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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 30/11/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Forlì, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa NA DR,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 626/2023 R.G., promossa
DA
(c.f.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mary Ravaioli
(pec ), Email_1
avv. Micol Lombardini (pec ) e dall'avv. Email_2
ST BO ( pec ) Email_3 parte attrice
CONTRO
c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa, con poteri disgiunti, dagli Avv.ti Manuela Malavasi, Silvia Sartori e
Marco Cimino, PEC Email_4
e Email_5 Email_6 parte convenuta
Conclusioni per parte attrice:
In via principale accertare l'inadempimento contrattuale posto in essere da
[...]
, ora quale descritto al punto 1) del Controparte_2 Controparte_1
Contr presente atto e già oggetto di accertamento della decisione n. 5558 emessa nell'interesse dell'attore e quindi condannare , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al risarcimento del danno subito da quest'ultimo pari all'importo di Euro
11.549,45 quale quantificato dall'Arbitro adito oltre rivalutazione successivamente maturata 1 ed interessi;
In subordine- accertare il grave inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore dell'attore nelle negoziazioni di titoli azionari emessi e negoziati da , oggi Controparte_2 [...]
, indicate nel presente atto per i motivi ivi indicati e, conseguentemente, Controparte_1 dichiarare la nullità delle operazioni di negoziazione in oggetto, o la loro nullità sopravvenuta, rectius risoluzione per nullità sopravvenuta, o la risoluzione del rapporto di intermediazione mobiliare tra le parti, per i motivi indicati nel presente atto, cioè per i gravi
e ripetuti inadempimenti dell'intermediario e conseguentemente condannare l'intermediario
(prima ), nella persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme complessivamente investite dall'attore nei citati titoli, pari ad € 10.854,98 oltre interessi legali e rivalutazione;
- in ulteriore subordine, accertare l'inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore dell'attore, in particolare nelle negoziazioni aventi ad oggetto azioni , come indicate nel Controparte_2 presente atto e, conseguentemente, dichiarare l'intermediario Controparte_1
(prima tenuto al risarcimento dei danni per Controparte_2 inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c e condannarlo, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme complessivamente investite da parte attrice e nei citati titoli, pari ad Euro 10.854,98 oltre interessi legali e rivalutazione;
in via ulteriormente subordinata- accertare che la condotta posta in essere dall'intermediario finanziario integra anche gli estremi dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, condannare quest'ultimo al rimborso delle somme investite da parte attrice nei citati titoli, pari ad Euro 10.854,98 maggiorate degli interessi legali e rivalutazione;
in ulteriore subordine annullare i contratti di acquisto titoli oggetto di causa per i motivi di cui al presente atto e conseguentemente condannare , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pt, al versamento in favore dell'attrice dell'importo di
Euro 10.854,98 oltre interessi e rivalutazione;
- ordinare, per i fatti e le motivazioni di cui al presente atto, all'intermediario finanziario (prima Controparte_1 [...]
), nella persona del legale rappresentante pro tempore, di Controparte_2
rimborsare e restituire a parte attrice tutte le somme investite da quest'ultima nei citati titoli, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione;
- accertare il maggior danno causato a parte
2 attrice dal comportamento illecito posto in essere dall'intermediario finanziario e conseguentemente condannare quest'ultimo anche al pagamento degli interessi legali sulle somme investite dal momento dell'investimento sino all'effettivo rimborso;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Conclusioni per la convenuta: CP_4
in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente causa e per l'effetto declinare la propria competenza a favore del Tribunale di
Bologna, Sezione specializzata in materia d'impresa; nel merito: respingere le domande avversarie in quanto prescritte nei limiti e per le ragioni esposte in atti;
in subordine, nel merito: (a) respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto;
(b) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., o comunque
l'importo che deve essere restituito, tenendo conto anche di tutto quanto percepito da controparte in relazione alle azioni per cui è causa, e di tutte le ulteriori utilità che percepirà, oltre che del suo concorso di colpa, e condannare il Sig. a restituire alla BA (i) gli Pt_1
importi eventualmente percepiti dall'attore per la vendita delle azioni Crédit Agricole di cui era in possesso;
ovvero (ii) il controvalore delle azioni Crédit Agricole di cui è in possesso
(per l'ipotesi in cui i titoli non siano stati ceduti in corso di causa e non ne venga ordinata la restituzione alla BA); in via istruttoria, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 17 gennaio 2024, disporre consulenza tecnica
d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui ai §§ 69 e IX della comparsa di costituzione e risposta); in ogni caso, con riserva ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 23 febbraio 2023,
ha convenuto in giudizio già Parte_1 Controparte_1 [...]
