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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati sig.ri:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice relatore ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nel procedimento di divorzio n. 1581\2024 R.G.A.C. promosso da: nato a [...] il [...] residente in [...]
Via Podenzana n. 19, C.F. , elettivamente domiciliato in Carrara C.F._1
P.za 2 Giugno, presso lo studio dell'Avv. Roberta Volpi la quale lo rappresenta e difende, in forza di procura in atti;
nei confronti di nata a [...] il [...], residente in [...]
Pellegrini n 21, c.f. ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
legale in Massa, Via Massa Avenza n 2/a dell'Avv. Glenda Baldini dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. ha convenuto in giudizio la sig.ra al fine di Parte_1 CP_1
ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in pagina 1 di 5 Massa, in data 31/08/2003, e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Massa, al n. 112, Parte II, anno 2003, e nel corso del quale sono nati due figli: , nato a [...]
Massa 22/10/2005 e nata a [...] il [...]. Per_2
2. A seguito della comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore, queste sono addivenute a un accordo in ordine ai termini del divorzio e, all'udienza del 6.2.2025, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “A) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massa il 31/08/2003 tra il sig. e la sig.ra Parte_1
B) autorizzare i coniugi a viver separati, libero ciascuno di fissare la propria CP_1
residenza ove preferisce, con obbligo di darsene comunicazione nell'interesse della figlia minore;
C) nessun contributo di mantenimento dovrà essere previsto tra i coniugi, in quanto economicamente autosufficienti;
D) nulla statuire in merito all'affidamento del figlio il quale, in quanto Per_1
maggiorenne, é libero di autodeterminarsi come vuole;
E) dichiarare che nessun contributo di mantenimento é dovuto per il figlio avendo raggiunto l'autosufficienza economica, svolgendo Per_1
regolare attività lavorativa;
F) statuire l'affidamento condiviso della figlia minore (15 anni), la Per_2
quale sarà collocata anagraficamente e di fatto, in modo prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Massa Via Pellegrini n. 21; G) in merito alla frequentazione tra la figlia minore ed il Per_2
padre, data l'età della stessa, i giorni ed i relativi orari che la predetta trascorrerà con il padre, compreso i week end - alternati - saranno concordati direttamente tra loro, così da poter tener conto sia delle esigenze di studio, ludiche della ragazza che dei turni di lavoro del sig. . H) per quanto Parte_1
concerne le festività natalizie, pasquali, ogni altra festività, nonché le vacanze estive, sarà direttamente la figlia a concordare con i genitori i giorni ed i periodi di vacanza che trascorrerà con loro;
I) il sig.
s'impegna a corrispondere alla sig.ra la somma pari ad € 200,00 Parte_1 CP_1
mensili, a titolo di contributo di mantenimento della minore entro il giorno 20 del mese, con Per_2
assegno, bonifico e/o ad mezzo equipollente. Detta somma é rivalutabile annualmente secondo l'indice istat;
I) statuire che “l'assegno unico” sarà percepito dai genitori, nella misura del 50%; L) disporre che i genitori contribuiranno, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per la figlia minore Per_2
pagina 2 di 5 così come dettagliate nel Protocollo D'Intesa del Tribunale di Massa del 19/07/2024, e qui di seguito trascritte: “SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di assicurazione e di bollo per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. SPESE EXTRA ASSEGNO, da documentare, che richiedono il preventivo accordo, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o sulla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, dopopscuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi, attività artistiche (musica disegno, pittura), corsi d'informatica, centri estivi, viaggi d'istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, vistite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. M) in merito a questioni di debito-credito esistenti tra i genitori per il mantenimento e le spese straordinarie dei figli, indicate in ricorso e nella comparsa di costituzione, gli pagina 3 di 5 stessi dichiarano di voler procedere alla completa compensazione delle rispettive poste attive e passive, e, quindi, per il pregresso, dichiarano di non aver nulla a pretendere vicendevolmente per le suddette causali. Spese compensate tra le parti”.
3. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
4. Esaminata la documentazione versata in giudizio dalle parti, vista la comunicazione degli atti al P.M., alla luce della separazione, omologata con decreto del Tribunale di
Massa del 14.10.2020 nell'ambito del procedimento n. 672\2020 R.G.A.C., e stante l'accertata impossibilità di mantenere o ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per pronunciarsi in termini discordanti rispetto a quanto richiesto congiuntamente dalle parti, considerata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii e la conformità delle condizioni di che trattasi alle norme imperative e all'ordine pubblico, nonché all'interesse della prole.
5. Alla luce dell'accordo delle parti sul punto, le spese di lite devono essere integralmente conciliate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così definitivamente provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Massa, in data 31/08/2003, tra i sig.ri e e Parte_1 CP_1
trascritto nei registri di stato civile del Comune di Massa, al n. 112, Parte II, Serie
A, anno 2003, in conformità agli accordi di cui alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, nei termini meglio descritti in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale Competente del Comune di Massa (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato,
pagina 4 di 5 sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939, n. 1238;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 13.2.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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