
su entrambi tali immobili erano stati realizzati due fabbricati.
Più in particolare, quanto alla p.lla n. 2488, risulta documentato il rilascio dal Comune di Sarno (SA), in favore della IG.ra della licenza edilizia attinente alla pratica n. 980 del 14.12.1971, Per_3 per la costruzione di un fabbricato composto da piano seminterrato, piano terra e primo piano, secondo le dimensioni meglio descritte alla pag. 8 dell'elaborato peritale;
era rilasciata in data
15.4.1982 una concessione edilizia per la costruzione di una tettoia di copertura.
Ancora, nel settembre del 2000 veniva presentata dalla IG.ra una D.I.A. con riguardo a Per_3 lavori di manutenzione straordinaria;
successivamente, veniva inoltrata una S.C.I.A. n. 9317 del
22.7.2015 per ulteriori lavori di manutenzione straordinaria, e un'ulteriore S.C.I.A. recante prot. n.
12126 del 24.8.2018, aventi ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria al piano sottotetto.
Il fabbricato occupava gran parte della particella e risultava completo e rifinito sia con riguardo ai prospetti esterni che con riguardo agli spazi interni, come da documentazione fotografica allegata
(pagg. 8 e ss. dell'elaborato peritale).
Inoltre, con concessione edilizia n. 167 prot. n. 3833 del 15.10.1993, veniva rilasciata altra concessione edilizia avente ad oggetto la costruzione sull'area residuata dalla prima costruzione, per la realizzazione di un secondo corpo di fabbrica in aderenza al primo;
seguiva il rilascio della concessione n. 4481 del 3.10.1995 in proroga e la n. 4481/44 del 13.3.1996 per la variante.
Veniva rilasciata, poi, ai figli della IG.ra la concessione n. 28 prot. n. 4852 del 3.5.2001 Per_3 per il completamento del fabbricato e la variazione in sanatoria della posizione interna del corpo scale;
veniva realizzata una volumetria pari a mc 1.843, di poco inferiore a quella di mc 1.871,00 autorizzata.
Tale corpo di fabbrica non risultava ancora completato sia esternamente che internamente;
il piano interrato ed il piano terra venivano utilizzati come garage, mentre i piani superiori mancavano degli impianti tecnologici e di tutte le finiture. Era presente una porta di collegamento tra i piani dell'edificio.
Era invece rilasciata in favore del IG. la concessione edilizia n. 73 prot. n. 3985 del Persona_1
4.6.1993 per la costruzione di un fabbricato sul mappale n. 404, composto da piano interrato e da due corpi sovrastanti;
venivano al riguardo rilasciati anche la concessione edilizia n. 118 prot. n. 3985 del
4.12.1995 per una proroga nel completamento dei lavori e la concessione n. 89 del 3.12.2001 per la sanatoria di talune difformità meglio descritte alla pag. 16 dell'elaborato peritale: in particolare, la struttura era realizzata limitatamente al solo scheletro strutturale, composto da una struttura intelaiata in cemento armato, con solai latero cementizi armati.
L'ausiliario del giudice aveva avuto modo di rilevare che, con atto per notar del 1959, racc. Per_9
n. 2882, rep. n. 14286, veniva assegnata alla IG.ra “la piena proprietà di una Controparte_3 porzione del fondo , confinante con la porzione assegnata a da due lati e con CP_7 Persona_10
Via Canalone (oggi via Botta), rappresentata nel detto tipo di frazionamento, al Foglio di mappa n.
8, p.lla n. 404 di are tredici e centiare cinquantuno”.
La particella aveva una superficie di mq 7.210,00 e veniva divisa nelle particelle 404-a, 404-b, 404-
c, 404-d, 404-e; la particella n. 404-a “prese il n. 404 definitivo” e veniva assegnata alla IG.ra
; veniva poi disposto il frazionamento catastale e la particella così assegnata aveva CP_3 un'estensione di mq 1.351,00 (cfr. pag. 22 dell'elaborato peritale).
Di poi, con tipo di frazionamento n. 30/1972, la p.lla n. 404 di mq 1.351,00 veniva frazionata nelle p.lle nn. 404-a e 404-b con numeri definitivi, rispettivamente di 404 (di mq 866) e 2.488,00 di mq
485.
Gli intestatari di entrambe le particelle risultavano i coeredi e A_ Per_1 Per_3
Pertanto, la p.lla n. 2488 derivava dalla p.lla n. 404: il frazionamento era verosimilmente dovuto all'edificazione del fabbricato sulla p.lla n. 2488 da parte della IG.ra Per_3
Di poi, si registrava un ulteriore frazionamento in data 8.3.2019, che interessava la p.lla n. 2488.
Si conseguivano i seguenti identificativi catastali: la p.lla n. 3124, di mq 225, ove insisteva il fabbricato realizzato da nel 1971; la p.lla n. 3125 di mq 188 su cui insisteva il secondo Per_3 corpo di fabbrica;
la p.lla n. 3126 di mq 121, area comune ai due fabbricati realizzati rispettivamente da e di cui 72 mq erano riconducibili alla zona originariamente riconducibile alla CP_2 Persona_1
“zona ex ”; la p.lla n. 3127 di mq 323 e la n. 3128 di mq 424 in cui insisteva, tra l'altro, Per_3 il fabbricato realizzato da . Persona_1
Inoltre, precisava il C.T.U. che il fabbricato costruito da veniva realizzato negli anni Persona_1
1997/1998; sotto tale profilo, l'ausiliario del giudice provvedeva a redigere un computo metrico estimativo sulla base dello studio dei grafici strutturali di progetto visionati presso l'Archivio del
Genio Civile di SA, tenuto conto dello stato dei luoghi ed adottando i prezzi unitari della tariffa della Regione Campania del 1990. Al fine di adeguare gli importi alla reale situazione del mercato, veniva altresì praticato l'abbattimento del 5% dei valori della tariffa, con delibera n. 3625 del
20.5.1994 emesso dal Provveditorato alle OO.PP. della Campania. Si rimanda pertanto alle analitiche valutazioni effettuate al riguardo dall'ausiliario del giudice nel caso concreto, indicate alle pagg. 24 e ss. dell'elaborato peritale. Inoltre, condivisibilmente il C.T.U. riteneva di non applicare ulteriori abbattimenti dei valori di costo, tenuto conto sia del fatto che nel caso di specie si trattava di lavori privati, sia della necessità che i lavori erano stati effettuati a circa tre-quattro anni di distanza dal predetto abbattimento dei costi e che comunque non erano stati computati anche altri lavori non valutabili con prezzi unitari.
Si stimava, pertanto, un valore complessivo pari a lire 380.000.000,00.
Ancora, rilevava il C.T.U. che l'immobile doveva ritenersi conforme dal punto di vista urbanistico, precisando che il fabbricato avrebbe potuto “essere completato con tutti gli adempimenti burocratici necessari fino all'ottenimento del certificato di agibilità”. Era stato altresì rilasciato, dal Comune di
Siano, l'attestato di conformità del fabbricato realizzato con concessione edilizia in sanatoria n. 89 del 3.12.2001; di poi, tenuto conto della mancata chiusura dei lavori, con provvedimento del medesimo ente territoriale del 12.12.2011, veniva riconosciuto che “l'attuale strumento urbanistico entrato in vigore successivamente alla realizzazione della struttura non esclude il completamento della stessa”.
Ancora, all'epoca della costruzione del fabbricato, il terreno risultava edificabile: tale potenzialità edificatoria veniva concretamente realizzata con l'innesto della predetta struttura. Il più verosimile valore venale del terreno , secondo il metodo “per trasformazione” – per le cui caratteristiche si rinvia integralmente alle pagg. 34 e ss. dell'elaborato peritale -, poteva quantificarsi in lire 394.900.000,00.
Le risultanze dell'elaborato peritale, logiche e adeguatamente motivate, risultano pienamente condivisibili;
né venivano in alcun modo dedotti IGnificativi elementi volti, per contro, a riscontrare l'obiettiva inattendibilità delle relative risultanze. Sotto tale profilo, infatti, vanno senz'altro recepite le repliche dedotte da parte dell'ausiliario del giudice con riferimento alle osservazioni formulate per conto degli eredi dei IGnori e . P_ CP_2
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi sulle domande riconvenzionali originariamente formulate da parte del IG. nonché da parte della IG.ra Persona_1 Per_3
Più in particolare, con riferimento alla domanda di cui al punto n.
2-a) della comparsa di costituzione e risposta originariamente depositata da parte del IG. occorre evidenziare quanto segue. Persona_1
La parte,infatti, chiedeva di “accertare e dichiarare il diritto del IG. all'indennità pari Persona_1 all'aumento di valore della particella al Fg. n. 8, p.lla n. 404, determinato dai miglioramenti o, comunque il diritto al rimborso delle spese sostenute dal IG. sul bene, che si Persona_1 quantificano in € 447.501,23, salvo diversa determinazione o quantificazione dell'on.giudicante, con interessi dalla domanda giudiziale” … “il IG. intende ottenere che si proceda (…) alla Persona_1 quantificazione e al rimborso delle spese sostenute dal IG. sulla p.lla di cui al Fg. n. Persona_1
8, p.lla n. 404” (cfr. pagg. 11 e 12 della comparsa di costituzione e risposta.
L'interpretazione letterale e sistematica della domanda dell'originario attore riconvenzionale, valutata alla luce delle più ampie difese rassegnate da parte di quest'ultimo, depone in termini inequivocabili circa il fatto che tale domanda avesse ad oggetto l'accertamento del diritto di credito corrispondente al rimborso, pro quota, delle spese sostenute da parte sua per la realizzazione della struttura nel caso di specie, con contestuale condanna degli altri coeredi al pagamento dell'importo a tal uopo dovuto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, non v'è dubbio circa il fatto che la costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari dell'immobile, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del terreno o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta ad substantiam.
Inoltre, il consenso alla costruzione eseguita da uno dei comproprietari del suolo, manifestato dal comproprietario non costruttore, pur non essendo idoneo a costituire un diritto di superficie o altro diritto reale, preclude l'esercizio dello ius tollendi. Peraltro, ove tale diritto non venga o non possa essere esercitato, i comproprietari del suolo sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese sostenute per l'edificazione dell'opera.
Più in particolare, si è avuto modo di evidenziare che l'esercizio dello ius tollendi debba essere coniugato con il principio di "tolleranza", col principio di "affidamento" e con quello di "buona fede".
Trattasi, in altre parole, di principi generali ed immanenti all'ordinamento giuridico, in quanto tale sottesi all'intera disciplina del codice civile
Sicché, nel caso in cui vi sia un consenso esplicito o anche meramente implicito da parte dell'altro comproprietario in merito alla realizzazione della costruzione, così come nell'ipotesi della mera tolleranza, consistente cioè nella mancata reazione del comproprietario non costruttore all'iniziativa dell'altro, protratta per un congruo periodo di tempo dal giorno in cui ha avuto notizia dei lavori, deve ritenersi precluso l'esercizio dello ius tollendi, facendosi sorgere l'affidamento del costruttore sul sopravvenuto consenso implicito del compartecipe alla comunione. Tra l'altro, tale consenso può essere manifestato in qualsiasi forma, non attenendo alla sfera dei diritti reali, e quindi anche in modo indiretto e/o implicito.
Infine, laddove lo ius tollendi non venga (o non possa essere) esercitato, “sorge, in favore del comproprietario costruttore, un diritto di credito nei confronti degli altri comunisti, divenuti per accessione comproprietari dell'opera; nasce cioè tra le parti un rapporto obbligatorio in forza del quale i comproprietari non costruttori sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese sopportate per l'edificazione dell'opera, secondo le norme che regolano la comunione e gli altri istituti di volta in volta applicabili (mandato, negotiorum gestio, arricchimento senza causa, etc.)” (Cass. Civ., SS.UU., 16.2.2018, n. 3873).
Ancora, si è avuto modo di rilevare che il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 c.c.
- secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore (Cass. Civ., Sez. II,
21.2.2009, n. 5135; Sez. VI, 23.3.2009, n. 6982; Sez. II, 14.1.2009, n. 743).
Nel caso di specie, invero, deve evidenziarsi come il fabbricato in esame fosse stato realizzato a partire dal 1993, alla stregua dei titoli edilizi descritti in precedenza.
Alcun dubbio può porsi in merito al fatto che né il IG. né tantomeno la A_ IG.ra pur obiettivamente consapevoli dell'esistenza del fabbricato in esame, avessero Per_3 mai contestato la realizzazione dell'immobile in commento, così ingenerando il ragionevole affidamento, in capo al IG. del consenso degli altri comproprietari alla realizzazione Persona_1 del fabbricato. D'altro canto, deve pure rilevarsi come né l'originario attore, né tantomeno la sorella avessero invocato in questa sede la rimozione del fabbricato. Per_3
Ne consegue, pertanto, l'obiettiva integrazione, nel caso di specie, dei presupposti della negotiorum gestio, risultandone integrati tutti i relativi requisiti (arg. da Cass. Civ., Sez. II, 14.1.2009, n. 743;
SS.UU. 3873/2018, cit.).
Sotto tale profilo, si è avuto modo di rilevare come risulti adeguatamente provato l'esborso, da parte del fu dell'importo pari a lire 380.000.000,00 per la realizzazione del fabbricato così Persona_1 descritto, corrispondente, ai sensi dell'art. 1277, II comma c.c., all'importo di € 196.253,62.
Sicché, tenuto conto del fatto che le parti oggi in causa risultano a loro volta successori, pro quota, del IG. i IGnori risultano tenuti all'adempimento di tale credito nella A_ CP_2 misura della quota della metà, dovendosi invero imputare il debito gravante sul IG. A_
per la metà, in capo agli odierni attori, per l'importo complessivo pari ad € 98.126,80.
[...]
Ne deriva, pertanto, che i fratelli sono tenuti al pagamento, in solido tra loro ed in favore degli CP_2 odierni attori, della somma di € 98.126,80, oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda, da individuarsi nella data della costituzione in giudizio del fu (8.10.2012) e sino al saldo. Persona_1
Occorre a questo punto soffermarsi sulla domanda di usucapione formulata da parte degli eredi della IG.ra e, pertanto, sulle relative risultanze istruttorie in atti. Per_3 Alcun dubbio può porsi in merito all'ammissibilità di tale domanda: ed invero, l'adesione da parte degli eredi della IG.ra alla richiesta di divisione degli assi ereditari oggetto di accertamento, R_ non risulta in alcun modo incompatibile con la formulazione di una domanda di usucapione con riguardo a taluni cespiti rientranti nei relativi assi ereditari.
Alcuna specifica preclusione risulta invero prevista con riferimento all'ipotesi di specie, come pure asseritamente dedotto da parte degli eredi di Né la circostanza del subentro della IG.ra Persona_1
pro quota, anche nella posizione processuale di appare idonea Per_3 A_
a determinare una implicita rinunzia all'originaria domanda così formulata. Il fatto che gli eredi della IG.ra abbiano insistito nell'accoglimento della predetta domanda di usucapione depone invece R_ in termini inequivocabili per la rinunzia, da parte degli stessi, alle originarie difese rassegnate da parte del IG. con riguardo a tale domanda di usucapione. A_
Tanto premesso, occorre quindi soffermarsi sugli esiti della prova orale.
chiamato a rendere il deferito interrogatorio formale, quale erede di sulle Parte_1 Persona_1 circostanze articolate per conto del IG. dichiarava che quest'ultimo aveva A_ sempre avuto libero accesso al fondo di via Botta, utilizzando gli spazi liberi da costruzioni.
La parte veniva chiamata a rendere interrogatorio formale anche con riguardo alle circostanze capitolate per conto di nella qualità di erede di nonché di Per_3 Persona_1 [...]
limitatamente a quanto poteva saperne, essendo nato nel 1983. A_
Sapeva che su parte del terreno di via Botta era innestato il fabbricato in cui avevano sempre abitato gli eredi di Per_3
Ricordava che era stato abbattuto il vecchio casolare sulla restante parte di terreno, ma non sapeva chi lo avesse abbattuto;
un tempo vi era un agrumeto;
il terreno era a disposizione di tutti i coeredi.
Sul terreno vi era una recinzione ed un cancello, anche se non sapeva chi li avesse installati;
attualmente, invece, vi erano solo fabbricati;
nulla poteva riferire in merito al possesso esclusivo del terreno da parte di Per_3
Nulla era in grado di riferire in merito a chi avesse realizzato il secondo fabbricato ivi presente e su chi ne avesse la materiale disponibilità.
Precisava che su tale fondo, oltre al fabbricato nella disponibilità degli eredi di vi erano Per_3 altri tre fabbricati, allo stato grezzo, e liberamente accessibili. In uno di questi fabbricati, e cioè quello adiacente a quello in cui abitavano gli eredi di vi era uno spiazzo interno in cui era Per_3 possibile ricoverare le auto. Si accedeva tramite un cancello che dava sulla traversa S.Pertini, si attraversava una rampa e si raggiungeva un'area limitrofa al fabbricato;
vi era poi un portellone che dava accesso allo spiazzo interno. Rilevava che gli eredi di ricoveravano l'auto nello Per_3 spiazzo;
il IG. aveva la disponibilità delle chiavi di accesso al cancello, ma non del Parte_1 portone. Allo spiazzo interno era possibile accedere liberamente dal primo piano del fabbricato;
in questo spiazzo, così come in quello sottostante agli altri fabbricati, vi erano oggetti depositati da parte di tutti i coeredi.
erede di e di nulla era in grado di riferire in Parte_2 Persona_1 A_ merito all'utilizzo del fondo in via Botta: poteva solo dichiarare che A_ parcheggiava sul fondo la propria auto.
Confermava che gli eredi di abitavano all'interno di un fabbricato realizzato sul fondo in Per_3 questione, e tanto, da quando il teste (n. nel 1985) “era piccolo” ; gli altri tre fabbricati erano allo stato grezzo. Non sapeva se fosse stato abbattuto un casolare in loco, né tantomeno se vi fosse un agrumeto, tenuto conto che all'epoca dei fatti aveva circa sei anni. Non ricordava nemmeno della presenza di un cancello. Ricordava che vi erano degli animali da cortile che erano tenuti da Per_3
Ricordava che al fondo si accedeva tramite una discesa;
non ricordava l'esistenza di un
[...] cancello. Sapeva che abitava all'interno dell'appartamento che insisteva sul fondo, ma Per_3 da sempre vi aveva avuto accesso sia il padre della parte, che Per un certo A_ periodo di tempo, inoltre, vi aveva abitato pure , madre delle parti in causa. Controparte_3
Confermava la presenza di fabbricati grezzi, accessibili anche da parte sua, tramite un cancello ed una discesa;
la parte sottostante a tali fabbricati era aperta e vi erano attrezzi. Confermava di avere la disponibilità delle chiavi del cancello. Ricordava della presenza di botti, perché i nonni vi conservavano il vino. Sotto il primo fabbricato vi era un'area interna dove venivano parcheggiate delle auto, anche se non sapeva da chi;
non sapeva se l'area interna era liberamente accessibile, perché la parte abitava a Castel S. Giorgio e non aveva la necessità di entrarci.
Il teste amico da sempre del IG. , conosceva la madre degli odierni Testimone_1 P_ resistenti in riassunzione;
ricordava che, quando era piccolo, nel terreno per cui è causa vi giocava e vi era un fabbricato grezzo.
Alle spalle, vi era un terreno di circa cento metri quadrati, ove erano innestate piante di mandarancio, aranci, limoni, oltre ad una piccola struttura in cui venivano ricoverate e allevate galline e pulcini.
Ricordava di essere stato sul terreno dal 1974 sino a quando non venne costruito un altro fabbricato che aveva occupato il terreno, successivamente al terremoto del 1980.
Nel primo fabbricato grezzo, attualmente concluso, vi abitava la famiglia di e, Per_3 attualmente, e la sorella. P_
Il terreno risultava attualmente occupato da un fabbricato che allo stato è grezzo;
nella zona inferiore del fabbricato vi era un garage chiuso;
per quanto a sua conoscenza, tale garage era utilizzato soltanto da . P_ Il teste tracciava anche uno schizzo raffigurante lo stato dei luoghi, allegato al verbale dell'udienza del 19.1.2023.
Il terreno era stato recintato e confinato da una parte con il fabbricato oggi finito;
da un'altra parte vi era una parete di muro di cemento con rete metallica nel lato in cui oggi vi era la caserma dei carabinieri, oltre ad un cancello;
da un altro lato vi era un terreno vicino e vi era una recinzione;
dall'altro lato vi era la strada di accesso agli immobili, nella disponibilità degli eredi e che R_ comunque era recintata. Da questo ultimo lato vi era una rete metallica innestata alla buona per evitare l'accesso di animali sul posto.
Prima del 1996, quando il teste si era sposato, dichiarava di frequentare da sempre la casa di P_
; spesso mangiava con lui sul posto e si trovavano ad andare nel fabbricato ove si trovava il
[...] terreno da lui descritto;
gli capitava anche di recarvisi per fare qualche lavoretto, o per aiutare per svolgere delle pulizie. Vi andava quasi quotidianamente;
dopo il matrimonio vi P_ accedeva almeno cinquanta o sessanta volte in un anno.
Per accedere al fabbricato si doveva utilizzare la strada comune, che aveva al suo ingresso un cancello, le cui chiavi erano nella disponibilità di oltre ai suoi figli. Per_3
Non sapeva se anche i fratelli di avessero mai avuto la disponibilità delle chiavi;
gli era
Per_3 capitato solo poche volte di vederli nei pressi dei luoghi di causa. Non aveva mai visto sul terreno persone diverse da quelle appartenenti alla famiglia di Qualche volta capitava che i
Per_3 fratelli di si erano recati sul posto per andare a trovare la IG.ra Non sapeva
Per_3 Per_3 chi avesse pagato le spese per la realizzazione del fabbricato;
ricordava che P_ controllava i lavori e se ne interessava. Non aveva mai visto i fratelli di interessarsi dei
Per_3 lavori.
Oggi il terreno risultava interamente coperto dal fabbricato;
presumeva che fosse stato ad P_ innestare il cancello in loco.
dichiarava che effettivamente aveva visto utilizzare il fondo in CP_8 A_ via Botta, e tanto poteva confermarlo perché gestiva un negozio dinanzi a tale terreno: ricordava che parcheggiava la sua auto lungo la strada di fianco alla sua proprietà in cemento e A_ di fronte al negozio.
Precisava di non aver mai visto entrare all'interno del cancello con l'auto; soltanto A_
e suo marito, in uno a suo figlio avevano utilizzato tale accesso per CP_9 P_ parcheggiare le auto nei garage ubicati sulla destra.
Prima che fossero stati costruiti i fabbricati, vi era un fondo incolto su cui accedeva anche R_
ricordava che la costruzione della IG.ra esisteva da circa cinquant'anni, ed era di
[...] CP_2 colore giallo e rosa. Riconosceva le foto allegate in atti. La costruzione in mattoni e non ancora finita risaliva invece agli anni Novanta. Non aveva mai visto sul fondo per cui è causa né Persona_1 tantomeno i suoi figli e . Pt_1 R_
cugino di , confermava che aveva realizzato il Testimone_2 P_ Per_3 fabbricato oggetto di causa nel 1971; , suo marito, aveva provveduto a realizzare Persona_11
l'edificio, riconosciuto nella foto in atti. Confermava che la IG.ra aveva posseduto il terreno da CP_2 più di cinquant'anni; era stata a innestare una rete metallica con cancello, al fine di Per_3 impedire agli animali da cortile di uscire. Nel terreno vi era un capannone adibito a deposito di utensili da cantiere, oltre ad un pollaio, una vasca nera, un pozzo ed una pianta di melograno.
La IG.ra coltivava il terreno ad agrumeto a partire dagli anni Settanta. Non ricordava la presenza CP_2 di un casolare, ma di un deposito. Aveva infine costruito anche un secondo fabbricato in loco.
Sulla scorta degli elementi di prova in atti, è provato l'acquisto per intervenuta usucapione, da parte degli eredi di dell'immobile realizzato sul terreno catastalmente identificato al Fg. n. 8, Per_3
p.lla n. 3124, a sua volta originariamente derivante dalla p.lla n. 2488.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità sul punto, il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus; tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario provvedendo al pagamento delle imposte e alla manutenzione ricorrendo la presunzione juris tantum che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi
(Cass. Civ., Sez. II, 29.11.2022, n. 35067; 19/07/2022, n. 22663; 8.4.2021, n. 9359; 19.4.2013, n.
9633; 25.3.2009, n.7221).
Nel caso di specie, invero, risulta effettivamente provato che la IG.ra e, di poi, i suoi Per_3 eredi, abbiano goduto della res in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, così da obiettivare in termini inequivocabili la sua volontà di possedere come proprietaria esclusiva del terreno su cui veniva realizzato il fabbricato per cui è causa.
Si è innanzitutto avuto modo di rilevare come sia sufficientemente provato che era stata la stessa IG.ra a provvedere alla realizzazione dell'immobile, provvedendo al conseguimento del Per_3 rilascio dei necessari titoli edilizi (licenza edilizia n. 980 del 14.12.1971; concessione edilizia n. 16 del 15.4.1982; D.I.A. del settembre del 2000; S.C.I.A. prot. n. 9314 del 22.7.2015; prot. n. P_0
12125 del 24.8.2018). Il fabbricato, come detto, era composto di un piano seminterrato, di un piano terra e di un primo piano;
lo stesso, inoltre, come risulta altresì dalla documentazione fotografica allegata, risultava accessibile per il tramite di un cancello (cfr. le fotografie di cui alle pagg. 8 e ss. dell'elaborato peritale depositato in data 18.10.2024).
Inoltre, dalle risultanze della prova orale, è riscontrato che all'interno di tale fabbricato vi avesse da sempre abitato la IG.ra e la sua famiglia, la quale aveva la disponibilità delle chiavi di Per_3 accesso nel fabbricato.
Sotto tale profilo, e quali eredi di e Parte_2 Parte_1 Per_1 A_ escussi in sede di interrogatorio formale, pure avevano avuto modo di confermare che nel predetto fabbricato vi abitasse la famiglia di da quando ne avevano memoria. Per_3
Anche le dichiarazioni del teste depongono in tal senso: si è infatti avuto modo di rilevare Tes_1 come lo stesso avesse confermato la presenza del fabbricato in esame, costruito immediatamente dopo il terremoto del 1980, ove abitava la famiglia di e, da ultimo, gli eredi di quest'ultima. Per_3
Analogamente a dirsi con riferimento al teste , il quale pure confermava che il fabbricato CP_8 della IG.ra esisteva da circa cinquant'anni ed era nella disponibilità di quest'ultima. Per_3
Tali elementi di prova, pertanto, depongono tutti in termini gravi, precisi e concordanti, circa il fatto che la IG.ra avesse avuto la disponibilità esclusiva della p.lla n. 3124, e tanto quantomeno Per_3
a partire dal 1971, quando le veniva rilasciato il primo titolo edilizio attinente al fabbricato che sarebbe stato ivi realizzato tra il 1971 ed i primi anni Ottanta.
Dell'immobile in questione avevano l'uso esclusivo esclusivamente la IG.ra e i suoi Per_3 eredi, come è dato rilevare dal fatto che vi abitassero pacificamente quantomeno a partire dai primi anni Ottanta e che le chiavi di accesso all'immobile erano nella loro esclusiva disponibilità.
Tanto, peraltro, anche a voler prescindere dalle dichiarazioni rese dal teste , che Testimone_2 pure deponevano nel medesimo senso.
Sotto tale profilo, infatti, pur non risultando indicato tale teste tra quelli da escutere a prova diretta, la relativa eccezione di nullità veniva sollevata tardivamente soltanto in sede di udienza successiva a quella di escussione, così risultando la stessa sanata ai sensi dell'art. 157, II comma c.p.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., SS.UU., 6.4.2023, n. 9456). Alcun dubbio può porsi, infatti, in merito alla circostanza che, sia pure per delega, era presente in quell'udienza altro procuratore senz'altro legittimato a sollevare la predetta eccezione.
Ne deriva, e per concludere, come risulti sufficientemente provato non solo che il terreno in questione fosse nel pacifico possesso della IG.ra a partire dal 1971, ma anche che la stessa ne Per_3 avesse goduto in termini di obiettiva esclusività, con modalità incompatibili con la possibilità del godimento degli altri coeredi. È pertanto riscontrato che la stessa IG.ra avesse così manifestato R_ un'inequivoca volontà di possedere “uti dominus” tale bene, e tanto quantomeno dai primi anni
Ottanta.
Né, a fronte di tali IGnificativi elementi di prova sul punto, risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, come e per quali termini, per contro, tale situazione di fatto dovesse piuttosto ricondursi ad un'ipotesi di compossesso nel caso di specie.
Per analoghe ragioni, tenuto conto di tali riscontri probatori, alcun IGnificativo rilievo può accordarsi alla circostanza della mancata partecipazione della IG.ra in sede di udienza del Per_3
1.12.2021, con riguardo all'espletamento dell'interrogatorio deferitole dai IGnori e R_ Pt_1
nella qualità di eredi di con riguardo al capitolo n. 22) della seconda
[...] A_ memoria istruttoria originariamente depositate nell'interesse di tale parte.
Tanto, a maggior ragione tenuto conto non solo dell'utilizzo esclusivo dell'immobile da parte della IG.ra come si è avuto modo di rilevare in precedenza, ma anche del IGnificativo lasso R_ temporale di riferimento di cui si è detto (1971-2012), di tal guisa da doversi escludere, anche per tali ragioni, l'effettiva operatività della presunzione che la stessa parte abbia posseduto nella qualità di coerede e operato anche nell'interesse degli altri.
È quindi provato che la IG.ra aveva pacificamente esercitato il possesso in maniera Per_3 esclusiva e continuativa a far data senz'altro quantomeno a partire dal 1980; né risulta in alcun modo provato che lo stesso sia stato acquistato in maniera violenta o clandestina.
Né può rilevare in senso contrario la circostanza che la IG.ra veniva a mancare Controparte_3 soltanto in data 22.11.1991.
Ed invero, anche a voler ammettere che la IG.ra avesse abitato in loco sino al Controparte_3 momento della sua morte, deve evidenziarsi come senz'altro la IG.ra avesse mantenuto Per_3 il possesso esclusivo uti dominus dell'immobile per un tempo utile ad usucapire (l'atto di citazione era notificato in data 24.5.2012). Anche a voler prescindere dal fatto che la IGnificativa trasformazione dell'immobile, mediante realizzazione di un fabbricato in loco, protratta per un IGnificativo lasso temporale, avrebbe escluso la configurabilità di una situazione di tolleranza da parte della IG.ra (arg. da Cass. Civ., Sez. II, 27.4.2006, n. 9661), è indubitabile che di tale CP_3 bene, a seguito del decesso della de cuius, aveva avuto il possesso esclusivo la sola IG.ra Per_3
È pertanto riscontrato l'acquisto per usucapione dell'immobile in esame da parte dei IGnori P_
e , nella qualità di eredi di
[...] P_1 Per_3
A diverse conclusioni deve invece addivenirsi con riferimento alle ulteriori particelle in cui è stata frazionata quella originariamente recante n. 2488 (cfr. pagg. 23 e ss. dell'elaborato peritale depositato in data 18.10.2024). Sotto tale profilo, infatti, deve anzitutto evidenziarsi come alcun elemento di prova veniva dedotto con riferimento alle p.lle nn. 3127 e 3128, di mq 424, ove risultava innestato il fabbricato realizzato da Persona_1
Quanto invece alla p.lla n. 3125, di mq 188, e a quella recante n. 3126, di mq 121, non risulta adeguatamente provato il possesso esclusivo, da parte della IG.ra e dei suoi eredi, a Per_3 partire da epoca tale da consentirne l'acquisto a titolo di usucapione.
Da un lato, infatti, alcun IGnificativo riscontro poteva trarsi dalle dichiarazioni rese da parte dei IGnori e nella qualità di eredi di e di R_ Parte_1 A_ Persona_1 anzi, gli stessi avevano modo di precisare come a tali particelle avessero avuto accesso pacificamente anche e . A_ Per_1
Parimenti generiche devono ritenersi, in parte qua, le dichiarazioni rese da parte dei testi escussi.
Più in particolare, risultano poco puntuali le dichiarazioni rese al riguardo da parte del teste Tes_1 alcuno specifico riscontro veniva invero offerto in merito al fatto che di tali particelle avesse avuto un utilizzo esclusivo per almeno venti anni la IGnora Non risulta infatti provato che del R_ giardino ivi presente, prima dell'edificazione successivamente realizzata in loco, avesse fruito esclusivamente la IG.ra Lo stesso teste, infatti, nulla sapeva in merito alla possibilità di R_ accesso anche da parte degli altri fratelli sull'immobile, per il tramite del cancello ivi presente.
Né era in grado di riferire in merito a chi avesse finanziato la realizzazione del fabbricato rimasto poi allo stato grezzo in loco Con Analogamente a dirsi con riguardo alle dichiarazioni rese da parte del teste al quale pure era captato di vedere il IG. accedere all'interno del fondo in questione;
A_ precisava che la famiglia di era solita accedervi con la macchina oltrepassando il cancello. Per_3
Parimenti generiche risultano le dichiarazioni rese da parte del teste , il quale aveva avuto Tes_2 modo di precisare che la IGnora coltivava l'agrumeto ivi presente un tempo a far data Per_3 dagli anni Settanta e che vi aveva innestato un cancello, pur senza precisare quando.
Ebbene, tali riscontri risultano del tutto generici ed inidonei a provare che, per contro, la IG.ra R_ avesse avuto l'effettiva disponibilità esclusiva degli immobili catastalmente identificati con le predette particelle, in maniera tale da escludere dal godimento gli altri fratelli.
Tra l'altro, deve pure evidenziarsi che il Comune di Siano (SA) aveva rilasciato la relativa concessione edilizia in favore di per la realizzazione di un secondo fabbricato, soltanto Per_3 in data 15.10.1993, e cioè, a tutto voler concedere, in epoca senz'altro antecedente alla maturazione del ventennio, tenuto conto dell'epoca di introduzione del presente giudizio (2012).
Né, a fronte di tali riscontri, risulta in alcun modo meglio provato come e per quali termini, per contro, gli eredi della IG.ra avessero acquistato per usucapione anche l'immobile in esame. R_ La causa deve essere rimessa sul ruolo, al fine di procedere alle relative operazioni divisionali.
Le spese di lite delle domande decise con la presente sentenza devono essere integralmente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti.
Per analoghe ragioni, le spese relative ai due elaborati peritali depositati in atti (rispettivamente in data 9.11.2015 e 18.10.2024) devono porsi a definitivo carico per la quota della metà ciascuno in capo ai IGnori ed nonché in capo ai IGnori e . Pt_1 Parte_2 CP_5 P_
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, Seconda Sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, non definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara aperta la successione del IG. n. a Siano (SA) il 15.12.1898 e Parte_1 deceduto in data 20.4.1971;
2) dichiara aperta la successione della IG.ra n. in Siano (SA) il Controparte_3
21.11.1906 e deceduta il 25.5.1991;
3) dichiara abbandonata, da parte dei IGnori e la domanda Parte_1 Parte_2 riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria della prescrizione del diritto del IG. ad accettare l'eredità di;
A_ Controparte_3
4) dichiara abbandonata, da tutte le parti, la domanda di divisione avente ad oggetto l'immobile di cui al Fg. n. 5, p.lla n. 173 (c.d. Fondo “Vigna Peluso), nonché il fondo di cui alla partita n. 2297, Fg. n. 2, p.lla n. 384 (c.d. fondo “Olivetello”);
5) dichiara abbandonata, dai IGnori e , quali eredi di P_ CP_2 Per_3 la domanda di usucapione avente ad oggetto il fondo di cui alla partita n. 2297, Fg. n. 2,
p.lla n. 384 (c.d. fondo “Olivetello”);
6) rigetta le domande di collazione originariamente formulate da e A_ da Persona_1
7) accerta l'insussistenza di beni mobili negli assi ereditari riferibili al IG. ed Parte_1 alla IG.ra ; Controparte_3
8) condanna il IG. e la IG.ra , nella qualità di eredi della IG.ra P_ P_1
e, pro quota hereditatis, del IG. al pagamento, in Per_3 A_ favore di e di nella qualità di eredi di Parte_2 Parte_1 Persona_1 dell'importo di € 98.126,80, oltre interessi al tasso legale decorrenti dall' 8.10.2012 e sino al saldo, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del fabbricato descritto in parte motiva;
9) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale originariamente formulata dalla IG.ra accerta l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte dei IGnori Per_3
e del IG. , del terreno ubicato in Siano (SA), catastalmente P_1 P_ identificato al Fg. n. 8, p.lla n. 3124, nonché del fabbricato ivi realizzato;
10) rigetta la domanda riconvenzionale originariamente formulata dalla IG.ra Per_3 avente ad oggetto i restanti cespiti catastalmente identificati al C.T. del Comune di Siano
(SA), al Fg. n. 8, p.lle nn. 3125, 3126, 3127 e 3128;
11) ordina all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di SA (già Conservatoria dei
RR.II.) – con esonero dell'Ufficio da ogni responsabilità, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.
12) compensa integralmente tra le parti le spese di lite attinenti alle domande oggetto di statuizione con la presente sentenza;
13) spese attinenti agli accertamenti peritali depositati in atti (rispettivamente in data
9.11.2015 e 18.10.2024) a definitivo carico, per la quota della metà ciascuno, ai IGnori ed quali eredi di e, pro quota, di Pt_1 Parte_2 Persona_1 A_
nonché in capo ai IGnori e , quali eredi di e, pro
[...] CP_5 P_ Per_3 quota, di;
A_
14) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di trattare la domanda di divisione.
Così deciso in SA, il 30.6.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato