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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/12/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 574/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 26/11/2025, TRA (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Nicoletta Grandinetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, alla Piazza F. L. Gullo, n. 88; E (c.f.: ); CP_1 CodiceFiscale_2 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: regolamentazione dei rapporti genitoriali nei riguardi di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni Per la ricorrente (conclusioni precisate nel ricorso introduttivo): “1) La minore [rectius venga affidata in via esclusiva Parte_1 Parte_2 alla madre con collocazione presso l'abitazione materna;
disciplinare che il diritto di visita paterno si svolga in modalità protetta presso uno spazio neutro con il supporto dei servizi sociali competenti;
3) in merito al mantenimento della minore Voglia Parte_2 disporre che il Sig. provvederà nella misura di euro 200,00 oltre al 50% CP_1 delle spese straordi di spese e onorario”.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 28/2/2025 e ritualmente notificato,
[...] ha premesso di aver intrattenuto una relazione di convivenza more Parte_1 uxorio con dal 2019 ad ottobre 2023, dalla cui unione, in data CP_1
14/9/2021, è nata la figlia regolarmente riconosciuta da entrambi i Parte_2 genitori come da certificato anagrafico ritualmente depositato. La ricorrente ha dedotto che la convivenza è stata per lungo tempo caratterizzata da forti litigi quotidiani spesso degenerati in minacce e aggressioni fisiche e verbali a causa dell'abuso di sostanze alcoliche da parte del la cui vita priva di regole non gli ha permesso di mantenere la propria Pt_2 occupazione lavorativa. Ha riferito che, a seguito di episodi di violenza posti in essere dal nei suoi confronti nell'ottobre 2023, attualmente pende, a Pt_2 carico del un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 572, Pt_2 secondo comma, c.p. e 582 c.p.c. e che a gennaio 2024 è stata costretta a sporgere ulteriore querela. Ha dedotto, inoltre, che dalla fine della convivenza, il padre non ha mai contribuito al mantenimento della figlia, né ha cercato di avere rapporti continuativi con lei e che l'unico contatto avuto è stato in occasione dell'iscrizione della piccola all'asilo nido nel novembre 2022. La ha rappresentato di aver vissuto, dopo la fine della convivenza Parte_1 con il resistente, per un primo periodo con la propria madre e di avere attualmente una relazione sentimentale con il sig. , con il quale Persona_1 convive. Ha, quindi, chiesto al tribunale di Cosenza di disporre l'affidamento esclusivo in suo favore di di disciplinare il diritto di visita del padre in Parte_2 modalità protetta in uno spazio neutro con il supporto dei Servizi Sociali e di prevedere, a carico del padre, un contributo al mantenimento della figlia minore per € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 16/4/2025, il tribunale, preso atto che la notifica del ricorso nei confronti del resistente non era andata a buon fine, ha disposto la rinnovazione della notifica con rinvio della prima udienza di comparizione all'11/7/2025. All'udienza dell'11/7/2025, il difensore della ricorrente ha rappresentato di aver dovuto eseguire la notifica del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non essendo stato possibile reperire l'indirizzo dell'ex compagno della ricorrente nonostante le ripetute ricerche e ha chiesto al tribunale, pur non articolando mezzi di prova nel ricorso introduttivo e comunque nei termini stabiliti dall'art. 473-bis.17 c.p.c., di assumere informazioni dalla madre e dal compagno della ai fini della valutazione della fondatezza della Parte_1 richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore Parte_2 ritualmente formulata nel ricorso introduttivo del presente giudizio e notificato alla controparte. A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il giudice istruttore ha preliminarmente dichiarato la contumacia di e, ai sensi del CP_1 combinato disposto degli artt. 473-bis.2 e 473-bis.19 c.p.c., ritenuta la necessità di sentire come testi la madre e il compagno della ricorrente, ha ammesso la prova per testi diretta ad appurare i rapporti genitoriali intercorrenti tra il padre e la figlia. All'udienza del 9/10/2025 sono stati sentiti i testi (compagno Persona_1 della ricorrente) e (madre della ricorrente). Al termine della Testimone_1 prova, il difensore di parte ricorrente ha insistito per la richiesta di affido esclusivo della minore in favore della madre, precisando che allo stato la bambina è ancora priva di documento di identità che non può essere rilasciato senza il consenso del padre che si rende irreperibile. All'esito, la causa è stata mandata al collegio per la decisione. Con ordinanza emessa in data 31/10/2025 il collegio ha rimesso la causa sul ruolo del giudice istruttorie mancando in atti il certificato comprovante la maternità e la paternità della minore Con lo stesso Parte_2 provvedimento ha onerato la ricorrente di depositare la documentazione richiesta entro il 20/11/2025 e ha fissato per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore l'udienza del 26/11/2025. All'udienza del 26/11/2025, all'esito del rituale deposito della richiesta certificazione, la ricorrente ha reiterato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
RILEVATO IN DIRITTO 1. La ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore l'affidamento esclusivo della figlia minore in ragione del disinteresse mostrato dal padre Parte_2 nei suoi riguardi, senza peraltro adempiere all'obbligo di mantenimento. Al riguardo si evidenzia che l'art. 337-ter c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, prevede, quale regola generale, quella dell'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, che impone piena condivisione da parte degli stessi delle scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale dei figli medesimi in applicazione del principio della bigenitorialità, rispetto alla quale costituisce eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. All'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater c.c. Non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla valutazione del giudice che potrà disporre l'affidamento esclusivo con “provvedimento motivato” (art. 337-quater c.c.). La corte di cassazione ha affermato che “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori [...] è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. cass. n. 26587/2009; più di recente cfr. cass. n. 28244/2019). La corte ha ulteriormente chiarito che “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento pregiudizievole per il minore come nel caso di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (cfr. cass. n. 26587/2009). Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento ed anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, deve ritenersi conforme all'interesse della minore Parte_2
l'affidamento esclusivo alla madre, essendo emersa in maniera incontrovertibile l'indifferenza del padre verso le esigenze di cura, istruzione ed educazione della bambina, che non sostiene economicamente, né affettivamente, da circa due anni. Il teste , attuale convivente della ricorrente, ha riferito che da Persona_1 quando è iniziata la sua relazione sentimentale con la da circa due Parte_1 anni e mezzo, il non ha mai incontrato la bambina e, per ciò che Pt_2 concerne il periodo precedente, ha specificato di aver appreso dalla stessa ricorrente che il padre non vede la figlia dalla fine della loro relazione. Ha riferito, inoltre, che il non ha mai corrisposto alcun contributo Pt_2 economico per il mantenimento della figlia, di cui si occupano interamente lui e la compagna. Ha riferito, inoltre, di essere a conoscenza che l'assenza del rea numerosi disagi alla bambina soprattutto nei rapporti con l'asilo e Pt_2 ne impedisce il cambio di residenza e la possibilità di intraprendere eventuali viaggi, in quanto serve l'autorizzazione del padre che si rende irreperibile. Allo stesso modo, la teste madre della ricorrente, ha Testimone_1 confermato che il è sparito dalla vita della bambina da quando i Pt_2 genitori hanno interrotto la convivenza e di essere a conoscenza direttamente delle vicissitudini che riguardano la figlia e la nipote, in quanto, prima che la ricorrente si trasferisse a Cosenza presso la casa dell'attuale compagno, per un periodo ha abitato con lei presso la sua abitazione a Dipignano insieme alla bambina. Ha specificato, inoltre, che il non ha mai contribuito al Pt_2 mantenimento della figlia, cresciuta grazie ai soli sforzi della ricorrente e al contributo a lei fornito dalla madre, dal padre e più di recente dal nuovo compagno, che si è dimostrato molto amorevole verso la minore. La noncuranza del padre è ulteriormente dimostrata dal fatto che il si Pt_2
è reso irreperibile, tanto che la notifica nei suoi confronti si a perfezionare solo ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Tanto impedisce ogni condivisione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alle scelte più importanti relative alla vita della figlia minore È infatti la madre, con la quale ha sempre Parte_2 Parte_2 vissuto, l'unica figura genitoriale di riferimento per la bambina, avendo provveduto in via esclusiva allo svolgimento dei compiti di assistenza e cura della minore sin dalla nascita ed in grado di orientare e di assumere un ruolo di guida per la bambina. Il collegio ritiene, dunque, che le circostanze sopra evidenziate giustifichino ampiamente l'affidamento esclusivo della minore alla Parte_2 madre, in deroga al criterio legale dell'affidamento condiviso.
2. All'affidamento esclusivo alla madre segue il collocamento della minore presso di lei.
3. Per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto di visita del padre, si dispone che il padre possa vedere e sentire la bambina in modalità protetta secondo il calendario che i Servizi Sociali del Comune di Cosenza, competenti per territorio per essere residente a [...], cureranno di Parte_2 predisporre qualora il padre intenda esercitare il proprio diritto di visita.
4. Con riguardo agli obblighi di mantenimento, il collegio ritiene di dovere imporre a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno mensile di € 200,00, annualmente rivalutabile, per come richiesto dalla ricorrente, per il mantenimento di trattandosi di somma minima per il Parte_2 mantenimento di una bambina della sua età e tenuto conto che non sono previsti tempi di permanenza della bambina col padre che si è reso irreperibile. Va posto a carico del padre anche il contributo per il 50% alle spese straordinarie. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del giudizio (da ritenersi indeterminabile ma ricompreso in quello minimo di € 26.000,00) diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in considerazione del grado di difficoltà della controversia in cui la controparte è rimasta contumace.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- la figlia minore nata a [...], il [...], è Parte_2 affidata in via esclusiva alla madre e collocata presso di lei;
- dispone che il padre possa esercitare il diritto di visita della figlia minore in modalità protetta secondo il calendario che i Servizi Sociali del Comune di Cosenza cureranno di predisporre qualora il padre ne faccia richiesta;
- pone a carico di l'obbligo di versamento in favore di CP_1
entro il giorno 10 di ciascun mese, di un assegno Parte_1 di mantenimento della figlia minore di € 200,00, Parte_2 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di contribuzione nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
condanna al pagamento in favore della ricorrente CP_1 delle spes te giudizio che liquida nella somma di € 2.565,50 (di cui € 27,00 per esborsi ed € 2.538,50 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 574/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 26/11/2025, TRA (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Nicoletta Grandinetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, alla Piazza F. L. Gullo, n. 88; E (c.f.: ); CP_1 CodiceFiscale_2 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: regolamentazione dei rapporti genitoriali nei riguardi di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni Per la ricorrente (conclusioni precisate nel ricorso introduttivo): “1) La minore [rectius venga affidata in via esclusiva Parte_1 Parte_2 alla madre con collocazione presso l'abitazione materna;
disciplinare che il diritto di visita paterno si svolga in modalità protetta presso uno spazio neutro con il supporto dei servizi sociali competenti;
3) in merito al mantenimento della minore Voglia Parte_2 disporre che il Sig. provvederà nella misura di euro 200,00 oltre al 50% CP_1 delle spese straordi di spese e onorario”.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 28/2/2025 e ritualmente notificato,
[...] ha premesso di aver intrattenuto una relazione di convivenza more Parte_1 uxorio con dal 2019 ad ottobre 2023, dalla cui unione, in data CP_1
14/9/2021, è nata la figlia regolarmente riconosciuta da entrambi i Parte_2 genitori come da certificato anagrafico ritualmente depositato. La ricorrente ha dedotto che la convivenza è stata per lungo tempo caratterizzata da forti litigi quotidiani spesso degenerati in minacce e aggressioni fisiche e verbali a causa dell'abuso di sostanze alcoliche da parte del la cui vita priva di regole non gli ha permesso di mantenere la propria Pt_2 occupazione lavorativa. Ha riferito che, a seguito di episodi di violenza posti in essere dal nei suoi confronti nell'ottobre 2023, attualmente pende, a Pt_2 carico del un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 572, Pt_2 secondo comma, c.p. e 582 c.p.c. e che a gennaio 2024 è stata costretta a sporgere ulteriore querela. Ha dedotto, inoltre, che dalla fine della convivenza, il padre non ha mai contribuito al mantenimento della figlia, né ha cercato di avere rapporti continuativi con lei e che l'unico contatto avuto è stato in occasione dell'iscrizione della piccola all'asilo nido nel novembre 2022. La ha rappresentato di aver vissuto, dopo la fine della convivenza Parte_1 con il resistente, per un primo periodo con la propria madre e di avere attualmente una relazione sentimentale con il sig. , con il quale Persona_1 convive. Ha, quindi, chiesto al tribunale di Cosenza di disporre l'affidamento esclusivo in suo favore di di disciplinare il diritto di visita del padre in Parte_2 modalità protetta in uno spazio neutro con il supporto dei Servizi Sociali e di prevedere, a carico del padre, un contributo al mantenimento della figlia minore per € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 16/4/2025, il tribunale, preso atto che la notifica del ricorso nei confronti del resistente non era andata a buon fine, ha disposto la rinnovazione della notifica con rinvio della prima udienza di comparizione all'11/7/2025. All'udienza dell'11/7/2025, il difensore della ricorrente ha rappresentato di aver dovuto eseguire la notifica del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non essendo stato possibile reperire l'indirizzo dell'ex compagno della ricorrente nonostante le ripetute ricerche e ha chiesto al tribunale, pur non articolando mezzi di prova nel ricorso introduttivo e comunque nei termini stabiliti dall'art. 473-bis.17 c.p.c., di assumere informazioni dalla madre e dal compagno della ai fini della valutazione della fondatezza della Parte_1 richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore Parte_2 ritualmente formulata nel ricorso introduttivo del presente giudizio e notificato alla controparte. A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il giudice istruttore ha preliminarmente dichiarato la contumacia di e, ai sensi del CP_1 combinato disposto degli artt. 473-bis.2 e 473-bis.19 c.p.c., ritenuta la necessità di sentire come testi la madre e il compagno della ricorrente, ha ammesso la prova per testi diretta ad appurare i rapporti genitoriali intercorrenti tra il padre e la figlia. All'udienza del 9/10/2025 sono stati sentiti i testi (compagno Persona_1 della ricorrente) e (madre della ricorrente). Al termine della Testimone_1 prova, il difensore di parte ricorrente ha insistito per la richiesta di affido esclusivo della minore in favore della madre, precisando che allo stato la bambina è ancora priva di documento di identità che non può essere rilasciato senza il consenso del padre che si rende irreperibile. All'esito, la causa è stata mandata al collegio per la decisione. Con ordinanza emessa in data 31/10/2025 il collegio ha rimesso la causa sul ruolo del giudice istruttorie mancando in atti il certificato comprovante la maternità e la paternità della minore Con lo stesso Parte_2 provvedimento ha onerato la ricorrente di depositare la documentazione richiesta entro il 20/11/2025 e ha fissato per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore l'udienza del 26/11/2025. All'udienza del 26/11/2025, all'esito del rituale deposito della richiesta certificazione, la ricorrente ha reiterato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
RILEVATO IN DIRITTO 1. La ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore l'affidamento esclusivo della figlia minore in ragione del disinteresse mostrato dal padre Parte_2 nei suoi riguardi, senza peraltro adempiere all'obbligo di mantenimento. Al riguardo si evidenzia che l'art. 337-ter c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, prevede, quale regola generale, quella dell'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, che impone piena condivisione da parte degli stessi delle scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale dei figli medesimi in applicazione del principio della bigenitorialità, rispetto alla quale costituisce eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. All'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater c.c. Non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla valutazione del giudice che potrà disporre l'affidamento esclusivo con “provvedimento motivato” (art. 337-quater c.c.). La corte di cassazione ha affermato che “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori [...] è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. cass. n. 26587/2009; più di recente cfr. cass. n. 28244/2019). La corte ha ulteriormente chiarito che “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento pregiudizievole per il minore come nel caso di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (cfr. cass. n. 26587/2009). Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento ed anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, deve ritenersi conforme all'interesse della minore Parte_2
l'affidamento esclusivo alla madre, essendo emersa in maniera incontrovertibile l'indifferenza del padre verso le esigenze di cura, istruzione ed educazione della bambina, che non sostiene economicamente, né affettivamente, da circa due anni. Il teste , attuale convivente della ricorrente, ha riferito che da Persona_1 quando è iniziata la sua relazione sentimentale con la da circa due Parte_1 anni e mezzo, il non ha mai incontrato la bambina e, per ciò che Pt_2 concerne il periodo precedente, ha specificato di aver appreso dalla stessa ricorrente che il padre non vede la figlia dalla fine della loro relazione. Ha riferito, inoltre, che il non ha mai corrisposto alcun contributo Pt_2 economico per il mantenimento della figlia, di cui si occupano interamente lui e la compagna. Ha riferito, inoltre, di essere a conoscenza che l'assenza del rea numerosi disagi alla bambina soprattutto nei rapporti con l'asilo e Pt_2 ne impedisce il cambio di residenza e la possibilità di intraprendere eventuali viaggi, in quanto serve l'autorizzazione del padre che si rende irreperibile. Allo stesso modo, la teste madre della ricorrente, ha Testimone_1 confermato che il è sparito dalla vita della bambina da quando i Pt_2 genitori hanno interrotto la convivenza e di essere a conoscenza direttamente delle vicissitudini che riguardano la figlia e la nipote, in quanto, prima che la ricorrente si trasferisse a Cosenza presso la casa dell'attuale compagno, per un periodo ha abitato con lei presso la sua abitazione a Dipignano insieme alla bambina. Ha specificato, inoltre, che il non ha mai contribuito al Pt_2 mantenimento della figlia, cresciuta grazie ai soli sforzi della ricorrente e al contributo a lei fornito dalla madre, dal padre e più di recente dal nuovo compagno, che si è dimostrato molto amorevole verso la minore. La noncuranza del padre è ulteriormente dimostrata dal fatto che il si Pt_2
è reso irreperibile, tanto che la notifica nei suoi confronti si a perfezionare solo ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Tanto impedisce ogni condivisione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alle scelte più importanti relative alla vita della figlia minore È infatti la madre, con la quale ha sempre Parte_2 Parte_2 vissuto, l'unica figura genitoriale di riferimento per la bambina, avendo provveduto in via esclusiva allo svolgimento dei compiti di assistenza e cura della minore sin dalla nascita ed in grado di orientare e di assumere un ruolo di guida per la bambina. Il collegio ritiene, dunque, che le circostanze sopra evidenziate giustifichino ampiamente l'affidamento esclusivo della minore alla Parte_2 madre, in deroga al criterio legale dell'affidamento condiviso.
2. All'affidamento esclusivo alla madre segue il collocamento della minore presso di lei.
3. Per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto di visita del padre, si dispone che il padre possa vedere e sentire la bambina in modalità protetta secondo il calendario che i Servizi Sociali del Comune di Cosenza, competenti per territorio per essere residente a [...], cureranno di Parte_2 predisporre qualora il padre intenda esercitare il proprio diritto di visita.
4. Con riguardo agli obblighi di mantenimento, il collegio ritiene di dovere imporre a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno mensile di € 200,00, annualmente rivalutabile, per come richiesto dalla ricorrente, per il mantenimento di trattandosi di somma minima per il Parte_2 mantenimento di una bambina della sua età e tenuto conto che non sono previsti tempi di permanenza della bambina col padre che si è reso irreperibile. Va posto a carico del padre anche il contributo per il 50% alle spese straordinarie. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del giudizio (da ritenersi indeterminabile ma ricompreso in quello minimo di € 26.000,00) diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in considerazione del grado di difficoltà della controversia in cui la controparte è rimasta contumace.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- la figlia minore nata a [...], il [...], è Parte_2 affidata in via esclusiva alla madre e collocata presso di lei;
- dispone che il padre possa esercitare il diritto di visita della figlia minore in modalità protetta secondo il calendario che i Servizi Sociali del Comune di Cosenza cureranno di predisporre qualora il padre ne faccia richiesta;
- pone a carico di l'obbligo di versamento in favore di CP_1
entro il giorno 10 di ciascun mese, di un assegno Parte_1 di mantenimento della figlia minore di € 200,00, Parte_2 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di contribuzione nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
condanna al pagamento in favore della ricorrente CP_1 delle spes te giudizio che liquida nella somma di € 2.565,50 (di cui € 27,00 per esborsi ed € 2.538,50 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma