Articolo 2 della Legge 1 marzo 1952, n. 142
Articolo 1
Versione
9 aprile 1952
Art. 2.
Alla spesa di cui all'art. 1, che fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verra' provveduto mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 9 aprile 1952