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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 6938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6938 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
AR SA ZZ Presidente
AR RA RA Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2217 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 trattenuta in decisione, senza termini per conclusionali, all'esito dell'udienza del 19/11/2025 a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) in proprio Parte_1 C.F._1
e n.q. di erede di Persona_1
(c.f. n.q. di Parte_1 Parte_2 C.F._2
erede di Persona_1
(c.f. ) n.q. di erede Parte_1 Parte_3 C.F._3
di Persona_1
(c.f. ) n.q. di erede Parte_1 Parte_4 C.F._4
di Persona_1
Elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso gli avvocati Salvatore
CI AT (c.f. ) e AR LI (c.f. C.F._5 C.F._6 che li rappresentano e difendono per procura in atti- APPELLANTI-PRINCIPALI-
E
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Carlo De
EL (c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._7
– APPELLANTE -INCIDENTALE-
r.g. n. 1
OGGETTO: appello principale di Parte_1 [...]
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 nonché appello incidentale di avverso la sentenza, resa tra le parti, dal CP_1
Tribunale Ordinario di Roma n. 3340/2025, in data 04.03.2025, a definizione del giudizio recante n° R.G. 42413/2021, promosso da nei confronti di da CP_1
, Parte_1 Parte_5 Parte_6
, – comunione – ripetizione somme -
[...] Parte_7
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 20.06.2021, quale proprietaria CP_1 dell'immobile sito in Roma in Piazza Campo Marzio n. 3, int. 1 e 2 posto al primo piano, conviene in giudizio, dinanzi il primo giudice, , Parte_1
, e Parte_6 Parte_7 Parte_5 quali proprietari, secondo le rispettive quote ereditarie, dell'immobile sito in
[...]
Roma, Piazza Campo Marzio n. 3, piano 2°, int. 4 posto al secondo piano, formulando richiesta di rimborso della metà delle spese sostenute per la manutenzione e ricostruzione del soffitto di proprietà della ai sensi dell'articolo 1125 c.c. CP_1
Il 26.10.2021 si costituiscono in giudizio , , Parte_1 Pt_7
e contestano tutto quanto ex adverso dedotto e propongono, in via Pt_6 Pt_5 riconvenzionale, domanda risarcitoria.
La sentenza impugnata, la n. 3340/2025 in data 04.03.2025, definisce così la controversia: <<
1. Condanna - in proporzione delle rispettive quote ereditarie - i signori Controparte_2 Parte_5
e , nella misura del 50% Parte_6 Parte_7 dell'importo complessivo, ed il signor , per la restante Parte_1 quota del 50%, al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di rimborso ex art. 1125
c.c., dell'importo pari a € 35.021,71 più interessi legali.
2. Rigetta la domanda spiegata in via riconvenzionale da parte convenuta.
3. Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 4.700,00 per compensi di avvocato, in € 828,60 per esborsi, oltre a spese generali, c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti>>.
Con l'atto di appello, , e Parte_1 Pt_5 Pt_6 Pt_7 rassegnano le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e cautelare 1. sospendere la
r.g. n. 2 provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
- in via preliminare 2. dichiarare la sentenza nulla ex artt. artt. 118, disp. att. c.p.c.,
132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111, comma 6, Cost. per difetto di motivazione nella parte in cui stabilisce in merito alle spese a carico dei Sig.ri di cui al § 3 Parte_1 della parte motiva;
- in via principale 3. accertare e dichiarare la natura condominiale delle travi portanti oggetto di ristrutturazione da parte della ex art. 1117 CP_1
c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda di rimborso delle spese formulata dalla CP_1 ex art. 1125 c.c.; 4. accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra i lavori svolti dalla e i danni subiti dai Sig.ri nel CP_1 Parte_1 proprio appartamento e, per l'effetto, condannare la a risarcire il danno ai Sig.ri CP_1
per un importo pari ad € 109.600,00 oltre IVA o nella diversa Parte_1 maggiore o minore somma che questa Ill.mo Corte d'appello adita riterrà di giustizia;
- in via subordinata 5. nella denegata o non creduta ipotesi in cui questa Ill.ma Corte
d'appello non dovesse accogliere la domanda di cui al precedente punto 2, accertare la quota dei Sig.ri secondo i criteri di cui all'art. 1125 c.c. o, in Parte_1 subordine, in via equitativa ex art. 1226 e dichiarare la compensazione del suddetto importo con quello dovuto dalla ai Sig.ri ; - in via CP_1 Parte_1 istruttoria 6. ammettere la prova per testi così come formulata nelle memorie ex art.
183, comma 2, c.p.c. di cui si trascrivono di seguito i capitoli di prova formulati (…)”.
Con comparsa depositata in data 11.07.2025 si costituisce la società convenuta;
resiste alle censure degli appellanti principali e propone appello incidentale.
In data 05.11.2025 i difensori degli appellanti, muniti dei poteri, notificano rinuncia agli atti del giudizio, depositata in data 06.11.2025, avendo raggiunto, le parti, una definizione bonaria della lite, come da accordo transattivo depositato in data
07.11.2025.
Il difensore della società appellata, avendone i poteri, deposita l'atto di accettazione della rinuncia e le ricevute di notifica in data 07.11.2025.
Con le note autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la udienza del 19.11.2025 il difensore costituito per chiede l'estinzione del giudizio e la compensazione CP_1 delle spese ed in subordine la rimessione della causa sul ruolo al fine di consentirne l'estinzione ex art. 309 cpc.
Con le note autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la udienza del 19.11.2025 il difensore costituito per gli appellanti, dando atto dell'intervenuto accordo transattivo e della rinuncia agli atti e della conseguente accettazione chiede l'estinzione del giudizio.
r.g. n. 3 La dichiarata rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio) determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Ciò detto il giudizio viene dichiarato estinto.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale di Parte_1
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
e sull'appello incidentale di contro la sentenza n. Parte_7 CP_1
3340/2025, resa tra le parti in data 04.03.2025, dal Tribunale di Roma, a definizione del giudizio recante n.r.g. 42413/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del giudizio.
- Spese compensate.
Così deciso in Roma il giorno 19.11.2025.
Il Consigliere est.
AR RA RA
Il Presidente
AR SA ZZ
r.g. n. 4