, quale intermediario finanziario, al fine di ottenerne la Controparte_2 condanna al risarcimento del danno, pari ad € 11.549,45, a cagione dell'azzeramento del
3 controvalore dei titoli detenuti, pari a n. 563 azioni, lamentando di non aver ricevuto dall'intermediario la dovuta corretta informazione sulle caratteristiche e i rischi insiti nelle azioni, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità, nonché la inadeguatezza degli acquisti medesimi rispetto al profilo dell'investitore, precisando di non avere alcuna precedente esperienza in materia di investimenti finanziari e di avere indicato all'epoca, quale obiettivo di investimento, la “rivalutazione del capitale esponendolo a oscillazioni molto limitate”.
Parte attrice, in punto di fatto, ha invero esposto di essere stata titolare, presso l'istituto
[...]
del dossier titoli n. 005/3023868: nel mese di aprile 2011, su Controparte_2 invito del funzionario addetto all'ufficio titoli della propria filiale, aveva acquistato prodotti emessi dalla precisamente n. 155 azioni C.R.C., per Controparte_2
l'importo di € 3.011,64; in data 12 agosto 2011, sempre su invito del funzionario della banca,
l'attore acquistava ulteriori 100 azioni C.R.C. per l'importo di € 1.930,75; in data 9 gennaio
2012, lo stesso acquistava ulteriori 208 azioni, per € 3.999,84 ed infine nel mese di giugno
2012 altre 100 azioni per € 1.912,75, risultando così complessivamente titolare di ben 563 azioni emesse da per un investimento complessivo di € Controparte_2
10.854,98.
Poco dopo l'acquisto, tuttavia, le suddette azioni erano diventate invedibili e, a seguito della crisi dell'istituto bancario, nel corso del 2016 era stata dapprima disposta formalmente la sospensione di ogni operazione di vendita e, quindi, azzerato il valore dei titoli, con inevitabile grave danno per il cliente, pari all'importo del capitale impiegato nell'investimento. Nel dicembre 2017, la era passata al gruppo bancario Controparte_2 [...]
(ora ) e, nel febbraio 2018, era stato Controparte_5 Controparte_1 approvato il piano di fusione per incorporazione nella capogruppo . Controparte_5
L'attore aveva aderito all'offerta pubblica di acquisto volontaria ex art. 102, D.lgs. n. 58/98 proposta dalla capogruppo suddetta e aveva così venduto le proprie azioni al prezzo di € 0,50 ciascuna. Esponeva infine parte attrice che, con decisione n. 5558 del 20 giugno 2022,
l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, previamente adito, accertato l'omesso adempimento da parte di dei propri obblighi informativi e previa Controparte_2
detrazione dell'importo di € 207,00 a titolo di dividendi percepiti oltre ad € 475,98 quale importo che l'attore avrebbe percepito se avesse aderito all'Opa, conteggiata anche la
4 rivalutazione sino ad allora maturata dichiarava l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 11.549,45 e che tuttavia la aveva CP_4 immotivatamente ritenuto di non adempiere alla suddetta decisione.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso atto di citazione, depositata il 13 giugno 2023, si è costituita la banca Controparte_6
eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale adito, in favore
[...] del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa;
in via preliminare, la prescrizione del diritto fatto valere dal cliente, per il decorso sia del termine decennale (in relazione alla domanda di risarcimento del danno contrattuale) e sia di quello quinquennale, per quanto riguarda gli eventuali danni da responsabilità extra-contrattuale e la debenza degli interessi;
nonché nel merito, la correttezza del proprio operato, sia in termini di adeguatezza delle informazioni fornite al cliente che di corretta profilazione. Quanto alla natura dei titoli, la convenuta ne ha sostenuto la natura liquida, evidenziando al proposito che la CP_4
Comunicazione resa nel 2009 dall'Autorità di Vigilanza non era stata adottata nell'esercizio del potere regolamentare legalmente attribuito, ma piuttosto nell'ambito del c.d. 'Livello 3', cioè delle misure contenenti orientamenti applicativi della normativa primaria e secondaria, non vincolante. Sotto il profilo dell'an debeatur, la banca convenuta ha eccepito l'insussistenza del nesso causale tra i fatti alla stessa imputati e il danno lamentato e, sotto il profilo del quantum, ha censurato le modalità di quantificazione del danno per non avere tenuto conto dei benefici conseguiti per effetto dell'assegnazione dei dividendi e dei frutti connessi e conseguenziali, né il concorso di colpa del danneggiato.
3. All'udienza di prima trattazione del 3 luglio 2023, il Tribunale assegnava i termini di cui all'art. 183, c. 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c. Con provvedimento del 28 dicembre 2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19 novembre 2025, ore 9.30, con assegnazione di termine per note difensive fino al 30 ottobre 2025. Successivamente, con provvedimento del giorno 8 ottobre 2025, veniva disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. della predetta udienza.
4. È innanzi tutto infondata l'eccezione di competenza funzionale in capo al
Tribunale distrettuale specializzato in materia di impresa, in quanto sia il petitum che la causa petendi sono estranei alla materia societaria: “esula dalla competenza della sezione
5 specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo” (v. Cass., n. 22340/2020; Cass., n. 1826/2018).
5. È parimenti infondata l'eccezione di prescrizione. Ed invero, premesso che nel caso di specie viene in rilievo un danno afferente all'area contrattuale e perciò assoggettato al termine prescrizionale ordinario, il dies a quo non può essere individuato nel momento della sottoscrizione degli ordini d'acquisto, dovendo piuttosto farsi coincidere con l'azzeramento del valore per effetto della sospensione della possibilità di negoziare il titolo, cioè che è accaduto, pacificamente, il 22 aprile 2016 (cfr. Cass., n. 1823/2022).
6. Quanto alla lamentata invalidità delle operazioni eseguite dall'intermediario, sub specie di nullità per violazione di norme imperative e di annullabilità per errore e dolo, giova innanzi tutto osservare che in materia di onere informativo a carico dell'intermediario, il regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007, all'art. 26, applicabile ratione temporis, pone una distinzione tra “cliente al dettaglio” e “cliente professionale” - diversamente regolando l'onere informativa a carico dell'intermediario e le connesse tutele a favore del cliente - e che dal questionario MIDIF, in atti, emerge che l'attore in epigrafe, , fosse Parte_1 un “cliente al dettaglio”, al momento dell'acquisto dei titoli in commento. La profilatura nei termini di “cliente al dettaglio” comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel regolamento succitato. Al riguardo, l'art. 24 del regolamento in esame prevede che: “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole”. Più nello specifico, ai sensi dell'art. 31 co. 1: “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo
6 sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”. Il comma 2 del medesimo articolo precisa che: “La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente,
i seguenti elementi: a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento; b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti”.
La Suprema Corte ha chiarito che, nell'ottica di un concreto assolvimento degli obblighi informativi appena descritti, è da escludersi che l'intermediario possa limitarsi alla: “sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari” (v. Cass., sent. n. 7932 del 20.03.2023).
7. Ha addotto l'intermediario resistente, onerato della prova di aver agito con la dovuta diligenza ai sensi dell'art. 23 comma 6, TUF, che il cliente sarebbe stato reso edotto dei rischi connessi all'investimento tramite la consegna del contratto quadro;
tramite l'informativa contenuta negli ordini di acquisto;
con le note informative di esecuzione e anche oralmente, tramite quanto riferito dal funzionario della BA (v. pagg. 21 e seguenti).
8. E tuttavia i documenti indicati dalla difesa di parte convenuta sono privi di uno specifico riferimento alla rischiosità dell'investimento e contengono una serie di nozioni di carattere generale che nulla dicono rispetto al singolo investimento, in patente violazione dell'obbligo informativo di cui agli artt. 21 e 23 T.U.F. e del c.d. Regolamento Intermediari.
Al riguardo, va precisato che le note informative allegate agli ordinativi di acquisto, in atti, non contengono gli elementi necessari ai fini di una conoscenza effettiva, in quanto contengono solo il nominativo dell'investitore, il numero di azioni ed il relativo controvalore.
Il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari veniva consegnato solo all'origine, in occasione della sottoscrizione del contratto quadro, non già in occasione dei singoli investimenti eseguiti dal cliente.
Peraltro, il documento sui rischi generali, nella sezione denominata “informazioni sugli strumenti finanziari”, non contiene alcun elemento informativo specifico e circostanziato
7 rispetto all'investimento che sarebbe stato proposto successivamente, atteso che contiene una generica descrizione delle azioni e un'elencazione dei rischi standard.
9. Giova peraltro osservare che gli obblighi di tipo informativo di cui all'art. 21
T.U.F. e ss., così come integrato dal Reg. n. 16190 del 29 ottobre 2007, c.d. “Reg. intermediari”, trovano applicazione a prescindere dalla tipologia dello strumento proposto e quindi anche nel caso in cui il titolo deva considerarsi “liquido”, come dedotto dalla CP_4 convenuta. Anche per tali titoli, infatti, trova applicazione la disciplina di carattere generale sancita nel T.U.F. e nel cit. Regolamento del 2007, mentre qualora si assumesse la natura illiquida, troverebbe applicazione anche la Comunicazione di Terzo Livello del 2 marzo 2009, in tema appunto di “titoli illiquidi”.
Con la citata comunicazione, è stato evidenziato che “Per prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita […]”. Tale Comunicazione rappresenta attuazione di quanto previsto dagli artt. 21 e 23 T.U.F., con la conseguenza che il suo contenuto costituisce un atto integrativo e complementare rispetto alla normativa primaria testé richiamata. Pertanto, non è condivisibile l'affermazione della difesa di parte convenuta, laddove sostiene che il valore della suddetta Comunicazione sarebbe quello di una fonte “meramente interpretativa del dettato legislativo”, atteso che l'atto integrativo è intrinsecamente connesso a quello legislativo, del quale costituisce una specificazione.
La citata Comunicazione del 2 marzo 2009 identifica, da un lato, la condizione sintomatica della natura illiquida, dall'altro lato, individua i meccanismi di riequilibrio da predisporre in favore dell'investitore: «la condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario».
Dunque, quanto al primo aspetto, il titolo si presume “liquido” quando è quotato su mercati regolamentati. Viceversa, nel caso di omessa quotazione sui mercati regolamentati, il titolo deve ritenersi “illiquido”, a meno che - ed ecco il secondo profilo - l'intermediario non
8 dimostri di essersi impegnato a riacquistare il medesimo titolo secondo “criteri e meccanismi prefissati”, volti cioè a proteggere il cliente dal rischio di perdite eccessive ed improvvise.
10. Tanto chiarito in linea generale, nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che le azioni di acquistate dall'odierna parte attrice non erano quotate su alcun mercato regolamentato o MTF e che la convenuta non aveva apprestato alcun CP_4
meccanismo di riacquisto dei titoli.
La convenuta ha dedotto che già a partire dall'1° aprile 2012, era diventato operativo il meccanismo di asta settimanale, consistente nella raccolta degli ordini di negoziazione sulle azioni e nell'incrocio degli ordini di vendita con gli ordini di acquisto ricevuti dai vari investitori. La possibilità di disinvestimento del titolo veniva poi ulteriormente agevolata dalla partecipazione alle aste settimanali mediante la movimentazione del c.d. Fondo Acquisto
Azioni proprie.
E, tuttavia, non può ritenersi tale meccanismo sufficiente a consentire al cliente di negoziare nuovamente i propri titoli, atteso che nella Comunicazione 2009 succitata viene chiarito che, ad essere indice di liquidità, è «l'impegno della BA al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario». Tale impegno ad opera dell'intermediario, nel caso di specie, non c'è stato ed il titolo negoziato dall'attore deve allore ritenersi “illiquido”, in quanto il meccanismo “ad asta” non assolve a “criteri e meccanismi prefissati”.
Del resto, dal contratto quadro e l'estratto conto titoli, emerge chiaramente la natura illiquida dei titoli proposti dalla al cliente, natura che da quest'ultima non poteva che essere CP_4 conosciuta. A pagina 9 del contratto quadro, al punto 4.6., si legge che «gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente. Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi
, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati…». Dunque, l'intermediario era consapevole tanto della natura illiquida del titolo, quanto di effettuare operazioni al di fuori dei mercati organizzati, con ciò esponendo il proprio cliente ai rischi connessi alla difficoltà e/o all'impossibilità di smobilizzo.
9 11. Ancora, emerge dal compendio probatorio in atti che la convenuta si è CP_4
sottratta agli impegni di cui al contratto quadro sottoscritto nell'anno 2009, con particolare riguardo all'obbligo di accertamento dell'appropriatezza dell'investimento. Difatti, a pagina
24 del contratto quadro, lett. b, l'intermediario si obbligava ad attuare una valutazione di appropriatezza di ciascun singolo investimento. Il riferimento è contenuto nei Capi I e II del
Titolo II (Adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione o ricezione di ordini), artt. 39, 40,
41 e 42 di cui al regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007, applicabile ratione temporis, ove viene procedimentalizzato l'espletamento di tali attività a carico dell'intermediario finanziario. Più nello specifico, l'art. 39 del regolamento prevede che “al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:
a) alla conoscenza ed esperienza nel settore investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento”. Inoltre, sempre l'art. 39, al comma 2, punto 6, chiarisce che: “quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi”.
Dunque, nell'ambito della sua attività di vigilanza, la Autorità ha dettato un preciso comportamento a cui l'operatore finanziario avrebbe dovuto attenersi, cioè quello di acquisire le informazioni relative alla conoscenza e/o esperienza del cliente rispetto alla specifica tipologia di strumento finanziario offerto. Nel caso di omessa acquisizione, l'intermediario avrebbe dovuto astenersi “dal prestare i menzionati servizi”. A ciò si aggiunge che, ai sensi dell'art. 40 del citato regolamento, “sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio”.
10 Al riguardo, occorre precisare che il questionario MIFID del 15 luglio 2008 ha sì lo scopo di tutelare il cliente, ma, allo stesso tempo, è uno strumento indispensabile anche per lo stesso intermediario, il quale - usando correttamente gli indici di profilazione emersi dal questionario- sarà in grado di consigliare l'operazione finanziaria più idonea per quel determinato cliente.
12. Nel caso di specie, l'istituto di credito, sul quale gravava il relativo onere, non ha provato di aver previamente acquisito informazioni su quale fosse il grado di conoscenza del cliente in materia di titoli illiquidi, tanto è vero che tale aspetto non è stato mai oggetto di profilazione, come invece avrebbe dovuto essere. L'obbligo di specifica profilazione e di appropriatezza del servizio offerto, del resto, non muta neppure, ai sensi dell'art. 41 del regolamento Consob vigente all'epoca, nell'ipotesi in cui l'intermediario espleti un'attività diversa dalla consulenza. Ed invero “gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. Si applica l'articolo 39, commi 2, 5 e 7”. Può, dunque, dirsi che siffatta attività innerva l'integralità delle attività espletate dagli intermediari finanziari, in quanto assolve alla funzione di trasparenza e di correttezza del loro comportamento, al fine di consentire agli investitori di effettuare scelte consapevoli salvaguardando così la loro fiducia nel mercato.
Sotto un ulteriore profilo, l'art. 42 co. 4 prevede che, qualora le informazioni raccolte dall'intermediario in sede di profilazione “non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato”. Nel caso di specie, la convenuta non ha dimostrato neppure di avere CP_4
provveduto ad avvertire il cliente che la scelta riguardo l'investimento “impedirà di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato”.
13. Alla luce del compendio probatorio in atti, deve affermarsi la violazione degli obblighi di informazione in capo alla convenuta la Controparte_6 quale deve quindi essere condannata al risarcimento del danno quantificato nell'intera somma corrisposta per l'acquisto dei titoli, decurtato quanto percepito a titolo di cedole e quale corrispettivo per la partecipazione all'OPA 2016.
11 La somma complessivamente impiegata dall'attore per effettuare l'acquisto di n. 563 azioni
è stata infatti pari a € 10.854,98. Da tale importo deve essere detratto il corrispettivo ottenuto dal cliente aderendo all'Offerta Pubblica di Acquisto, calcolato su n. 563 azioni – a cui devono aggiungersi n. 5 azioni assegnate a titolo gratuito nel 2015 – il quale ammonta a complessivi
€ 475,98 (di cui € 284 a titolo di corrispettivo up-front e € 191,98 a titolo di corrispettivo differito). L'attore ha inoltre pacificamente percepito dividendi netti per € 203,27. Ne consegue che la somma complessiva da riconoscere è pari a € 10.175,73 (10.854,98– 475,98
– 203,27).
Sulla tale differenza, in quanto debito di valore, spettano gli interessi e la rivalutazione da calcolarsi da una data intermedia, che si individua nel 1° novembre 2011 (gli acquisiti, infatti, vanno dall' aprile 2011 al giugno 2012).
Sulla somma così liquidata, pari a € 14.933,14, in quanto debito di valuta, decorrono gli interessi da quantificarsi al tasso legale - in mancanza di prova di maggior danno- dalla pronuncia al soddisfo
14 Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento delle domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1 accerta la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario finanziario convenuto;
condanna al risarcimento del danno in favore di Controparte_1
, quantificato in € 14.933,14, oltre accessori di legge come in parte motiva;
Parte_1
condanna la onvenuta alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Forlì, lì 30 novembre 2025
Il Giudice
NA DR
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