Parere definitivo 24 giugno 2019
Rigetto
Sentenza 3 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 24/06/2019, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 01864/2019 e data 24/06/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 19 giugno 2019
NUMERO AFFARE 00639/2019
OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dal Caporal Maggiore Capo TO TO ND avverso il decreto dirigenziale n. M_D GMILREG2018 0445671 dell’1 agosto 2018 e la circolare n. M_D GMILREG2018 0446836 in pari data, concernenti la promozione al grado rivestito con anzianità assoluta 20 giugno 2014, per il riconoscimento dell’anzianità assoluta a decorrere dal 20 giugno 2009;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 190549 in data 13 marzo 2019, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso straordinario in data 16 gennaio 2019;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto;
Premesso:
Il Caporal Maggiore Capo TO TO ND ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto dirigenziale n. M_D GMILREG2018 0445671 dell’1 agosto 2018 e la circolare n. M_D GMILREG2018 0446836 in pari data, concernenti la promozione al grado attualmente rivestito con anzianità assoluta 20 giugno 2014, al fine di ottenere il riconoscimento dell’anzianità assoluta di tale promozione a decorrere dal 20 giugno 2009.
Il ricorrente premette di prestare servizio nell’Esercito Italiano sin dal 1994, nonchè di essere stato “congedato” il 6 giugno 2008 e successivamente “reintegrato” in data 29 novembre 2012 in ottemperanza alla sentenza n. 1577/2012 del TAR Lazio, innanzi al quale aveva impugnato il relativo provvedimento.
Il militare eccepisce, con unico motivo di doglianza, che in esito a tale pronuncia giurisdizionale, come da prassi, avrebbe dovuto essere promosso al grado successivo con decorrenza 20 giugno 2009, essendo a quella data trascorsi cinque anni dalla promozione al grado precedente.
Il Ministero resistente ripercorre analiticamente l’intera la vicenda per concludere per l’infondatezza del ricorso e, ai fini dell’istanza cautelare, per l’insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora .
Premesso:
Il ricorrente era incorso nel 2008 nella perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari. In esito all’annullamento del relativo provvedimento da parte del competente TAR, era stato poi riammesso in servizio nel 2012 con il grado di Caporal Maggiore TO.
A seguito di detta riammissione in servizio, il militare veniva incluso nella prima aliquota utile per la valutazione con riferimento all’aliquota 31 dicembre 2012 e giudicato idoneo all’avanzamento al grado di Caporal Maggiore Capo.
Nel medesimo contesto, il signor ND veniva anche valutato quale pretermesso per le aliquote relative al 2009 e al 2010, in quanto in tali anni non risultava in ruolo in conseguenza dell’avvenuta cessazione dal servizio innanzi ricordata. La valutazione si concludeva con giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado di Caporal Maggiore Capo TO per entrambe le aliquote considerate. Le relative determinazioni venivano formalizzate con verbale n. 059/CMC/2013 del 18 dicembre 2013, con riferimento all’aliquota 2009, e con verbale n. 060/CMC/2013 in pari data, con riferimento all’aliquota 2010.
Giova, in proposito, ricordare il disposto dell’art. 1056, comma 5, del codice dell’ordinamento militare, approvato con d.lgs. n. 66/2010, a mente del quale “Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tale fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, può essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento”.
Per quanto qui di interesse, quindi, la norma prevede che, in caso di duplice giudizio di non idoneità, il militare possa essere ulteriormente rivalutato nel quarto anno successivo a ciascuno di detti giudizi negativi, che nella fattispecie sono stati fra loro consecutivi.
Correttamente, dunque, l’amministrazione ha proceduto alla nuova valutazione dell’interessato dopo il decorso dell’arco temporale previsto dalla legge.
Deve anche essere incidentalmente ricordato che il ricorrente è stato da ultimo valutato previa inclusione nell’aliquota per il 2016, in quanto il giudizio nei suoi confronti riferito alle due aliquote precedenti era stato sospeso, a mente dell’art. 1051, comma 2, lettera d), COM, atteso che era in aspettativa per motivi di salute.
A tal fine, la norma prevede testualmente che “non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare: (…) d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni”.
Cessata tale causa impeditiva in seguito al conseguimento dell’idoneità in data 13 ottobre 2016, il militare veniva incluso nella prima aliquota utile per la valutazione, relativa al 31 dicembre 2016, giudicato idoneo e promosso con anzianità assoluta 20 giugno 2014, derivante, come detto, dal duplice giudizio di non idoneità conseguito con le valutazioni riferito alle aliquote 2009 e 2010.
In altri termini, qualora non fosse stato in aspettativa, il militare sarebbe stato ordinariamente inserito nell’aliquota relativa 2014, la prima utile dopo il duplice giudizio di non idoneità subito per le aliquote 2009 e 2010.
Quindi, come correttamente rilevato nella relazione ministeriale, l’essere stato valutato successivamente – sussistendo la causa impeditiva dell’aspettativa per motivi sanitari – non ha comunque influito negativamente sulla decorrenza della promozione del Caporal Maggiore Capo TO ND, comunque correttamente stabilita dall’amministrazione con effetto nel 20 giugno 2014 in applicazione delle norme richiamate.
La doglianza è, dunque, priva di pregio.
Tutto ciò premesso, si esprime l’avviso che il ricorso vada respinto perché infondato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE F/F |
| Giancarlo Carmelo Pezzuto | Andrea Pannone |
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli