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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 870/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
OR ROSARIA MARIA, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 66/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249036475662000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210154819540000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220019338840000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220056422081000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230032908230000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230049756287000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per il ricorrente.
Il difensore di ADER si riporta alle difese ed eccezioni spiegate e insiste nel rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 3.01.2025 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania, la società Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER, esponendo che in data 4.11.2024, l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 5662, che impugnava in relazione e limitatamente alle somme richieste nelle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella n. 29320210154819540000 emessa dalla Regione Siciliana e relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2018, per l'importo di Euro 5.165,10.
- cartella n. 29320220019338840000, nella parte emessa dalla Regione Siciliana e relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2016, per l'importo di Euro 5.152,19.
- cartella n. 29320220056422081000 emessa dalla Regione Siciliana e relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2019, per l'importo di Euro 10.404,04.
- cartella n. 29320230032908230000 emessa dalla Regione Siciliana e relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2020, per l'importo di Euro 11.970,87.
- cartella n. 29320230049756287000 emessa dalla Regione Siciliana e relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2020, per l'importo di Euro 2.339,20.
Per un importo quindi pari ad Euro 35.031,40.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata, deducendo la mancata notifica di tali cartelle, atti presupposti, la prescrizione, la decadenza.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica delle cartelle in oggetto;
depositava altresì due pignoramenti presso terzi con le relate di notifica;
invocava l'applicazione della normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini emanata in occasione dell'epidemia di Covid;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
La causa veniva decisa all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato. L'ADER, costituitasi in giudizio, ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica, delle cinque cartelle in oggetto:
- cartella di pagamento n. 29320210154819540000
regolarmente notificata in data 23/05/2022 a mezzo pec;
- cartella di pagamento n. 29320220019338840000
regolarmente notificata in data 20/05/2022 a mezzo pec;
- cartella di pagamento n. 29320220056422081000
regolarmente notificata in data 20/10/2022 a mezzo pec;
- cartella di pagamento n. 29320230032908230000
regolarmente notificata in data 12/05/2023 a mezzo pec;
- cartella di pagamento n. 29320230049756287000
regolarmente notificata in data 30/06/2023 a mezzo pec
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica di tali cartelle, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione delle stesse cartelle, in particolare la decadenza.
Il ricorso deve ritenersi infondato, anche sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, tenuto conto della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 4.11.2024, e dei due seguenti atti di pignoramento presso terzi:
-Pignoramento presso terzi n.
29384202300000684001 regolarmente notificato il 21/04/2023 mezzo pec per la cartella n.
29320220019338840000;
-Pignoramento presso terzi, n. 29384202300002902001 regolarmente notificato il 16/11/2023 mezzo pec per le cartelle nn.
29320230032908230000
29320230049756287000;
oltre che della sospensione dei termini decretata in occasione dell'epidemia di Covid.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ADER, liquidate nella somma di € 2.000,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali. Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
26.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr.ssa Rosaria Maria Castorina
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
OR ROSARIA MARIA, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 66/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249036475662000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210154819540000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220019338840000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220056422081000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230032908230000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230049756287000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per il ricorrente.
Il difensore di ADER si riporta alle difese ed eccezioni spiegate e insiste nel rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 3.01.2025 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania, la società Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER, esponendo che in data 4.11.2024, l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 5662, che impugnava in relazione e limitatamente alle somme richieste nelle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella n. 29320210154819540000 emessa dalla Regione Siciliana e relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2018, per l'importo di Euro 5.165,10.
- cartella n. 29320220019338840000, nella parte emessa dalla Regione Siciliana e relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2016, per l'importo di Euro 5.152,19.
- cartella n. 29320220056422081000 emessa dalla Regione Siciliana e relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2019, per l'importo di Euro 10.404,04.
- cartella n. 29320230032908230000 emessa dalla Regione Siciliana e relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2020, per l'importo di Euro 11.970,87.
- cartella n. 29320230049756287000 emessa dalla Regione Siciliana e relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2020, per l'importo di Euro 2.339,20.
Per un importo quindi pari ad Euro 35.031,40.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata, deducendo la mancata notifica di tali cartelle, atti presupposti, la prescrizione, la decadenza.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica delle cartelle in oggetto;
depositava altresì due pignoramenti presso terzi con le relate di notifica;
invocava l'applicazione della normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini emanata in occasione dell'epidemia di Covid;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
La causa veniva decisa all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato. L'ADER, costituitasi in giudizio, ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica, delle cinque cartelle in oggetto:
- cartella di pagamento n. 29320210154819540000
regolarmente notificata in data 23/05/2022 a mezzo pec;
- cartella di pagamento n. 29320220019338840000
regolarmente notificata in data 20/05/2022 a mezzo pec;
- cartella di pagamento n. 29320220056422081000
regolarmente notificata in data 20/10/2022 a mezzo pec;
- cartella di pagamento n. 29320230032908230000
regolarmente notificata in data 12/05/2023 a mezzo pec;
- cartella di pagamento n. 29320230049756287000
regolarmente notificata in data 30/06/2023 a mezzo pec
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica di tali cartelle, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione delle stesse cartelle, in particolare la decadenza.
Il ricorso deve ritenersi infondato, anche sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, tenuto conto della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 4.11.2024, e dei due seguenti atti di pignoramento presso terzi:
-Pignoramento presso terzi n.
29384202300000684001 regolarmente notificato il 21/04/2023 mezzo pec per la cartella n.
29320220019338840000;
-Pignoramento presso terzi, n. 29384202300002902001 regolarmente notificato il 16/11/2023 mezzo pec per le cartelle nn.
29320230032908230000
29320230049756287000;
oltre che della sospensione dei termini decretata in occasione dell'epidemia di Covid.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ADER, liquidate nella somma di € 2.000,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali. Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
26.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr.ssa Rosaria Maria Castorina