Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 636
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Protrarsi della separazione per il periodo previsto dalla legge

    La Corte ha ritenuto provato che la separazione si è protratta per il periodo previsto dalla legge, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione e che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015).

  • Accolto
    Accordo congiunto sulle condizioni di divorzio

    Ritenuta l'equità delle condizioni congiuntamente formulate in sede di precisazione delle conclusioni, laddove non contengono profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono eque e rispondenti all'interesse delle parti e, in particolare, al preminente interesse della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.

  • Rigettato
    Contestazione della richiesta di restituzione

    La richiesta di restituzione è stata rigettata in quanto le condizioni di divorzio concordate e recepite dal tribunale hanno tenuto conto della situazione della figlia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 636
    Giurisdizione : Trib. Lecco
    Numero : 636
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo