TAR Milano, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 1134
TAR
Ordinanza cautelare 10 maggio 2023
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TAR
Sentenza 6 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione legge n. 241/1990, art. 31 DPR 380/2001 e eccesso di potere

    Il Comune, a seguito dell'ordinanza n. 18/2020, ha avviato una nuova istruttoria in contraddittorio con VI, che ha portato a una diversa valutazione dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione, ritenendo sufficiente l'arretramento del solo spigolo della recinzione. Il provvedimento impugnato è configurabile come revoca di un atto amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

  • Rigettato
    Violazione norme sull'autotutela amministrativa

    Il provvedimento impugnato è qualificato come revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies L. 241/1990, in quanto il Comune ha ritenuto che il pubblico interesse potesse essere soddisfatto con una misura diversa da quella originariamente stabilita, senza che vi fosse una dichiarazione di illegittimità dell'atto originario.

  • Rigettato
    Violazione DM 6792/2001 e difetto di motivazione

    Il provvedimento impugnato fa riferimento alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione, pregiudicata dallo spigolo della recinzione. La classificazione della strada come tipo 'F' con calibro di sei metri da parte della Polizia Locale è una valutazione tecnica discrezionale e non censurabile. La larghezza effettiva della via San Martino in corrispondenza della curva, a seguito dell'arretramento dello spigolo, supera i sette metri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 1134
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1134
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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