Art. 11.
Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonche' in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 13 marzo 2025 ((...)) avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili:
a) danneggiati e sgomberati per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;
b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 e, all'esito delle verifiche svolte, e' disposto lo sgombero per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita'.
2. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
4. La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e dagli atti di cui all' articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 .
6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto gia' versato.
7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise. Sono sospesi, altresi', per il periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, i termini degli adempimenti, salvo quelli riguardanti gli obblighi di comunicazione previsti dall' articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.
8. I versamenti sospesi ai sensi dei ((commi 3 e 4)) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del ((citato)) decreto-legge n. 78 del 2010 , non ancora affidati all'agente della riscossione, nonche' agli atti previsti dall' articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010 , sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 , emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all' articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 , non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonche' agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 dicembre 2025.
9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , la disciplina prevista dall' articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 . L' articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all' articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 .
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all' articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , che scadono nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025.
Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, i termini di versamento delle rate di cui all' articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022 , in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi. I termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all' articolo 3-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 , in scadenza nel medesimo periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi.
11. Per le societa' e le imprese che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la sede legale od operativa o unita' locali negli immobili di cui al comma 1, e' sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, ovvero beni immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
12. E', altresi', sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 , aventi ad oggetto abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.
Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonche' in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 13 marzo 2025 ((...)) avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili:
a) danneggiati e sgomberati per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;
b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 e, all'esito delle verifiche svolte, e' disposto lo sgombero per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita'.
2. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
4. La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e dagli atti di cui all' articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 .
6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto gia' versato.
7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise. Sono sospesi, altresi', per il periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, i termini degli adempimenti, salvo quelli riguardanti gli obblighi di comunicazione previsti dall' articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.
8. I versamenti sospesi ai sensi dei ((commi 3 e 4)) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del ((citato)) decreto-legge n. 78 del 2010 , non ancora affidati all'agente della riscossione, nonche' agli atti previsti dall' articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010 , sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 , emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all' articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 , non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonche' agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 dicembre 2025.
9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , la disciplina prevista dall' articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 . L' articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all' articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 .
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all' articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , che scadono nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025.
Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, i termini di versamento delle rate di cui all' articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022 , in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi. I termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all' articolo 3-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 , in scadenza nel medesimo periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi.
11. Per le societa' e le imprese che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la sede legale od operativa o unita' locali negli immobili di cui al comma 1, e' sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, ovvero beni immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
12. E', altresi', sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 , aventi ad oggetto abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.