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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1285/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1285/2025 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Cremella Parte_1 C.F._1 (Lc), Via Confalonieri, 1, presso lo studio dell'Avv. MAURO TOSONI (c.f. – C.F._2 PEC: che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
ATTORE/I Contro
( C.F. ) elettivamente domiciliata in Lecco (LC) via Controparte_1 C.F._3 Roma, 28, presso la persona e lo studio dell'avv. RAFFAELLA GIANOLA che la rappresenta e difende per delega in calce al presente atto.
CONVENUTO/I
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29.10.1994 in RN (MT) tra e , e per l'effetto, ordinare Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RN di procedere alle annotazioni di legge;
Rideterminazione del mantenimento per la figlia a carico del padre per euro 250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Lecco;
Le parti rinunciano a tutte le ulteriori domande;
Spese di lite compensate”
pagina 1 di 4 MOTIVI della DECISIONE
- Con ricorso ex art 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 29/8/2025 – premesso che Parte_1 le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 29.10.1994, in RN (MT); che dall'unione sono nati due figli, ed quest'ultima nata il [...] e dunque Per_1 Per_2 maggiorenne;
che con sentenza n. 246/2018, emessa in data 03.05.2018, il Tribunale di Lecco pronunciava la separazione personale dei coniugi (doc.2); che tale sentenza, passata in giudicato in data 11.03.2019 (doc.3), disponeva, tra le altre cose: l'affido condiviso della figlia allora minore con Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
i diritti di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Dolzago, Via Dante n. 6, alla Signora l'obbligo per il Signor di versare un CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia pari a € 300,00 mensili in costanza di rapporto di lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie – chiedeva pronunciarsi sentenza di divorzio in ragione del fatto che la separazione si è protratta ininterrottamente per un periodo ben superiore ai sei mesi richiesti dalla legge, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione ed evidenziando la necessità di una revisione delle condizioni economiche statuite in separazione in quanto la figlia divenuta Per_2 maggiorenne, ha interrotto la convivenza con la madre a far data da ottobre/novembre 2023 per intraprendere un percorso di vita del tutto autonomo e svincolato dal nucleo familiare. Per queste ragioni rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE 1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29.10.1994 in RN (MT) tra Parte_1
e , e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
[...] Controparte_1
RN di procedere alle annotazioni di legge. NEL MERITO 2. Revocare l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne , posto a carico del Sig. , con decorrenza da Per_2 Parte_1 ottobre 2023, per aver la stessa raggiunto l'indipendenza economica o, in subordine, per aver la stessa, con il suo comportamento colpevole, perso il diritto a percepire detto mantenimento.
3. Revocare l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra essendo venuto meno il presupposto CP_1 della convivenza con la figlia.
4. Revocare ogni precedente disposizione relativa all'affido condiviso, alla collocazione presso la madre, all'esercizio della responsabilità genitoriale e ai diritti di visita del padre, essendo la figlia maggiorenne e non più convivente.
5. Per l'effetto, accertare e Per_2 dichiarare che le somme versate dal Sig. a titolo di mantenimento per la figlia, a partire dal Parte_1 mese di ottobre 2023 e fino alla data dell'effettiva cessazione dei versamenti, non erano dovute e, conseguentemente, condannare la Sig.ra alla restituzione in favore del ricorrente di tutti gli CP_1 importi indebitamente percepiti a tale titolo, quantificati in € 7.534,80 per ogni mensilità a far data da ottobre 2023 al luglio 2025, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo effettivo oltre ogni altro eventuale esborso dall'agosto 2025 a seguire”.
- Seguiva la costituzione della convenuta la quale aderiva alla domanda di divorzio, Controparte_1 contestando la ricostruzione avversa, allegando in particolare: che per la figura materna è stata Per_2 sempre l'unica figura di riferimento anche nelle difficoltà dell'abuso di sostanze e durante il periodo della carcerazione e degli arresti domiciliari;
che la madre ed il fratello maggiore non stati sempre pagina 2 di 4 l'unico appoggio di così come l'unico luogo/casa di riferimento è stata sempre l'abitazione di Per_2
Dolzago; che non è al momento in grado di agire nella direzione di una autonomia di vita né di Per_2 una autonomia lavorativa: essa è pienamente ancora nel tunnel della dipendenza, ha l'aspettativa del recupero e forse, dopo questo percorso, avrà il modo di ricostruire la propria vita;
che allo stato sta affrontando una positiva psicoterapia con somministrazione di farmaco, i cui effetti calmanti le impediscono di svolgere attività lavorativa;
che ella ha, comunque, dato disponibilità alle interinali, per reperire un'attività compatibile con il proprio precario stato di salute. Per queste ragioni rassegnava le seguenti conclusioni: “nel merito: - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, con relative annotazioni di legge;
- non luogo a provvedere circa l'assegnazione della casa familiare, stante l'intervenuta voltura del contratto alla signora;
in ogni caso rigetto Controparte_1 della domanda avversaria per carenza di interesse ad agire;
- preso atto della non autosufficienza economica della figlia nonché delle accresciute necessità della stessa e del Persona_3 miglioramento della situazione economico-patrimoniale del ricorrente rispetto al tempo della separazione, disporre che il ricorrente sia tenuto a versare assegno di Parte_1 mantenimento per la figlia alla madre della stessa signora nella misura di € Per_2 Controparte_1
400,00/mese e a decorrere dal deposito della presente domanda, da versarsi al giorno 10 di ogni mese e fino alla indipendenza economica della figlia all'esito del percorso di disintossicazione iniziato dalla stessa;
rigettare in toto la domanda di condanna della resistente alla restituzione degli assegni percepiti dall'ottobre 2023 ad oggi perché totalmente infondata per le ragioni tutte di cui al presente atto”.
- All'udienza di comparizione delle parti del 17/12/2025 celebrata avanti al giudice delegato, dopo discussione le parti raggiungevano un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni come sopra riportate, rinunciando ai termini per la presentazione di memorie e la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
1. Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Emerge dagli atti (doc. 1 ricorrente) che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in data 29.10.1994, in RN (MT) (trascritto presso gli atti dello Stato civile del medesimo Comune anno 1994, n. 11 parte II Serie A), dalla cui unione sono nati i figli ed entrambi maggiorenni e che con sentenza n. 246/2018 del 18/4/2018 dep. il Per_1 Per_2
3/5/2018 si sono separati (doc. 2 ricorrente).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del pagina 3 di 4 matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
2. Quanto alle condizioni di divorzio, ritenuta l'equità di quelle congiuntamente formulate in sede di precisazione delle conclusioni e sopra trascritte, laddove non contengono profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono eque e rispondenti all'interesse delle parti e, in particolare, al preminente interesse della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente Per_2 nata il [...], di talché possono essere recepite.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti, come da accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e in data 29.10.1994 in RN (MT) (trascritto presso gli atti dello Stato
[...] Controparte_1 civile del medesimo Comune anno 1994, n. 11 parte II Serie A) alle condizioni concordate e sopra trascritte che si intendono integralmente richiamate;
b) spese interamente compensate tra le parti;
c) manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RN (MT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Lecco, così deciso nella Camera di Consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1285/2025 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Cremella Parte_1 C.F._1 (Lc), Via Confalonieri, 1, presso lo studio dell'Avv. MAURO TOSONI (c.f. – C.F._2 PEC: che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
ATTORE/I Contro
( C.F. ) elettivamente domiciliata in Lecco (LC) via Controparte_1 C.F._3 Roma, 28, presso la persona e lo studio dell'avv. RAFFAELLA GIANOLA che la rappresenta e difende per delega in calce al presente atto.
CONVENUTO/I
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29.10.1994 in RN (MT) tra e , e per l'effetto, ordinare Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RN di procedere alle annotazioni di legge;
Rideterminazione del mantenimento per la figlia a carico del padre per euro 250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Lecco;
Le parti rinunciano a tutte le ulteriori domande;
Spese di lite compensate”
pagina 1 di 4 MOTIVI della DECISIONE
- Con ricorso ex art 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 29/8/2025 – premesso che Parte_1 le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 29.10.1994, in RN (MT); che dall'unione sono nati due figli, ed quest'ultima nata il [...] e dunque Per_1 Per_2 maggiorenne;
che con sentenza n. 246/2018, emessa in data 03.05.2018, il Tribunale di Lecco pronunciava la separazione personale dei coniugi (doc.2); che tale sentenza, passata in giudicato in data 11.03.2019 (doc.3), disponeva, tra le altre cose: l'affido condiviso della figlia allora minore con Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
i diritti di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Dolzago, Via Dante n. 6, alla Signora l'obbligo per il Signor di versare un CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia pari a € 300,00 mensili in costanza di rapporto di lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie – chiedeva pronunciarsi sentenza di divorzio in ragione del fatto che la separazione si è protratta ininterrottamente per un periodo ben superiore ai sei mesi richiesti dalla legge, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione ed evidenziando la necessità di una revisione delle condizioni economiche statuite in separazione in quanto la figlia divenuta Per_2 maggiorenne, ha interrotto la convivenza con la madre a far data da ottobre/novembre 2023 per intraprendere un percorso di vita del tutto autonomo e svincolato dal nucleo familiare. Per queste ragioni rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE 1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29.10.1994 in RN (MT) tra Parte_1
e , e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
[...] Controparte_1
RN di procedere alle annotazioni di legge. NEL MERITO 2. Revocare l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne , posto a carico del Sig. , con decorrenza da Per_2 Parte_1 ottobre 2023, per aver la stessa raggiunto l'indipendenza economica o, in subordine, per aver la stessa, con il suo comportamento colpevole, perso il diritto a percepire detto mantenimento.
3. Revocare l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra essendo venuto meno il presupposto CP_1 della convivenza con la figlia.
4. Revocare ogni precedente disposizione relativa all'affido condiviso, alla collocazione presso la madre, all'esercizio della responsabilità genitoriale e ai diritti di visita del padre, essendo la figlia maggiorenne e non più convivente.
5. Per l'effetto, accertare e Per_2 dichiarare che le somme versate dal Sig. a titolo di mantenimento per la figlia, a partire dal Parte_1 mese di ottobre 2023 e fino alla data dell'effettiva cessazione dei versamenti, non erano dovute e, conseguentemente, condannare la Sig.ra alla restituzione in favore del ricorrente di tutti gli CP_1 importi indebitamente percepiti a tale titolo, quantificati in € 7.534,80 per ogni mensilità a far data da ottobre 2023 al luglio 2025, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo effettivo oltre ogni altro eventuale esborso dall'agosto 2025 a seguire”.
- Seguiva la costituzione della convenuta la quale aderiva alla domanda di divorzio, Controparte_1 contestando la ricostruzione avversa, allegando in particolare: che per la figura materna è stata Per_2 sempre l'unica figura di riferimento anche nelle difficoltà dell'abuso di sostanze e durante il periodo della carcerazione e degli arresti domiciliari;
che la madre ed il fratello maggiore non stati sempre pagina 2 di 4 l'unico appoggio di così come l'unico luogo/casa di riferimento è stata sempre l'abitazione di Per_2
Dolzago; che non è al momento in grado di agire nella direzione di una autonomia di vita né di Per_2 una autonomia lavorativa: essa è pienamente ancora nel tunnel della dipendenza, ha l'aspettativa del recupero e forse, dopo questo percorso, avrà il modo di ricostruire la propria vita;
che allo stato sta affrontando una positiva psicoterapia con somministrazione di farmaco, i cui effetti calmanti le impediscono di svolgere attività lavorativa;
che ella ha, comunque, dato disponibilità alle interinali, per reperire un'attività compatibile con il proprio precario stato di salute. Per queste ragioni rassegnava le seguenti conclusioni: “nel merito: - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, con relative annotazioni di legge;
- non luogo a provvedere circa l'assegnazione della casa familiare, stante l'intervenuta voltura del contratto alla signora;
in ogni caso rigetto Controparte_1 della domanda avversaria per carenza di interesse ad agire;
- preso atto della non autosufficienza economica della figlia nonché delle accresciute necessità della stessa e del Persona_3 miglioramento della situazione economico-patrimoniale del ricorrente rispetto al tempo della separazione, disporre che il ricorrente sia tenuto a versare assegno di Parte_1 mantenimento per la figlia alla madre della stessa signora nella misura di € Per_2 Controparte_1
400,00/mese e a decorrere dal deposito della presente domanda, da versarsi al giorno 10 di ogni mese e fino alla indipendenza economica della figlia all'esito del percorso di disintossicazione iniziato dalla stessa;
rigettare in toto la domanda di condanna della resistente alla restituzione degli assegni percepiti dall'ottobre 2023 ad oggi perché totalmente infondata per le ragioni tutte di cui al presente atto”.
- All'udienza di comparizione delle parti del 17/12/2025 celebrata avanti al giudice delegato, dopo discussione le parti raggiungevano un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni come sopra riportate, rinunciando ai termini per la presentazione di memorie e la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
1. Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Emerge dagli atti (doc. 1 ricorrente) che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in data 29.10.1994, in RN (MT) (trascritto presso gli atti dello Stato civile del medesimo Comune anno 1994, n. 11 parte II Serie A), dalla cui unione sono nati i figli ed entrambi maggiorenni e che con sentenza n. 246/2018 del 18/4/2018 dep. il Per_1 Per_2
3/5/2018 si sono separati (doc. 2 ricorrente).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del pagina 3 di 4 matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
2. Quanto alle condizioni di divorzio, ritenuta l'equità di quelle congiuntamente formulate in sede di precisazione delle conclusioni e sopra trascritte, laddove non contengono profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono eque e rispondenti all'interesse delle parti e, in particolare, al preminente interesse della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente Per_2 nata il [...], di talché possono essere recepite.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti, come da accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e in data 29.10.1994 in RN (MT) (trascritto presso gli atti dello Stato
[...] Controparte_1 civile del medesimo Comune anno 1994, n. 11 parte II Serie A) alle condizioni concordate e sopra trascritte che si intendono integralmente richiamate;
b) spese interamente compensate tra le parti;
c) manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RN (MT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Lecco, così deciso nella Camera di Consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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