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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 05/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 272/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 272/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parroco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. VIADANA MIRIAM del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il difensore
INTIMANTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._1
INTIMATO CONTUMACE
Conclusioni: parte intimante ha concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La , con sede in Monticelli d'NA (PC) – locatrice dell'immobile Parte_1 ad uso abitativo sito in Monticelli d'NA (PC), Via Ferragalli, n. 8, giusto contratto sottoscritto in data 05.07.2005 e registrato in data 19.07.2005 - ha intimato sfratto per morosità al conduttore CP_1
adducendo l'omesso pagamento dei canoni di locazione con decorrenza dal trimestre ottobre-
[...] dicembre 2022 – solo parzialmente corrisposto -, inadempimento integrante una morosità già pari, nella quantificazione operata con riferimento alla data del 30.09.2024, ad €.6.575,00.
Ha chiesto la convalida dello sfratto e la fissazione di termine breve per il rilascio. Stante l'irreperibilità dell'intimato e la ritenuta incompatibilità del procedimento notificatorio ex art.143 cpc con il procedimento sommario di convalida, con ordinanza in data 19.02.2025 è stato disposto il mutamento di rito con assegnazione di termine per la notifica degli atti all'intimato ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio nonché per l'integrazione degli atti ex art.426 cpc ed è stata fissata di udienza ex art.420 cpc al 10.04.2025. L'intimato non si è costituito nella fase di merito né è comparso all'udienza nella quale, all'esito della verifica della regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
Parte intimante ha insistito nella domanda già svolta chiedendo l'immediato rilascio dell'immobile. La causa viene decisa ex art.429 cpc all'esito dell' udienza del 06 maggio 2025, trattata nelle forme e termini di cui all'art.127 ter cpc.
pagina 1 di 2 La domanda dell'intimante è fondata e va accolta.
Risulta documentalmente provata la stipula in data 05.07.2005 di contratto di locazione ad uso abitativo
– registrato in data 19.07.2005 – fra l'intimante e in Parte_1 CP_1 relazione all'immobile sito in Monticelli d'NA (PC), Via Ferragalli, n. 8, per la durata iniziale di quattro anni a decorrere dal 05.07.2005, a fronte di un canone annuo di €.3.000,00 - oltre aggiornamenti annuali Istat - da corrispondersi in rate trimestrali anticipate “entro la prima quindicina del mese di scadenza”.
Poiché si verte in tema di inadempimento contrattuale il locatore è tenuto soltanto ad allegare il titolo giustificativo della pretesa azionata restando a carico del conduttore l'onere di provare l'effettivo e puntuale adempimento della prestazione (cfr. Cass. S.U. 13533/2001 e Cass. 341/2002)
Parte locatrice - con la produzione del contratto - ha assolto all'onere a suo carico.
L'intimato, non comparendo e rimanendo contumace, non ha invece provato fatti estintivi o modificativi del diritto azionato dall'intimante e, segnatamente, non ha provato di avere regolarmente adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione dovuti sulla base del contratto di locazione stipulato.
Stante quindi l'inadempimento del conduttore – la cui gravità emerge dal mancato pagamento contestato come risalente al trimestre ottobre-dicembre 2022, integrante quindi una morosità superiore, già alla data dell'atto di intimazione, a due annualità di canone - va pronunciata la risoluzione del contratto di locazione con conseguente condanna del conduttore all'immediato rilascio dell'immobile, tenuto anche conto della sua irreperibilità, come da attestazione del Comune in atti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 05.07.2005 fra la locatrice e in relazione all'immobile sito in Monticelli Parte_1 CP_1 d'NA (PC), Via Ferragalli, n. 8, per inadempimento del conduttore, e, per l'effetto, CONDANNA a rilasciare immediatamente nella disponibilità dell'intimante il suddetto immobile libero CP_1 da persone e cose.
CONDANNA alla rifusione a favore dell'intimante , in CP_1 Parte_1 persona del Parroco pro tempore, delle spese di lite che liquida in €.323,30 per esborsi ed €.1.733,00 per compensi oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Piacenza, 5 giugno 2025
Il G.O.P. dott. Emanuela Mazza
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 272/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parroco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. VIADANA MIRIAM del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il difensore
INTIMANTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._1
INTIMATO CONTUMACE
Conclusioni: parte intimante ha concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La , con sede in Monticelli d'NA (PC) – locatrice dell'immobile Parte_1 ad uso abitativo sito in Monticelli d'NA (PC), Via Ferragalli, n. 8, giusto contratto sottoscritto in data 05.07.2005 e registrato in data 19.07.2005 - ha intimato sfratto per morosità al conduttore CP_1
adducendo l'omesso pagamento dei canoni di locazione con decorrenza dal trimestre ottobre-
[...] dicembre 2022 – solo parzialmente corrisposto -, inadempimento integrante una morosità già pari, nella quantificazione operata con riferimento alla data del 30.09.2024, ad €.6.575,00.
Ha chiesto la convalida dello sfratto e la fissazione di termine breve per il rilascio. Stante l'irreperibilità dell'intimato e la ritenuta incompatibilità del procedimento notificatorio ex art.143 cpc con il procedimento sommario di convalida, con ordinanza in data 19.02.2025 è stato disposto il mutamento di rito con assegnazione di termine per la notifica degli atti all'intimato ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio nonché per l'integrazione degli atti ex art.426 cpc ed è stata fissata di udienza ex art.420 cpc al 10.04.2025. L'intimato non si è costituito nella fase di merito né è comparso all'udienza nella quale, all'esito della verifica della regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
Parte intimante ha insistito nella domanda già svolta chiedendo l'immediato rilascio dell'immobile. La causa viene decisa ex art.429 cpc all'esito dell' udienza del 06 maggio 2025, trattata nelle forme e termini di cui all'art.127 ter cpc.
pagina 1 di 2 La domanda dell'intimante è fondata e va accolta.
Risulta documentalmente provata la stipula in data 05.07.2005 di contratto di locazione ad uso abitativo
– registrato in data 19.07.2005 – fra l'intimante e in Parte_1 CP_1 relazione all'immobile sito in Monticelli d'NA (PC), Via Ferragalli, n. 8, per la durata iniziale di quattro anni a decorrere dal 05.07.2005, a fronte di un canone annuo di €.3.000,00 - oltre aggiornamenti annuali Istat - da corrispondersi in rate trimestrali anticipate “entro la prima quindicina del mese di scadenza”.
Poiché si verte in tema di inadempimento contrattuale il locatore è tenuto soltanto ad allegare il titolo giustificativo della pretesa azionata restando a carico del conduttore l'onere di provare l'effettivo e puntuale adempimento della prestazione (cfr. Cass. S.U. 13533/2001 e Cass. 341/2002)
Parte locatrice - con la produzione del contratto - ha assolto all'onere a suo carico.
L'intimato, non comparendo e rimanendo contumace, non ha invece provato fatti estintivi o modificativi del diritto azionato dall'intimante e, segnatamente, non ha provato di avere regolarmente adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione dovuti sulla base del contratto di locazione stipulato.
Stante quindi l'inadempimento del conduttore – la cui gravità emerge dal mancato pagamento contestato come risalente al trimestre ottobre-dicembre 2022, integrante quindi una morosità superiore, già alla data dell'atto di intimazione, a due annualità di canone - va pronunciata la risoluzione del contratto di locazione con conseguente condanna del conduttore all'immediato rilascio dell'immobile, tenuto anche conto della sua irreperibilità, come da attestazione del Comune in atti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 05.07.2005 fra la locatrice e in relazione all'immobile sito in Monticelli Parte_1 CP_1 d'NA (PC), Via Ferragalli, n. 8, per inadempimento del conduttore, e, per l'effetto, CONDANNA a rilasciare immediatamente nella disponibilità dell'intimante il suddetto immobile libero CP_1 da persone e cose.
CONDANNA alla rifusione a favore dell'intimante , in CP_1 Parte_1 persona del Parroco pro tempore, delle spese di lite che liquida in €.323,30 per esborsi ed €.1.733,00 per compensi oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Piacenza, 5 giugno 2025
Il G.O.P. dott. Emanuela Mazza
pagina 2 di 2