Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 870
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento tramite PEC in date antecedenti all'intimazione.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'intimazione di pagamento e degli atti di pignoramento presso terzi, unitamente alla sospensione dei termini per l'emergenza Covid, interrompesse o sospendesse i termini di prescrizione.

  • Inammissibile
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza in quanto relativa agli atti presupposti (cartelle di pagamento) che dovevano essere impugnati autonomamente e tempestivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 870
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 870
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo