TAR Milano, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 680
TAR
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2024
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TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento per carenza del presupposto

    Le tettoie hanno funzione protettiva, sono di modesta entità, non alterano la sagoma dell'edificio né creano nuovi volumi abitabili. Rientrano pertanto nell'edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001. L'amministrazione non ha fornito una motivazione esaustiva e un'istruttoria adeguata per qualificare l'intervento come abuso edilizio.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 3, 5, 6 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per carenza, insufficienza, inadeguatezza e incompletezza dell’istruttoria; eccesso di potere per carenza, insufficienza, illogicità, contraddittorietà, incongruenza e perplessità della motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti

    L'accoglimento del primo motivo di ricorso, per il suo carattere dirimente e assorbente, esime dall'esame delle ulteriori censure sollevate dal ricorrente, relative ai vizi di istruttoria e di motivazione dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 680
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 680
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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