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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1511/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2737/2023 depositato il 18/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3738/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 09/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031R00854/2018 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031R00854/2018 IRAP 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, propone appello avverso la sentenza n. 3738/03/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa (già Commissione Tributaria Provinciale), depositata il
09/11/2022, che ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente e confermato l'avviso di accertamento n.
TY7031R00854/2018 per il periodo d'imposta 2012 (tributi II.DD. + IVA).
Conviene nel giudizio di appello l'AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale di Siracusa
Con atto di appello notificato in data 03/05/2023, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la suddetta sentenza, chiedendone la riforma e deducendo, in sintesi: (i) carenza di motivazione dell'avviso; (ii) violazione degli artt. 10 e 12 L. 212/2000 per difetto di contraddittorio endoprocedimentale e per mancata allegazione di atti;
(iii) violazione del principio di capacità contributiva;
(iv) infondatezza nel merito dei recuperi da indagini finanziarie ex art. 32 DPR 600/1973 (versamenti e prelevamenti “ingiustificati”); (v) illegittimo disconoscimento del compenso all'amministratore (€ 30.000) e di costi classificati “oneri diversi” (€ 3.026);
(vi) illegittimità delle sanzioni.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, illustrando: (a) la rituale instaurazione del contraddittorio mediante invito a comparire n.
I00934/2016; (b) l'avvenuta produzione della memoria difensiva e documentazione della contribuente in data 15/09/2016; (c) l'esito istruttorio con rilevazione di versamenti non giustificati per € 12.114,86 e prelevamenti non giustificati per € 44.634,00; (d) il disconoscimento di € 30.000,00 a titolo di compenso all'amministratore (privo di valida delibera e non corrisposto) e di € 3.026,00 per costi non documentati.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza di discussione;
la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Delimitazione del thema decidendum e richiamo al precedente conforme
I motivi di appello ripropongono, nelle linee essenziali, censure già esaminate e disattese in primo grado.
Va anzitutto rilevato che l'odierna fattispecie – accertamento cartolare fondato su indagini finanziarie, con recuperi per versamenti e prelevamenti non giustificati e disconoscimento di costi (compenso all'amministratore e “oneri diversi”).
2. Sulla motivazione dell'avviso di accertamento
La censura di difetto di motivazione è infondata. L'Ufficio ha esplicitato:
- le movimentazioni contestate (versamenti € 12.114,86; prelevamenti € 44.634,00);
- le ragioni del recupero alla luce dell'art. 32 DPR 600/1973;
- il disconoscimento di € 30.000 per compenso all'amministratore (assenza di valida delibera e mancata prova del pagamento) e di € 3.026 per costi privi di idonea documentazione;
- lo sviluppo del contraddittorio endoprocedimentale (invito, memorie e allegati). Ne consegue che l'atto soddisfa i requisiti dell'art. 7 L. 212/2000 (chiarezza e motivazione), come già riconosciuto dal giudice di prime cure e conforme al precedente allegato.
3. Sul contraddittorio endoprocedimentale e sull'art. 12, comma 7, L. 212/2000 Dagli atti risulta che l'Ufficio ha instaurato il contraddittorio mediante invito a comparire (n. I00934/2016) concedendo termine per giustificare le movimentazioni;
la contribuente ha depositato memoria e documenti in data 15/09/2016. Trattandosi di accertamento cartolare (non conseguente ad accessi/verifiche presso i locali del contribuente), non trova applicazione il termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, L.
212/2000, né sussiste obbligo di redazione del PVC, secondo l'orientamento fatto proprio anche dalla sentenza 2431/2018.
La doglianza è dunque infondata.
4. Sulle presunzioni da indagini finanziarie (art. 32 DPR 600/1973)
L'avviso si fonda sulle risultanze del conto corrente aziendale, con rilevazione di versamenti e prelevamenti non giustificati. In tali ipotesi, l'Amministrazione adempie all'onere probatorio producendo gli estratti conto e scatta la presunzione legale relativa di imponibilità; grava quindi sul contribuente la prova contraria analitica dell'estraneità delle operazioni ai fatti imponibili o della loro irrilevanza fiscale. Tale quadro è coerente con il consolidato indirizzo richiamato dall'Ufficio nelle controdeduzioni e ribadito dal precedente giurisprudenziale allegato.
Nella specie, le spiegazioni offerte dall'appellante si compendiano in argomentazioni generiche o meramente assertive (acconti, rimborsi spese, movimentazione di cassa), senza la necessaria riconciliazione documentale puntuale movimento per movimento. La presunzione non risulta, pertanto, vinta.
5. Sul compenso dell'amministratore e sui “costi oneri diversi”
Correttamente l'Ufficio ha disconosciuto € 30.000 a titolo di compenso all'amministratore, in mancanza di valida delibera assembleare e soprattutto della prova dell'avvenuta corresponsione (principio di cassa), come già evidenziato dal giudice di prime cure e come riaffermato nel precedente allegato;
parimenti corretto il recupero di € 3.026 per costi carenti di idonea documentazione probatoria.
6. Sulle sanzioni
Atteso che la pretesa sostanziale è fondata, le sanzioni irrogate risultano legittime, adeguatamente motivate nei presupposti normativi e nel calcolo, e non superate da prova di assenza di colpevolezza in capo alla contribuente. Anche su questo punto l'impostazione dell'Ufficio è in linea con l'orientamento già richiamato e fatto proprio dalla sentenza di primo grado.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto esposto, l'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l. va rigettato perché infondato, con integrale conferma della sentenza n. 3738/03/2022.
Quanto alle spese del presente grado, il Collegio ritiene di compensarle integralmente fra le parti, ravvisando giusti motivi nella complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l.; conferma integralmente la sentenza n. 3738/03/2022 della CGT di Primo Grado di Siracusa;
compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio tra le parti.
Così deciso in Palermo, 29.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2737/2023 depositato il 18/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3738/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 09/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031R00854/2018 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031R00854/2018 IRAP 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, propone appello avverso la sentenza n. 3738/03/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa (già Commissione Tributaria Provinciale), depositata il
09/11/2022, che ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente e confermato l'avviso di accertamento n.
TY7031R00854/2018 per il periodo d'imposta 2012 (tributi II.DD. + IVA).
Conviene nel giudizio di appello l'AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale di Siracusa
Con atto di appello notificato in data 03/05/2023, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la suddetta sentenza, chiedendone la riforma e deducendo, in sintesi: (i) carenza di motivazione dell'avviso; (ii) violazione degli artt. 10 e 12 L. 212/2000 per difetto di contraddittorio endoprocedimentale e per mancata allegazione di atti;
(iii) violazione del principio di capacità contributiva;
(iv) infondatezza nel merito dei recuperi da indagini finanziarie ex art. 32 DPR 600/1973 (versamenti e prelevamenti “ingiustificati”); (v) illegittimo disconoscimento del compenso all'amministratore (€ 30.000) e di costi classificati “oneri diversi” (€ 3.026);
(vi) illegittimità delle sanzioni.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, illustrando: (a) la rituale instaurazione del contraddittorio mediante invito a comparire n.
I00934/2016; (b) l'avvenuta produzione della memoria difensiva e documentazione della contribuente in data 15/09/2016; (c) l'esito istruttorio con rilevazione di versamenti non giustificati per € 12.114,86 e prelevamenti non giustificati per € 44.634,00; (d) il disconoscimento di € 30.000,00 a titolo di compenso all'amministratore (privo di valida delibera e non corrisposto) e di € 3.026,00 per costi non documentati.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza di discussione;
la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Delimitazione del thema decidendum e richiamo al precedente conforme
I motivi di appello ripropongono, nelle linee essenziali, censure già esaminate e disattese in primo grado.
Va anzitutto rilevato che l'odierna fattispecie – accertamento cartolare fondato su indagini finanziarie, con recuperi per versamenti e prelevamenti non giustificati e disconoscimento di costi (compenso all'amministratore e “oneri diversi”).
2. Sulla motivazione dell'avviso di accertamento
La censura di difetto di motivazione è infondata. L'Ufficio ha esplicitato:
- le movimentazioni contestate (versamenti € 12.114,86; prelevamenti € 44.634,00);
- le ragioni del recupero alla luce dell'art. 32 DPR 600/1973;
- il disconoscimento di € 30.000 per compenso all'amministratore (assenza di valida delibera e mancata prova del pagamento) e di € 3.026 per costi privi di idonea documentazione;
- lo sviluppo del contraddittorio endoprocedimentale (invito, memorie e allegati). Ne consegue che l'atto soddisfa i requisiti dell'art. 7 L. 212/2000 (chiarezza e motivazione), come già riconosciuto dal giudice di prime cure e conforme al precedente allegato.
3. Sul contraddittorio endoprocedimentale e sull'art. 12, comma 7, L. 212/2000 Dagli atti risulta che l'Ufficio ha instaurato il contraddittorio mediante invito a comparire (n. I00934/2016) concedendo termine per giustificare le movimentazioni;
la contribuente ha depositato memoria e documenti in data 15/09/2016. Trattandosi di accertamento cartolare (non conseguente ad accessi/verifiche presso i locali del contribuente), non trova applicazione il termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, L.
212/2000, né sussiste obbligo di redazione del PVC, secondo l'orientamento fatto proprio anche dalla sentenza 2431/2018.
La doglianza è dunque infondata.
4. Sulle presunzioni da indagini finanziarie (art. 32 DPR 600/1973)
L'avviso si fonda sulle risultanze del conto corrente aziendale, con rilevazione di versamenti e prelevamenti non giustificati. In tali ipotesi, l'Amministrazione adempie all'onere probatorio producendo gli estratti conto e scatta la presunzione legale relativa di imponibilità; grava quindi sul contribuente la prova contraria analitica dell'estraneità delle operazioni ai fatti imponibili o della loro irrilevanza fiscale. Tale quadro è coerente con il consolidato indirizzo richiamato dall'Ufficio nelle controdeduzioni e ribadito dal precedente giurisprudenziale allegato.
Nella specie, le spiegazioni offerte dall'appellante si compendiano in argomentazioni generiche o meramente assertive (acconti, rimborsi spese, movimentazione di cassa), senza la necessaria riconciliazione documentale puntuale movimento per movimento. La presunzione non risulta, pertanto, vinta.
5. Sul compenso dell'amministratore e sui “costi oneri diversi”
Correttamente l'Ufficio ha disconosciuto € 30.000 a titolo di compenso all'amministratore, in mancanza di valida delibera assembleare e soprattutto della prova dell'avvenuta corresponsione (principio di cassa), come già evidenziato dal giudice di prime cure e come riaffermato nel precedente allegato;
parimenti corretto il recupero di € 3.026 per costi carenti di idonea documentazione probatoria.
6. Sulle sanzioni
Atteso che la pretesa sostanziale è fondata, le sanzioni irrogate risultano legittime, adeguatamente motivate nei presupposti normativi e nel calcolo, e non superate da prova di assenza di colpevolezza in capo alla contribuente. Anche su questo punto l'impostazione dell'Ufficio è in linea con l'orientamento già richiamato e fatto proprio dalla sentenza di primo grado.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto esposto, l'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l. va rigettato perché infondato, con integrale conferma della sentenza n. 3738/03/2022.
Quanto alle spese del presente grado, il Collegio ritiene di compensarle integralmente fra le parti, ravvisando giusti motivi nella complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l.; conferma integralmente la sentenza n. 3738/03/2022 della CGT di Primo Grado di Siracusa;
compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio tra le parti.
Così deciso in Palermo, 29.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE