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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2097/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 25 maggio 2024 da:
, assistita e difesa dall'Avv. Renata COLOPI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Rosa MERANTE, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: per entrambe le parti: congiuntamente, come da verbale di udienza del 4 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. regolarmente depositato, ha agito nei Parte_1 confronti dell'ex moglie chiedendo al Tribunale adito la modifica delle condizioni di divorzio assunte con sentenza n. 372/2018, pubblicata il 9 febbraio 2018, in ordine al contributo da lui dovuto per il mantenimento per la figlia maggiorenne, divenuta economicamente autonoma. Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., il ricorrente ha integrato le sue domande, chiedendo la revoca anche del contributo dovuto per il mantenimento del secondogenito.
All'udienza del 5 novembre 2024, il Giudice relatore ha ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso alla resistente, non essendovi prova del suo perfezionamento, onerando il ricorrente di provvedere anche alla notifica della memoria intermedia, poiché contenente una domanda nuova.
Con memoria depositata il 3 febbraio 2025, la resistente si è regolarmente costituita in giudizio, non opponendosi alla domanda e rimettendosi alla decisione del Tribunale.
All'udienza del 4 marzo 2025, le parti hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse.
Pertanto, il Giudice relatore ha recepito in via provvisoria ed urgenti gli accordi raggiunti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Nel merito, il Tribunale adito ritiene che le condizioni pattuite non siano contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico e tengano adeguatamente conto delle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni pattuite dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto del raggiunto accordo.
,
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni assunte da questo Tribunale con sentenza n. 372/2018, pubblicata il 9 febbraio 2018 e passata in giudicato, così statuisce:
1. decide in conformità all'accordo delle parti, come di seguito trascritto: tenuto conto del raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, le parti concordano che:
- il contributo posto a carico del padre per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia
venga revocato con decorrenza dal mese di aprile 2024 (data della domanda); Per_1
- il contributo posto a carico del padre per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio enga revocato con decorrenza dal mese di aprile 2025; Per_2
2. conferma per il resto;
3. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 25 maggio 2024 da:
, assistita e difesa dall'Avv. Renata COLOPI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Rosa MERANTE, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: per entrambe le parti: congiuntamente, come da verbale di udienza del 4 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. regolarmente depositato, ha agito nei Parte_1 confronti dell'ex moglie chiedendo al Tribunale adito la modifica delle condizioni di divorzio assunte con sentenza n. 372/2018, pubblicata il 9 febbraio 2018, in ordine al contributo da lui dovuto per il mantenimento per la figlia maggiorenne, divenuta economicamente autonoma. Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., il ricorrente ha integrato le sue domande, chiedendo la revoca anche del contributo dovuto per il mantenimento del secondogenito.
All'udienza del 5 novembre 2024, il Giudice relatore ha ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso alla resistente, non essendovi prova del suo perfezionamento, onerando il ricorrente di provvedere anche alla notifica della memoria intermedia, poiché contenente una domanda nuova.
Con memoria depositata il 3 febbraio 2025, la resistente si è regolarmente costituita in giudizio, non opponendosi alla domanda e rimettendosi alla decisione del Tribunale.
All'udienza del 4 marzo 2025, le parti hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse.
Pertanto, il Giudice relatore ha recepito in via provvisoria ed urgenti gli accordi raggiunti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Nel merito, il Tribunale adito ritiene che le condizioni pattuite non siano contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico e tengano adeguatamente conto delle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni pattuite dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto del raggiunto accordo.
,
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni assunte da questo Tribunale con sentenza n. 372/2018, pubblicata il 9 febbraio 2018 e passata in giudicato, così statuisce:
1. decide in conformità all'accordo delle parti, come di seguito trascritto: tenuto conto del raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, le parti concordano che:
- il contributo posto a carico del padre per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia
venga revocato con decorrenza dal mese di aprile 2024 (data della domanda); Per_1
- il contributo posto a carico del padre per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio enga revocato con decorrenza dal mese di aprile 2025; Per_2
2. conferma per il resto;
3. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo