Ordinanza cautelare 3 dicembre 2024
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00680/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02908/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2908 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Gaffuri, Jacopo Ratti, con domicilio eletto presso lo studio Federico Gaffuri in Milano, largo Augusto 3;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati AR Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. prot. -OMISSIS-, con il quale il Dirigente dell’Unità Servizi Tecnici Generali ha intimato al dott. -OMISSIS-, proprietario dell’unità immobiliare sita al sesto e settimo piano del condominio ubicato in Milano, via -OMISSIS-, di “ripristinare la situazione legittimata rimuovendo le due tettorie rigide poste a copertura dei balconi, o presentare idoneo titolo edilizio, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla notifica della presente”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, dipendente o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. GI OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario di un’unità immobiliare, di superficie complessiva pari a mq 65, posta al sesto e settimo piano del condominio ubicato in Milano, via -OMISSIS-.
Nel novembre 2009, ha installato due tettoie ricurve in policarbonato compatto grigio, della dimensione, rispettivamente, di cm 250x120 e 108x100, entrambe con un lato lungo fissato al muro esterno dell’immobile e libere sui restanti tre lati e aventi la funzione esclusiva di garantire riparo e protezione dagli agenti atmosferici alle parti dei due balconi non coperte dal tetto condominiale.
Su segnalazione del proprietario dell’unita abitativa sottostante a quella appartenente al sig. -OMISSIS-, la Polizia locale ha eseguito, in data 16.03.2016, un sopralluogo volto a verificare lo stato dei luoghi e la legittimità delle due tettoie installate dal ricorrente.
A seguito del sopralluogo, la Direzione Centrale Sviluppo del Territorio, Settore sportello unico per l’edilizia, Servizio interventi edilizi minori ha adottato, in data 09.8.2016, il provvedimento P.G. -OMISSIS-.
Con tale atto si evidenziava la natura abusiva delle stesse e si invitava il proprietario responsabile “ alla messa in pristino dei luoghi, entro TRENTA giorni dal ricevimento della presente, attraverso la rimozione dei manufatti abusivamente realizzati ”.
Parte ricorrente ha presentato le proprie osservazioni con lettera raccomandata a.r. del 7 novembre 2016.
All’esito delle osservazioni, il ricorrente richiedeva, altresì, la possibilità di regolarizzare l’intervento.
Sulla base di una CTU, espletata nel corso del giudizio civile incardinato dal proprietario sottostante, veniva evidenziato che la posizione avrebbe potuto essere sanata con versamento della sanzione di € 1000,00. La “ necessità di una sanatoria con pagamento di una sanzione ”, inoltre, era sottolineata anche nell’ordinanza emessa in data 2 luglio 2016 dal Tribunale ordinario di Milano che ha rigettato il ricorso proposto nei confronti del sig. -OMISSIS-.
Sulla base di quanto sopra osservato, quindi, il ricorrente provvedeva a versare al Comune, mediante bollettino postale, la somma di euro 1000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
A seguito del versamento della sanzione il predetto procedimento P.G. -OMISSIS- non ha avuto più seguito.
Nell’anno 2022, il Condominio di via -OMISSIS- ha deliberato di eseguire lavori di manutenzione delle facciate.
Al fine di consentire tale intervento, il ricorrente ha temporaneamente rimosso le due tettoie; queste ultime, poi, una volta ultimati i lavori (ovvero nei primi mesi dell’anno 2023) sono state ricollocate nella medesima posizione.
Su ulteriore segnalazione del proprietario dell’immobile sottostante a quello abitato dal sig. -OMISSIS-, la Direzione Urbana Comando Decentrato 5 ha eseguito, in data 03.05.2023, un nuovo sopralluogo volto a verificare lo stato dei luoghi e la legittimità delle due tettorie riposizionate sui balconi dal ricorrente.
Con atto prot. 05/07/2023.0364273.U il Comune di Milano ha comunicato al ricorrente che, nel corso del sopralluogo effettuato il 03.05.2023, è stata accertata dai funzionari agenti “ l’avvenuta installazione di n. 2 tettoie rigide a copertura di due balconi dell’unità abitativa di Sua proprietà, situata al sesto piano dell’edificio in oggetto” e che “Effettuate le prime verifiche d’ufficio, e vista anche la corrispondenza pregressa: comunicazione di Avvio del Procedimento del 02/05/2016, la Sua risposta del 12/07/2016, e le successive Sue controdeduzioni del 07/11/2016 …….. le opere realizzate: installazione di due tettorie rigide, appaiono prive di idoneo titolo edilizio, come prescritto dalla normativa vigente ”. Nel predetto atto, inoltre, si assegna “ il termine di gg. TRENTA dalla notifica della presente per fornire eventuale documentazione idonea a dimostrare la liceità delle opere effettuate o a presentare un adeguato progetto a sanatoria. In assenza della presentazione di idoneo titolo edilizio o di presentazione di progetto a sanatoria si darà avvio al procedimento sanzionatorio ”.
Con lettera datata 31.07.2023 indirizzata all’Ufficio comunale procedente, il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni.
Con l’ordinanza n. prot. 16/09/2024.04722833.U, , il Dirigente dell’Unità Servizi Tecnici Generali, Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, del Comune di Milano ha intimato al ricorrente, quale proprietario dell’unità immobiliare sita al sesto e settimo piano del condominio ubicato in Milano, via -OMISSIS-, di “ ripristinare la situazione legittimata rimuovendo le due tettorie rigide poste a copertura dei balconi, o presentare idoneo titolo edilizio, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla notifica della presente ”, avvertendo che “ In difetto di regolarizzazione entro il termine sopra concesso, saranno adottati i provvedimenti previsti dalla normativa in materia ”.
Con ricorso, munito d’istanza cautelare, notificato in data 04.11.2024 e regolarmente depositato, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe meglio precisati deducendo i seguenti motivi di ricorso:
1. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 6 bis, 10, 22, 23 e 27 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380; violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 67 del Regolamento edilizio del Comune di Milano, approvato con deliberazione consigliare del 20 luglio 1999 e s.m.; violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del Regolamento edilizio del Comune di Milano, approvato con deliberazione consigliare n. 9 del 14 aprile 2014 e s.m.; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 delle Norme di attuazione contenute nel Piano delle regole, facente parte del PGT del Comune di Milano, approvate con deliberazione consigliare n. 100 del 19 dicembre 2022 e s.m.; eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca degli atti adottati e dei comportamenti tenuti dall’amministrazione resistente; eccesso di potere per manifesta ingiustizia; eccesso di potere per violazione dei principi di certezza del diritto, correttezza dell’agire amministrativo e tutela dell’affidamento generato nei soggetti coinvolti nell’esercizio del potere amministrativo .
Con il primo motivo di ricorso, il sig. -OMISSIS- lamenta che il provvedimento impugnato risulterebbe fondato su di un presupposto erroneo, atteso che il manufatto realizzato dal ricorrente rientrerebbe a pieno titolo nell’ambito attività edilizia libera.
L’ installazione di due tettoie ricurve in plexiglas, aperte su tre lati e di ridotte dimensioni, destinate a garantire riparo e protezione ai due balconi pertinenziali dell’unità abitativa di proprietà del ricorrente, prosegue il ricorrente, non rientrerebbe tra gli “ interventi pertinenziali ” che, secondo il citato art. 3, comma 1, lett. e.1) ed e.6), T.U. Edilizia, costituiscono “ interventi di nuova costruzione ”.
Si tratterebbe, difatti, di pensiline, poste dal ricorrente a copertura dei balconi, non idonee a determinare un ampliamento dell’immobile “all’esterno della sagoma esistente” dell’edificio. La circostanza emergerebbe chiaramente dalle fotografie allegate e dalla CTU fatta eseguire dal Tribunale ordinario di Milano, datata 18.05.2016. Nella relazione peritale ora richiamata si specifica invero che la dimensione delle due pensiline è inferiore alla dimensione dei balconi sottostanti.
Inoltre, l’opera eseguita, prosegue il ricorrente, non avrebbe comportato “ la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale ”, come richiesto dall’art. 3, comma 1, lett. e.6), T.U. Edilizia, per classificazione degli “ interventi pertinenziali ” come “ interventi di nuova costruzione ”. Peraltro, le due tettoie non supererebbero neanche “ il 20% della superficie coperta dell’immobile ”, come confermato nella predetta CTU.
Per altro verso, le coperture dei balconi realizzate dal ricorrente non sarebbero neppure inquadrabili negli “ interventi di ristrutturazione edilizia ”, comportanti “ modifiche della volumetria complessiva degli edifici ”, la cui realizzazione è subordinata dall’art. 10, c. 1, lett. c), T.U. Edilizia, al rilascio del permesso di costruire.
Le strutture poste da parte del ricorrente, difatti, non genererebbero alcun incremento volumetrico e/o trasformazioni significative del contesto urbanistico/territoriale in cui sono inserite, ma rientrerebbero tra le opere eseguibili “ senza alcun titolo abilitativo ”, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 6, d.p.r. n. 380/2001. L’opera di cui si tratta, sarebbe, invero, qualificabile come “ elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici ”, ai sensi del comma 1, lett. e- quinquie s) art. 6 d.P.R. 380/2001 oppure potrebbe essere sussunto nel comma 1 lett. b- ter della predetta disposizione normativa.
Sotto altro aspetto, neanche la disciplina urbanistico-edilizia del Comune di Milano imporrebbe il titolo edilizio per tale tipo di intervento. Non avrebbe imposto il rilascio il Regolamento in vigore al momento della realizzazione delle tettoie (2009), non lo imporrebbe il Regolamento attualmente in vigore, atteso che, ai sensi dell’art. 75 punto 6 lett. f), “ in edifici residenziali le tettoie e le pensiline, aperte almeno sul lato più lungo, sono escluse dal computo della s.l.p. ai sensi del secondo periodo dell’art. 4 comma 6 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole. Qualora la loro superficie superi il 20% della s.l.p. dell’unità immobiliare cui appartengono, o, nel caso siano parti comuni, superi il 20% della superficie coperta (S.c.) dell’immobile, saranno da considerarsi nuove edificazioni ai sensi dell’art. 3, lettera e6) del D.P.R. 380/2001 ”. Le tettoie installate dal ricorrente non superano il 20% della superficie lorda di pavimento dell’unità immobiliare cui accedono, come confermato dalla relazione del CTU nominato dal Tribunale di Milano.
Inoltre, l’art. 5, punto 7, lett. b), delle Norme di attuazione contenute nel Piano delle regole, facente parte del PGT del Comune di Milano, approvate con deliberazione consigliare n. 100 del 19 dicembre 2022, prescrive che “ le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda ”. Anche quest’ultima prescrizione comunale sarebbe pienamente rispettata nel caso in esame: le due pensiline installate hanno, rispettivamente, una profondità di cm. 100 e di cm. 120.
La possibilità di realizzare tettoie a copertura di balconi pertinenziali o, comunque, di parti esterne di edifici preesistenti, senza la necessità di richiedere preventivi assensi pubblici, appare, altresì, confermata dal consolidato orientamento della giurisprudenza, purché la tettoia non alteri la sagoma dell’edificio, non determini un ampliamento volumetrico, sia di ridotte dimensioni ed abbia carattere accessorio o di completamento dell’unità immobiliare cui afferisce. Tutte condizioni presenti nella fattispecie concreta.
Inoltre, la scelta dell’amministrazione di esercitare i poteri repressivi ex art. 27 comma 2 d.P.R. 380/2001 in luogo del potere sanzionatorio ex art. 37 comma 1 appare ingiustificata e sproporzionata.
2.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, 6 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per carenza, insufficienza, inadeguatezza e incompletezza dell’istruttoria; eccesso di potere per carenza, insufficienza, illogicità, contraddittorietà, incongruenza e perplessità della motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché non conterrebbe la descrizione delle opere abusive riscontrate (morfologiche, costruttive, dimensionali oltre che ubicative), l’individuazione delle violazioni accertate, la specificazione della normativa applicata.
L’obbligo di motivazione sarebbe rafforzato qualora venga utilizzato, come nella fattispecie, il potere previsto dall’art. 27 comma 2 d.P.R. 380/2001.
La giurisprudenza, inoltre, ribadisce un obbligo di motivazione rafforzata anche quando l’ordine di demolizione ha ad oggetto tettoie realizzate in parti esterne di un fabbricato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 5781), in ragione della circostanza che “ la disciplina delle tettoie non è definita in modo univoco né dalla normativa né dalla giurisprudenza ”.
Nell’ordinanza impugnata non sarebbero contenuti gli approfondimenti istruttori e le motivazioni puntuali a sostegno del potere esercitato.
Non sarebbero state indicate le caratteristiche morfologiche, le difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, il titolo abilitativo edilizio da richiedere o che tipo di titolo in sanatoria. Non vi sarebbero evidenziate le ragioni per cui si sarebbe imposta la sanzione demolitoria piuttosto che la sanzione pecuniaria, né sarebbero state adeguatamente valutate le osservazioni di parte ricorrente.
In data 15.11.2024 si costituisce il Comune di Milano, articolando le proprie argomentazioni difensive nella memoria depositata in data 29.11.2024.
Con ordinanza collegiale n. 1413 del 03.12.2024 viene accolta l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito le parti si scambiane memorie e repliche ex art. 73 c.p.a.
All’udienza del 02.12 2025 l’affare viene trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Amministrazione resistente per la mancata notifica dell'atto introduttivo del giudizio all'autore dell'esposto che ha dato avvio al procedimento sanzionatorio.
In disparte la questione relativa alla tardività della stessa, l'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la qualifica di controinteressato nel processo amministrativo, ai fini della necessaria integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del c.p.a., postula la sussistenza di due requisiti, uno di natura formale e l'altro di natura sostanziale.
L'elemento formale consiste nella menzione esplicita del soggetto nel provvedimento impugnato, o quantomeno nella sua agevole e immediata individuabilità sulla base dell'atto stesso. L'elemento sostanziale richiede che il soggetto sia titolare di un interesse qualificato, personale e diretto al mantenimento in vita del provvedimento impugnato, e che tale interesse sia di natura uguale e contraria a quello del ricorrente, che ne chiede l'annullamento. (Consiglio di Stato sez. V, 10.04.2025, n. 3085).
In altri termini, il controinteressato è colui che dall'atto trae un'utilità o un vantaggio diretto, che verrebbe meno in caso di accoglimento del ricorso.
La carenza anche di uno soltanto dei predetti requisiti pregiudica il riconoscimento della qualità di controinteressato.
La giurisprudenza ha costantemente affermato, in applicazione dell’art. 41 comma 2 c.p.a., che la mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati così individuati determina l'inammissibilità del gravame, vizio che, per sua natura, non è suscettibile di sanatoria.
Nel caso in esame, l'eccezione sollevata dal Comune resistente si fonda sull'assunto che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato all'autore dell'esposto, in quanto soggetto " noto e facilmente individuabile da parte del ricorrente ".
Tuttavia, alla luce dei principi sopra richiamati, tale argomentazione non può essere condivisa, in ragione dell’assenza del requisito formale.
Sotto quest’ultimo profilo, difatti, la stessa difesa comunale ammette che il soggetto in questione non è " nominativamente menzionato nel provvedimento impugnato ". La sua eventuale facile individuabilità, derivante dalla conoscenza di precedenti controversie di natura civile, non è sufficiente a integrare il requisito formale. Si è affermato che il vicino assume la veste di controinteressato quando l’adozione del provvedimento sanzionatorio, recante comunque il nominativo del controinteressato, sia stata non solo sollecitata da un esposto del vicino medesimo, ma anche preceduta da un atto prodromico (comunicazione di avvio procedimento, ex art. 7 e ss L.241/90) parimenti comunicante il nominativo del controinteressato predetto, dovendosi comunque distinguere tra la posizione di colui che è titolare di un generico interesse a mantenere efficace il provvedimento impugnato e la posizione di colui che dal provvedimento medesimo viceversa riceva un vantaggio diretto ed immediato, con la conseguente individuazione della posizione obbligatoriamente inclusa nel contraddittorio sia procedimentale che processuale.(Cons. di Stato, Sez. VI, 16.07.2015, n. 3553). Nella fattispecie, il requisito formale manca non essendo indicato il nominativo dell’autore dell’esposto in nessuno degli atti del procedimento.
In conclusione, non essendo l'autore dell'esposto qualificabile come controinteressato ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., non sussisteva alcun obbligo per la parte ricorrente di notificargli il gravame.
Per le suesposte ragioni, l'eccezione di inammissibilità deve essere rigettata.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per carenza del presupposto, sostenendo che le opere contestate – due tettoie a copertura di altrettanti balconi – rientrerebbero nel novero degli interventi di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 e, pertanto, non costituirebbero abuso edilizio sanzionabile con l’ordine di demolizione
Il motivo, assorbente, è fondato e merita accoglimento.
La controversia ha ad oggetto la legittimità dell'ordinanza con cui il Comune di Milano ha ingiunto al ricorrente la rimozione di due tettoie installate a copertura dei balconi della propria unità immobiliare, o, in alternativa, la presentazione di un idoneo titolo edilizio in sanatoria.
L'Amministrazione ha qualificato l'intervento come "manutenzione straordinaria" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001, ritenendolo subordinato a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in quanto incidente sui prospetti dell'edificio. Sulla base di tale qualificazione e della riscontrata assenza del titolo, ha applicato la sanzione demolitoria prevista dall'art. 27 del medesimo Testo Unico.
Ad avviso del Collegio, si tratta, di una qualificazione non condivisibile.
L’intervento di manutenzione straordinaria è definito dalla norma come “ le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici ”. L’installazione ex novo di un elemento edilizio, quale una tettoia, che prima non esisteva, non costituisce una sostituzione o un rinnovamento di una parte preesistente dell’edificio, bensì l’aggiunta di un nuovo elemento. La giurisprudenza ha chiarito che le tettoie, quando non si limitano a sostituire un elemento architettonico già presente, ma ne aggiungono uno nuovo, non possono essere ricondotte alla manutenzione straordinaria (TAR Campania – Salerno, Sez. II, 14.11.2024, n.2173)
La tesi del ricorrente, invece, sostiene che le opere, per natura e dimensioni, rientrino nel novero dell'attività edilizia libera di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, non necessitando di alcun titolo abilitativo.
Per dirimere la questione, è indispensabile una puntuale analisi delle caratteristiche dei manufatti. Dagli atti di causa, ed in particolare dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio prodotta in giudizio (sebbene afferente a un diverso contenzioso civile, ma pienamente utilizzabile quale elemento di prova atipico), emerge che si tratta di due tettoie ricurve in policarbonato/plexiglas, aperte su tre lati, aventi una superficie complessiva di 12,6 mq. La loro funzione è meramente protettiva e di riparo dagli agenti atmosferici, senza determinare la creazione di nuovi spazi chiusi, né un incremento di volumetria o di superficie utile.
La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che la qualificazione di una tettoia ai fini edilizi non può essere stabilita in astratto, ma richiede una valutazione "caso per caso", basata sulle specifiche caratteristiche del manufatto in termini di dimensioni, materiali, impatto visivo e stabilità. Non è possibile, pertanto, affermare in via generale che una tettoia richieda o meno un titolo edilizio senza un'adeguata istruttoria e motivazione da parte dell'amministrazione.
In proposito, quindi, l’amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera (Consiglio di Stato, Sez. VI, 07.05.2018, n.2715; Cons. di Stato, Sez. VI, 09.10.2018, n. 5781).
Nel caso di specie, l'Amministrazione comunale si è limitata a una qualificazione generica dell'intervento, omettendo di esplicitare le ragioni per cui le specifiche tettoie in esame, per dimensioni, materiali e impatto visivo, determinerebbero una significativa alterazione del prospetto dell'edificio tale da escluderne la riconducibilità all'edilizia libera. Il provvedimento impugnato e l'istruttoria tecnica presupposta mancano di una descrizione analitica delle opere e di una motivazione puntuale sulla loro asserita rilevanza edilizia, limitandosi a richiamare la categoria della manutenzione straordinaria e la necessità di un titolo abilitativo.
Al contrario, le caratteristiche delle opere in esame depongono per la loro riconducibilità all'attività edilizia libera.
In tal senso, difatti, le tettoie in esame hanno una chiara funzione di protezione dei balconi, elementi pertinenziali dell’unità abitativa, senza alcuna autonomia funzionale o di mercato.
Si tratta di strutture di modesta entità, aperte su tre lati e, come tali, inidonee a creare un nuovo volume abitabile o a modificare l’assetto definitivo del territorio. La stessa CTU redatta nel precedente giudizio civile, richiamata dal ricorrente, attesta che la superficie totale delle tettoie (12,6 mq) è inferiore al limite del 20% dell’unità immobiliare (pari a 13 mq), soglia indicata dall’art. 75 del Regolamento Edilizio di Milano per considerare tali opere come nuove costruzioni.
Inoltre, le tettoie in esame, per come descritte e rappresentate fotograficamente, non alterano la sagoma dell’edificio, non presentando elementi in avanzamento rispetto al corpo di fabbrica principale.
Tali caratteristiche consentono di ricondurre l’intervento a due specifiche ipotesi di attività edilizia libera previste dall’art. 6 del T.U. Edilizia:
- “ elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici ”, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. e- quinquies T.U.E. In tale prospettiva, il giudice d’appello ha affermato che in tale concetto “ può sicuramente rientrare una tettoia genericamente intesa, come copertura comunque realizzata di un’area pertinenziale, come il terrazzo ” (Cons. di Stato, Sez. VI, 09.10.2018, n. 5781);
- “ opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici ”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b-ter TUE. A tal proposito, si osserva che, sebbene le opere in esame non rientrino letteralmente nella definizione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b-ter) del D.P.R. 380/2001 (introdotto dal D.L. 29 maggio 2024, n. 69), che si riferisce a strutture con teli retrattili o elementi di protezione mobili, esse ne condividono la ratio .
La volontà del legislatore è chiaramente orientata a semplificare la realizzazione di opere minori di protezione dagli agenti atmosferici che non creino spazi stabilmente chiusi. Le tettoie del ricorrente, rientranti pienamente in questa logica, pur essendo rigide, per le loro ridotte dimensioni e per la loro struttura aperta, non alterano la sagoma dell'edificio in modo significativo e non determinano un aggravio del carico urbanistico.
Anche la normativa locale richiamata dal ricorrente conferma tale inquadramento. Sia il Regolamento edilizio del 1999 (vigente all’epoca della prima installazione) sia quello attuale escludono dal computo della superficie lorda (s.l.p.) le tettoie di dimensioni contenute, come quelle in esame, escludendole dalla possibilità di qualificarle “nuove costruzioni”.
Nel caso in esame, le dimensioni contenute (12,6 mq), la natura dei materiali (policarbonato trasparente) e la funzione meramente accessoria escludono una "visibile alterazione" dell'edificio, configurando piuttosto, ad avviso del Collegio, un elemento di arredo e finitura, come correttamente sostenuto dal ricorrente.
Dalla corretta qualificazione dell’intervento come attività edilizia libera discende l’illegittimità del provvedimento impugnato per carenza del suo presupposto fondamentale. L’art. 27 DPR 380/2001 invocato dal Comune a fondamento dell’ordinanza attribuisce all’amministrazione il potere di vigilanza e sanzionatorio in presenza di interventi realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo richiesto.
Poiché, come sopra osservato, l’installazione delle tettoie in questione non richiedeva alcun titolo edilizio, non è configurabile alcun abuso edilizio. Di conseguenza, l’ordine di demolizione o di presentazione di un titolo in sanatoria è stato emesso in assenza del presupposto legale, ovvero l’accertamento di un’opera abusiva.
La pretesa del Comune di subordinare la regolarità dell’opera alla presentazione di una SCIA in sanatoria si rivela, pertanto, infondata, in quanto l’intervento, rientrando nell’ambito dell’attività edilizia libera, non necessitava di alcun titolo ab origine .
Peraltro, anche a voler aderire, in via di mera ipotesi e per assurdo, alla qualificazione operata dal Comune (manutenzione straordinaria soggetta a SCIA), il provvedimento impugnato avrebbe dovuto giustificare l’adozione della massima sanzione del ripristino motivando sulla gravità dell’illecito e, quindi, evidenziando il contrasto con le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi o gli strumenti di pianificazione (Cons. di Stato, Sez. VII. 25.02.2025, n. 1638)
La legittimità del provvedimento di ripristino, data la natura eccezionale della sanzione ripristinatoria per interventi normalmente soggetti a SCIA e sanzione pecuniaria, dipende essenzialmente dalla sua capacità di dimostrare, attraverso una completa istruttoria e una motivazione rafforzata, che l’abuso non è meramente formale (omessa SCIA) ma sostanziale oppure che ricorre in un contesto di particolare tutela.
Il provvedimento impugnato è gravemente carente anche per tale profilo.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso, per il suo carattere dirimente e assorbente, esime il Collegio dall’esame delle ulteriori censure sollevate dal ricorrente, relative ai vizi di istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione di opere abusive n. prot. -OMISSIS-
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR DA RU, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
GI OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI OS | AR DA RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.