TRIB
Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/02/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5804/2020
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
08.02.2025 Il Giudice
Dr.ssa GI AS
1 n. 5804/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa GI AS, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5804/2020
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Di Prisco, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia, in Via Amati n. 20, Terzigno (NA)
APPELLANTE
E
n.q. di impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1 gestione dei sinistri a carico del , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Sorbo e
Giuseppe Sorbo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Piazza della Repubblica n. 15,
Sant'Antimo (NA)
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1059/2020 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 06.02.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 1059/2020 del Giudice di Pace di Nola, Parte_1
con la quale era stata rigettata la domanda da lei proposta e volta ad ottenere la condanna della
[...]
nella qualità di impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a CP_1
carico del (nel prosieguo, per semplicità, o , al Controparte_2 CP_1 CP_2
ristoro dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 20.9.2017, alle ore 12:10 circa, alla
Via Calabria in Acerra (NA), in prossimità del terzo circolo “Capasso” e che vedeva coinvolta l'appellante, la quale, mentre percorreva in qualità di pedone la detta via, veniva investita da un'autovettura rimasta non identificata, riportando lesioni per le quali veniva trasportata all'Ospedale
Villa dei Fiori di Acerra.
Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni indicate CP_1
nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Celebrata l'udienza di comparizione, acquisito il fascicolo di primo grado, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 06.02.2025 la causa è giunta alla decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 23.3.2020, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 13.10.2020 ed iscrizione a ruolo in data 19.10.2020; inoltre,
l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Passando al merito dell'appello, questo Giudice ritiene che l'appello sia infondato e non meriti accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
3 Va, anzitutto, evidenziato che, in base alla prospettazione di parte attrice in primo grado, nel caso de quo si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 283, co. 1, lett. a) C.d.A., atteso che l'appellante ha dedotto di aver subito lesioni alla persona a seguito di un incidente causato da un veicolo non identificato.
In virtù della disciplina invocata, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sul danneggiato grava l'onere di provare: 1) le modalità del sinistro, 2) l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, 3) che tale veicolo è rimasto sconosciuto (si cfr. in tema, ex plurimis, Cass., sez. III, 19.9.1992, n. 10762; in senso conforme Cass., sez.
III, 25.7.1995 n. 8086; Cass., sez. III, 01.8.2001 n. 10484; Cass., sez. III, 10.6.2005 n. 12304).
Come sintetizzato dalla Suprema Corte (Cass., sez. III, 24.3.2016, n. 5892), in ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui «la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto», ma, in tale ottica, «al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo
“in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”» (Cass., sez. III, 18.11.2005, n. 24449).
Va ulteriormente precisato che «la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa» (Cass., sez. III, 03.9.2007, n. 18532).
Infine, per quanto riguarda la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, «è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta
4 diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi» (Cass., sez. III, 13.7.2011, n.
15367).
In altre parole, ciò che conta non è l'esito della ricerca, bensì la diligenza posta nell'individuazione del veicolo pirata.
Alla luce dei richiamati principi pretori, occorre pertanto partire dal presupposto che il danneggiato è tenuto a provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo rimasto non identificato (si cfr. Corte appello Messina sez. II, 04.02.2021, n. 86, in Redazione Giuffrè 2021).
In particolare, è stato condivisibilmente affermato che, quanto alla prova dell'accadimento del fatto storico «Nel caso in cui si deduca che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato, con successivo intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e dell'impresa da esso designata alla liquidazione dei danni, ex art.
19 e ss., l. n. 990 del 1969, la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria» (Tribunale Bari, sez. III, 10.04.2008, n. 917, in
Giurisprudenzabarese.it 2008).
Nel caso di specie, invero, tale onere probatorio non può dirsi assolto.
Deve infatti evidenziarsi che, nella fattispecie in esame, la domanda dell'attrice, odierna appellante, come rilevato dal Giudice di prime cure, non appare sufficientemente provata, non essendo emerse risultanze istruttorie che permettano di ritenere anche solo verosimile l'ipotesi di ricostruzione del fatto prospettata dalla stessa.
A conforto di quanto dinanzi affermato milita, anzitutto, l'inattendibilità della dichiarazione testimoniale rese dall'unico teste escusso in primo grado, , nipote della Testimone_1 Pt_1
dichiaratasi presente al momento del fatto, stante l'insufficienza e la genericità della sua deposizione, in uno con la parziale divergenza rispetto alla rappresentazione dei fatti esposta nell'atto di citazione.
Infatti, come emerge dalla lettura del verbale di udienza del 05.12.2018, la teste, nel descrivere sommariamente la dinamica del sinistro e, in particolare, l'investimento della ad opera di un Pt_1
5 veicolo non identificato, offriva una descrizione dell'evento alquanto lacunosa omettendo di riferire l'esatta collocazione dell'istante lungo la Via Calabria (la teste riferiva semplicemente: “io l'aspettavo lungo la via Calabria, al lato opposto della carreggiata da dove lei proveniva”); nonché la parte del corpo dell'attrice colpito dall'auto investitrice, dichiarando genericamente “un'autovettura la urtava sul lato sinistro e la stessa cadeva sul lato destro”.
Null'altro riferiva la teste, in ordine al tipo di lesioni riportate ovvero al tipo di vettura danneggiante o, ancora, con riguardo alle esatte modalità dell'investimento, pur avendo ella dichiarato di trovarsi, al momento dell'investimento, proprio di fronte alla che, infatti, le veniva incontro. Elementi, Pt_1
questi, di non trascurabile rilevanza ai fini di una compiuta ricostruzione della dinamica e, soprattutto, dell'accertamento del nesso causale tra l'investimento e i danni lamentati.
Appare altresì rilevante, ai fini della valutazione di dubbia attendibilità dell'acquisita testimonianza, il fatto che la versione dell'accaduto resa dalla teste non collimi neppure con quanto rappresentato in citazione: infatti, mentre la teste dichiarava “mia zia ad un certo punto scendeva dal piccolo marciapiede per attraversare la strada”, tale circostanza non risulta affatto richiamata nella descrizione del fatto contenuta nel libello introduttivo di primo grado.
Del pari, contribuisce a connotare di scarsa credibilità la circostanza della presenza della teste sul luogo del sinistro, la mancata indicazione del suo nominativo nell'atto di denuncia-querela (cfr. all. n. 3 del fascicolo attoreo di primo grado), pur essendo ella a conoscenza delle sue generalità al momento della presentazione della querela, trattandosi della nipote.
Al riguardo, la Suprema Corte ha rilevato che «In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del
[...]
, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che Controparte_2
un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno,
6 non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi» (Cassazione civile sez. III, 18.6.2012, n. 9939).
Per tutte le esposte ragioni, ritiene questo Giudice che l'appellante non abbia assolto all'onere probatorio su di lei incombente e che, apparendo quanto meno dubbia la ricostruzione della dinamica dedotta dall'istante, difetti la prova dell'operatività della fattispecie regolata dall'art. 283, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 209/2005.
Dalle considerazioni di cui innanzi discende, dunque, il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla su riportata motivazione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 Parte_1
del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, valore medio leggermente ridotto, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta, con riduzione ai minimi della fase di trattazione, in assenza di istruttoria.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
7 1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
appellata;
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del giudizio di appello in Parte_1
favore di nella qualità di impresa designata per la Regione Campania Controparte_1
per la gestione dei sinistri a carico del , in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 2.127,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso l'8.02.2025 Il Giudice
Dr.ssa GI AS
8
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
08.02.2025 Il Giudice
Dr.ssa GI AS
1 n. 5804/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa GI AS, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5804/2020
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Di Prisco, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia, in Via Amati n. 20, Terzigno (NA)
APPELLANTE
E
n.q. di impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1 gestione dei sinistri a carico del , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Sorbo e
Giuseppe Sorbo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Piazza della Repubblica n. 15,
Sant'Antimo (NA)
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1059/2020 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 06.02.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 1059/2020 del Giudice di Pace di Nola, Parte_1
con la quale era stata rigettata la domanda da lei proposta e volta ad ottenere la condanna della
[...]
nella qualità di impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a CP_1
carico del (nel prosieguo, per semplicità, o , al Controparte_2 CP_1 CP_2
ristoro dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 20.9.2017, alle ore 12:10 circa, alla
Via Calabria in Acerra (NA), in prossimità del terzo circolo “Capasso” e che vedeva coinvolta l'appellante, la quale, mentre percorreva in qualità di pedone la detta via, veniva investita da un'autovettura rimasta non identificata, riportando lesioni per le quali veniva trasportata all'Ospedale
Villa dei Fiori di Acerra.
Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni indicate CP_1
nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Celebrata l'udienza di comparizione, acquisito il fascicolo di primo grado, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 06.02.2025 la causa è giunta alla decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 23.3.2020, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 13.10.2020 ed iscrizione a ruolo in data 19.10.2020; inoltre,
l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Passando al merito dell'appello, questo Giudice ritiene che l'appello sia infondato e non meriti accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
3 Va, anzitutto, evidenziato che, in base alla prospettazione di parte attrice in primo grado, nel caso de quo si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 283, co. 1, lett. a) C.d.A., atteso che l'appellante ha dedotto di aver subito lesioni alla persona a seguito di un incidente causato da un veicolo non identificato.
In virtù della disciplina invocata, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sul danneggiato grava l'onere di provare: 1) le modalità del sinistro, 2) l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, 3) che tale veicolo è rimasto sconosciuto (si cfr. in tema, ex plurimis, Cass., sez. III, 19.9.1992, n. 10762; in senso conforme Cass., sez.
III, 25.7.1995 n. 8086; Cass., sez. III, 01.8.2001 n. 10484; Cass., sez. III, 10.6.2005 n. 12304).
Come sintetizzato dalla Suprema Corte (Cass., sez. III, 24.3.2016, n. 5892), in ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui «la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto», ma, in tale ottica, «al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo
“in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”» (Cass., sez. III, 18.11.2005, n. 24449).
Va ulteriormente precisato che «la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa» (Cass., sez. III, 03.9.2007, n. 18532).
Infine, per quanto riguarda la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, «è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta
4 diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi» (Cass., sez. III, 13.7.2011, n.
15367).
In altre parole, ciò che conta non è l'esito della ricerca, bensì la diligenza posta nell'individuazione del veicolo pirata.
Alla luce dei richiamati principi pretori, occorre pertanto partire dal presupposto che il danneggiato è tenuto a provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo rimasto non identificato (si cfr. Corte appello Messina sez. II, 04.02.2021, n. 86, in Redazione Giuffrè 2021).
In particolare, è stato condivisibilmente affermato che, quanto alla prova dell'accadimento del fatto storico «Nel caso in cui si deduca che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato, con successivo intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e dell'impresa da esso designata alla liquidazione dei danni, ex art.
19 e ss., l. n. 990 del 1969, la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria» (Tribunale Bari, sez. III, 10.04.2008, n. 917, in
Giurisprudenzabarese.it 2008).
Nel caso di specie, invero, tale onere probatorio non può dirsi assolto.
Deve infatti evidenziarsi che, nella fattispecie in esame, la domanda dell'attrice, odierna appellante, come rilevato dal Giudice di prime cure, non appare sufficientemente provata, non essendo emerse risultanze istruttorie che permettano di ritenere anche solo verosimile l'ipotesi di ricostruzione del fatto prospettata dalla stessa.
A conforto di quanto dinanzi affermato milita, anzitutto, l'inattendibilità della dichiarazione testimoniale rese dall'unico teste escusso in primo grado, , nipote della Testimone_1 Pt_1
dichiaratasi presente al momento del fatto, stante l'insufficienza e la genericità della sua deposizione, in uno con la parziale divergenza rispetto alla rappresentazione dei fatti esposta nell'atto di citazione.
Infatti, come emerge dalla lettura del verbale di udienza del 05.12.2018, la teste, nel descrivere sommariamente la dinamica del sinistro e, in particolare, l'investimento della ad opera di un Pt_1
5 veicolo non identificato, offriva una descrizione dell'evento alquanto lacunosa omettendo di riferire l'esatta collocazione dell'istante lungo la Via Calabria (la teste riferiva semplicemente: “io l'aspettavo lungo la via Calabria, al lato opposto della carreggiata da dove lei proveniva”); nonché la parte del corpo dell'attrice colpito dall'auto investitrice, dichiarando genericamente “un'autovettura la urtava sul lato sinistro e la stessa cadeva sul lato destro”.
Null'altro riferiva la teste, in ordine al tipo di lesioni riportate ovvero al tipo di vettura danneggiante o, ancora, con riguardo alle esatte modalità dell'investimento, pur avendo ella dichiarato di trovarsi, al momento dell'investimento, proprio di fronte alla che, infatti, le veniva incontro. Elementi, Pt_1
questi, di non trascurabile rilevanza ai fini di una compiuta ricostruzione della dinamica e, soprattutto, dell'accertamento del nesso causale tra l'investimento e i danni lamentati.
Appare altresì rilevante, ai fini della valutazione di dubbia attendibilità dell'acquisita testimonianza, il fatto che la versione dell'accaduto resa dalla teste non collimi neppure con quanto rappresentato in citazione: infatti, mentre la teste dichiarava “mia zia ad un certo punto scendeva dal piccolo marciapiede per attraversare la strada”, tale circostanza non risulta affatto richiamata nella descrizione del fatto contenuta nel libello introduttivo di primo grado.
Del pari, contribuisce a connotare di scarsa credibilità la circostanza della presenza della teste sul luogo del sinistro, la mancata indicazione del suo nominativo nell'atto di denuncia-querela (cfr. all. n. 3 del fascicolo attoreo di primo grado), pur essendo ella a conoscenza delle sue generalità al momento della presentazione della querela, trattandosi della nipote.
Al riguardo, la Suprema Corte ha rilevato che «In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del
[...]
, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che Controparte_2
un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno,
6 non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi» (Cassazione civile sez. III, 18.6.2012, n. 9939).
Per tutte le esposte ragioni, ritiene questo Giudice che l'appellante non abbia assolto all'onere probatorio su di lei incombente e che, apparendo quanto meno dubbia la ricostruzione della dinamica dedotta dall'istante, difetti la prova dell'operatività della fattispecie regolata dall'art. 283, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 209/2005.
Dalle considerazioni di cui innanzi discende, dunque, il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla su riportata motivazione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 Parte_1
del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, valore medio leggermente ridotto, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta, con riduzione ai minimi della fase di trattazione, in assenza di istruttoria.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
7 1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
appellata;
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del giudizio di appello in Parte_1
favore di nella qualità di impresa designata per la Regione Campania Controparte_1
per la gestione dei sinistri a carico del , in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 2.127,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso l'8.02.2025 Il Giudice
Dr.ssa GI AS
8