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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 2110/2024
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Michele Mauriello, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti.
Ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Falso, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.02.2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2023 00037730 01 000, avente a oggetto l'omesso versamento di Contributi IVS Gestione Commercianti per gli anni 2021 e 2022, notificatogli in data 08.01.2024.
Nello specifico, ha eccepito l'infondatezza della pretesa contributiva essendo stato cancellato dalla Gestione Commercianti a decorrere dal 28.01.2021, con provvedimento n. 200121434042DL036036, e non avendo partecipato attivamente all'attività della CP_1
società di capitali di cui è socio.
1 Ha chiesto, pertanto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di CP_1
legittimazione passiva della e deducendo di aver provveduto allo sgravio Controparte_2
della pretesa contributiva in ragione della cancellazione del ricorrente dalla Gestione
Commercianti. Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Con note sostitutive dell'udienza del 14.01.2025, parte ricorrente si è associata alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell' alle spese di lite in ragione del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 14.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 avendo l'avviso opposto ad oggetto crediti contributivi relativi al 2021 e al 2022. Ed CP_ infatti, la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge
5 novembre, n. 402, in forza della quale sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre
2001, termine poi differito fino al 31.12.2009 da successive disposizione di legge.
CP_ Venendo al merito, va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto allo sgravio della pretesa contributiva oggetto dell'avviso impugnato (vd. estratto gestione AVA allegato alla memoria da cui risultano cancellati i ruoli da CP_1
febbraio 2021 in poi).
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il
2 processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, come del resto confermato dal ricorrente nelle note sostitutive d'udienza.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata.
L' non ha, del resto, fornito alcuna giustificazione rispetto all'inoltro dell'avviso di CP_1
addebito nonostante l'avvenuta cancellazione del ricorrente dalla Gestione Commercianti
a decorrere dal 28.01.2021, né ha offerto alcuna altra allegazione nel merito.
Le spese tra il ricorrente e l' , pertanto, si pongono a carico di quest'ultimo, tenuto CP_1
conto del valore e della natura della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
3 a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
b) Dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente e l' ; CP_1
c) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 886,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 15.01.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 2110/2024
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Michele Mauriello, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti.
Ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Falso, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.02.2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2023 00037730 01 000, avente a oggetto l'omesso versamento di Contributi IVS Gestione Commercianti per gli anni 2021 e 2022, notificatogli in data 08.01.2024.
Nello specifico, ha eccepito l'infondatezza della pretesa contributiva essendo stato cancellato dalla Gestione Commercianti a decorrere dal 28.01.2021, con provvedimento n. 200121434042DL036036, e non avendo partecipato attivamente all'attività della CP_1
società di capitali di cui è socio.
1 Ha chiesto, pertanto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di CP_1
legittimazione passiva della e deducendo di aver provveduto allo sgravio Controparte_2
della pretesa contributiva in ragione della cancellazione del ricorrente dalla Gestione
Commercianti. Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Con note sostitutive dell'udienza del 14.01.2025, parte ricorrente si è associata alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell' alle spese di lite in ragione del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 14.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 avendo l'avviso opposto ad oggetto crediti contributivi relativi al 2021 e al 2022. Ed CP_ infatti, la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge
5 novembre, n. 402, in forza della quale sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre
2001, termine poi differito fino al 31.12.2009 da successive disposizione di legge.
CP_ Venendo al merito, va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto allo sgravio della pretesa contributiva oggetto dell'avviso impugnato (vd. estratto gestione AVA allegato alla memoria da cui risultano cancellati i ruoli da CP_1
febbraio 2021 in poi).
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il
2 processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, come del resto confermato dal ricorrente nelle note sostitutive d'udienza.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata.
L' non ha, del resto, fornito alcuna giustificazione rispetto all'inoltro dell'avviso di CP_1
addebito nonostante l'avvenuta cancellazione del ricorrente dalla Gestione Commercianti
a decorrere dal 28.01.2021, né ha offerto alcuna altra allegazione nel merito.
Le spese tra il ricorrente e l' , pertanto, si pongono a carico di quest'ultimo, tenuto CP_1
conto del valore e della natura della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
3 a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
b) Dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente e l' ; CP_1
c) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 886,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 15.01.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
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