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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 31/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 581/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in data 23 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. r.g. 581/2023, promossa da:
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONTUMACE
***
Con ricorso tempestivamente proposto, ex artt. 281 decies c.p.c., 84 e 170 D.P.R. n.
115/2002, l'avv. ha proposto opposizione al decreto di rigetto Parte_1 dell'istanza di liquidazione dell'aumento del 30% (per l'assistenza di più parti aventi stessa posizione processuale) dell'importo di € 960,00 già liquidato per l'attività professionale prestata in qualità di difensore d'ufficio ex art. 97 comma IV c.p.p. (in atti meglio indicato), deducendo:
- che con istanza depositata il 16.2.2023 ha reiterato la richiesta di liquidazione dell'ulteriore somma di € 288,00 pari al 30% dell'importo di € 960,00, già richiesto con l'originaria istanza di liquidazione ex art. 117 dpr 115/02 del 03.08.2020 e non liquidato con il decreto di liquidazione dei compensi a difensore d'ufficio datato
11.01.2023, notificato al difensore il 13.01.2023;
- che la sopra richiamata istanza è stata rigettata con il provvedimento impugnato emesso il 22.02.2023, notificato al difensore in data 23.02.2023, con la seguente pagina 1 di 2 motivazione: “Visto: si conferma il provvedimento di liquidazione datata 11.01.23, essendo già compreso di aumento”.
Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto impugnare il decreto di liquidazione emesso in data 11.01.2023, notificato al difensore in data 13.01.2023, con il quale venivano liquidato in favore dell'avv. l'importo complessivo di € 960,00 a titolo di compensi Parte_1
professionali per l'attività prestata in qualità di difensore d'ufficio degli imputati e nel procedimento penale n. 207/17 R.G.T.. Controparte_2 CP_3
Il sopra richiamato decreto di liquidazione del 11.01.2023 notificato il 13.01.2023, non essendo stato impugnato nel termine di 30 giorni dalla notifica (ovvero entro il
12.02.2023), è diventato definitivo.
Invero, con l'istanza di liquidazione dell'aumento del 30 per cento del 07.02.2023 il ricorrente ha sostanzialmente domandato la modifica del decreto datato 11.01.2023, sul presupposto che il Giudice penale “non ha provveduto a liquidare l'aumento del
30 per cento dell'importo di € 960,00 pari ad € 288,00”.
Detta istanza è stata rigettata con il provvedimento impugnato del 22.02.2023, con il quale il Giudice penale ha confermato il decreto di liquidazione datata 11.01.2023.
Ne consegue l'inammissibilità della proposta opposizione, perché tardivamente proposta con ricorso depositato in data 19.03.2023, ben oltre la scadenza del termine di 30 giorni per proporre opposizione al decreto di liquidazione datato 11.01.2023, notificato il 13.01.2023 e divenuto definitivo in data 12.01.2023.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ex artt. 281 decies c.p.c., 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 da contro il Parte_1 Controparte_1
, rimasto contumace, così decide:
[...]
1. dichiara inammissibile l'opposizione;
2. nulla sulle spese.
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in data 23 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. r.g. 581/2023, promossa da:
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONTUMACE
***
Con ricorso tempestivamente proposto, ex artt. 281 decies c.p.c., 84 e 170 D.P.R. n.
115/2002, l'avv. ha proposto opposizione al decreto di rigetto Parte_1 dell'istanza di liquidazione dell'aumento del 30% (per l'assistenza di più parti aventi stessa posizione processuale) dell'importo di € 960,00 già liquidato per l'attività professionale prestata in qualità di difensore d'ufficio ex art. 97 comma IV c.p.p. (in atti meglio indicato), deducendo:
- che con istanza depositata il 16.2.2023 ha reiterato la richiesta di liquidazione dell'ulteriore somma di € 288,00 pari al 30% dell'importo di € 960,00, già richiesto con l'originaria istanza di liquidazione ex art. 117 dpr 115/02 del 03.08.2020 e non liquidato con il decreto di liquidazione dei compensi a difensore d'ufficio datato
11.01.2023, notificato al difensore il 13.01.2023;
- che la sopra richiamata istanza è stata rigettata con il provvedimento impugnato emesso il 22.02.2023, notificato al difensore in data 23.02.2023, con la seguente pagina 1 di 2 motivazione: “Visto: si conferma il provvedimento di liquidazione datata 11.01.23, essendo già compreso di aumento”.
Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto impugnare il decreto di liquidazione emesso in data 11.01.2023, notificato al difensore in data 13.01.2023, con il quale venivano liquidato in favore dell'avv. l'importo complessivo di € 960,00 a titolo di compensi Parte_1
professionali per l'attività prestata in qualità di difensore d'ufficio degli imputati e nel procedimento penale n. 207/17 R.G.T.. Controparte_2 CP_3
Il sopra richiamato decreto di liquidazione del 11.01.2023 notificato il 13.01.2023, non essendo stato impugnato nel termine di 30 giorni dalla notifica (ovvero entro il
12.02.2023), è diventato definitivo.
Invero, con l'istanza di liquidazione dell'aumento del 30 per cento del 07.02.2023 il ricorrente ha sostanzialmente domandato la modifica del decreto datato 11.01.2023, sul presupposto che il Giudice penale “non ha provveduto a liquidare l'aumento del
30 per cento dell'importo di € 960,00 pari ad € 288,00”.
Detta istanza è stata rigettata con il provvedimento impugnato del 22.02.2023, con il quale il Giudice penale ha confermato il decreto di liquidazione datata 11.01.2023.
Ne consegue l'inammissibilità della proposta opposizione, perché tardivamente proposta con ricorso depositato in data 19.03.2023, ben oltre la scadenza del termine di 30 giorni per proporre opposizione al decreto di liquidazione datato 11.01.2023, notificato il 13.01.2023 e divenuto definitivo in data 12.01.2023.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ex artt. 281 decies c.p.c., 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 da contro il Parte_1 Controparte_1
, rimasto contumace, così decide:
[...]
1. dichiara inammissibile l'opposizione;
2. nulla sulle spese.
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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