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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/10/2025, n. 10733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10733 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26019/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Paola AR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 26019/2023 promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Avv.ti Ernesto Maria Cirillo, Francesco Cirillo e Luca Parte_4
Silvestri)
ATTORI contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (Avv. Leonardo Vesci); (già , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 CP_3
(Avv.ti Alessandro Sampaolesi, Fabio Giuseppe D'Ottavio e Andrea de Paolis)
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti introduttivi, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati FATTO E DIRITTO Con ricorso iscritto in data 1.8.2023 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio e (già Controparte_1 CP_2
per sentir accogliere nei confronti di quest'ultime le seguenti CP_3 conclusioni: “
pagina 1 di 20 Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui al premessa, anche ex art. 2103 c.c., la illegittimità delle condotte poste in essere in danno dei ricorrenti dalle convenute società in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, ed (già CP_3 Controparte_4
) in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto
[...] condannarle, in solido e/o alternativamente e/o comunque ciascuna per quanto di propria competenza e/o ragione e/o spettanza, al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno professionale equitativamente determinato nella misura di € 1.467,33 mensili per il sig. , di € Parte_1
1.266,18 mensili per il sig. di € 1.189,35 mensili per il Parte_3 sig. , di € 1.637,26 per il sig. (pari al 50% Parte_2 Parte_4 della retribuzione mensile da ultimo percepita da ciascuno degli istanti) da calcolarsi mese per mese a far data dal 21.12.2017 e sino alla cessazione del rapporto, ovvero da quella diversa data e/o per quella diversa durata e/o per quelle diverse somme e/o misure che stabilirà il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge” (cfr., in termini, pag. 24 del ricorso). si è costituita rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia il Giudice del Lavoro di Roma adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, nel merito: - rigettare integralmente il ricorso e le domande ivi avanzate in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, ridurre il quantum ex adverso preteso alla luce delle eccezioni spiegate;
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite” (cfr., in termini, pag. 23 della memoria Erickson). si è costituita chiedendo a sua volta di rigettare il ricorso e di CP_2 condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Fallito il tentativo di conciliazione, senza alcuna istruzione la causa veniva decisa con la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini di cui all'articolo 127 ter c.p.c. e previa lettura delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza.
pagina 2 di 20 In via preliminare si osserva che per quanto riguarda la posizione dei ricorrenti e va dichiarata cessata la materia del contendere, Pt_1 Parte_3 avendo gli stessi dichiarato di aver conciliato in sede sindacale e di aver rinunciato alla domanda azionata con il presente giudizio, con compensazione delle spese di lite (cfr. documento depositato telematicamente in data 20.2.2025): l'avvenuta rinuncia all'odierna domanda giudiziale comporta perciò solo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, per quanto riguarda le spese di lite tra le dette parti, la concorde richiesta delle parti in sede sindacale costituisce grave ragione per dichiarare interamente compensate le spese. Per quanto riguarda il merito delle domande azionate dai ricorrenti e Pt_2
, valgano le seguenti osservazioni. Pt_4
I lavoratori, inquadrati rispettivamente al quinto ( e sesto ( Pt_2 Pt_4 livello delle categorie professionali previste dalla contrattazione collettiva di settore, con il presente ricorso lamentano, per la parte che qui è d'interesse, di aver subito un illegittimo demansionamento, di cui deducevano nel dettaglio la gravità – attribuzione di mansioni meramente manuali ed esecutive unitamente a lunghi periodi di completa inattività -, dal 21.12.2017 fino a febbraio 2023 ( dapprima presso sino all'1.1.2018, poi con - CP_1 divenuta parte dell'odierno giudizio -da tale data e sino al 3.8.2020, CP_2
e nuovamente da tale data con sino all'intervenuto recesso, del CP_1
17.2.2023): parte ricorrente ha poi compiutamente allegato tutte le mansioni inferiori e dequalificanti attribuitegli ininterrottamente negli anni di interesse e descrivendole diffusamente nei termini che seguono, nei punti da 39 a 67 del ricorso:
“39) dal 21.12.2017 in poi, le modalità di esecuzione della prestazione non sono mutate nella sostanza, sebbene si siano registrati degli ulteriori
“peggioramenti”. 40) Ai ricorrenti che, ribadiamo, non sono stati collocati in mansioni antecedenti alla cessione o comunque corrispondenti ai Controparte_5 propri livelli di inquadramento neanche a seguito delle pronunce giudiziali, non è mai più stata attribuita alcuna attività di collaudo ed implementazione, pagina 3 di 20 essi non hanno più svolto le attività integrazione, installazione, test, configurazione ed esercizio dei nuovi apparati, non hanno più svolto mansioni corrispondenti al propri livelli inquadramentali.
41) Anche dopo il 20.12.2017, sia presso che presso a seguito CP_1 della cessione del contratto di lavoro, le attività sono state di mera manutenzione elementare, dunque neanche lontanamente corrispondenti ai livello d'inquadramento (5° e 6°) posseduti. Sulla base delle stringenti ed inderogabili precise istruzioni (cd. work order) che giungevano sul palmare, i ricorrenti si sono limitati ad eseguire attività di basso profilo.
42) Per tanto, ad onta di quanto previsto dal CCNL per il suo livello d'inquadramento (6°) il ricorrente sig. non ha svolto, alcuna attività Pt_4 per la quale fosse prescritta una consolidata preparazione, una particolare capacità professionale e gestionale, non ha ovviamente svolto alcuna funzione direttiva, tanto meno di attività complesse, le attività svolte, come si vedrà anche di seguito, non prevedevano alcuna facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, neppure minima, ed ovviamente egli non ha né guidato ne controllato settori operativi, tanto meno ha svolto funzioni specialistiche a contributo professionale autonomo e innovativo;
43) Allo stesso modo, i ricorrenti sono stati Pt_1 Pt_2 Parte_3 impiegati in mansioni non corrispondenti al proprio livello inquadramentale e che, sempre a dispetto di quanto previsto dal CCNL per i lavoratori inquadrati nel 5° livello, non prevedevano alcuna elevata conoscenza specialistiche, tanto meno autonomia e decisionalità, né del resto hanno effettuato il coordinamento e il controllo di risorse assegnate, o ha svolto compiti specialistici ad elevata tecnicalità;
44) Per il periodo alle dipendenze di “ (1.1.2018 – 3.8.2020), società da controllata al 100% nel periodo che qui rileva, i ricorrenti hanno
CP_1 lavorato sempre sulla commesse della in favore di ed
CP_1 CP_5 anche negli interventi manutentivi in favore di altre commesse di ,
CP_1 prevalentemente per l'operatore telefonico WI (anche in ragione della perdita da parte di della commessa definitivamente
CP_1 CP_5
pagina 4 di 20 cessata nel 2020), operando con le stesse modalità, e sempre sulla base degli stringenti work order che giungevano sul cellulare;
45) Nello specifico le attività svolte dai ricorrenti anche dopo il 20.12.2017, tutte di bassa manovalanza, e non corrispondenti in alcun modo al livello d'inquadramento dei ricorrenti, vengono di seguito descritte;
46) I ricorrenti dovevano effettuare la pulizia filtri, pulizia sensori fumo, pulizia griglie apparati, utilizzando pennellini, aria compressa o lavandoli con acqua, o provvedere alla sostituzione dei filtri quando richiesto. (doc. 12);
47) I ricorrenti venivano ingaggiati per la duplicazione delle chiavi dei siti (doc. 13);
48) I ricorrenti svolgeva attività di “riarmo” degli interruttori di alimentazione elettrica, che consisteva nel ripristinare l'alimentazione elettrica rialzando l'interruttore (doc. 14), in sostanza si tratta di riattivare l'interruttore della corrente elettrica (stotz) delle cabine come, per intenderci, quando a casa “salta” l'alimentazione elettrica;
49) I ricorrenti venivano utilizzati anche per accompagnare, sugli impianti, personale di altre imprese. L'attività consisteva nell'accompagnare e far accedere il personale di altre imprese all'interno dei siti che erano sprovvisti di badge aziendale del cliente finale (doc. 15).
50) I ricorrenti dovevano provvedere alla sostituzione dei filtri aria degli apparati. A seguito dell'indicazione del cliente, tramite work order, i ricorrenti provvedevano alla sostituzione del filtro con griglie. I ricorrenti, poi, dovevano provvedere a lavare il filtro sostituito, in modo che fosse riutilizzato successivamente in altro simile intervento. Essi provvedevano anche alla pulizia delle griglie di areazione, dei filtri, delle piastre, degli armadietti contenente gli apparati trasmissivi, utilizzando pennellini, aria compressa o lavandoli con acqua (doc. 16);
51) I ricorrenti venivano ingaggiati per gli allarmi di porta aperta. L'attività consisteva nella verifica di allarmi che segnalavano la porta aperta del sito, e che quasi sempre erano dovuti a danneggiamento per atto vandalico o per effrazione a scopo di furto (doc. 17). I ricorrenti si limitavano a verificare l'allarme e segnalarlo nelle note al W.O. pagina 5 di 20 52) I ricorrenti venivano impiegati per la verifica degli allarmi fumo. L'attività consisteva nella verifica di presenza di fumo nel sito ove secondo il era scattato il relativo allarme, quasi sempre dovuta a sterpaglie CP_6 bruciate nelle vicinanze (doc. 18). In caso di filtri sporchi I ricorrenti provvedevano alla pulizia dei sensori fumo, soffiando via la polvere accumulata con l'aria compressa. Anche in questo caso l'attività era di mero riscontro dell'allarme e segnalazione nelle note.
53) I ricorrenti venivano inviati sui siti per allarmi di alta temperatura. L'attività consisteva nella verifica di elevate temperature segnalate sui siti indicati nel W.O., perlopiù dovute a malfunzionamenti degli impianti di raffreddamento (condizionatori, ventilatori). Ove già segnalato nel work order I ricorrenti procedeva alla pulizia delle batterie condensanti, con pennelli ed aria compressa, o alla sostituzione di ventole di areazione, se invece sul sito si era verificato il mancato funzionamento dei condizionatori. I ricorrenti si limitavano a modificare la temperatura dei condizionatori (tipo normali split) dal comando, ed in caso di persistente malfunzionamento riportavano la segnalazione nelle note del work order in quanto poi l'intervento relativo veniva effettuato da ditte esterne (doc. 19).
54) I ricorrenti venivano ingaggiati per la sostituzione/inserimento di schede anche dette piastre o card. L'attività consisteva nella semplice sostituzione o inserimento di schede, senza alcun valore aggiunto in quanto il work order indicava esattamente la posizione della piastra. I ricorrenti si limitavano alla eventuale estrazione di quella guasta ed all'inserimento di quella indicata. Tutte le verifiche successive, di corretto funzionamento, erano demandate al personale del cliente finale che effettuava i test relativi, mentre i CP_1 ricorrenti si limitavano all'attività descritta (doc. 20);
55) I ricorrenti hanno poi dovuto, a seguito di ordini ricevuti, provvedere quali veri e propri magazzinieri ad eseguire l'inventario del magazzino, al ritiro e consegna sistematico, presso i corrieri, delle piastre e materiale nuovo o da inviare in riparazione, caricando e scaricando il materiale dalle auto aziendali, preparando ed imballando il materiale da spedire, chiudere (o disimballare) i pacchi, inserire i recapiti ed indirizzi;
pagina 6 di 20 56) Ancora sono stati impiegati come “corrieri”, quindi hanno provveduto al ritiro dai magazzini di materiale di scorta da consegnare ad altri colleghi o, viceversa hanno provveduto a ritirare materiale sostituito per portarlo poi nei magazzini per lo smaltimento;
57) In aggiunta a quanto sopra, i ricorrenti hanno anche dovuto provvedere alla sostituzione sui siti delle batterie segnalate vecchie o assenti, ed al posizionamento delle batterie nuove. Trattasi di batterie industriali del peso di circa 60 kg ciascuna, che i ricorrenti rimuovevano, trasportava manualmente nelle auto aziendali, da cui prelevava le nuove da posizionare.
58) I ricorrenti venivano utilizzati anche per sostituire cavi o stotz non funzionati o usurati;
59) I ricorrenti, degradati da tecnici ad elettricisti, dovevano fissare i fili di massa, ossia la c.d. messa a terra.
60) Dovevano poi montare e riparare le maniglie degli armadi contenenti gli apparati.
61) Il ricorrenti hanno provveduto, in particolare per le lavorazioni in favore del cliente “Windtre”, al trasporto in vari siti di componenti di apparati trasmissivi e ricettivi, limitandosi al “montaggio” e fissaggio sulle superfici tramite trapano e viti, di antenne e cavi ecc., montaggio a parete dei tubi corrugati e delle canaline per il passaggio dei cavi. Il tutto senza eseguire alcuna configurazione, connessione, collaudo, test o verifica, che era invece demandata ai tecnici o consulenti legati alla commessa Windtre. Veniva quindi in sostanza utilizzati come meri operai;
62) Come comprovato anche dai work order, le attività dequalificanti di basso profilo professionale erano assegnate quotidianamente.
63) Dunque, anche dal 01.01.2018, data della cessione ad e fino al reintegro in , comunicato dalla stessa in data 03.08.2020, CP_1 conseguente alla dichiarata illegittimità della cessione, le descritte attività sono proseguite. Si tenga conto che ino ad aprile 2021 era controllata al 100% da , ed ha sempre lavorato in regime di “mono committenza” CP_1 per la controllante TEI, in condizione di totale integrazione con quest'ultima (doc. 21). pagina 7 di 20 64) In sostanza, come già accertato con il duplice accertamento intervenuto, i ricorrenti hanno perso ogni conoscenza divenuta obsoleta, sono stati completamente allontanati da ogni aggiornamento sui nuovi prodotti, sulle nuove tecnologie, sui nuovi processi ed applicativi, dai quali sono rimasti esclusi.
65) Per i ricorrenti, a seguito della riammissione in comunicata il CP_1
03/08/2020, vi è stata la più totale inattività sino al recesso del rapporto. Essi sono rimasti totalmente inattivi, letteralmente senza più assegnazione da parte di di alcuna mansione. CP_1
66) A riprova di quanto sopra a decorrere dal 15.10.2020 gli è stato anche revocato l'uso dell'auto aziendale (cfr. doc. 22), da sempre in dotazione per raggiungere i vari siti d'intervento, e nello stesso periodo viene richiesta la restituzione dei DPI (doc. 23) e delle attrezzature e dispositivi abitualmente in dotazione, mai più nuovamente forniti
67) La situazione di totale privazione di mansioni in cui sono stati lasciati i ricorrenti, è rimasta invariata sino al recesso del rapporto, comunicato da con nota del 17.2.2023” (cfr., in termini, pagg.
7-10 del ricorso). CP_1
A fronte di queste allegazioni si è difesa Controparte_1 allegando, circostanza in buona parte smentita per tabulas, che i ricorrenti non sarebbero mai rimasti senza mansioni adeguate ai loro livelli. A suo avviso, i ricorrenti rivendicherebbero infondatamente il risarcimento del danno alla professionalità per il periodo in cui sono rimasti fuori dall'Azienda a seguito del licenziamento collettivo dichiarato illegittimo avendo ottenuto, oltre alla reintegra, anche la condanna della al CP_1 pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 della L. n. 300/70, la quale dovrebbe essere considerata omnicomprensiva anche per quanto riguarda il danno alla professionalità lamentato dai lavoratori. Comunque non vi sarebbe prova del danno neanche per i restanti periodi. Le pur suggestive argomentazioni della difesa non risultano CP_1 condivisibili, non potendosi ritenere che il pagamento della predetta indennità impedisca al lavoratore di avere subito un danno “diverso e ulteriore”: come evidenziato dalla giurisprudenza, tra questi danni diversi e ulteriori, rispetto a pagina 8 di 20 quelli già indennizzati attraverso l'attribuzione dell'indennità risarcitoria, che il lavoratore può dimostrare vi è proprio quello alla professionalità (cfr., per tutte, Cass. ordinanza n. 29335 del 23.10.2023) che, anche in questo caso, può essere provato con presunzioni pure rispetto al periodo che va dal licenziamento collettivo sino alla sentenza che lo ha annullato.
sostiene poi, al fine di escludere il danno alla professionalità, che i CP_1 ricorrenti avrebbero continuato, come gli altri lavoratori, a frequentare i corsi di formazione promossi dall'Azienda, ma poi non specifica in alcun modo di quali corsi si sarebbe trattato, e non li ha in alcun modo documentati. Per il resto, si limita ad indicare genericamente gli incarichi che CP_1 sarebbero stati affidati ai ricorrenti senza specificare in alcun modo il reale contenuto delle attività da loro svolte e senza preoccuparsi di provare che queste attività fossero realmente conformi al livello di inquadramento dei lavoratori. E' vero che il nuovo testo dell'art. 2103 codice civile non fa più riferimento al requisito dell'equivalenza tra le ultime mansioni svolte e quelle di nuova assegnazione: al datore di lavoro è quindi attribuita la facoltà di modificare unilateralmente le mansioni a condizione però che le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale. Ciò significa che, se in base al contratto collettivo il mutamento di mansioni non comporta alcuna variazione di livello e categoria, non sussiste alcun limite nell'assegnazione di nuove mansioni ad eccezione della non discriminazione. Tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione (tra le numerose altre: Cass.n. 3422/2016, 17365/2018, n. 23325/2023 e n. 6275/2024) è del tutto consolidata nell'affermare che qualora il lavoratore alleghi, come nel caso di specie, un demansionamento professionale riconducibile a un inesatto adempimento dell'obbligo posto dall'art. 2103 c.c. a carico del datore di lavoro, è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento, e cioè oggi che le mansioni, pur se inferiori alle precedenti, siano corrispondenti al formale livello di inquadramento del lavoratore.
pagina 9 di 20 Prova che non ha nemmeno realmente richiesto stante la genericità CP_1 delle sue istanze istruttorie e l'omessa specificazione del reale contenuto delle attività svolte dai lavoratori. Dall'altra parte, rispetto al periodo in cui i ricorrenti ha lavorato in concreto presso oggi la difesa di quest'ultima società ha sostenuto in CP_2 giudizio di averli “ufficialmente assegnati al gruppo di lavoro dei “Field Technicians” addetti alla Area Sud e, in particolare, con competenza territoriale della Regione Sicilia” (cfr., in termini, pag. 3 del ricorso), all'interno del quale “gruppo dei “Field Technicians”, i ricorrenti nel loro ruolo di “Tecnico di manutenzione e assistenza di rete” si sono occupati delle attività di lavoro di gestendo e garantendo le attività di Parte_5 manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati e della rete dati e fonia e occupandosi altresì delle attività di implementazione e collaudo sulla rete H3G (poi WI) e TIM attraverso test, misure, analisi e verifiche sugli apparati di nuova installazione.
5. Le suddette attività di implementazione e collaudo sulla rete H3G (poi WI) assegnate dalla i ricorrenti hanno consentito a questi ultimi di migliorare ed implementare le proprie competenze professionali, anche attraverso l'apprendimento sul campo.
6. I ricorrenti hanno altresì continuato ad occuparsi delle attività di primo intervento su impianti tecnologici quali, a titolo esemplificativo, condizionatori, stazioni di energia, impianti di messa a terra, quadri di protezione e batterie di back up.
7. In aggiunta alle suddette attività di manutenzione demandate al suo gruppo di lavoro, i ricorrenti si sono occupati altresì dell'intera gestione dei fornitori cd. “ASP - Approved Service Provider” – per tali intendendosi le società certificate dalla committente – che, operando generalmente CP_1 attraverso specifiche squadre di propri operai, svolgono le attività che il personale non può effettuare quali, a titolo esemplificativo, andare CP_1 in quota per riconnettorizzare un cavo, sostituire una fibra, lavorare su stazioni di Energia o condizionatori etc. In tale contesto, l'attività di gestione degli ASP affidata ai ricorrenti consisteva nelle seguenti fasi: - apertura pagina 10 di 20 dell'ingaggio tramite WO-Work Order;
- pianificazione dell'intervento direttamente con il cliente;
- monitoraggio dello status di avanzamento dell'intervento; - garantire la risoluzione del problema;
- comunicazione dell'esito dell'intervento al cliente finale;
- consuntivazione dell'attività (con chiusura WO) per il riconoscimento economico al fornitore stesso. 8. Nel mese di novembre 2018, assegnava i ricorrenti alla gestione e monitoraggio del progetto strategico della committente
[...] denominato “WI RAN2 Consolidation” che Controparte_1 consisteva negli swap/sostituzioni degli apparati Radio ZTE con nuovi apparati, per l'appunto, denominati “Enclusore 6140/6150”. CP_1
9. Al fine di consentire ai ricorrenti di svolgere correttamente le suddette attività di lavoro nell'ambito del suddetto progetto aziendale, era necessario che questi ultimi acquisissero le competenze professionali e tecniche richieste per l'utilizzo del nuovo apparato radio “Enclusore 6140/6150”. Anche in questo caso si tratta di allegazioni anche istruttorie del tutto generiche non comprendendosi proprio quali sarebbero state le competenze elevate per lo svolgimento dell'attività di né indica in concreto a CP_2 quali progetto formativi e corsi di formazione abbiano partecipati i ricorrenti, pur deducendone concretamente l'espletamento. Tanto chiarito, va evidenziato che, appartengono al sesto livello, in cui è inquadrato il ricorrente i lavoratori in possesso di“…elevata e Pt_4 consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo” e appartengono al quinto livello, in cui è inquadrato il ricorrente “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità Pt_2 professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli pagina 11 di 20 nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”.
Come si vede, la declaratoria contrattuale richiede per un livello lo svolgimento di funzioni direttive e per l'altro adeguata autonomia e decisionalità, che le allegazioni istruttorie di entrambe le società resistenti non sono in alcun modo idonee a dimostrare, non comprendendosi proprio in che cosa sarebbero consistiti “i progetti strategici” che la società avrebbe assegnato ai lavoratori. Da queste stesse allegazioni non emerge affatto che il ricorrente abbia avuto vere funzioni direttive con guida e controllo Pt_4 di settori operativi, né che il ricorrente abbia avuto coordinamento e Pt_2 controllo di risorse assegnategli. Requisiti che non si ricavano nemmeno dalla documentazione prodotta dalle resistenti. Se quindi dette allegazioni istruttorie delle convenute non sono assolutamente idonee a dimostrare l”esatto adempimento”, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la dequalificazione non può essere negata e deve ritenersi pienamente dimostrata. Infatti: “l'adibizione a compiti rientranti tra quelli ricompresi nell'ambito di un livello di inquadramento inferiore nella scala classificatoria della contrattazione collettiva è sintomatica di una violazione dell'art. 2103 c.c. (mansioni del lavoratore), non superando quella prima verifica formale sulla ricomprensione in astratto delle mansioni mutate nella categoria di inquadramento del lavoratore che la giurisprudenza di legittimità richiede ai fini di un esito positivo del giudizio di "equivalenza” (Corte di Cassazione sent. n. 3485/2016 - v.re anche Cass. 4 marzo 2014, n. 4989; Cass. 26 gennaio 2010, n. 4585; Cass. 14 giugno 2013, n. 15010; Cass. 3 febbraio 2015, n. 1916). Nel caso di specie manca nelle mansioni svolte dai ricorrenti nel periodo per cui è causa la corrispondenza rispetto a quanto previsto nei livelli inquadramentali di appartenenza dei lavoratori.
pagina 12 di 20 Quanto poi alla contestata esistenza del danno, è noto che, secondo il prevalente orientamento della Cassazione, questo, pur non potendo essere considerato in re ipsa, può ben essere provato con presunzioni: “la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell'art. 2729 c.c. anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché a tal fine possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata qualificazione (cfr. Cass. n. 14729 del 2006; Cass. n. 29832 del 2008; da ultimo, fra le tante, cfr.Cass. n. 3822 del 2021). La Corte di merito, pur richiamando i suddetti orientamenti, ha però in modo non condivisibile ritenuto non allegato il patito danno, non applicando correttamente, attraverso un prudente apprezzamento, il procedimento presuntivo da cui risalire al fatto ignoto (esistenza del danno) da quello noto (dimostrazione comunque di una dequalificazione accertata per le ragioni esplicitate nella gravata pronuncia) e non considerando, altresì, che le circostanze poste a fondamento della pretesa, da cui potere desumere la perdita di alcuni tratti qualificanti la professionalità del lavoratore, erano state evidenziate nel ricorso introduttivo. Posto che la prova del danno può essere tratta anche attraverso la allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, la Corte non ha valutato, quali elementi presuntivi, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata dell'adibizione alle mansioni…., … tutte caratteristiche specifiche dell'attività svolta dalla allegate nel ricorso introduttivo del giudizio (come riprodotto nel ricorso per cassazione) e suscettibili di valutazione ai fini dell'accertamento di un danno professionale, sia nel profilo di un eventuale deterioramento della capacità acquisita sia nel profilo di un eventuale mancato incremento del bagaglio professionale” (così Cass. n. 6275/2024). Nel caso di specie gli elementi presuntivi del danno, contrariamente a quanto eccepito dalle convenute, sono stati ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso: la durata della condotta, di oltre cinque anni;
l'evoluzione del settore pagina 13 di 20 delle telecomunicazioni anche e soprattutto sotto il profilo tecnologico;
il depauperamento delle conoscenze e competenze acquisite, e l'impossibilità di maturarne di nuove, anche rispetto alle stesse evoluzioni tecnologiche e del mercato del lavoro;
la gravità atteso il disvalore delle nuove mansioni;
l'anzianità di servizio dell'istante di almeno 13 anni all'epoca dei fatti, parametro certo per valutarne le competenze acquisite;
l'impossibilità di aggiornamento professionale e quindi di accrescere ed aggiornare il bagaglio professionale;
il valore dei precedenti accertamenti giudiziari. A ciò si aggiunga la stessa declaratoria contrattuale che espressamente afferma , all'articolo 23 che “in relazione alle caratteristiche di competitività e globalità dei mercati di riferimento ed alla connessa esigenza di sostenere efficacemente l'evoluzione delle dinamiche organizzative aziendali, le parti intendono promuovere, tramite il sistema di inquadramento professionale, l'arricchimento e lo sviluppo delle specifiche professionalità del settore in un'ottica di valorizzazione dell'apporto professionale delle risorse umane e dell'apprezzamento delle specificità di ruolo generate dai processi di innovazione tecnologica, organizzativa e produttiva.
2. In tale contesto, valore preminente viene attribuito alla formazione professionale intesa come l'insieme degli interventi atti a realizzare una piena ed efficace espressione del ruolo. Tali interventi si esprimono sia nello sviluppo di un sistema di competenze mirato a mantenere ed aggiornare le conoscenze e le capacità operative, sia nel consolidamento delle capacità di interagire con l'innovazione e la complessità tecnico-organizzativa…”; Nello stesso modo la Suprema Corte, ad esempio con le sentenze nn. 8056/2011; 4991/2011, ha confermato due pronunzie rese dalla Corte di Appello di Napoli 7901/2005; Controparte_7
s.n. 6910/2005), chiarendo che: “…La Corte d'appello Controparte_8 ha poi considerato…e che l'esistenza e l'entità del danno possono in via presuntiva desumersi anche dalla durata della dequalificazione e dall'anzianità di servizio dello stesso lavoratore…”. D'identico tenore risulta la più recente ordinanza della Cassazione n. 15463/21.
pagina 14 di 20 Sull'evoluzione del settore delle telecomunicazioni, la durata, la impossibilità di acquisire nuove competenze la Corte di appello di Milano con la sentenza n 1607/2019 ha affermato: “Non è contestato che la sig.ra … è stata addetta alle mansioni di addetta al call center, non ha alcuna conoscenza e neppure gestisce le relazioni tra i vari organismi aziendali, non ha potuto maturare quelle esperienze e conoscenze tali da poter svolgere compiti di progettazione/realizzazione impianti, gestire attività amministrative e/o commerciali complesse, collaborare nelle attività di ricerca e studio;
né che le è stato, sostanzialmente, impedito uno sviluppo della carriera professionale, al fine di ricoprire un ruolo di coordinamento e/o specialistico, acquisire le necessarie e prescritte competenze professionali per svolgere un ruolo, quale quello direttivo, cui sono preposti i lavoratori inquadrati nel 6 livello del CCNL, né che si è sottolineata l'importanza dell'aggiornamento, della formazione professionale, della valorizzazione della risorsa lavoro, in un settore in così rapida evoluzione, quale è quello delle telecomunicazioni, con riferimenti puntuali alle disposizioni del CCNL di categoria. Ad avviso del Collegio le allegazioni fornite dall'appellante costituiscono elemento sufficiente per integrare le necessarie presunzioni da cui dedurre l'esistenza del danno patrimoniale subito in conseguenza del lungo protrarsi nel tempo della evidente ed incontestata dequalificazione derivante dalla mancata adibizione dell'appellante a quelle mansioni ascrivibili al livello contrattuale riconosciuto giudizialmente alla stessa alle quali non è mai stata assegnata da Telecom, che dal suo canto, si è limitata ad affermare di avere proposto un trasferimento mai accettato che è circostanza irrilevante per escludere quell'inadempimento che non ha consentito il mantenimento e lo sviluppo del bagaglio di competenze tecniche acquisito dalla lavoratrice”. Sulla durata della condotta dequalificante ed il disvalore ( , la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7483/2020 ha Parte_6 poi ribadito che: “E' ben vero che il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma esso può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi pagina 15 di 20 e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr. Cass. 03/01/2019 n. 21) e nella specie l'accertamento del demansionamento era riconducibile a giudizi già definiti e passati in giudicato;
nessuna modifica alle mansioni era intervenuta e la Corte ha correttamente presunto l'esistenza di un depauperamento professionale in ragione del lungo arco temporale per il quale si è protratto tenendo conto della natura delle mansioni svolte (cfr. anche Cass. n. 25473 del 2018 e Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 11/07/2018) 12/10/2018, n. 25473)”. Sempre sulla qualità e quantità delle mansioni assegnate e la durata del demansionamento anche la Corte d'Appello Roma (Sent., 09/12/2020) ha statuito: “10.7. In punto di prova del relativo danno, da tempo la giurisprudenza di legittimità, non tenuta in adeguato conto del Tribunale per come censurato nel gravame, ha affermato che il lavoratore può anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento e/o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (ex plurimis da ultimo Cass. 24585/2019, Cass. n. 19923/2019). 10.8 Tali elementi, per come già sopra evidenziato, sussistono tutti e tutti concorrono univocamente a ritenere, contrariamente a quanto affermato nella gravata sentenza, dimostrata la lesione alla professionalità degli appellanti nella duplice accezione, che pure si rinviene nella giurisprudenza, sia del loro bagaglio professionale e delle utilità che dallo stesso avrebbero potuto e possono trarne sia dell'immagine nel contesto ambientale in cui operano.” E' vero poi che lo stesso giudice di legittimità ha più volte ribadito la gravità del demansionamento derivante da forzata inattività, tra le altre con l'ordinanza n° 7963/2012: “Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola l'art. 2103 cod. civ., pagina 16 di 20 ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza;
tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo e tale lesione produce automaticamente un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa”. Sempre la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17932/2015, ha ulteriormente chiarito che: “Sebbene ai fini del riconoscimento del danno, anche patrimoniale, da demansionamento, è sempre necessaria la prova del pregiudizio subito, tale prova può essere anche presuntiva, non costituendo le presunzioni un mezzo di rango secondario nella gerarchia degli strumenti di prova, ben potendo pertanto essere impiegate anche in via esclusiva dal giudice per la formazione del suo convincimento (nella specie, è stato ritenuto provato il danno da lesione alla professionalità del lavoratore in ragione della sostanziale inattività protrattasi per….).” Ancora più recentemente, la Suprema Corte, con ordinanza n. 31182/2021, riformando la Corte d'Appello di Roma ha affermato che: “ Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di forzata inattività il dipendente, pur se non caratterizzato da uno specifico intento persecutorio ed anche in mancanza di conseguenze sulla retribuzione, viola l'art. 2103 c.c., sussistendo in capo al lavoratore non solo il dovere ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, costituendo il lavoro non solo uno strumento di guadagno, ma anche una modalità di esplicazione del valore professionale e della dignità di ciascun cittadino;
ne consegue che la forzata inattività del lavoratore determinata dal datore di lavoro comporta un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di pagina 17 di 20 relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa.”. In merito alla prova del danno osserva l'ordinanza in parola “….. non può sottacersi l'importanza del ruolo rivestito dall'abbandono del lavoratore in uno stato di totale inattività, nella dinamica degli oneri probatori che governano la materia e che ne consentono la determinazione anche in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”. Tanto chiarito in ordine agli elementi di presuntivi idonei a provare il danno, efficacemente indicati dai lavoratori, si ritiene che per la liquidazione equitativa dello stesso, trovi -anche in questo caso-applicazione la giurisprudenza della Corte di Cassazione (come l'ordinanza n. 2676/2021) : “ la Corte di merito ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, quali il danno all'immagine, il danno esistenziale o quello morale, rilevando la carenza di specifiche allegazioni, non essendo sufficiente a tal uopo la prova della dequalificazione, connessa all'inadempimento del datore di lavoro che, nella fattispecie, aveva portato alla liquidazione del pregiudizio patito dal lavoratore quantificato nel 25% della retribuzione. Le conclusioni della Corte territoriale sono conformi al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la sussistenza del pregiudizio di natura non patrimoniale, in quanto scaturente dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti, deve essere allegata e provata dal lavoratore, non essendo configurabile alla stregua del danno "in re ipsa" (Cass. n. 29206 del 2019; Cass. n. 4886 del 2020). Né, in assenza di allegazioni circa la rilevanza costituzionale della lesione alla persona e della sua gravità, è possibile fare riferimento al procedimento per presunzioni, che richiede pur sempre la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che siano fondati su elementi diversi dal fatto in sé (Cass. n.
pagina 18 di 20 4005 del 2020 per il principio affermato) e non devono consistere in meri disagi o fastidi..”. Applicando questi principi alla vicenda degli odierni ricorrenti, valutate tutte le circostanze del caso concreto, il danno può ben essere quantificato in euro 465,74 per e euro 654,90 per , corrispondenti al 20% della Pt_2 Pt_4 rispettiva retribuzione mensile dei lavoratori per tutto il periodo di demansionamento/dequalificazione. In questi limiti, il ricorso merita accoglimento e viene deciso mediante le statuizioni di cui al dettaglio del dispositivo che segue, cui si rinvia anche per la liquidazione delle spese, ex D.M. n. 147/2022, che si pongono solidalmente a carico delle società resistenti e da distrare in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle domande azionate dai ricorrenti e e compensa le relative spese. Pt_1 Parte_3
Dichiara l'illegittimità del demansionamento subito dal ricorrente nel Pt_2 periodo che va dal 21.12.2017 sino al 17.2.2023 e condanna le società resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza ( fino al CP_2
3.8.2020 e per il periodo immediatamente successivo) al CP_1 risarcimento del danno alla professionalità subito dal ricorrente, che si quantifica nell'importo di euro 475,74 per ciascuno dei mesi di dequalificazione, corrispondente al 20% della retribuzione mensile del lavoratore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
Dichiara l'illegittimità del demansionamento subito dal ricorrente nel Pt_4 periodo che va dal 21.12.2017 sino al 17.2.2023 e condanna le società resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza ( fino al CP_2
3.8.2020 e per il periodo immediatamente successivo) al CP_1 risarcimento del danno alla professionalità subito dal ricorrente, che si quantifica nell'importo di euro 654,90 per ciascuno dei mesi di dequalificazione, corrispondente al 20% della retribuzione mensile del lavoratore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
pagina 19 di 20 condanna e a rifondere in Controparte_1 CP_2 solido ai ricorrenti e le spese di lite, liquidate in misura pari a Pt_2 Pt_4 euro 13.395,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa da distrarsi.
Roma, 27.7.2025. Il Giudice
P. AR
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Paola AR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 26019/2023 promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Avv.ti Ernesto Maria Cirillo, Francesco Cirillo e Luca Parte_4
Silvestri)
ATTORI contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (Avv. Leonardo Vesci); (già , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 CP_3
(Avv.ti Alessandro Sampaolesi, Fabio Giuseppe D'Ottavio e Andrea de Paolis)
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti introduttivi, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati FATTO E DIRITTO Con ricorso iscritto in data 1.8.2023 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio e (già Controparte_1 CP_2
per sentir accogliere nei confronti di quest'ultime le seguenti CP_3 conclusioni: “
pagina 1 di 20 Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui al premessa, anche ex art. 2103 c.c., la illegittimità delle condotte poste in essere in danno dei ricorrenti dalle convenute società in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, ed (già CP_3 Controparte_4
) in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto
[...] condannarle, in solido e/o alternativamente e/o comunque ciascuna per quanto di propria competenza e/o ragione e/o spettanza, al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno professionale equitativamente determinato nella misura di € 1.467,33 mensili per il sig. , di € Parte_1
1.266,18 mensili per il sig. di € 1.189,35 mensili per il Parte_3 sig. , di € 1.637,26 per il sig. (pari al 50% Parte_2 Parte_4 della retribuzione mensile da ultimo percepita da ciascuno degli istanti) da calcolarsi mese per mese a far data dal 21.12.2017 e sino alla cessazione del rapporto, ovvero da quella diversa data e/o per quella diversa durata e/o per quelle diverse somme e/o misure che stabilirà il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge” (cfr., in termini, pag. 24 del ricorso). si è costituita rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia il Giudice del Lavoro di Roma adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, nel merito: - rigettare integralmente il ricorso e le domande ivi avanzate in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, ridurre il quantum ex adverso preteso alla luce delle eccezioni spiegate;
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite” (cfr., in termini, pag. 23 della memoria Erickson). si è costituita chiedendo a sua volta di rigettare il ricorso e di CP_2 condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Fallito il tentativo di conciliazione, senza alcuna istruzione la causa veniva decisa con la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini di cui all'articolo 127 ter c.p.c. e previa lettura delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza.
pagina 2 di 20 In via preliminare si osserva che per quanto riguarda la posizione dei ricorrenti e va dichiarata cessata la materia del contendere, Pt_1 Parte_3 avendo gli stessi dichiarato di aver conciliato in sede sindacale e di aver rinunciato alla domanda azionata con il presente giudizio, con compensazione delle spese di lite (cfr. documento depositato telematicamente in data 20.2.2025): l'avvenuta rinuncia all'odierna domanda giudiziale comporta perciò solo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, per quanto riguarda le spese di lite tra le dette parti, la concorde richiesta delle parti in sede sindacale costituisce grave ragione per dichiarare interamente compensate le spese. Per quanto riguarda il merito delle domande azionate dai ricorrenti e Pt_2
, valgano le seguenti osservazioni. Pt_4
I lavoratori, inquadrati rispettivamente al quinto ( e sesto ( Pt_2 Pt_4 livello delle categorie professionali previste dalla contrattazione collettiva di settore, con il presente ricorso lamentano, per la parte che qui è d'interesse, di aver subito un illegittimo demansionamento, di cui deducevano nel dettaglio la gravità – attribuzione di mansioni meramente manuali ed esecutive unitamente a lunghi periodi di completa inattività -, dal 21.12.2017 fino a febbraio 2023 ( dapprima presso sino all'1.1.2018, poi con - CP_1 divenuta parte dell'odierno giudizio -da tale data e sino al 3.8.2020, CP_2
e nuovamente da tale data con sino all'intervenuto recesso, del CP_1
17.2.2023): parte ricorrente ha poi compiutamente allegato tutte le mansioni inferiori e dequalificanti attribuitegli ininterrottamente negli anni di interesse e descrivendole diffusamente nei termini che seguono, nei punti da 39 a 67 del ricorso:
“39) dal 21.12.2017 in poi, le modalità di esecuzione della prestazione non sono mutate nella sostanza, sebbene si siano registrati degli ulteriori
“peggioramenti”. 40) Ai ricorrenti che, ribadiamo, non sono stati collocati in mansioni antecedenti alla cessione o comunque corrispondenti ai Controparte_5 propri livelli di inquadramento neanche a seguito delle pronunce giudiziali, non è mai più stata attribuita alcuna attività di collaudo ed implementazione, pagina 3 di 20 essi non hanno più svolto le attività integrazione, installazione, test, configurazione ed esercizio dei nuovi apparati, non hanno più svolto mansioni corrispondenti al propri livelli inquadramentali.
41) Anche dopo il 20.12.2017, sia presso che presso a seguito CP_1 della cessione del contratto di lavoro, le attività sono state di mera manutenzione elementare, dunque neanche lontanamente corrispondenti ai livello d'inquadramento (5° e 6°) posseduti. Sulla base delle stringenti ed inderogabili precise istruzioni (cd. work order) che giungevano sul palmare, i ricorrenti si sono limitati ad eseguire attività di basso profilo.
42) Per tanto, ad onta di quanto previsto dal CCNL per il suo livello d'inquadramento (6°) il ricorrente sig. non ha svolto, alcuna attività Pt_4 per la quale fosse prescritta una consolidata preparazione, una particolare capacità professionale e gestionale, non ha ovviamente svolto alcuna funzione direttiva, tanto meno di attività complesse, le attività svolte, come si vedrà anche di seguito, non prevedevano alcuna facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, neppure minima, ed ovviamente egli non ha né guidato ne controllato settori operativi, tanto meno ha svolto funzioni specialistiche a contributo professionale autonomo e innovativo;
43) Allo stesso modo, i ricorrenti sono stati Pt_1 Pt_2 Parte_3 impiegati in mansioni non corrispondenti al proprio livello inquadramentale e che, sempre a dispetto di quanto previsto dal CCNL per i lavoratori inquadrati nel 5° livello, non prevedevano alcuna elevata conoscenza specialistiche, tanto meno autonomia e decisionalità, né del resto hanno effettuato il coordinamento e il controllo di risorse assegnate, o ha svolto compiti specialistici ad elevata tecnicalità;
44) Per il periodo alle dipendenze di “ (1.1.2018 – 3.8.2020), società da controllata al 100% nel periodo che qui rileva, i ricorrenti hanno
CP_1 lavorato sempre sulla commesse della in favore di ed
CP_1 CP_5 anche negli interventi manutentivi in favore di altre commesse di ,
CP_1 prevalentemente per l'operatore telefonico WI (anche in ragione della perdita da parte di della commessa definitivamente
CP_1 CP_5
pagina 4 di 20 cessata nel 2020), operando con le stesse modalità, e sempre sulla base degli stringenti work order che giungevano sul cellulare;
45) Nello specifico le attività svolte dai ricorrenti anche dopo il 20.12.2017, tutte di bassa manovalanza, e non corrispondenti in alcun modo al livello d'inquadramento dei ricorrenti, vengono di seguito descritte;
46) I ricorrenti dovevano effettuare la pulizia filtri, pulizia sensori fumo, pulizia griglie apparati, utilizzando pennellini, aria compressa o lavandoli con acqua, o provvedere alla sostituzione dei filtri quando richiesto. (doc. 12);
47) I ricorrenti venivano ingaggiati per la duplicazione delle chiavi dei siti (doc. 13);
48) I ricorrenti svolgeva attività di “riarmo” degli interruttori di alimentazione elettrica, che consisteva nel ripristinare l'alimentazione elettrica rialzando l'interruttore (doc. 14), in sostanza si tratta di riattivare l'interruttore della corrente elettrica (stotz) delle cabine come, per intenderci, quando a casa “salta” l'alimentazione elettrica;
49) I ricorrenti venivano utilizzati anche per accompagnare, sugli impianti, personale di altre imprese. L'attività consisteva nell'accompagnare e far accedere il personale di altre imprese all'interno dei siti che erano sprovvisti di badge aziendale del cliente finale (doc. 15).
50) I ricorrenti dovevano provvedere alla sostituzione dei filtri aria degli apparati. A seguito dell'indicazione del cliente, tramite work order, i ricorrenti provvedevano alla sostituzione del filtro con griglie. I ricorrenti, poi, dovevano provvedere a lavare il filtro sostituito, in modo che fosse riutilizzato successivamente in altro simile intervento. Essi provvedevano anche alla pulizia delle griglie di areazione, dei filtri, delle piastre, degli armadietti contenente gli apparati trasmissivi, utilizzando pennellini, aria compressa o lavandoli con acqua (doc. 16);
51) I ricorrenti venivano ingaggiati per gli allarmi di porta aperta. L'attività consisteva nella verifica di allarmi che segnalavano la porta aperta del sito, e che quasi sempre erano dovuti a danneggiamento per atto vandalico o per effrazione a scopo di furto (doc. 17). I ricorrenti si limitavano a verificare l'allarme e segnalarlo nelle note al W.O. pagina 5 di 20 52) I ricorrenti venivano impiegati per la verifica degli allarmi fumo. L'attività consisteva nella verifica di presenza di fumo nel sito ove secondo il era scattato il relativo allarme, quasi sempre dovuta a sterpaglie CP_6 bruciate nelle vicinanze (doc. 18). In caso di filtri sporchi I ricorrenti provvedevano alla pulizia dei sensori fumo, soffiando via la polvere accumulata con l'aria compressa. Anche in questo caso l'attività era di mero riscontro dell'allarme e segnalazione nelle note.
53) I ricorrenti venivano inviati sui siti per allarmi di alta temperatura. L'attività consisteva nella verifica di elevate temperature segnalate sui siti indicati nel W.O., perlopiù dovute a malfunzionamenti degli impianti di raffreddamento (condizionatori, ventilatori). Ove già segnalato nel work order I ricorrenti procedeva alla pulizia delle batterie condensanti, con pennelli ed aria compressa, o alla sostituzione di ventole di areazione, se invece sul sito si era verificato il mancato funzionamento dei condizionatori. I ricorrenti si limitavano a modificare la temperatura dei condizionatori (tipo normali split) dal comando, ed in caso di persistente malfunzionamento riportavano la segnalazione nelle note del work order in quanto poi l'intervento relativo veniva effettuato da ditte esterne (doc. 19).
54) I ricorrenti venivano ingaggiati per la sostituzione/inserimento di schede anche dette piastre o card. L'attività consisteva nella semplice sostituzione o inserimento di schede, senza alcun valore aggiunto in quanto il work order indicava esattamente la posizione della piastra. I ricorrenti si limitavano alla eventuale estrazione di quella guasta ed all'inserimento di quella indicata. Tutte le verifiche successive, di corretto funzionamento, erano demandate al personale del cliente finale che effettuava i test relativi, mentre i CP_1 ricorrenti si limitavano all'attività descritta (doc. 20);
55) I ricorrenti hanno poi dovuto, a seguito di ordini ricevuti, provvedere quali veri e propri magazzinieri ad eseguire l'inventario del magazzino, al ritiro e consegna sistematico, presso i corrieri, delle piastre e materiale nuovo o da inviare in riparazione, caricando e scaricando il materiale dalle auto aziendali, preparando ed imballando il materiale da spedire, chiudere (o disimballare) i pacchi, inserire i recapiti ed indirizzi;
pagina 6 di 20 56) Ancora sono stati impiegati come “corrieri”, quindi hanno provveduto al ritiro dai magazzini di materiale di scorta da consegnare ad altri colleghi o, viceversa hanno provveduto a ritirare materiale sostituito per portarlo poi nei magazzini per lo smaltimento;
57) In aggiunta a quanto sopra, i ricorrenti hanno anche dovuto provvedere alla sostituzione sui siti delle batterie segnalate vecchie o assenti, ed al posizionamento delle batterie nuove. Trattasi di batterie industriali del peso di circa 60 kg ciascuna, che i ricorrenti rimuovevano, trasportava manualmente nelle auto aziendali, da cui prelevava le nuove da posizionare.
58) I ricorrenti venivano utilizzati anche per sostituire cavi o stotz non funzionati o usurati;
59) I ricorrenti, degradati da tecnici ad elettricisti, dovevano fissare i fili di massa, ossia la c.d. messa a terra.
60) Dovevano poi montare e riparare le maniglie degli armadi contenenti gli apparati.
61) Il ricorrenti hanno provveduto, in particolare per le lavorazioni in favore del cliente “Windtre”, al trasporto in vari siti di componenti di apparati trasmissivi e ricettivi, limitandosi al “montaggio” e fissaggio sulle superfici tramite trapano e viti, di antenne e cavi ecc., montaggio a parete dei tubi corrugati e delle canaline per il passaggio dei cavi. Il tutto senza eseguire alcuna configurazione, connessione, collaudo, test o verifica, che era invece demandata ai tecnici o consulenti legati alla commessa Windtre. Veniva quindi in sostanza utilizzati come meri operai;
62) Come comprovato anche dai work order, le attività dequalificanti di basso profilo professionale erano assegnate quotidianamente.
63) Dunque, anche dal 01.01.2018, data della cessione ad e fino al reintegro in , comunicato dalla stessa in data 03.08.2020, CP_1 conseguente alla dichiarata illegittimità della cessione, le descritte attività sono proseguite. Si tenga conto che ino ad aprile 2021 era controllata al 100% da , ed ha sempre lavorato in regime di “mono committenza” CP_1 per la controllante TEI, in condizione di totale integrazione con quest'ultima (doc. 21). pagina 7 di 20 64) In sostanza, come già accertato con il duplice accertamento intervenuto, i ricorrenti hanno perso ogni conoscenza divenuta obsoleta, sono stati completamente allontanati da ogni aggiornamento sui nuovi prodotti, sulle nuove tecnologie, sui nuovi processi ed applicativi, dai quali sono rimasti esclusi.
65) Per i ricorrenti, a seguito della riammissione in comunicata il CP_1
03/08/2020, vi è stata la più totale inattività sino al recesso del rapporto. Essi sono rimasti totalmente inattivi, letteralmente senza più assegnazione da parte di di alcuna mansione. CP_1
66) A riprova di quanto sopra a decorrere dal 15.10.2020 gli è stato anche revocato l'uso dell'auto aziendale (cfr. doc. 22), da sempre in dotazione per raggiungere i vari siti d'intervento, e nello stesso periodo viene richiesta la restituzione dei DPI (doc. 23) e delle attrezzature e dispositivi abitualmente in dotazione, mai più nuovamente forniti
67) La situazione di totale privazione di mansioni in cui sono stati lasciati i ricorrenti, è rimasta invariata sino al recesso del rapporto, comunicato da con nota del 17.2.2023” (cfr., in termini, pagg.
7-10 del ricorso). CP_1
A fronte di queste allegazioni si è difesa Controparte_1 allegando, circostanza in buona parte smentita per tabulas, che i ricorrenti non sarebbero mai rimasti senza mansioni adeguate ai loro livelli. A suo avviso, i ricorrenti rivendicherebbero infondatamente il risarcimento del danno alla professionalità per il periodo in cui sono rimasti fuori dall'Azienda a seguito del licenziamento collettivo dichiarato illegittimo avendo ottenuto, oltre alla reintegra, anche la condanna della al CP_1 pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 della L. n. 300/70, la quale dovrebbe essere considerata omnicomprensiva anche per quanto riguarda il danno alla professionalità lamentato dai lavoratori. Comunque non vi sarebbe prova del danno neanche per i restanti periodi. Le pur suggestive argomentazioni della difesa non risultano CP_1 condivisibili, non potendosi ritenere che il pagamento della predetta indennità impedisca al lavoratore di avere subito un danno “diverso e ulteriore”: come evidenziato dalla giurisprudenza, tra questi danni diversi e ulteriori, rispetto a pagina 8 di 20 quelli già indennizzati attraverso l'attribuzione dell'indennità risarcitoria, che il lavoratore può dimostrare vi è proprio quello alla professionalità (cfr., per tutte, Cass. ordinanza n. 29335 del 23.10.2023) che, anche in questo caso, può essere provato con presunzioni pure rispetto al periodo che va dal licenziamento collettivo sino alla sentenza che lo ha annullato.
sostiene poi, al fine di escludere il danno alla professionalità, che i CP_1 ricorrenti avrebbero continuato, come gli altri lavoratori, a frequentare i corsi di formazione promossi dall'Azienda, ma poi non specifica in alcun modo di quali corsi si sarebbe trattato, e non li ha in alcun modo documentati. Per il resto, si limita ad indicare genericamente gli incarichi che CP_1 sarebbero stati affidati ai ricorrenti senza specificare in alcun modo il reale contenuto delle attività da loro svolte e senza preoccuparsi di provare che queste attività fossero realmente conformi al livello di inquadramento dei lavoratori. E' vero che il nuovo testo dell'art. 2103 codice civile non fa più riferimento al requisito dell'equivalenza tra le ultime mansioni svolte e quelle di nuova assegnazione: al datore di lavoro è quindi attribuita la facoltà di modificare unilateralmente le mansioni a condizione però che le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale. Ciò significa che, se in base al contratto collettivo il mutamento di mansioni non comporta alcuna variazione di livello e categoria, non sussiste alcun limite nell'assegnazione di nuove mansioni ad eccezione della non discriminazione. Tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione (tra le numerose altre: Cass.n. 3422/2016, 17365/2018, n. 23325/2023 e n. 6275/2024) è del tutto consolidata nell'affermare che qualora il lavoratore alleghi, come nel caso di specie, un demansionamento professionale riconducibile a un inesatto adempimento dell'obbligo posto dall'art. 2103 c.c. a carico del datore di lavoro, è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento, e cioè oggi che le mansioni, pur se inferiori alle precedenti, siano corrispondenti al formale livello di inquadramento del lavoratore.
pagina 9 di 20 Prova che non ha nemmeno realmente richiesto stante la genericità CP_1 delle sue istanze istruttorie e l'omessa specificazione del reale contenuto delle attività svolte dai lavoratori. Dall'altra parte, rispetto al periodo in cui i ricorrenti ha lavorato in concreto presso oggi la difesa di quest'ultima società ha sostenuto in CP_2 giudizio di averli “ufficialmente assegnati al gruppo di lavoro dei “Field Technicians” addetti alla Area Sud e, in particolare, con competenza territoriale della Regione Sicilia” (cfr., in termini, pag. 3 del ricorso), all'interno del quale “gruppo dei “Field Technicians”, i ricorrenti nel loro ruolo di “Tecnico di manutenzione e assistenza di rete” si sono occupati delle attività di lavoro di gestendo e garantendo le attività di Parte_5 manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati e della rete dati e fonia e occupandosi altresì delle attività di implementazione e collaudo sulla rete H3G (poi WI) e TIM attraverso test, misure, analisi e verifiche sugli apparati di nuova installazione.
5. Le suddette attività di implementazione e collaudo sulla rete H3G (poi WI) assegnate dalla i ricorrenti hanno consentito a questi ultimi di migliorare ed implementare le proprie competenze professionali, anche attraverso l'apprendimento sul campo.
6. I ricorrenti hanno altresì continuato ad occuparsi delle attività di primo intervento su impianti tecnologici quali, a titolo esemplificativo, condizionatori, stazioni di energia, impianti di messa a terra, quadri di protezione e batterie di back up.
7. In aggiunta alle suddette attività di manutenzione demandate al suo gruppo di lavoro, i ricorrenti si sono occupati altresì dell'intera gestione dei fornitori cd. “ASP - Approved Service Provider” – per tali intendendosi le società certificate dalla committente – che, operando generalmente CP_1 attraverso specifiche squadre di propri operai, svolgono le attività che il personale non può effettuare quali, a titolo esemplificativo, andare CP_1 in quota per riconnettorizzare un cavo, sostituire una fibra, lavorare su stazioni di Energia o condizionatori etc. In tale contesto, l'attività di gestione degli ASP affidata ai ricorrenti consisteva nelle seguenti fasi: - apertura pagina 10 di 20 dell'ingaggio tramite WO-Work Order;
- pianificazione dell'intervento direttamente con il cliente;
- monitoraggio dello status di avanzamento dell'intervento; - garantire la risoluzione del problema;
- comunicazione dell'esito dell'intervento al cliente finale;
- consuntivazione dell'attività (con chiusura WO) per il riconoscimento economico al fornitore stesso. 8. Nel mese di novembre 2018, assegnava i ricorrenti alla gestione e monitoraggio del progetto strategico della committente
[...] denominato “WI RAN2 Consolidation” che Controparte_1 consisteva negli swap/sostituzioni degli apparati Radio ZTE con nuovi apparati, per l'appunto, denominati “Enclusore 6140/6150”. CP_1
9. Al fine di consentire ai ricorrenti di svolgere correttamente le suddette attività di lavoro nell'ambito del suddetto progetto aziendale, era necessario che questi ultimi acquisissero le competenze professionali e tecniche richieste per l'utilizzo del nuovo apparato radio “Enclusore 6140/6150”. Anche in questo caso si tratta di allegazioni anche istruttorie del tutto generiche non comprendendosi proprio quali sarebbero state le competenze elevate per lo svolgimento dell'attività di né indica in concreto a CP_2 quali progetto formativi e corsi di formazione abbiano partecipati i ricorrenti, pur deducendone concretamente l'espletamento. Tanto chiarito, va evidenziato che, appartengono al sesto livello, in cui è inquadrato il ricorrente i lavoratori in possesso di“…elevata e Pt_4 consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo” e appartengono al quinto livello, in cui è inquadrato il ricorrente “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità Pt_2 professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli pagina 11 di 20 nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”.
Come si vede, la declaratoria contrattuale richiede per un livello lo svolgimento di funzioni direttive e per l'altro adeguata autonomia e decisionalità, che le allegazioni istruttorie di entrambe le società resistenti non sono in alcun modo idonee a dimostrare, non comprendendosi proprio in che cosa sarebbero consistiti “i progetti strategici” che la società avrebbe assegnato ai lavoratori. Da queste stesse allegazioni non emerge affatto che il ricorrente abbia avuto vere funzioni direttive con guida e controllo Pt_4 di settori operativi, né che il ricorrente abbia avuto coordinamento e Pt_2 controllo di risorse assegnategli. Requisiti che non si ricavano nemmeno dalla documentazione prodotta dalle resistenti. Se quindi dette allegazioni istruttorie delle convenute non sono assolutamente idonee a dimostrare l”esatto adempimento”, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la dequalificazione non può essere negata e deve ritenersi pienamente dimostrata. Infatti: “l'adibizione a compiti rientranti tra quelli ricompresi nell'ambito di un livello di inquadramento inferiore nella scala classificatoria della contrattazione collettiva è sintomatica di una violazione dell'art. 2103 c.c. (mansioni del lavoratore), non superando quella prima verifica formale sulla ricomprensione in astratto delle mansioni mutate nella categoria di inquadramento del lavoratore che la giurisprudenza di legittimità richiede ai fini di un esito positivo del giudizio di "equivalenza” (Corte di Cassazione sent. n. 3485/2016 - v.re anche Cass. 4 marzo 2014, n. 4989; Cass. 26 gennaio 2010, n. 4585; Cass. 14 giugno 2013, n. 15010; Cass. 3 febbraio 2015, n. 1916). Nel caso di specie manca nelle mansioni svolte dai ricorrenti nel periodo per cui è causa la corrispondenza rispetto a quanto previsto nei livelli inquadramentali di appartenenza dei lavoratori.
pagina 12 di 20 Quanto poi alla contestata esistenza del danno, è noto che, secondo il prevalente orientamento della Cassazione, questo, pur non potendo essere considerato in re ipsa, può ben essere provato con presunzioni: “la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell'art. 2729 c.c. anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché a tal fine possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata qualificazione (cfr. Cass. n. 14729 del 2006; Cass. n. 29832 del 2008; da ultimo, fra le tante, cfr.Cass. n. 3822 del 2021). La Corte di merito, pur richiamando i suddetti orientamenti, ha però in modo non condivisibile ritenuto non allegato il patito danno, non applicando correttamente, attraverso un prudente apprezzamento, il procedimento presuntivo da cui risalire al fatto ignoto (esistenza del danno) da quello noto (dimostrazione comunque di una dequalificazione accertata per le ragioni esplicitate nella gravata pronuncia) e non considerando, altresì, che le circostanze poste a fondamento della pretesa, da cui potere desumere la perdita di alcuni tratti qualificanti la professionalità del lavoratore, erano state evidenziate nel ricorso introduttivo. Posto che la prova del danno può essere tratta anche attraverso la allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, la Corte non ha valutato, quali elementi presuntivi, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata dell'adibizione alle mansioni…., … tutte caratteristiche specifiche dell'attività svolta dalla allegate nel ricorso introduttivo del giudizio (come riprodotto nel ricorso per cassazione) e suscettibili di valutazione ai fini dell'accertamento di un danno professionale, sia nel profilo di un eventuale deterioramento della capacità acquisita sia nel profilo di un eventuale mancato incremento del bagaglio professionale” (così Cass. n. 6275/2024). Nel caso di specie gli elementi presuntivi del danno, contrariamente a quanto eccepito dalle convenute, sono stati ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso: la durata della condotta, di oltre cinque anni;
l'evoluzione del settore pagina 13 di 20 delle telecomunicazioni anche e soprattutto sotto il profilo tecnologico;
il depauperamento delle conoscenze e competenze acquisite, e l'impossibilità di maturarne di nuove, anche rispetto alle stesse evoluzioni tecnologiche e del mercato del lavoro;
la gravità atteso il disvalore delle nuove mansioni;
l'anzianità di servizio dell'istante di almeno 13 anni all'epoca dei fatti, parametro certo per valutarne le competenze acquisite;
l'impossibilità di aggiornamento professionale e quindi di accrescere ed aggiornare il bagaglio professionale;
il valore dei precedenti accertamenti giudiziari. A ciò si aggiunga la stessa declaratoria contrattuale che espressamente afferma , all'articolo 23 che “in relazione alle caratteristiche di competitività e globalità dei mercati di riferimento ed alla connessa esigenza di sostenere efficacemente l'evoluzione delle dinamiche organizzative aziendali, le parti intendono promuovere, tramite il sistema di inquadramento professionale, l'arricchimento e lo sviluppo delle specifiche professionalità del settore in un'ottica di valorizzazione dell'apporto professionale delle risorse umane e dell'apprezzamento delle specificità di ruolo generate dai processi di innovazione tecnologica, organizzativa e produttiva.
2. In tale contesto, valore preminente viene attribuito alla formazione professionale intesa come l'insieme degli interventi atti a realizzare una piena ed efficace espressione del ruolo. Tali interventi si esprimono sia nello sviluppo di un sistema di competenze mirato a mantenere ed aggiornare le conoscenze e le capacità operative, sia nel consolidamento delle capacità di interagire con l'innovazione e la complessità tecnico-organizzativa…”; Nello stesso modo la Suprema Corte, ad esempio con le sentenze nn. 8056/2011; 4991/2011, ha confermato due pronunzie rese dalla Corte di Appello di Napoli 7901/2005; Controparte_7
s.n. 6910/2005), chiarendo che: “…La Corte d'appello Controparte_8 ha poi considerato…e che l'esistenza e l'entità del danno possono in via presuntiva desumersi anche dalla durata della dequalificazione e dall'anzianità di servizio dello stesso lavoratore…”. D'identico tenore risulta la più recente ordinanza della Cassazione n. 15463/21.
pagina 14 di 20 Sull'evoluzione del settore delle telecomunicazioni, la durata, la impossibilità di acquisire nuove competenze la Corte di appello di Milano con la sentenza n 1607/2019 ha affermato: “Non è contestato che la sig.ra … è stata addetta alle mansioni di addetta al call center, non ha alcuna conoscenza e neppure gestisce le relazioni tra i vari organismi aziendali, non ha potuto maturare quelle esperienze e conoscenze tali da poter svolgere compiti di progettazione/realizzazione impianti, gestire attività amministrative e/o commerciali complesse, collaborare nelle attività di ricerca e studio;
né che le è stato, sostanzialmente, impedito uno sviluppo della carriera professionale, al fine di ricoprire un ruolo di coordinamento e/o specialistico, acquisire le necessarie e prescritte competenze professionali per svolgere un ruolo, quale quello direttivo, cui sono preposti i lavoratori inquadrati nel 6 livello del CCNL, né che si è sottolineata l'importanza dell'aggiornamento, della formazione professionale, della valorizzazione della risorsa lavoro, in un settore in così rapida evoluzione, quale è quello delle telecomunicazioni, con riferimenti puntuali alle disposizioni del CCNL di categoria. Ad avviso del Collegio le allegazioni fornite dall'appellante costituiscono elemento sufficiente per integrare le necessarie presunzioni da cui dedurre l'esistenza del danno patrimoniale subito in conseguenza del lungo protrarsi nel tempo della evidente ed incontestata dequalificazione derivante dalla mancata adibizione dell'appellante a quelle mansioni ascrivibili al livello contrattuale riconosciuto giudizialmente alla stessa alle quali non è mai stata assegnata da Telecom, che dal suo canto, si è limitata ad affermare di avere proposto un trasferimento mai accettato che è circostanza irrilevante per escludere quell'inadempimento che non ha consentito il mantenimento e lo sviluppo del bagaglio di competenze tecniche acquisito dalla lavoratrice”. Sulla durata della condotta dequalificante ed il disvalore ( , la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7483/2020 ha Parte_6 poi ribadito che: “E' ben vero che il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma esso può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi pagina 15 di 20 e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr. Cass. 03/01/2019 n. 21) e nella specie l'accertamento del demansionamento era riconducibile a giudizi già definiti e passati in giudicato;
nessuna modifica alle mansioni era intervenuta e la Corte ha correttamente presunto l'esistenza di un depauperamento professionale in ragione del lungo arco temporale per il quale si è protratto tenendo conto della natura delle mansioni svolte (cfr. anche Cass. n. 25473 del 2018 e Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 11/07/2018) 12/10/2018, n. 25473)”. Sempre sulla qualità e quantità delle mansioni assegnate e la durata del demansionamento anche la Corte d'Appello Roma (Sent., 09/12/2020) ha statuito: “10.7. In punto di prova del relativo danno, da tempo la giurisprudenza di legittimità, non tenuta in adeguato conto del Tribunale per come censurato nel gravame, ha affermato che il lavoratore può anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento e/o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (ex plurimis da ultimo Cass. 24585/2019, Cass. n. 19923/2019). 10.8 Tali elementi, per come già sopra evidenziato, sussistono tutti e tutti concorrono univocamente a ritenere, contrariamente a quanto affermato nella gravata sentenza, dimostrata la lesione alla professionalità degli appellanti nella duplice accezione, che pure si rinviene nella giurisprudenza, sia del loro bagaglio professionale e delle utilità che dallo stesso avrebbero potuto e possono trarne sia dell'immagine nel contesto ambientale in cui operano.” E' vero poi che lo stesso giudice di legittimità ha più volte ribadito la gravità del demansionamento derivante da forzata inattività, tra le altre con l'ordinanza n° 7963/2012: “Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola l'art. 2103 cod. civ., pagina 16 di 20 ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza;
tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo e tale lesione produce automaticamente un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa”. Sempre la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17932/2015, ha ulteriormente chiarito che: “Sebbene ai fini del riconoscimento del danno, anche patrimoniale, da demansionamento, è sempre necessaria la prova del pregiudizio subito, tale prova può essere anche presuntiva, non costituendo le presunzioni un mezzo di rango secondario nella gerarchia degli strumenti di prova, ben potendo pertanto essere impiegate anche in via esclusiva dal giudice per la formazione del suo convincimento (nella specie, è stato ritenuto provato il danno da lesione alla professionalità del lavoratore in ragione della sostanziale inattività protrattasi per….).” Ancora più recentemente, la Suprema Corte, con ordinanza n. 31182/2021, riformando la Corte d'Appello di Roma ha affermato che: “ Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di forzata inattività il dipendente, pur se non caratterizzato da uno specifico intento persecutorio ed anche in mancanza di conseguenze sulla retribuzione, viola l'art. 2103 c.c., sussistendo in capo al lavoratore non solo il dovere ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, costituendo il lavoro non solo uno strumento di guadagno, ma anche una modalità di esplicazione del valore professionale e della dignità di ciascun cittadino;
ne consegue che la forzata inattività del lavoratore determinata dal datore di lavoro comporta un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di pagina 17 di 20 relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa.”. In merito alla prova del danno osserva l'ordinanza in parola “….. non può sottacersi l'importanza del ruolo rivestito dall'abbandono del lavoratore in uno stato di totale inattività, nella dinamica degli oneri probatori che governano la materia e che ne consentono la determinazione anche in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”. Tanto chiarito in ordine agli elementi di presuntivi idonei a provare il danno, efficacemente indicati dai lavoratori, si ritiene che per la liquidazione equitativa dello stesso, trovi -anche in questo caso-applicazione la giurisprudenza della Corte di Cassazione (come l'ordinanza n. 2676/2021) : “ la Corte di merito ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, quali il danno all'immagine, il danno esistenziale o quello morale, rilevando la carenza di specifiche allegazioni, non essendo sufficiente a tal uopo la prova della dequalificazione, connessa all'inadempimento del datore di lavoro che, nella fattispecie, aveva portato alla liquidazione del pregiudizio patito dal lavoratore quantificato nel 25% della retribuzione. Le conclusioni della Corte territoriale sono conformi al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la sussistenza del pregiudizio di natura non patrimoniale, in quanto scaturente dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti, deve essere allegata e provata dal lavoratore, non essendo configurabile alla stregua del danno "in re ipsa" (Cass. n. 29206 del 2019; Cass. n. 4886 del 2020). Né, in assenza di allegazioni circa la rilevanza costituzionale della lesione alla persona e della sua gravità, è possibile fare riferimento al procedimento per presunzioni, che richiede pur sempre la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che siano fondati su elementi diversi dal fatto in sé (Cass. n.
pagina 18 di 20 4005 del 2020 per il principio affermato) e non devono consistere in meri disagi o fastidi..”. Applicando questi principi alla vicenda degli odierni ricorrenti, valutate tutte le circostanze del caso concreto, il danno può ben essere quantificato in euro 465,74 per e euro 654,90 per , corrispondenti al 20% della Pt_2 Pt_4 rispettiva retribuzione mensile dei lavoratori per tutto il periodo di demansionamento/dequalificazione. In questi limiti, il ricorso merita accoglimento e viene deciso mediante le statuizioni di cui al dettaglio del dispositivo che segue, cui si rinvia anche per la liquidazione delle spese, ex D.M. n. 147/2022, che si pongono solidalmente a carico delle società resistenti e da distrare in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle domande azionate dai ricorrenti e e compensa le relative spese. Pt_1 Parte_3
Dichiara l'illegittimità del demansionamento subito dal ricorrente nel Pt_2 periodo che va dal 21.12.2017 sino al 17.2.2023 e condanna le società resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza ( fino al CP_2
3.8.2020 e per il periodo immediatamente successivo) al CP_1 risarcimento del danno alla professionalità subito dal ricorrente, che si quantifica nell'importo di euro 475,74 per ciascuno dei mesi di dequalificazione, corrispondente al 20% della retribuzione mensile del lavoratore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
Dichiara l'illegittimità del demansionamento subito dal ricorrente nel Pt_4 periodo che va dal 21.12.2017 sino al 17.2.2023 e condanna le società resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza ( fino al CP_2
3.8.2020 e per il periodo immediatamente successivo) al CP_1 risarcimento del danno alla professionalità subito dal ricorrente, che si quantifica nell'importo di euro 654,90 per ciascuno dei mesi di dequalificazione, corrispondente al 20% della retribuzione mensile del lavoratore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
pagina 19 di 20 condanna e a rifondere in Controparte_1 CP_2 solido ai ricorrenti e le spese di lite, liquidate in misura pari a Pt_2 Pt_4 euro 13.395,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa da distrarsi.
Roma, 27.7.2025. Il Giudice
P. AR
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