Ordinanza cautelare 10 maggio 2023
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00602/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 602 del 2023, proposto da
Bis Design Industrial S.r.l. Stp e Hexagon S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Marcello Santamaria, Tommaso Santamaria ed Edoardo Paleari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vertemate con RI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Latorraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
VI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza Area Tecnica datata 26 gennaio 2023, (doc.1), a firma del Responsabile dell'Area, avente ad oggetto “ANNULLAMENTO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE N.18/2020 – SOCIETA' AVIC”;
- di ogni atto e/o provvedimento, preordinato, consequenziale e comunque connesso, allo stato non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vertemate con RI e di VI S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. OV HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Hexagon Srl è proprietaria di un immobile sito nel Comune di Vertemate con RI (CO) in via San Martino n. 12, condotto in locazione dalla società Bis Design Industrial Srl STP e posto nelle immediate vicinanze di un altro immobile attualmente di proprietà della società VI Srl.
La società dante causa di quest’ultima otteneva nel 1966 la licenza edilizia per l’edificazione del fabbricato, con obbligo di arretrare di tre metri dalla mezzeria di strada in fregio alla via San Martino.
La prescrizione di arretramento di tre metri non era rispettata né dall’originario proprietario né dai suoi aventi causa, sicché con ordinanza n. 18 del 2020 il Comune ingiungeva ad VI di arretrare la recinzione nel frattempo realizzata, allo scopo di ottemperare alle disposizioni della licenza edilizia del 1966.
L’ordinanza di cui sopra non era impugnata ma era avviata una interlocuzione fra VI ed il Comune finché nel gennaio 2021 la Polizia Locale, dopo avere effettuato un sopralluogo, redigeva una relazione nella quale evidenziava che per garantire una migliore percorribilità di via San Martino non era più necessario l’arretramento dell’intera recinzione sul lato Sud ma era sufficiente l’arretramento del solo spigolo della recinzione stessa.
Di conseguenza il Comune, con ordinanza n. 3 del 26.1.2023, annullava la pregressa ordinanza di demolizione n. 18 del 2020 e contestualmente ingiungeva ad VI l’arretramento del solo spigolo e non più dell’intera recinzione.
Le società esponenti, reputandosi lese dall’ordinanza n. 3 del 2023 e ritenendo invece necessario l’arretramento di tutta la recinzione come previsto dalla licenza edilizia del 1966 e dalla prima ordinanza di demolizione del 2020, impugnavano con il ricorso in epigrafe il provvedimento demolitorio del 2023, chiedendone anche la sospensione.
Il ricorso era affidato a tre distinti motivi.
Si costituivano in giudizio il Comune intimato e la società VI, concludendo per l’inammissibilità, l’improcedibilità ed in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 9.5.2023 l’istanza cautelare era respinta con ordinanza della scrivente Sezione n. 406 del 2023.
In seguito la società VI dava esecuzione all’ordinanza n. 3 del 2023 ivi impugnata.
Alla successiva pubblica udienza del 26.2.2026, presenti i difensori delle parti, la causa era discussa e spedita in decisione.
DIRITTO
La complessiva infondatezza del ricorso, per le ragioni che si esporranno, esime il Tribunale dall’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle difese delle parti intimate.
1. Con l’ordinanza ivi impugnata (cfr. il doc. 1 delle ricorrenti) il Comune ha annullato la sua pregressa ordinanza n. 18 del 2020 (cfr. il doc. 2 delle ricorrenti) reputando che le esigenze di sicurezza della circolazione lungo la via San Martino possono essere soddisfatte eliminando lo spigolo della recinzione, attualmente di novanta gradi, in luogo dell’arretramento dell’intera recinzione come previsto invece dal provvedimento demolitorio del 2020.
Nel primo mezzo di gravame viene lamentata la violazione della legge n. 241 del 1990, dell’art. 31 del DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’edilizia o anche solo “TUE”) oltre che l’eccesso di potere sotto vari profili, in quanto il provvedimento del 2020 non è stato ottemperato da VI ed avrebbe pertanto prodotto tutti i suoi effetti, fra i quali principalmente l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, sopra citato.
Il Comune, secondo le società esponenti, sarebbe incorso in un grave difetto di istruttoria in quanto non avrebbe tenuto conto di quanto dal medesimo già disposto con la licenza edilizia del 1966 che imponeva al dante causa di VI un arretramento del confine di tre metri e non il solo arretramento dell’angolo di novanta gradi (cfr. per la copia della licenza il doc. 3 dei ricorrenti).
La società Hexagon rileva altresì che anche il proprio dante causa sig. AZ dovette osservare un analogo obbligo di arretramento di tre metri, obbligo che venne rispettato a differenza di quanto fatto dalla società dante causa di VI.
La doglianza non appare fondata.
Dopo avere ricevuto la notificazione dell’ordinanza n. 18 del 2020 VI avviava una fitta interlocuzione con il Comune, allo scopo di pervenire ad una soluzione che, pur superando le previsioni del provvedimento di demolizione, garantisse in ogni modo la sicurezza della circolazione sulla via San Martino.
A tale scopo il tecnico di VI, geom. Lombardo, trasmetteva diverse relazioni tecniche all’Amministrazione (cfr. i documenti dal n. 1 al n. 4 della controinteressata ed il doc. 3 del resistente).
Il Comune, lette le varie relazioni ed effettuati gli opportuni sopralluoghi, con relazione della Polizia Locale del 27 gennaio – 1° marzo 2021 evidenziava che l’abbattimento del muro di recinzione sino al limite della cabina contenente impianti avrebbe garantito un aumento ulteriore della visibilità ai fini della sicurezza nella circolazione (cfr. il doc. 2 del resistente ed in particolare le pagine n. 3 e n. 5).
L’Amministrazione di Vertemate con RI, mediante nota del Responsabile dell’Area Tecnica del 22.10.2022, concludeva nel senso che l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione stessa sarebbe stato adeguatamente attuato eliminando la curva cieca attraverso l’arretramento dell’angolo e non dell’intera recinzione come previsto invece dalla prima ordinanza n. 18 del 2020 (cfr. il doc. 4 del resistente).
Ne consegue che il Comune, dopo la notificazione del primo provvedimento demolitorio, non è rimasto inerte ma ha avviato, in contraddittorio con il destinatario del provvedimento, una nuova istruttoria della quale è dato atto nell’ordinanza impugnata, nella quale è peraltro specificato che la nuova istruttoria resta finalizzata al perseguimento del pubblico interesse alla sicurezza della circolazione nella via San Martino.
In altri termini il Comune, anziché portare ad esecuzione la prima ordinanza del 2020, ha avviato un procedimento di autotutela sfociato nel provvedimento impugnato che ha sempre la natura di un provvedimento demolitorio, ancorché con un oggetto parzialmente diverso da quello originario.
Si conferma, pertanto, il rigetto del primo mezzo di gravame.
2. Nel secondo motivo le società esponenti lamentano la violazione delle norme sull’autotutela amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, rilavando l’insussistenza dei presupposti di legge per l’adozione di un provvedimento di secondo grado.
Dalla lettura complessiva del provvedimento impugnato reputa il Tribunale, quale unico soggetto deputato alla corretta qualificazione giuridica del provvedimento stesso, che si tratta di una revoca di un atto amministrativo ai sensi dell’art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990 e questo nonostante il Comune utilizzi impropriamente il termine “annullamento” (cfr. ancora il doc. 1 delle ricorrenti).
Infatti, al termine dell’istruttoria avviata su impulso della società destinataria dell’ordinanza, il Comune ha reputato che il pubblico interesse alla sicurezza della circolazione può essere soddisfatto con una misura diversa da quella stabilita in origine, in particolare – giova ancora ripeterlo – dall’arretramento del solo e pericoloso spigolo di novanta gradi rispetto all’arretramento dell’intera recinzione.
Non si verte, invece, nell’ipotesi di annullamento d’ufficio di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990 in quanto in nessun punto dell’ordinanza del 2023 l’Amministrazione evidenzia l’illegittimità del provvedimento originario del 2020 ma soltanto la possibilità di perseguire il pubblico interesse mediante un differente intervento sulla recinzione della proprietà di VI.
Si configura, pertanto, l’ipotesi del primo comma dell’art. 21- quinquies succitato, avendo la Pubblica Amministrazione disposto la revoca di una sua precedente determinazione « Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse » ovvero per effetto di una « nuova valutazione dell’interesse originario ».
Anche il secondo mezzo deve di conseguenza rigettarsi.
3. Nel terzo motivo le ricorrenti denunciano l’asserita violazione del decreto ministeriale (DM) prot. 6792 del 5.11.2001 in materia di sicurezza stradale ed il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato.
Secondo le esponenti l’Amministrazione fonderebbe l’annullamento dell’ordinanza n. 18 del 2020 sul fatto che il calibro stradale avrebbe raggiunto la dimensione idonea di sei metri ma tale misura non corrisponderebbe a quella di cui al DM del 5.11.2001, che al punto 3.4.2 prevede una larghezza minima di 3,5 metri per carreggiata per un totale quindi di sette metri.
Tale ultima distanza sarebbe anche quella prevista dal Piano Generale del Traffico Urbano adottato dalla Giunta del Comune resistente il 9.3.2023.
Anche tale censura è priva di pregio.
Nel provvedimento impugnato è fatto riferimento non soltanto alla distanza di sei metri ma anche alla più generale necessità di garantire la sicurezza della circolazione che è pregiudicata dallo spigolo della recinzione.
Quanto alla classificazione della strada ai sensi del citato DM del 5.11.2001, la Polizia Locale nella sua relazione del 2021 qualifica la strada nel centro abitato come di tipo “F” con calibro di sei metri e velocità massima di 50 km / ora (cfr. il doc. 2 del resistente, pag. 1).
La citata classificazione è manifestazione della discrezionalità anche tecnica da riconoscersi alla Polizia Locale, che nel caso di specie non appare suscettibile di censura, visto altresì che il richiamo alla distanza di sei metri si inserisce in una scelta più ampia finalizzata alla messa in sicurezza della via San Martino.
Nelle more del presente giudizio VI ha eseguito quanto impostole dall’ordinanza gravata (cfr. i documenti n. 5, n. 6 e n. 7 della controinteressata) e per effetto della demolizione dello spigolo la via San Martino, in corrispondenza della curva dove è stata arretrata la recinzione, ha una larghezza ben superiore a sette metri (cfr. il doc. 5 del resistente, pag. 1, dove la larghezza in curva arriva a 12 metri).
In conclusione, devono rigettarsi sia il terzo motivo sia l’intero ricorso in epigrafe.
4. La peculiarità delle questioni trattate e l’andamento complessivo della controversia inducono il Tribunale a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE AT, Presidente
OV HI, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV HI | LE AT |
IL SEGRETARIO