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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARISTI GIACOMO, Presidente
EL LO, LA
PERINI LO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 865/2023 depositato il 20/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0167916.23 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20 ottobre 2023, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di diniego espresso alla propria istanza di rimborso dell'imposta IRPEF per l'anno d'imposta 2019, fondata sull'applicazione del regime speciale per lavoratori rimpatriati di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015.
L'Ufficio ha negato il rimborso motivando che la fattispecie fosse riconducibile non a un “rimpatrio” dall'estero, bensì a un rientro in Italia a seguito di distacco all'estero, situazione che – secondo la prassi amministrativa – non consente l'accesso al beneficio.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego per violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del d.lgs. n.
147/2015, sostenendo di non essere mai stato distaccato all'estero da alcun datore di lavoro italiano, ma di aver prestato attività lavorativa per una società belga con nuova assunzione e successivo rientro in Italia con diverso contratto e mansioni superiori.
In via subordinata, ha sostenuto che, anche a voler qualificare la fattispecie come distacco, il regime agevolativo sarebbe comunque applicabile.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la continuità lavorativa tra l'attività prestata all'estero e quella svolta in Italia, circostanza che esclude il presupposto della
“discontinuità” richiesto per il beneficio agevolativo.
All'Udienza per la discussione, la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 disciplina il regime fiscale agevolato per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, prevedendo una riduzione della base imponibile dei redditi di lavoro dipendente o autonomo al ricorrere di specifiche condizioni.
Come chiarito dalla Circolare n. 17/E del 2017 e dalla successiva Circolare n. 33/E del 2020, il beneficio non spetta nei casi in cui il rientro in Italia avvenga a seguito di un distacco all'estero con mantenimento della continuità lavorativa con il datore di lavoro italiano o con società appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso di specie, dagli atti emerge che il sig. Ricorrente_1, già dipendente di società italiane riconducibili al gruppo 1 ha prestato la propria attività all'estero per società estere del medesimo gruppo e, al rientro in Italia, ha ripreso servizio presso la Società_1 S.r.l., con riconoscimento dell'anzianità pregressa, assenza di periodo di prova e continuità di rapporti economici e organizzativi.
Tali elementi, unitamente al mantenimento della posizione contributiva e alla sostanziale identità delle mansioni, denotano la continuità lavorativa che preclude, secondo la costante interpretazione dell'Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza di merito, l'applicazione del regime agevolato di cui all'art. 16 citato.
La circostanza che il ricorrente abbia formalmente sottoscritto un nuovo contratto di lavoro non è sufficiente a escludere la continuità sostanziale del rapporto, rilevando la realtà effettiva dei rapporti economici e lavorativi e non la loro mera forma.
Pertanto, il diniego di rimborso impugnato risulta legittimamente adottato.
Tutto ciò considerato, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Brescia conferma la legittimità del provvedimento di diniego di rimborso IRPEF 2019 n. 0167916/2023, rigetta quindi il ricorso e condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in vi equitativa in € 2.487,60.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano, in via equitativa, in complessivi euro 2.487,60, oltre accessori di legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARISTI GIACOMO, Presidente
EL LO, LA
PERINI LO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 865/2023 depositato il 20/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0167916.23 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20 ottobre 2023, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di diniego espresso alla propria istanza di rimborso dell'imposta IRPEF per l'anno d'imposta 2019, fondata sull'applicazione del regime speciale per lavoratori rimpatriati di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015.
L'Ufficio ha negato il rimborso motivando che la fattispecie fosse riconducibile non a un “rimpatrio” dall'estero, bensì a un rientro in Italia a seguito di distacco all'estero, situazione che – secondo la prassi amministrativa – non consente l'accesso al beneficio.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego per violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del d.lgs. n.
147/2015, sostenendo di non essere mai stato distaccato all'estero da alcun datore di lavoro italiano, ma di aver prestato attività lavorativa per una società belga con nuova assunzione e successivo rientro in Italia con diverso contratto e mansioni superiori.
In via subordinata, ha sostenuto che, anche a voler qualificare la fattispecie come distacco, il regime agevolativo sarebbe comunque applicabile.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la continuità lavorativa tra l'attività prestata all'estero e quella svolta in Italia, circostanza che esclude il presupposto della
“discontinuità” richiesto per il beneficio agevolativo.
All'Udienza per la discussione, la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 disciplina il regime fiscale agevolato per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, prevedendo una riduzione della base imponibile dei redditi di lavoro dipendente o autonomo al ricorrere di specifiche condizioni.
Come chiarito dalla Circolare n. 17/E del 2017 e dalla successiva Circolare n. 33/E del 2020, il beneficio non spetta nei casi in cui il rientro in Italia avvenga a seguito di un distacco all'estero con mantenimento della continuità lavorativa con il datore di lavoro italiano o con società appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso di specie, dagli atti emerge che il sig. Ricorrente_1, già dipendente di società italiane riconducibili al gruppo 1 ha prestato la propria attività all'estero per società estere del medesimo gruppo e, al rientro in Italia, ha ripreso servizio presso la Società_1 S.r.l., con riconoscimento dell'anzianità pregressa, assenza di periodo di prova e continuità di rapporti economici e organizzativi.
Tali elementi, unitamente al mantenimento della posizione contributiva e alla sostanziale identità delle mansioni, denotano la continuità lavorativa che preclude, secondo la costante interpretazione dell'Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza di merito, l'applicazione del regime agevolato di cui all'art. 16 citato.
La circostanza che il ricorrente abbia formalmente sottoscritto un nuovo contratto di lavoro non è sufficiente a escludere la continuità sostanziale del rapporto, rilevando la realtà effettiva dei rapporti economici e lavorativi e non la loro mera forma.
Pertanto, il diniego di rimborso impugnato risulta legittimamente adottato.
Tutto ciò considerato, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Brescia conferma la legittimità del provvedimento di diniego di rimborso IRPEF 2019 n. 0167916/2023, rigetta quindi il ricorso e condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in vi equitativa in € 2.487,60.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano, in via equitativa, in complessivi euro 2.487,60, oltre accessori di legge.