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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1584/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SeIOne Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 27/09/2021 al n. 1584/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. NAPOLEONI C.F._2
ALESSANDRO, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTI- Pt_3 contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. FIDOLINI MARTA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché
(C.F. ) CP_2 C.F._3
-PARTE APPELLATA CONTUMACE- avverso la sentenza n. 192/2021 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata in data
12/03/2021; trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. dell'11.12.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'impugnaIOne proposta, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Livorno
n. 192/2021 emessa dal Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice Dott. Carlo
Cardi, in data 12/03/2021, pubblicata in data 12/03/2021, e per l'effetto condannare le parti appellate a pagare in favore della la somma di € 71.624,79 ed Parte_1 in favore del l'importo di € 77.876,57, o comunque le diverse Parte_2 somme ritenute di giustizia, applicando il metodo tabellare previsto dal Tribunale di
Roma ed attualmente in uso. Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudiIO”; Contr
Per la parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere
l'impugnaIOne proposta e per l'effetto confermare sentenza n. 192/2021 pronunciata dal Tribunale di Livorno, dr. Carlo Cardi, in data 12.03.2021, vinte le spese del grado di giudiIO”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citaIOne ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
Contr convenivano davanti alla Corte di Appello di Firenze e proponendo CP_2 appello avverso la sentenza n. 192/21 con la quale il Tribunale di Livorno aveva Contr condannato la convenuta a corrispondere in loro favore euro 8100 per ciascuno, quale residuo importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni da perdita parentale derivanti dalla morte dello IO Il Tribunale aveva infatti accertato che Persona_1 quest'ultimo era deceduto in data 19.06.2009 in occasione di un incidente stradale verificatosi in Piombino per prevalente colpa (al 75%) di che, alla guida CP_2 dell'autovettura Honda CRV, immatricolata e assicurata all'estero, aveva eseguito una improvvisa e non consentita manovra di svolta a sinistra. In particolare il primo giudice aveva ritenuto sussistente anche un concorso di colpa, pari ad ¼, della vittima che, avendo effettuato un sorpasso in corrispondenza dell'interseIOne stradale ed a velocità eccedente il limite consentito, non aveva avvistato in tempo l'auto che stava effettuando la svolta a sinistra, andandovi così a collidere. Sulla base di tali elementi il Tribunale, sul presupposto che gli attori (e odierni appellanti) erano i figli del fratello della vittima, riconosceva il loro diritto ad ottenere il risarcimento per la perdita dello IO, motivando che 'pur non facendo parte della famiglia nucleare del de cuius, hanno dato la prova di avere avuto rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, che ne fonda il diritto aIOnato'. Con riferimento alla quantificaIOne dei relativi danni subiti dagli attori, il Tribunale non ricorreva all'utilizzo delle Tabelle romane, la cui applicaIOne era stata invocata dalla difesa attrice, evidenziando come dette tabelle
(nella versione applicabile ratione temporis), così come del resto quelle milanesi, non prevedevano 'la fattispecie relativa al danno subito dal OT per la perdita dello IO', evidenziando in tal senso che quando le menIOnate tabelle parlano di 'OT' si riferiscono unicamente al caso della perdita del nonno. Ritenendo quindi che al momento della decisione sussistesse una sostanziale assenza di parametri oggettivi, fondati su pregresse esperienze liquidatorie, di riferimento per la quantificaIOne del danno consistente nella perdita dello IO, il primo giudice ricorreva all'utilizzo del 'criterio equitativo puro'. Dunque, dando atto di tener conto dell'età del deceduto e di ciascuno dei nipoti, determinava il danno per la perdita dello IO in euro 32.000 per ciascun OT, somma da cui detraeva l'importo corrispondente al concorso di colpa della vittima (così pervenendo alla somma di euro 24.000,00), da cui decurtava infine Contr l'importo corrisposto da in corso di causa ed accettato in acconto del maggior avere
(pari ad euro 15.900,00 per ciascuno), così pervenendo all'importo finale di euro 8100 per ciascun attore, oltre interessi legali. In applicaIOne del principio di soccombenza la parte convenuta era quindi condannata alla refusione delle spese di lite, di cui era disposta la corresponsione in favore dello Stato quanto alla sola quota relativa alle spese di , considerata l'ammissione di quest'ultima al gratuito patrocinio. Parte_1
Esponevano gli appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per il seguente motivo:
1) violaIOne dei principi generali in materia di quantificaIOne del danno da perdita del congiunto ed erronea applicaIOne del criterio equitativo;
in particolare, errore nell'aver quantificato il danno da perdita dello IO secondo il c.d. criterio equitativo puro, anziché ricorrendo all'applicaIOne delle tabelle romane redatte nel 2019 e vigenti ratione temporis, ritenute dalla giurisprudenza di legittimità preferibili, anche rispetto a quelle milanesi ed a maggior ragione rispetto all'equità pura e semplice, per la determinaIOne dei parametri e la conseguente omogeneità dei risarcimenti.
Gli appellanti chiedevano quindi che la Corte, in parziale riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. Contr Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Nessuno si costituiva per di cui era dichiarata la contumacia. CP_2 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale dell'11.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il perimetro della decisione – Non è investita da motivi di appello e deve dunque in questa sede essere ritenuta coperta da giudicato l'an della responsabilità di CP_2 nella causaIOne del sinistro da cui è derivata la morte di
[...] Persona_1 individuata dal primo giudice nella misura del 75%, in relaIOne alla effettuaIOne di una non consentita manovra di svolta a sinistra che comportava la collisione con il motociclo del proveniente da tergo. Del pari in questa sede irretrattabile è il ritenuto Per_1 concorso di colpa della vittima, pari al restante 25%, per aver effettuato un sorpasso in prossimità di un incrocio ed a velocità superiore a quella consentita.
Neppure è investita da motivi di gravame la sussistenza in capo agli attori di un danno non patrimoniale conseguente alla morte dello IO, in relaIOne a comprovati rapporti di reciproco affetto e frequentaIOne con i nipoti.
La controversia è dunque incentrata unicamente sul quantum di detti danni con particolare riferimento ai criteri liquidatori utilizzabili nella fattispecie.
2.Il motivo di appello: la quantificaIOne del danno da perdita parentale dello IO – Con l'unico motivo di gravame gli appellanti hanno censurato le modalità con cui il primo giudice ha proceduto a liquidare il danno da perdita dello IO, ricorrendo ad un criterio equitativo 'puro' ed escludendo invece l'applicaIOne delle tabelle romane vigenti
(all'epoca nella versione redatta nel 2019) in quanto nelle stesse sarebbero risultati mancanti i parametri di valutaIOne del danno da perdita dello IO.
In particolare gli appellanti hanno evidenziato come, sulla base dell'ormai prevalente orientamento della CassaIOne, il criterio equitativo puro non poteva trovare alcuno spaIO nella liquidaIOne del danno da perdita parentale, aggiungendo che le tabelle romane, di cui invocavano l'applicaIOne, contenevano, al contrario di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, anche il criterio di liquidaIOne del danno subito dallo IO per la perdita del OT, deducendone che 'Sarebbe stato illogico, oltreché infondato, che il Tribunale di Roma avesse previsto nelle tabelle la fattispecie relativa al danno subito dallo IO per la perdita del OT e non viceversa;
infatti così non è'. Applicando dunque i criteri tabellari previsti dalle tabelle romane 2019 per la perdita di tipo inverso del medesimo tipo di rapporto parentale (ovvero il caso del danno subito dallo IO per la perdita del OT) gli appellanti ne facevano conseguire che, per la perdita dello IO subito da che all'epoca del sinistro aveva 23 anni, il danno ammontava Parte_1 complessivamente a euro 137.293,20, da ridurre di ¼ per la mancanza di convivenza, tuttavia bilanciata da una assidua, comprovata frequentaIOne, con ulteriore riduIOne per il concorso colposo della vittima del 25% e con decurtaIOne dell'acconto di euro
15900 corrisposto in corso di causa, così pervenendosi all'importo finale richiesto di euro 71.624,79.
Quanto al danno subito dal OT che all'epoca aveva 9 anni, in Parte_2 applicaIOne delle medesime tabelle romane, gli appellanti evidenziavano come lo stesso fosse quantificabile in complessive euro 147.100,50, da ridurre di ¼ per la mancata convivenza, sempre da ritenere controbilanciata da una assidua frequentaIOne, con ulteriore riduIOne per il concorso di colpa della vittima e scomputo dell'acconto di euro
15.900,00, corrisposto in corso di causa, così pervenendosi all'importo finale richiesto di euro 77.867,57.
Tanto premesso, appare condivisibile la tesi degli appellanti secondo cui la sentenza di primo grado, applicando il criterio di liquidaIOne equitativo puro ed ancorando la somma determinata unicamente all'età delle parti, ma sempre in via del tutto generica, non ha compiutamente tenuto in consideraIOne tutti gli elementi di fatto dedotti e provati dagli attori.
Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è infatti definita 'equa', ai fini di cui all'art. 1226 c.c., la liquidaIOne di pregiudizi sine materia come il danno da uccisione di un prossimo congiunto 'quando sia compiuta con un criterio che rispetti due principi: a) garantisca la parità di trattamento a parità di danni;
b) garantisca adeguata flessibilità per tenere conto delle peculiarità del caso concreto'
(cfr. da ultimo Cass. 5948/2023). La Suprema Corte ne ha tratto come conseguenza che 'il rispetto del principio della "uniformità pecuniaria di base" esige il ricorso, da parte del giudice di merito, ad un criterio prestabilito e standard di liquidaIOne…' Con la citata pronuncia la CassaIOne aveva censurato l'utilizzo da parte dei giudici di merito delle tabelle milanesi redatte nel 2018, vigenti ratione temporis, evidenziando che 'secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la tabella di Milano dell'epoca non basandosi sul criterio del punto "non garantisce la funIOne per la quale è stata concepita, che è quella dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza", poiché essa di basa su un sistema a forbice, il quale
"costituisce esclusivamente una perimetraIOne della clausola generale di valutaIOne equitativa del danno e non una forma di concretizzaIOne tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile... La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato'. La
CassaIOne con detta pronuncia ha quindi affermato il principio secondo il quale
'garantisce uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidaIOne del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situaIOne. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adoIOne del criterio "a punto variabile";
2) estraIOne del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencaIOne delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi'.
Da ciò si evince che, essendo quello tabellare un sistema liquidatorio non imposto dalla legge, resta ferma la possibilità di una valutaIOne equitativa fondata su un sistema di liquidaIOne diverso da quello delle tabelle diffuse nei vari uffici, a condiIOne però che nella motivaIOne a sostegno della quantificaIOne del danno si individui "un complesso di argomenti chiaramente enunciati, che attingano ogni elemento reputato utile, "nella logica del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla tabella milanese" (cfr. Cass. 21/04/2021,
n. 10579). Come ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, l'adoIOne delle c.d. tabelle costituisce, dunque, di per sé, espressione del potere equitativo del giudice, così che questi non è vincolato all'adoIOne di una tabella piuttosto che altra, purchè "a dare adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito per addivenire all'adottata liquidaIOne, indicando il parametro standard adottato;
come sia stato esso individuato;
quali siano i relativi criteri ispiratori e le modalità di calcolo;
quale sia l'incidenza al riguardo assegnata ai parametri considerati;
le ragioni della mancata consideraIOne di altri parametri…' Dunque, dapprima con la sentenza n.
10579/2021, poi, più esplicitamente, con le pronunce n. 26300/2021 e n. 33005/2021 la CassaIOne ha sempre più chiaramente evidenziato come le tabelle elaborate dal
Tribunale di Roma a differenza di quelle di Milano vigenti all'epoca (ovvero la versione
2018), fossero le sole, sul territorio naIOnale, in grado di garantire l'applicaIOne di quei criteri equitativi predicati dalla sentenza 12408/2011, riaffermandone (e dandogli così continuità) il principio secondo cui, "in tema di liquidaIOne equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutaIOne delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudiIO in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema
a punti", che preveda, oltre all'adoIOne del criterio a punto, l'estraIOne del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencaIOne delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicaIOne dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situaIOne, salvo che l'ecceIOnalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivaIOne, una liquidaIOne del danno senza fare ricorso a tale tabella" (con la menIOnata pronuncia era stata così cassata la decisione del giudice d'appello che, nel liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicaIOne delle tabelle milanesi non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuaIOne di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un differenza monetaria molto ampia tra l'uno e l'altro).
Con la redaIOne delle tabelle milanesi del 2022 la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi sull'idoneità anche di queste ultime ad integrare tutti i criteri di valutaIOne tali da rispettare le suddette esigenze di uniformità e completezza del risarcimento del danno da perdita parentale, ovvero: a) adoIOne del criterio "a punto variabile"; b) estraIOne del valore medio del punto dai precedenti;
c) modularità; d) elencaIOne delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, quella del superstite, il grado di parentela, la eventuale convivenza) e dei relativi punteggi.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha quindi chiarito come 'Resta ferma la possibilità - immanente ad un diritto che resta radicato nella inevitabile approssimaIOne di tabelle di origine pretoria e non legislativa - di una liquidaIOne che non si conformi ai parametri tabellari, volta che l'assoluta ed evidente ecceIOnalità del caso si sottragga ad una meccanica, arida e pur sempre inappagante operaIOne aritmetica, a condiIOne che la valutaIOne equitativa "pura" adottata dal giudice di merito si sostanzi e tragga linfa da un complesso di argomenti, chiaramente enunciati, nella logica della conformaIOne e del superamento della regola tabellare nel caso specifico' (cfr. Cass.
n° 37009/2022). E ancora, con la pronuncia n° 26140/2023 – relativa proprio ad un caso di risarcimento del danno da perdita dello IO da parte dei nipoti ex fratre – la
Suprema Corte ha inteso dare continuità al principio secondo il quale 'al fine di garantire non solo un'adeguata valutaIOne delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudiIO a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adoIOne del criterio a punto, l'estraIOne del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencaIOne delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela
e la convivenza, nonché l'indicaIOne dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situaIOne, salvo che
l'ecceIOnalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivaIOne, una liquidaIOne del danno senza fare ricorso a tale tabella'.
Anche da ultimo la Corte di CassaIOne si è ulteriormente pronunciata sulla questione, affermando come integri una non corretta applicaIOne del potere di valutaIOne equitativa ex art. 1226 c.c., il non spiegare adeguatamente 'il modo di impiego del parametro prescelto in relaIOne alle due poste di danno incluse nel lemma “perdita del rapporto parentale”', spiegando altresì che, anche qualora si faccia ricorso allo strumento tabellare, è comunque necessario 'indicare gli elementi di calcolo impiegati, al fine di rendere palese il percorso fatto per rendere la liquidaIOne aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudiIO' (cfr. Cass.
n° 761/2025).
Ciò posto, deve ritenersi che il primo giudice non abbia fatto buon governo di detti principi, nella misura in cui, dopo aver ritenuto inapplicabili sia le tabelle romane, sia quelle milanesi, nessuna delle quali a suo parere prevedeva espressamente i parametri di liquidaIOne del danno per la perdita dello IO (circostanza peraltro non esatta, considerata la indicaIOne nelle tabelle romane dello IO tra i soggetti danneggiati dalla perdita del OT deceduto, cosa che fa propendere per la consideraIOne anche del rapporto inverso, ovvero quello del OT danneggiato dalla morte dello IO), ha così motivato la quantificaIOne del danno da perdita dello IO: 'Non resta pertanto che far riferimento al criterio equitativo puro (art. 1226-2056 cod. civ.), in assenza di criteri di orientamento basati su esperienze liquidatorie consolidate. Sulla base di tale giudiIO, tenuto conto dei criteri del grado di parentela, della non appartenenza alla famiglia nucleare e dello stato di non convivenza, dell'età del deceduto e degli aventi diritto, ritiene il Tribunale che a ciascuno dei nipoti possa essere riconosciuto il diritto a essere ristorato, per la morte dello IO, con la somma di € 32.000,00, determinata con riferimento alla data del decesso e sulla base dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura'.
In tal modo il Tribunale ha attribuito alla perdita dello IO da parte di due nipoti, - all'epoca aventi età e caratteristiche assolutamente differenti - un identico valore monetario, affermando di aver tenuto conto dell'età delle parti, ma di fatto senza considerare affatto né l'aspetto anagrafico differente dei nipoti, né tutte le peculiari circostanze rilevanti nel caso concreto per connotare in maniera specifica il rapporto intercorrente tra attori e vittima, nonché senza dare atto del percorso posto alla base dell'individuaIOne dell'importo ritenuto corrispondente al risarcimento della perdita parentale.
Ciò detto, per quanto concerne il metodo con il quale risarcire il danno nel caso di specie, conformemente all'ormai consolidato orientamento della CassaIOne, deve ritenersi che alla base della liquidaIOne debba porsi un sistema 'a punti', in grado di esprimere quantificaIOni precise da utilizzare sempre in situaIOni simili o analoghe, nonché di modulare il risarcimento in relaIOne a tutte le circostanze di fatto allegate e ritenute rilevanti dalla menIOnata giurisprudenza di legittimità.
A tale proposito si reputa che il criterio che meglio soddisfa i detti parametri sia il sistema tabellare romano, la cui applicaIOne è stata richiesta dagli appellanti. Secondo le dette tabelle, infatti, la determinaIOne del danno da perdita del rapporto parentale avviene quantificando il corrispettivo economico mediante l'attribuIOne di un punteggio numerico, che ne consideri l'entità in base al grado di parentela, all'età della vittima, all'età del congiunto superstite, alla convivenza o meno tra gli stessi, alla presenza nel nucleo familiare di altri conviventi o altri stretti congiunti anche non conviventi;
una volta determinato il punteggio in base alle suddette variabili, lo stesso andrà moltiplicato per una somma rappresentativa del valore ideale del singolo punto.
Va quindi in primo luogo evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, se le
"tabelle" applicate per la liquidaIOne del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduIOne del giudiIO e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (cfr. Cass. n.
11/05/2012 7272; v. anche Cass. 25485/ 2016; Cass. 22265/ 2018 e Cass. 30516/19), posto che la liquidaIOne effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicaIOne del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.
Dunque, nel caso di specie, in applicaIOne dei suddetti principi, dovranno trovare applicaIOne le tabelle romane nel frattempo redatte nell'ultima versione del 2023, la cui attualizzaIOne ben esprime la natura del credito di valore.
Ciò posto, deve ritenersi che, ove dette tabelle prevedono il risarcimento del danno da perdita parentale subito dal OT, le stesse non si riferiscano soltanto al venir meno del nonno, ma anche dello IO, per la evidente ragione logica che nelle stesse tabelle (e proprio prima della voce 'OT') sia previsto il risarcimento dello IO per la perdita del OT ex frate, così facendo ritenere la rilevanza del medesimo calcolo (e degli stessi criteri) anche a parti invertite (tanto più che si ritrova attribuito un analogo punteggio sia per la perdita del OT che di quella dello IO). Cominciando dalla OT , non è contestato e risulta dagli atti che la Parte_1 stessa, al momento della morte dello IO, deceduto all'età di 37 anni, aveva 23 anni;
è risultato altresì che IO e OT non erano conviventi, ma vivevano in abitaIOni collocate a pochi metri di distanza l'una dall'altra ed i rispettivi nuclei familiari si frequentavano assiduamente.
Quanto alla determinaIOne del punteggio, l'attribuIOne è di 6 punti per la relaIOne di parentela dell'attrice con lo IO defunto, con aggiunta di ulteriori 3,5 punti per l'età della vittima (che avendo al momento della morte 37 anni rientrava nello scaglione di punteggio da 31 a 40 anni) e di altri 4 punti per l'età del congiunto superstite (avendo l'attrice al momento della scomparsa dello IO 23 anni rientrava nello scaglione tra 21
e 30 anni), per un totale dunque di 13,5 punti.
Considerato che
IO e OT non erano conviventi, ma è stato allegato e provato che abitavano vicini e vi era una stretta frequentaIOne, la riduIOne del punteggio per le caratteristiche del nucleo familiare
(prevista fino a ½) può essere equamente ridotta di ¼, così pervenendosi a 10,13 punti
( 13,5 – 3,37).
Considerato il valore del punto tabellare base aggiornato pari a 11.356,15 si perviene ad un danno complessivamente pari ad euro 115.037,79.
Considerato il riconosciuto concorso di colpa della vittima, il suddetto importo va proporIOnalmente ridotto del 25%, così pervenendosi ad euro 86.278,34.
Da tale importo va quindi detratta la somma di euro 15.900,00, corrisposta in corso di causa e precisamente in data 28.04.2020 (come indicato dal procuratore della compagnia a verbale di udienza del 9.09.2020).
A tale proposito va premesso che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, la liquidaIOne del danno da ritardato adempimento di un'obbligaIOne di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificaIOne definitiva, deve avvenire rendendo omogenei il credito e l'acconto, per poi poter sottrarre l'uno dall'altra; inoltre, gli accessori debbono essere computati prima sull'intero credito, poi, dal momento del pagamento dell'acconto, sul credito residuo.
Nel caso di pagamenti in acconto, infatti, il creditore nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli, e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
dopo il pagamento dell'acconto e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli e il lucro cessante si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidaIOne del danno da mora nelle obbligaIOni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operaIOni:
a)occorre devalutare il credito alla data dell'illecito, e poi computare su di esso la rivalutaIOne monetaria e gli interessi cd. compensativi - ovvero gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno - fino al momento della corresponsione dell'acconto, così da determinare a quanto ammontasse il complessivo credito, per somma capitale, rivalutaIOne ed interessi, alla data del pagamento;
b)scomputare da tale complessiva somma l'acconto;
c)riprendere poi il computo degli accessori sulla residua somma.
Dunque, devalutando il credito complessivamente dovuto pari ad 86.278,34 alla data dell'illecito (19.06.2009) così ottenendo l'importo di euro 66.063,05 e quindi computando gli interessi compensativi sulla detta somma annualmente rivalutata fino alla data del pagamento dell'acconto (28.04.2020), si ottiene l'importo di euro
82.204,48 da cui detrarre l'acconto di euro 15900, così pervenendo alla somma di euro
66.304,48.
Su tale importo andranno quindi computati gli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata all'attualità ottenendo l'importo di euro 84.373,64. Contr Gli appellati e devono dunque essere condannati in solido tra loro a CP_2 rifondere a il detto importo di euro 84.373,64 oltre interessi legali dalla Parte_1 sentenza al saldo effettivo.
Quanto al OT risulta che al momento della morte dello IO lo Parte_2 stesso aveva 9 anni;
è risultato altresì che IO e OT non erano conviventi, ma vivevano in abitaIOni collocate a pochi metri di distanza l'una dall'altra ed i rispettivi nuclei familiari si frequentavano assiduamente.
Quanto alla determinaIOne del punteggio, l'attribuIOne è di 6 punti per la relaIOne di parentela dell'attore con lo IO defunto, con attribuIOne di ulteriori 3,5 punti per l'età della vittima (che avendo al momento della morte 37 anni rientrava nello scaglione di punteggio da 31 a 40 anni) e di altri 5 punti per l'età del congiunto superstite (avendo l'attore al momento della scomparsa dello IO 9 anni rientrava nello scaglione tra 0 e 10 anni), per un totale dunque di 14,5 punti.
Considerato che
IO e OT non erano conviventi, ma è stato allegato e provato che abitavano vicini e vi era una stretta frequentaIOne, la riduIOne del punteggio per le caratteristiche del nucleo familiare (prevista fino a ½) può essere equamente ridotta di ¼, così pervenendosi a 10,88 punti
(14,5-3,62).
Considerato il valore del punto base aggiornato pari a 11.356,15 si perviene ad un danno complessivamente pari ad euro 123.554,91.
Tenuto conto del riconosciuto concorso di colpa della vittima, il suddetto importo va proporIOnalmente ridotto del 25%, così pervenendosi ad euro 92.666,18.
Anche da tale importo va quindi detratta la somma di euro 15.900,00, corrisposta in corso di causa e precisamente in data 28.04.2020 (come indicato dal procuratore della compagnia a verbale di udienza del 9.09.2020).
Seguendo il procedimento sopra esplicitato, devalutando il credito complessivamente dovuto pari ad 92.666,18 alla data dell'illecito (19.06.2009) si perviene all'importo di euro 70.954,20 e, quindi, computando gli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data del pagamento dell'acconto (28.04.2020), si ottiene l'importo di euro 88.180,22, da cui detrarre l'acconto di euro 15.900, così pervenendo alla somma di euro 72.280,22.
Su tale importo andranno quindi computati gli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata da tale data fino all'attualità ottenendo l'importo di euro
91.977,86. Contr Gli appellati e devono dunque essere condannati in solido tra loro a CP_2 rifondere a il detto importo di euro 91.977,86 oltre interessi legali Parte_2 dalla sentenza al saldo effettivo.
Va precisato che il fatto che agli odierni appellanti siano riconosciute somme leggermente superiori a quelle richieste non può ritenersi integrare alcuna violaIOne del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per due ordini di motivi: non solo infatti le somme con i valori aggiornati al momento della proposiIOne dell'appello risultano essere state richieste con la formula 'o le diverse somme ritenute di giustizia', ma soprattutto i maggiori importi sono riconducibili all'attualizzaIOne degli importo con interessi e rivalutaIOni, naturale conseguenza dell'essere il credito di valore. Contr Infine parte in sede di conclusionale, ha rilevato di aver corrisposto l'importo di euro 8100,00 a ciascuna parte in esecuIOne della sentenza di primo grado.
Parte appellante non ha contestato la circostanza.
Dalle somme sopra quantificate deve dunque essere detratto l'importo di euro 8100 Contr corrisposto da in esecuIOne della sentenza di primo grado;
si omette il relativo calcolo non essendo nota la data di tale ultimo pagamento.
3.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducaIOne dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudiIO, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
CassaIOne, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutaIOne della soccombenza opera, ai fini della liquidaIOne delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnaIOne (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, in applicaIOne del principio di soccombenza le Contr spese di lite di entrambi i gradi devono essere poste a carico di e in CP_2 solido tra loro.
Sulla base del medesimo principio le spese di CTU espletata in primo grado andranno Contr poste definitivamente a carico di e in solido tra loro. CP_2
Quanto alle spese del primo grado le stesse devono dunque essere riliquidate in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 52.000 ad euro 260.000 tenuto conto della differenza tra la somma riconosciuta dal Tribunale e quella risultata dovuta all'esito del presente gravame) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con l'aumento del 30% ex art. 12 co 2 per l'assistenza di più soggetti con la stessa posiIOne processuale.
Si precisa che risultando essere stata ammessa al gratuito patrocinio Parte_1 anche per il primo grado, la relativa quota delle spese dovrà essere corrisposta in favore dello Stato.
Quanto alle spese di secondo grado, le stesse si liquidano come in dispositivo in base al
DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 52.000 ad euro 260.000 tenuto conto della differenza tra la somma riconosciuta dal Tribunale e quella risultata dovuta all'esito del gravame) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata e con l'aumento del 30% ex art. 12 co 2 per l'assistenza di più soggetti con la stessa posiIOne processuale.
A tale ultimo proposito si osserva che nella comparsa conclusionale il procuratore degli appellanti si è dichiarato antistatario senza distinIOne tra le posiIOni dei due assistiti, di cui uno ammesso al gratuito patrocinio, come da documentaIOne allegata all'atto di appello. Si osserva che, essendo due le parti appellanti assistite dall'unico difensore, di cui una sola ammessa al gratuito patrocinio, la suddetta dichiaraIOne del difensore antistatario, in mancanza di altri elementi, non può essere intesa quale rinuncia implicita al gratuito patrocinio della parte (in tal senso si veda comunque il più recente Parte_1 orientamento di cui Cass. 29746/2022 in senso contrario a ritenere la dichiaraIOne dell'antistatario quale rinuncia di un diritto disponibile solo da parte della parte personalmente), dovendo essere intesa limitatamente alla posiIOne dell'altro assistito non ammesso al gratuito patrocinio.
Si precisa che risultando essere stata ammessa al gratuito patrocinio Parte_1 anche per il grado di appello, la relativa quota delle spese, pari alla metà, dovrà essere corrisposta in favore dello Stato.
Quanto alla quota di spese di lite relativa a , corrispondente all'altra Parte_2 metà, la stessa andrà liquidata in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa ecceIOne disattesa e respinta, così statuisce:
1) in accoglimento dell'appello ridetermina in euro 84.373,64 l'importo spettante a a titolo di danno non patrimoniale per la perdita dello IO Parte_1 Persona_1 ed in euro 91.977,86 l'importo spettante a a titolo di danno non Parte_2 patrimoniale per la morte dello IO;
Persona_1
Contr 2) per l'effetto condanna e in solido tra loro, a rifondere euro CP_2
84.373,64 in favore di ed euro 91.977,86 in favore di , Parte_1 Parte_2
Contr per entrambi detratto l'importo di euro 8100,00, che a dato atto di aver corrisposto a ciascuna parte in esecuIOne della sentenza di primo grado e oltre interessi legali sul credito residuo dalla presente sentenza al saldo effettivo;
Contr
3) condanna e a rifondere le spese di lite del primo grado in favore CP_2 rispettivamente dello Stato, per la quota di metà spettante a , ammessa Parte_1 al gratuito patrocinio, nonché in favore di per la residua quota di Parte_2 metà, liquidando il complessivo importo in € 14103,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
Contr
4) condanna e a rifondere le spese di lite del grado di appello in CP_2 favore rispettivamente dello Stato, per la quota di metà spettante a , Parte_1 ammessa al gratuito patrocinio, nonché al procuratore di dichiaratosi Parte_2 antistatario ex art. 93 c.p.c., per la residua quota di metà, liquidando il complessivo importo in € 12.988,30 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17.02.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relaIOne della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgaIOne del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condiIOnata all'eliminaIOne di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificaIOni e integraIOni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SeIOne Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 27/09/2021 al n. 1584/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. NAPOLEONI C.F._2
ALESSANDRO, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTI- Pt_3 contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. FIDOLINI MARTA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché
(C.F. ) CP_2 C.F._3
-PARTE APPELLATA CONTUMACE- avverso la sentenza n. 192/2021 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata in data
12/03/2021; trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. dell'11.12.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'impugnaIOne proposta, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Livorno
n. 192/2021 emessa dal Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice Dott. Carlo
Cardi, in data 12/03/2021, pubblicata in data 12/03/2021, e per l'effetto condannare le parti appellate a pagare in favore della la somma di € 71.624,79 ed Parte_1 in favore del l'importo di € 77.876,57, o comunque le diverse Parte_2 somme ritenute di giustizia, applicando il metodo tabellare previsto dal Tribunale di
Roma ed attualmente in uso. Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudiIO”; Contr
Per la parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere
l'impugnaIOne proposta e per l'effetto confermare sentenza n. 192/2021 pronunciata dal Tribunale di Livorno, dr. Carlo Cardi, in data 12.03.2021, vinte le spese del grado di giudiIO”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citaIOne ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
Contr convenivano davanti alla Corte di Appello di Firenze e proponendo CP_2 appello avverso la sentenza n. 192/21 con la quale il Tribunale di Livorno aveva Contr condannato la convenuta a corrispondere in loro favore euro 8100 per ciascuno, quale residuo importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni da perdita parentale derivanti dalla morte dello IO Il Tribunale aveva infatti accertato che Persona_1 quest'ultimo era deceduto in data 19.06.2009 in occasione di un incidente stradale verificatosi in Piombino per prevalente colpa (al 75%) di che, alla guida CP_2 dell'autovettura Honda CRV, immatricolata e assicurata all'estero, aveva eseguito una improvvisa e non consentita manovra di svolta a sinistra. In particolare il primo giudice aveva ritenuto sussistente anche un concorso di colpa, pari ad ¼, della vittima che, avendo effettuato un sorpasso in corrispondenza dell'interseIOne stradale ed a velocità eccedente il limite consentito, non aveva avvistato in tempo l'auto che stava effettuando la svolta a sinistra, andandovi così a collidere. Sulla base di tali elementi il Tribunale, sul presupposto che gli attori (e odierni appellanti) erano i figli del fratello della vittima, riconosceva il loro diritto ad ottenere il risarcimento per la perdita dello IO, motivando che 'pur non facendo parte della famiglia nucleare del de cuius, hanno dato la prova di avere avuto rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, che ne fonda il diritto aIOnato'. Con riferimento alla quantificaIOne dei relativi danni subiti dagli attori, il Tribunale non ricorreva all'utilizzo delle Tabelle romane, la cui applicaIOne era stata invocata dalla difesa attrice, evidenziando come dette tabelle
(nella versione applicabile ratione temporis), così come del resto quelle milanesi, non prevedevano 'la fattispecie relativa al danno subito dal OT per la perdita dello IO', evidenziando in tal senso che quando le menIOnate tabelle parlano di 'OT' si riferiscono unicamente al caso della perdita del nonno. Ritenendo quindi che al momento della decisione sussistesse una sostanziale assenza di parametri oggettivi, fondati su pregresse esperienze liquidatorie, di riferimento per la quantificaIOne del danno consistente nella perdita dello IO, il primo giudice ricorreva all'utilizzo del 'criterio equitativo puro'. Dunque, dando atto di tener conto dell'età del deceduto e di ciascuno dei nipoti, determinava il danno per la perdita dello IO in euro 32.000 per ciascun OT, somma da cui detraeva l'importo corrispondente al concorso di colpa della vittima (così pervenendo alla somma di euro 24.000,00), da cui decurtava infine Contr l'importo corrisposto da in corso di causa ed accettato in acconto del maggior avere
(pari ad euro 15.900,00 per ciascuno), così pervenendo all'importo finale di euro 8100 per ciascun attore, oltre interessi legali. In applicaIOne del principio di soccombenza la parte convenuta era quindi condannata alla refusione delle spese di lite, di cui era disposta la corresponsione in favore dello Stato quanto alla sola quota relativa alle spese di , considerata l'ammissione di quest'ultima al gratuito patrocinio. Parte_1
Esponevano gli appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per il seguente motivo:
1) violaIOne dei principi generali in materia di quantificaIOne del danno da perdita del congiunto ed erronea applicaIOne del criterio equitativo;
in particolare, errore nell'aver quantificato il danno da perdita dello IO secondo il c.d. criterio equitativo puro, anziché ricorrendo all'applicaIOne delle tabelle romane redatte nel 2019 e vigenti ratione temporis, ritenute dalla giurisprudenza di legittimità preferibili, anche rispetto a quelle milanesi ed a maggior ragione rispetto all'equità pura e semplice, per la determinaIOne dei parametri e la conseguente omogeneità dei risarcimenti.
Gli appellanti chiedevano quindi che la Corte, in parziale riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. Contr Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Nessuno si costituiva per di cui era dichiarata la contumacia. CP_2 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale dell'11.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il perimetro della decisione – Non è investita da motivi di appello e deve dunque in questa sede essere ritenuta coperta da giudicato l'an della responsabilità di CP_2 nella causaIOne del sinistro da cui è derivata la morte di
[...] Persona_1 individuata dal primo giudice nella misura del 75%, in relaIOne alla effettuaIOne di una non consentita manovra di svolta a sinistra che comportava la collisione con il motociclo del proveniente da tergo. Del pari in questa sede irretrattabile è il ritenuto Per_1 concorso di colpa della vittima, pari al restante 25%, per aver effettuato un sorpasso in prossimità di un incrocio ed a velocità superiore a quella consentita.
Neppure è investita da motivi di gravame la sussistenza in capo agli attori di un danno non patrimoniale conseguente alla morte dello IO, in relaIOne a comprovati rapporti di reciproco affetto e frequentaIOne con i nipoti.
La controversia è dunque incentrata unicamente sul quantum di detti danni con particolare riferimento ai criteri liquidatori utilizzabili nella fattispecie.
2.Il motivo di appello: la quantificaIOne del danno da perdita parentale dello IO – Con l'unico motivo di gravame gli appellanti hanno censurato le modalità con cui il primo giudice ha proceduto a liquidare il danno da perdita dello IO, ricorrendo ad un criterio equitativo 'puro' ed escludendo invece l'applicaIOne delle tabelle romane vigenti
(all'epoca nella versione redatta nel 2019) in quanto nelle stesse sarebbero risultati mancanti i parametri di valutaIOne del danno da perdita dello IO.
In particolare gli appellanti hanno evidenziato come, sulla base dell'ormai prevalente orientamento della CassaIOne, il criterio equitativo puro non poteva trovare alcuno spaIO nella liquidaIOne del danno da perdita parentale, aggiungendo che le tabelle romane, di cui invocavano l'applicaIOne, contenevano, al contrario di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, anche il criterio di liquidaIOne del danno subito dallo IO per la perdita del OT, deducendone che 'Sarebbe stato illogico, oltreché infondato, che il Tribunale di Roma avesse previsto nelle tabelle la fattispecie relativa al danno subito dallo IO per la perdita del OT e non viceversa;
infatti così non è'. Applicando dunque i criteri tabellari previsti dalle tabelle romane 2019 per la perdita di tipo inverso del medesimo tipo di rapporto parentale (ovvero il caso del danno subito dallo IO per la perdita del OT) gli appellanti ne facevano conseguire che, per la perdita dello IO subito da che all'epoca del sinistro aveva 23 anni, il danno ammontava Parte_1 complessivamente a euro 137.293,20, da ridurre di ¼ per la mancanza di convivenza, tuttavia bilanciata da una assidua, comprovata frequentaIOne, con ulteriore riduIOne per il concorso colposo della vittima del 25% e con decurtaIOne dell'acconto di euro
15900 corrisposto in corso di causa, così pervenendosi all'importo finale richiesto di euro 71.624,79.
Quanto al danno subito dal OT che all'epoca aveva 9 anni, in Parte_2 applicaIOne delle medesime tabelle romane, gli appellanti evidenziavano come lo stesso fosse quantificabile in complessive euro 147.100,50, da ridurre di ¼ per la mancata convivenza, sempre da ritenere controbilanciata da una assidua frequentaIOne, con ulteriore riduIOne per il concorso di colpa della vittima e scomputo dell'acconto di euro
15.900,00, corrisposto in corso di causa, così pervenendosi all'importo finale richiesto di euro 77.867,57.
Tanto premesso, appare condivisibile la tesi degli appellanti secondo cui la sentenza di primo grado, applicando il criterio di liquidaIOne equitativo puro ed ancorando la somma determinata unicamente all'età delle parti, ma sempre in via del tutto generica, non ha compiutamente tenuto in consideraIOne tutti gli elementi di fatto dedotti e provati dagli attori.
Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è infatti definita 'equa', ai fini di cui all'art. 1226 c.c., la liquidaIOne di pregiudizi sine materia come il danno da uccisione di un prossimo congiunto 'quando sia compiuta con un criterio che rispetti due principi: a) garantisca la parità di trattamento a parità di danni;
b) garantisca adeguata flessibilità per tenere conto delle peculiarità del caso concreto'
(cfr. da ultimo Cass. 5948/2023). La Suprema Corte ne ha tratto come conseguenza che 'il rispetto del principio della "uniformità pecuniaria di base" esige il ricorso, da parte del giudice di merito, ad un criterio prestabilito e standard di liquidaIOne…' Con la citata pronuncia la CassaIOne aveva censurato l'utilizzo da parte dei giudici di merito delle tabelle milanesi redatte nel 2018, vigenti ratione temporis, evidenziando che 'secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la tabella di Milano dell'epoca non basandosi sul criterio del punto "non garantisce la funIOne per la quale è stata concepita, che è quella dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza", poiché essa di basa su un sistema a forbice, il quale
"costituisce esclusivamente una perimetraIOne della clausola generale di valutaIOne equitativa del danno e non una forma di concretizzaIOne tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile... La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato'. La
CassaIOne con detta pronuncia ha quindi affermato il principio secondo il quale
'garantisce uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidaIOne del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situaIOne. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adoIOne del criterio "a punto variabile";
2) estraIOne del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencaIOne delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi'.
Da ciò si evince che, essendo quello tabellare un sistema liquidatorio non imposto dalla legge, resta ferma la possibilità di una valutaIOne equitativa fondata su un sistema di liquidaIOne diverso da quello delle tabelle diffuse nei vari uffici, a condiIOne però che nella motivaIOne a sostegno della quantificaIOne del danno si individui "un complesso di argomenti chiaramente enunciati, che attingano ogni elemento reputato utile, "nella logica del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla tabella milanese" (cfr. Cass. 21/04/2021,
n. 10579). Come ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, l'adoIOne delle c.d. tabelle costituisce, dunque, di per sé, espressione del potere equitativo del giudice, così che questi non è vincolato all'adoIOne di una tabella piuttosto che altra, purchè "a dare adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito per addivenire all'adottata liquidaIOne, indicando il parametro standard adottato;
come sia stato esso individuato;
quali siano i relativi criteri ispiratori e le modalità di calcolo;
quale sia l'incidenza al riguardo assegnata ai parametri considerati;
le ragioni della mancata consideraIOne di altri parametri…' Dunque, dapprima con la sentenza n.
10579/2021, poi, più esplicitamente, con le pronunce n. 26300/2021 e n. 33005/2021 la CassaIOne ha sempre più chiaramente evidenziato come le tabelle elaborate dal
Tribunale di Roma a differenza di quelle di Milano vigenti all'epoca (ovvero la versione
2018), fossero le sole, sul territorio naIOnale, in grado di garantire l'applicaIOne di quei criteri equitativi predicati dalla sentenza 12408/2011, riaffermandone (e dandogli così continuità) il principio secondo cui, "in tema di liquidaIOne equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutaIOne delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudiIO in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema
a punti", che preveda, oltre all'adoIOne del criterio a punto, l'estraIOne del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencaIOne delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicaIOne dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situaIOne, salvo che l'ecceIOnalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivaIOne, una liquidaIOne del danno senza fare ricorso a tale tabella" (con la menIOnata pronuncia era stata così cassata la decisione del giudice d'appello che, nel liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicaIOne delle tabelle milanesi non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuaIOne di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un differenza monetaria molto ampia tra l'uno e l'altro).
Con la redaIOne delle tabelle milanesi del 2022 la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi sull'idoneità anche di queste ultime ad integrare tutti i criteri di valutaIOne tali da rispettare le suddette esigenze di uniformità e completezza del risarcimento del danno da perdita parentale, ovvero: a) adoIOne del criterio "a punto variabile"; b) estraIOne del valore medio del punto dai precedenti;
c) modularità; d) elencaIOne delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, quella del superstite, il grado di parentela, la eventuale convivenza) e dei relativi punteggi.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha quindi chiarito come 'Resta ferma la possibilità - immanente ad un diritto che resta radicato nella inevitabile approssimaIOne di tabelle di origine pretoria e non legislativa - di una liquidaIOne che non si conformi ai parametri tabellari, volta che l'assoluta ed evidente ecceIOnalità del caso si sottragga ad una meccanica, arida e pur sempre inappagante operaIOne aritmetica, a condiIOne che la valutaIOne equitativa "pura" adottata dal giudice di merito si sostanzi e tragga linfa da un complesso di argomenti, chiaramente enunciati, nella logica della conformaIOne e del superamento della regola tabellare nel caso specifico' (cfr. Cass.
n° 37009/2022). E ancora, con la pronuncia n° 26140/2023 – relativa proprio ad un caso di risarcimento del danno da perdita dello IO da parte dei nipoti ex fratre – la
Suprema Corte ha inteso dare continuità al principio secondo il quale 'al fine di garantire non solo un'adeguata valutaIOne delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudiIO a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adoIOne del criterio a punto, l'estraIOne del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencaIOne delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela
e la convivenza, nonché l'indicaIOne dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situaIOne, salvo che
l'ecceIOnalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivaIOne, una liquidaIOne del danno senza fare ricorso a tale tabella'.
Anche da ultimo la Corte di CassaIOne si è ulteriormente pronunciata sulla questione, affermando come integri una non corretta applicaIOne del potere di valutaIOne equitativa ex art. 1226 c.c., il non spiegare adeguatamente 'il modo di impiego del parametro prescelto in relaIOne alle due poste di danno incluse nel lemma “perdita del rapporto parentale”', spiegando altresì che, anche qualora si faccia ricorso allo strumento tabellare, è comunque necessario 'indicare gli elementi di calcolo impiegati, al fine di rendere palese il percorso fatto per rendere la liquidaIOne aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudiIO' (cfr. Cass.
n° 761/2025).
Ciò posto, deve ritenersi che il primo giudice non abbia fatto buon governo di detti principi, nella misura in cui, dopo aver ritenuto inapplicabili sia le tabelle romane, sia quelle milanesi, nessuna delle quali a suo parere prevedeva espressamente i parametri di liquidaIOne del danno per la perdita dello IO (circostanza peraltro non esatta, considerata la indicaIOne nelle tabelle romane dello IO tra i soggetti danneggiati dalla perdita del OT deceduto, cosa che fa propendere per la consideraIOne anche del rapporto inverso, ovvero quello del OT danneggiato dalla morte dello IO), ha così motivato la quantificaIOne del danno da perdita dello IO: 'Non resta pertanto che far riferimento al criterio equitativo puro (art. 1226-2056 cod. civ.), in assenza di criteri di orientamento basati su esperienze liquidatorie consolidate. Sulla base di tale giudiIO, tenuto conto dei criteri del grado di parentela, della non appartenenza alla famiglia nucleare e dello stato di non convivenza, dell'età del deceduto e degli aventi diritto, ritiene il Tribunale che a ciascuno dei nipoti possa essere riconosciuto il diritto a essere ristorato, per la morte dello IO, con la somma di € 32.000,00, determinata con riferimento alla data del decesso e sulla base dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura'.
In tal modo il Tribunale ha attribuito alla perdita dello IO da parte di due nipoti, - all'epoca aventi età e caratteristiche assolutamente differenti - un identico valore monetario, affermando di aver tenuto conto dell'età delle parti, ma di fatto senza considerare affatto né l'aspetto anagrafico differente dei nipoti, né tutte le peculiari circostanze rilevanti nel caso concreto per connotare in maniera specifica il rapporto intercorrente tra attori e vittima, nonché senza dare atto del percorso posto alla base dell'individuaIOne dell'importo ritenuto corrispondente al risarcimento della perdita parentale.
Ciò detto, per quanto concerne il metodo con il quale risarcire il danno nel caso di specie, conformemente all'ormai consolidato orientamento della CassaIOne, deve ritenersi che alla base della liquidaIOne debba porsi un sistema 'a punti', in grado di esprimere quantificaIOni precise da utilizzare sempre in situaIOni simili o analoghe, nonché di modulare il risarcimento in relaIOne a tutte le circostanze di fatto allegate e ritenute rilevanti dalla menIOnata giurisprudenza di legittimità.
A tale proposito si reputa che il criterio che meglio soddisfa i detti parametri sia il sistema tabellare romano, la cui applicaIOne è stata richiesta dagli appellanti. Secondo le dette tabelle, infatti, la determinaIOne del danno da perdita del rapporto parentale avviene quantificando il corrispettivo economico mediante l'attribuIOne di un punteggio numerico, che ne consideri l'entità in base al grado di parentela, all'età della vittima, all'età del congiunto superstite, alla convivenza o meno tra gli stessi, alla presenza nel nucleo familiare di altri conviventi o altri stretti congiunti anche non conviventi;
una volta determinato il punteggio in base alle suddette variabili, lo stesso andrà moltiplicato per una somma rappresentativa del valore ideale del singolo punto.
Va quindi in primo luogo evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, se le
"tabelle" applicate per la liquidaIOne del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduIOne del giudiIO e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (cfr. Cass. n.
11/05/2012 7272; v. anche Cass. 25485/ 2016; Cass. 22265/ 2018 e Cass. 30516/19), posto che la liquidaIOne effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicaIOne del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.
Dunque, nel caso di specie, in applicaIOne dei suddetti principi, dovranno trovare applicaIOne le tabelle romane nel frattempo redatte nell'ultima versione del 2023, la cui attualizzaIOne ben esprime la natura del credito di valore.
Ciò posto, deve ritenersi che, ove dette tabelle prevedono il risarcimento del danno da perdita parentale subito dal OT, le stesse non si riferiscano soltanto al venir meno del nonno, ma anche dello IO, per la evidente ragione logica che nelle stesse tabelle (e proprio prima della voce 'OT') sia previsto il risarcimento dello IO per la perdita del OT ex frate, così facendo ritenere la rilevanza del medesimo calcolo (e degli stessi criteri) anche a parti invertite (tanto più che si ritrova attribuito un analogo punteggio sia per la perdita del OT che di quella dello IO). Cominciando dalla OT , non è contestato e risulta dagli atti che la Parte_1 stessa, al momento della morte dello IO, deceduto all'età di 37 anni, aveva 23 anni;
è risultato altresì che IO e OT non erano conviventi, ma vivevano in abitaIOni collocate a pochi metri di distanza l'una dall'altra ed i rispettivi nuclei familiari si frequentavano assiduamente.
Quanto alla determinaIOne del punteggio, l'attribuIOne è di 6 punti per la relaIOne di parentela dell'attrice con lo IO defunto, con aggiunta di ulteriori 3,5 punti per l'età della vittima (che avendo al momento della morte 37 anni rientrava nello scaglione di punteggio da 31 a 40 anni) e di altri 4 punti per l'età del congiunto superstite (avendo l'attrice al momento della scomparsa dello IO 23 anni rientrava nello scaglione tra 21
e 30 anni), per un totale dunque di 13,5 punti.
Considerato che
IO e OT non erano conviventi, ma è stato allegato e provato che abitavano vicini e vi era una stretta frequentaIOne, la riduIOne del punteggio per le caratteristiche del nucleo familiare
(prevista fino a ½) può essere equamente ridotta di ¼, così pervenendosi a 10,13 punti
( 13,5 – 3,37).
Considerato il valore del punto tabellare base aggiornato pari a 11.356,15 si perviene ad un danno complessivamente pari ad euro 115.037,79.
Considerato il riconosciuto concorso di colpa della vittima, il suddetto importo va proporIOnalmente ridotto del 25%, così pervenendosi ad euro 86.278,34.
Da tale importo va quindi detratta la somma di euro 15.900,00, corrisposta in corso di causa e precisamente in data 28.04.2020 (come indicato dal procuratore della compagnia a verbale di udienza del 9.09.2020).
A tale proposito va premesso che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, la liquidaIOne del danno da ritardato adempimento di un'obbligaIOne di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificaIOne definitiva, deve avvenire rendendo omogenei il credito e l'acconto, per poi poter sottrarre l'uno dall'altra; inoltre, gli accessori debbono essere computati prima sull'intero credito, poi, dal momento del pagamento dell'acconto, sul credito residuo.
Nel caso di pagamenti in acconto, infatti, il creditore nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli, e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
dopo il pagamento dell'acconto e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli e il lucro cessante si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidaIOne del danno da mora nelle obbligaIOni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operaIOni:
a)occorre devalutare il credito alla data dell'illecito, e poi computare su di esso la rivalutaIOne monetaria e gli interessi cd. compensativi - ovvero gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno - fino al momento della corresponsione dell'acconto, così da determinare a quanto ammontasse il complessivo credito, per somma capitale, rivalutaIOne ed interessi, alla data del pagamento;
b)scomputare da tale complessiva somma l'acconto;
c)riprendere poi il computo degli accessori sulla residua somma.
Dunque, devalutando il credito complessivamente dovuto pari ad 86.278,34 alla data dell'illecito (19.06.2009) così ottenendo l'importo di euro 66.063,05 e quindi computando gli interessi compensativi sulla detta somma annualmente rivalutata fino alla data del pagamento dell'acconto (28.04.2020), si ottiene l'importo di euro
82.204,48 da cui detrarre l'acconto di euro 15900, così pervenendo alla somma di euro
66.304,48.
Su tale importo andranno quindi computati gli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata all'attualità ottenendo l'importo di euro 84.373,64. Contr Gli appellati e devono dunque essere condannati in solido tra loro a CP_2 rifondere a il detto importo di euro 84.373,64 oltre interessi legali dalla Parte_1 sentenza al saldo effettivo.
Quanto al OT risulta che al momento della morte dello IO lo Parte_2 stesso aveva 9 anni;
è risultato altresì che IO e OT non erano conviventi, ma vivevano in abitaIOni collocate a pochi metri di distanza l'una dall'altra ed i rispettivi nuclei familiari si frequentavano assiduamente.
Quanto alla determinaIOne del punteggio, l'attribuIOne è di 6 punti per la relaIOne di parentela dell'attore con lo IO defunto, con attribuIOne di ulteriori 3,5 punti per l'età della vittima (che avendo al momento della morte 37 anni rientrava nello scaglione di punteggio da 31 a 40 anni) e di altri 5 punti per l'età del congiunto superstite (avendo l'attore al momento della scomparsa dello IO 9 anni rientrava nello scaglione tra 0 e 10 anni), per un totale dunque di 14,5 punti.
Considerato che
IO e OT non erano conviventi, ma è stato allegato e provato che abitavano vicini e vi era una stretta frequentaIOne, la riduIOne del punteggio per le caratteristiche del nucleo familiare (prevista fino a ½) può essere equamente ridotta di ¼, così pervenendosi a 10,88 punti
(14,5-3,62).
Considerato il valore del punto base aggiornato pari a 11.356,15 si perviene ad un danno complessivamente pari ad euro 123.554,91.
Tenuto conto del riconosciuto concorso di colpa della vittima, il suddetto importo va proporIOnalmente ridotto del 25%, così pervenendosi ad euro 92.666,18.
Anche da tale importo va quindi detratta la somma di euro 15.900,00, corrisposta in corso di causa e precisamente in data 28.04.2020 (come indicato dal procuratore della compagnia a verbale di udienza del 9.09.2020).
Seguendo il procedimento sopra esplicitato, devalutando il credito complessivamente dovuto pari ad 92.666,18 alla data dell'illecito (19.06.2009) si perviene all'importo di euro 70.954,20 e, quindi, computando gli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data del pagamento dell'acconto (28.04.2020), si ottiene l'importo di euro 88.180,22, da cui detrarre l'acconto di euro 15.900, così pervenendo alla somma di euro 72.280,22.
Su tale importo andranno quindi computati gli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata da tale data fino all'attualità ottenendo l'importo di euro
91.977,86. Contr Gli appellati e devono dunque essere condannati in solido tra loro a CP_2 rifondere a il detto importo di euro 91.977,86 oltre interessi legali Parte_2 dalla sentenza al saldo effettivo.
Va precisato che il fatto che agli odierni appellanti siano riconosciute somme leggermente superiori a quelle richieste non può ritenersi integrare alcuna violaIOne del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per due ordini di motivi: non solo infatti le somme con i valori aggiornati al momento della proposiIOne dell'appello risultano essere state richieste con la formula 'o le diverse somme ritenute di giustizia', ma soprattutto i maggiori importi sono riconducibili all'attualizzaIOne degli importo con interessi e rivalutaIOni, naturale conseguenza dell'essere il credito di valore. Contr Infine parte in sede di conclusionale, ha rilevato di aver corrisposto l'importo di euro 8100,00 a ciascuna parte in esecuIOne della sentenza di primo grado.
Parte appellante non ha contestato la circostanza.
Dalle somme sopra quantificate deve dunque essere detratto l'importo di euro 8100 Contr corrisposto da in esecuIOne della sentenza di primo grado;
si omette il relativo calcolo non essendo nota la data di tale ultimo pagamento.
3.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducaIOne dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudiIO, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
CassaIOne, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutaIOne della soccombenza opera, ai fini della liquidaIOne delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnaIOne (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, in applicaIOne del principio di soccombenza le Contr spese di lite di entrambi i gradi devono essere poste a carico di e in CP_2 solido tra loro.
Sulla base del medesimo principio le spese di CTU espletata in primo grado andranno Contr poste definitivamente a carico di e in solido tra loro. CP_2
Quanto alle spese del primo grado le stesse devono dunque essere riliquidate in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 52.000 ad euro 260.000 tenuto conto della differenza tra la somma riconosciuta dal Tribunale e quella risultata dovuta all'esito del presente gravame) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con l'aumento del 30% ex art. 12 co 2 per l'assistenza di più soggetti con la stessa posiIOne processuale.
Si precisa che risultando essere stata ammessa al gratuito patrocinio Parte_1 anche per il primo grado, la relativa quota delle spese dovrà essere corrisposta in favore dello Stato.
Quanto alle spese di secondo grado, le stesse si liquidano come in dispositivo in base al
DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 52.000 ad euro 260.000 tenuto conto della differenza tra la somma riconosciuta dal Tribunale e quella risultata dovuta all'esito del gravame) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata e con l'aumento del 30% ex art. 12 co 2 per l'assistenza di più soggetti con la stessa posiIOne processuale.
A tale ultimo proposito si osserva che nella comparsa conclusionale il procuratore degli appellanti si è dichiarato antistatario senza distinIOne tra le posiIOni dei due assistiti, di cui uno ammesso al gratuito patrocinio, come da documentaIOne allegata all'atto di appello. Si osserva che, essendo due le parti appellanti assistite dall'unico difensore, di cui una sola ammessa al gratuito patrocinio, la suddetta dichiaraIOne del difensore antistatario, in mancanza di altri elementi, non può essere intesa quale rinuncia implicita al gratuito patrocinio della parte (in tal senso si veda comunque il più recente Parte_1 orientamento di cui Cass. 29746/2022 in senso contrario a ritenere la dichiaraIOne dell'antistatario quale rinuncia di un diritto disponibile solo da parte della parte personalmente), dovendo essere intesa limitatamente alla posiIOne dell'altro assistito non ammesso al gratuito patrocinio.
Si precisa che risultando essere stata ammessa al gratuito patrocinio Parte_1 anche per il grado di appello, la relativa quota delle spese, pari alla metà, dovrà essere corrisposta in favore dello Stato.
Quanto alla quota di spese di lite relativa a , corrispondente all'altra Parte_2 metà, la stessa andrà liquidata in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa ecceIOne disattesa e respinta, così statuisce:
1) in accoglimento dell'appello ridetermina in euro 84.373,64 l'importo spettante a a titolo di danno non patrimoniale per la perdita dello IO Parte_1 Persona_1 ed in euro 91.977,86 l'importo spettante a a titolo di danno non Parte_2 patrimoniale per la morte dello IO;
Persona_1
Contr 2) per l'effetto condanna e in solido tra loro, a rifondere euro CP_2
84.373,64 in favore di ed euro 91.977,86 in favore di , Parte_1 Parte_2
Contr per entrambi detratto l'importo di euro 8100,00, che a dato atto di aver corrisposto a ciascuna parte in esecuIOne della sentenza di primo grado e oltre interessi legali sul credito residuo dalla presente sentenza al saldo effettivo;
Contr
3) condanna e a rifondere le spese di lite del primo grado in favore CP_2 rispettivamente dello Stato, per la quota di metà spettante a , ammessa Parte_1 al gratuito patrocinio, nonché in favore di per la residua quota di Parte_2 metà, liquidando il complessivo importo in € 14103,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
Contr
4) condanna e a rifondere le spese di lite del grado di appello in CP_2 favore rispettivamente dello Stato, per la quota di metà spettante a , Parte_1 ammessa al gratuito patrocinio, nonché al procuratore di dichiaratosi Parte_2 antistatario ex art. 93 c.p.c., per la residua quota di metà, liquidando il complessivo importo in € 12.988,30 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17.02.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relaIOne della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgaIOne del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condiIOnata all'eliminaIOne di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificaIOni e integraIOni