Art. 8.
L'impiegato, l'agente, l'operaio, appena infortunato, deve, in ogni caso, cessare dal lavoro ed eseguire, se possibile, una medicazione antisettica, ed essere inviato od accompagnato in luogo di soccorso.
((I primi accertamenti sanitari sono eseguiti preferibilmente da medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro negli ambulatori dell'Istituto stesso, o anche nella propria abitazione, ovvero da quelli addetti a guardie mediche ed a posti di pronto soccorso, o, in mancanza, da ogni altro medico a seconda dell'urgenza e della localita' in cui avviene l'infortunio))
Gli infortunati che abbiano lavorato isolatamente, quando non siano stati ricoverati in luogo di cura, hanno l'obbligo di richiedere, a spese dell'Amministrazione, la visita del primo medico disponibile facendogli attestare nel referto oltre i il giorno anche l'ora in cui la visita stessa e' avvenuta.
L'impiegato, l'agente, l'operaio, appena infortunato, deve, in ogni caso, cessare dal lavoro ed eseguire, se possibile, una medicazione antisettica, ed essere inviato od accompagnato in luogo di soccorso.
((I primi accertamenti sanitari sono eseguiti preferibilmente da medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro negli ambulatori dell'Istituto stesso, o anche nella propria abitazione, ovvero da quelli addetti a guardie mediche ed a posti di pronto soccorso, o, in mancanza, da ogni altro medico a seconda dell'urgenza e della localita' in cui avviene l'infortunio))
Gli infortunati che abbiano lavorato isolatamente, quando non siano stati ricoverati in luogo di cura, hanno l'obbligo di richiedere, a spese dell'Amministrazione, la visita del primo medico disponibile facendogli attestare nel referto oltre i il giorno anche l'ora in cui la visita stessa e' avvenuta.