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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/05/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4570 - 2024 r.g. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. CARABOTTO ANNA CARMEN;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
rappresentato e difeso, dall'avv. PANARELLI FELICE;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 21.05.2025 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/10/2024 , premesso che: il 22/12/1990 Parte_1
aveva contratto matrimonio con in AN OR CO (TA); Controparte_1
dalla loro unione era nato il figlio il 27/07/1992 ;l'unione era naufragata ed i Persona_1
coniugi erano addivenuti a separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Taranto del 19.06.2018; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava. Nelle more del giudizio di divorzio, con istanza congiunta depositata in data 23.04.2025, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto e riportato nella stessa istanza. Con decreto del 28.04.2024 questo
Tribunale recepita l'istanza e l'accordo di trasformazione, depositati dalle parti, disponeva il rinvio all'udienza del 21.05.2025 da tenersi in trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. Le parti in data
15/05/2025 depositavano note scritte con cui confermavano quanto riportato nell'accordo precedentemente depositato.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto con decreto del Tribunale di Taranto del 19.06.2018. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di causa. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 21/10/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 22/12/1990 nel
Comune di AN OR CO da , nato a [...] il Parte_1
29/11/1969, e , nato a [...] il 12/07/1967, Controparte_1
trascritto negli atti dello stato civile del comune di AN OR CO dell'anno 1990, parte 2, numero 79 ;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1 [...]
, nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo scritto depositato telematicamente dalle parti in data 23.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 21/05/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4570 - 2024 r.g. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. CARABOTTO ANNA CARMEN;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
rappresentato e difeso, dall'avv. PANARELLI FELICE;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 21.05.2025 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/10/2024 , premesso che: il 22/12/1990 Parte_1
aveva contratto matrimonio con in AN OR CO (TA); Controparte_1
dalla loro unione era nato il figlio il 27/07/1992 ;l'unione era naufragata ed i Persona_1
coniugi erano addivenuti a separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Taranto del 19.06.2018; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava. Nelle more del giudizio di divorzio, con istanza congiunta depositata in data 23.04.2025, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto e riportato nella stessa istanza. Con decreto del 28.04.2024 questo
Tribunale recepita l'istanza e l'accordo di trasformazione, depositati dalle parti, disponeva il rinvio all'udienza del 21.05.2025 da tenersi in trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. Le parti in data
15/05/2025 depositavano note scritte con cui confermavano quanto riportato nell'accordo precedentemente depositato.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto con decreto del Tribunale di Taranto del 19.06.2018. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di causa. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 21/10/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 22/12/1990 nel
Comune di AN OR CO da , nato a [...] il Parte_1
29/11/1969, e , nato a [...] il 12/07/1967, Controparte_1
trascritto negli atti dello stato civile del comune di AN OR CO dell'anno 1990, parte 2, numero 79 ;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1 [...]
, nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo scritto depositato telematicamente dalle parti in data 23.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 21/05/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI