Articolo 5 della Legge 2 giugno 1988, n. 218
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 luglio 1988
Art. 5. 1. Nella legge 9 giugno 1964, n. 615, all'articolo 2 , come modificato dall' articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 , da ultimo modificato dalla legge 28 maggio 1981, n. 296 , dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
"Per favorire il completamento delle operazioni di risanamento degli allevamenti non ancora risanati da tubercolosi, brucellosi e leucosi ai proprietari di bestiame bovino che non hanno diritto alla maggiorazione di cui al sesto comma o che vi abbiano rinunciato, nonche' ai proprietari di ovini e caprini, spettano le seguenti maggiorazioni:
1) del 20 per cento quando i capi infetti da abbattere, in relazione ai capi detenuti in azienda, sono compresi fra il 20 e il 29 per cento;
2) del 30 per cento quando sono fra il 30 e il 49 per cento;
3) del 40 per cento quando sono oltre il 49 per cento.
Le maggiorazioni sono concesse a condizione che tutti i capi infetti siano abbattuti ed interamente sostituiti entro il termine massimo di ventiquattro mesi con altri capi sani dello stesso allevamento o provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o da leucosi o indenni o ufficialmente indenni da brucellosi".
Nota all'art. 5:
Il testo vigente dell' art. 2 della legge n. 615/1964 (Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi) e' il seguente:
"Art. 2. - Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, ovina e caprina e' attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.
In tali provvedimenti potra', inoltre, essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica o con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'art. 105 del regolamento di polizia veterinaria.
I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
Ai proprietari dei bovini abbattuti sara' corrisposta una indennita' nella misura e secondo i criteri e le modalita' che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma.
Tale indennita', pur restando variabile in rapporto alla entita' del danno subito dai proprietari di bovini abbattuti perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovra' essere in ogni caso superiore a L. 240.000 a capo.
Per favorire il completamento delle operazioni di risanamento degli allevamenti non ancora risanati da tubercolosi, brucellosi e leucosi ai proprietari di bestiame bovino che non hanno diritto alla maggiorazione di cui al sesto (rectius: ottavo) comma o che vi abbiano rinunciato, nonche' ai proprietari di ovini e caprini, spettano le seguenti maggiorazioni:
1) del 20 per cento quando i capi infetti da abbattere, in relazione ai capi detenuti in azienda, sono compresi fra il 20 e 29 per cento;
2) del 30 per cento quando sono fra il 30 e il 49 per cento;
3) del 40 per cento quando sono oltre il 49 per cento.
Le maggiorazioni sono concesse a condizione che tutti i capi infetti siano abbattutti ed interamente sostituiti entro il termine massimo di 24 mesi con altri capi sani dello stesso allevamento o provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o da leucosi o indenni o ufficialmente indenni da brucellosi.
Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennita' potra' essere corrisposta fino alla misura massima di L. 440.000 a capo.
Ai proprietari di una quantita' di bestiame bovino non superiore ai dieci capi, al momento dell'esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, la indennita' di abbattimento e' aumentata del 50 per cento.
Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari a L. 40.000 a capo.
I piani di profilassi e di risanamento nazionali sono approvati con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' e composta:
da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale; dall'ispettore generale capo dei Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
da due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanita', rispettivamente, amministrativa e dei veterinari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
da un rappresentante dell'Unione nazionale delle province d'Italia;
da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;
da un rappresentante dell'Associazione italiana degli allevatori;
da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri, da un rappresentante degli agricoltori, da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanita' su terne presentate dalle associazioni piu' rappresentative delle singole categorie.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanita'.
La commissione e' nominata con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Per la validita' delle sedute della commissione e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti".
L' art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 ha sostituito l'ammenda di cui al terzo comma dell'articolo soprariportato con la sanzione amministrativa. La predetta legge e' stata abrogata dall' art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , la quale, con l'art. 32, ha confermato la sostituzione della sanzione. La misura minima e massima della sanzione e' stata triplicata dall'art. 113, terzo comma, della predetta legge n. 689/1981 .
Entrata in vigore il 6 luglio 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente