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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/09/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1189 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a EL di BI (NA) il Parte_1 C.F._1
14.09.1989, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Carli
e
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(NA) il 05.01.1993, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Esposito e Marcella
Esposito
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi Conclusioni delle parti:
si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza voglia pronunciare la sentenza al fine di omologare la separazione consensuale dei coniugi , nata a Controparte_1
EL di BI (NA) il 05.01.1993 e residente in [...], C.F. , e , nato a C.F._2 Parte_1
TE di BI ( Na) il 14.09 1989, e residente in [...], C. F. alle seguenti concordate C.F._1
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati osservando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La figlia è affidata congiuntamente al padre e alla madre con collocazione CP_2
presso la madre nel domicilio in Agerola alla Via Alfonso Casanova n. 21 (abitazione in proprietà dei nonni materni con cui attualmente vivono);
3. I coniugi assumeranno di comune accordo ogni decisione afferente la crescita,
l'educazione e l'istruzione della figlia;
4. Il padre che al momento continua a vivere a Vicenza, potrà vedere la Parte_1
figlia, previa comunicazione da inoltrare telefonicamente alla madre collocataria quando potrà far ritorno ad Agerola. In quei giorni, se trattasi di giorni infrasettimanali, potrà vederla e tenerla con sé tre pomeriggi dalle 15.00 alle 21.00 nel periodo nel periodo invernale ( e dal mattino qualora dovesse trattarsi di una festività infrasettimanale) e nel corso del periodo estivo, tre giorni dalle ore 9.00 sino alle ore 22.00 o in occasione di festività infrasettimanali e ciò - previ accordi tra genitori - con eventuale pernotto, provvedendo in tal caso il signor a riaccompagnare la figlia la mattina successiva presso il domicilio della madre;
un Pt_1
fine settimana ogni quindici giorni, compatibilmente con gli orari lavorativi del signor Pt_1
dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
i coniugi concordano che al fine di favorire gli incontri padre figlia, stante la lontananza dei luoghi di residenza, il padre potrà tenere con sé la figlia anche in momenti ulteriori, previo accordo con la madre;
per le festività del Natale,
di Capodanno, dell'Epifania e della Pasqua nonché quelle estive, Ferragosto compreso, i coniugi concordano che trascorreranno tempi paritetici con la figlia e si accorderanno tra loro di volta in volta per stabilire le relative modalità, in ogni caso seguendo il criterio dell'alternanza, tenendo conto dello stato di salute della minore e delle sue volontà.
In ogni caso il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi, potrà vedere e tenere con sé la figlia sette giorni nel corso del periodo natalizio, comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno, tre giorni nel corso del periodo pasquale, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il giorno di Lunedì in Albis, venti giorni, anche non continuativi, nel corso del periodo estivo in lassi temporali da concordare tra genitori. In casi di particolari necessità (anche legate a ragioni lavorative) i coniugi si accorderanno di conseguenza per le modalità di visita, potendo anche stabilire orari diversi, il tutto al fine di garantire equilibrio e serenità alla bambina. Il padre, previa comunicazione da inoltrare per le vie brevi alla signora , potrà prelevarla dalla scuola per Controparte_1
accompagnarla a casa o viceversa, nonché tenerla con sé sino alle ore 21.00.
5. Il ricorrente contribuirà al mantenimento economico della figlia sino a Parte_1
quando questa non raggiungerà l'autosufficienza economica, corrispondendo la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi come per legge, di anno in anno,
secondo gli indici ISTAT e da versare alla signora entro il giorno 05 di Controparte_1
ciascun mese, in moneta contante e/o a mezzo bonifico postale. Alla stessa andrà anche l'assegno unico universale al 100% stabilendo sin da ora che sia lei a farne domanda.
6. Il sig. sosterrà in misura pari al 50% le spese straordinarie relative alla Parte_1
minore e di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
7. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, con espressa e reciproca rinuncia a qualsivoglia concorso economico al mantenimento personale, godendo entrambi di redditi propri differenti ed autonomi e dichiarano altresì di non avere nessun bene in comunione che possa essere oggetto della presente pattuizione.
8. I ricorrenti dichiarano reciprocamente di non aver null'altro a pretendere, eccetto quanto espressamente previsto e statuito nel presente atto.
9. I coniugi si prestano il reciproco assenso alla richiesta di rilascio o al rinnovo del passaporto individuale e di ogni documento valido;
10. A carico di ciascuna delle parti le spese del proprio difensore.
******
Trascorsi i termini di legge e passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione personale, dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n.
898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c. voglia il Tribunale di Vicenza pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
data 28.06.2014 ad Agerola (Na), debitamente trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune di Agerola atto, atto n. 13 parte II serie A – Anno 2014 - disponendone la trasmissione al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni di legge, alle medesime concordate condizioni di cui alla separazione consensuale come sopra riportate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28.03.2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Agerola (NA) in data 28.06.2014, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale. All'esito dell'udienza del 17.06.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso la CP_2
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto individuale e di ogni documento valido;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in Agerola (NA) in data 28.06.2014 con atto trascritto al n. 13, parte II,
serie A, anno 2014 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agerola (NA)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1189 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a EL di BI (NA) il Parte_1 C.F._1
14.09.1989, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Carli
e
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(NA) il 05.01.1993, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Esposito e Marcella
Esposito
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi Conclusioni delle parti:
si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza voglia pronunciare la sentenza al fine di omologare la separazione consensuale dei coniugi , nata a Controparte_1
EL di BI (NA) il 05.01.1993 e residente in [...], C.F. , e , nato a C.F._2 Parte_1
TE di BI ( Na) il 14.09 1989, e residente in [...], C. F. alle seguenti concordate C.F._1
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati osservando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La figlia è affidata congiuntamente al padre e alla madre con collocazione CP_2
presso la madre nel domicilio in Agerola alla Via Alfonso Casanova n. 21 (abitazione in proprietà dei nonni materni con cui attualmente vivono);
3. I coniugi assumeranno di comune accordo ogni decisione afferente la crescita,
l'educazione e l'istruzione della figlia;
4. Il padre che al momento continua a vivere a Vicenza, potrà vedere la Parte_1
figlia, previa comunicazione da inoltrare telefonicamente alla madre collocataria quando potrà far ritorno ad Agerola. In quei giorni, se trattasi di giorni infrasettimanali, potrà vederla e tenerla con sé tre pomeriggi dalle 15.00 alle 21.00 nel periodo nel periodo invernale ( e dal mattino qualora dovesse trattarsi di una festività infrasettimanale) e nel corso del periodo estivo, tre giorni dalle ore 9.00 sino alle ore 22.00 o in occasione di festività infrasettimanali e ciò - previ accordi tra genitori - con eventuale pernotto, provvedendo in tal caso il signor a riaccompagnare la figlia la mattina successiva presso il domicilio della madre;
un Pt_1
fine settimana ogni quindici giorni, compatibilmente con gli orari lavorativi del signor Pt_1
dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
i coniugi concordano che al fine di favorire gli incontri padre figlia, stante la lontananza dei luoghi di residenza, il padre potrà tenere con sé la figlia anche in momenti ulteriori, previo accordo con la madre;
per le festività del Natale,
di Capodanno, dell'Epifania e della Pasqua nonché quelle estive, Ferragosto compreso, i coniugi concordano che trascorreranno tempi paritetici con la figlia e si accorderanno tra loro di volta in volta per stabilire le relative modalità, in ogni caso seguendo il criterio dell'alternanza, tenendo conto dello stato di salute della minore e delle sue volontà.
In ogni caso il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi, potrà vedere e tenere con sé la figlia sette giorni nel corso del periodo natalizio, comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno, tre giorni nel corso del periodo pasquale, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il giorno di Lunedì in Albis, venti giorni, anche non continuativi, nel corso del periodo estivo in lassi temporali da concordare tra genitori. In casi di particolari necessità (anche legate a ragioni lavorative) i coniugi si accorderanno di conseguenza per le modalità di visita, potendo anche stabilire orari diversi, il tutto al fine di garantire equilibrio e serenità alla bambina. Il padre, previa comunicazione da inoltrare per le vie brevi alla signora , potrà prelevarla dalla scuola per Controparte_1
accompagnarla a casa o viceversa, nonché tenerla con sé sino alle ore 21.00.
5. Il ricorrente contribuirà al mantenimento economico della figlia sino a Parte_1
quando questa non raggiungerà l'autosufficienza economica, corrispondendo la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi come per legge, di anno in anno,
secondo gli indici ISTAT e da versare alla signora entro il giorno 05 di Controparte_1
ciascun mese, in moneta contante e/o a mezzo bonifico postale. Alla stessa andrà anche l'assegno unico universale al 100% stabilendo sin da ora che sia lei a farne domanda.
6. Il sig. sosterrà in misura pari al 50% le spese straordinarie relative alla Parte_1
minore e di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
7. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, con espressa e reciproca rinuncia a qualsivoglia concorso economico al mantenimento personale, godendo entrambi di redditi propri differenti ed autonomi e dichiarano altresì di non avere nessun bene in comunione che possa essere oggetto della presente pattuizione.
8. I ricorrenti dichiarano reciprocamente di non aver null'altro a pretendere, eccetto quanto espressamente previsto e statuito nel presente atto.
9. I coniugi si prestano il reciproco assenso alla richiesta di rilascio o al rinnovo del passaporto individuale e di ogni documento valido;
10. A carico di ciascuna delle parti le spese del proprio difensore.
******
Trascorsi i termini di legge e passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione personale, dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n.
898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c. voglia il Tribunale di Vicenza pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
data 28.06.2014 ad Agerola (Na), debitamente trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune di Agerola atto, atto n. 13 parte II serie A – Anno 2014 - disponendone la trasmissione al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni di legge, alle medesime concordate condizioni di cui alla separazione consensuale come sopra riportate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28.03.2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Agerola (NA) in data 28.06.2014, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale. All'esito dell'udienza del 17.06.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso la CP_2
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto individuale e di ogni documento valido;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in Agerola (NA) in data 28.06.2014 con atto trascritto al n. 13, parte II,
serie A, anno 2014 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agerola (NA)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo