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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 22/12/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1295/2016 ( vi è riunito il n.
1296/2016 RG) R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “danno biologico a seguito di attività lavorativa” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Donato Pesca giusta mandato in atti;
ricorrente
E
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
Domenico Cantore, giusta procura generale conferita per rogito Notar Per_1
di Napoli del 18/06/2014 Rep./Racc. 17705/8545; resistente FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 19/09/2016 , nel Parte_1 contestare il provvedimento dell' del 04/12/2015 che negava il CP_2
riconoscimento della “sindrome del tunnel carpale” quale malattia professionale, adiva il presente tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di dichiarare
“che il ricorrente è portatore di postumi invalidanti permanenti nella misura del
7% (o nella misura che verrà accertata in corso di causa) a titolo di malattia professionale e di danno biologico concessa alla sindrome del tunnel carpale”, con condanna al pagamento del relativo indennizzo. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_2
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Al presente fascicolo veniva successivamente riunito, con provvedimento a verbale del 04/04/2018, il procedimento recante n° 1296/2016 rg vertente fra la stesse parti, avente ad oggetto riconoscimento di ipoacusia, richiedendo in tale sede il ricorrente il riconoscimento della patologia e del conseguente danno biologico come malattia professionale, con riconoscimento di tale danno biologico nella misura del 28%, concludendo per la condanna al pagamento da parte dell' in proprio favore del relativo indennizzo. CP_2
Anche in tale giudizio si costituiva l' , impugnando e contestando CP_2 diffusamente il ricorso avverso.
Sentiti i testimoni e disposte due consulenze tecniche, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 L'istruttoria del procedimento si è svolta attraverso raccolta di testimonianze e poi, successivamente, individuata la possibile correlazione fra i fatti documentati e riferiti, con il conferimento di CTU al fine di determinare
Pag. 2 di 6 l'effettivo nesso causale fra l'attività del lavoratore e le patologie rilevate, così come la valutazione percentile del danno biologico.
Più nel dettaglio, le testimonianze rese in giudizio rilevavano una plausibilità, sotto il profilo logico conseguenziale, dell'attività svolta dal lavoratore ed il danno denunciato. Le testimonianze rese, in data 15 novembre 2017 (nei procedimenti 1296/2016 rg e 1296/2016, raccolte prima della riunione dei due procedimenti) hanno reso evidente come il nesso causale fosse plausibile.
A seguito dell'acquisizione di dette testimonianze, pertanto, si è resa necessaria indagine medica, al fine di determinare l'effettiva incidenza dell'attività lavorativa del ricorrente con le patologie accertate, ed eventualmente la determinazione della percentuale del danno.
In tal senso è stata disposta, a seguito della riunione dei procedimenti, dapprima
CTU con incarico alla dott.ssa in data 18/10/2019. Nel proprio Persona_2 elaborato il CTU valutava in ordine alle due distinte patologie. La dott.ssa depositava dapprima elaborato il 07/07/2021, e successivamente, a Per_2 seguito di richiesta di integrazione e chiarimenti, ulteriore elaborato integrativo in data 13/12/2021.
Veniva altresì disposto rinnovo di consulenza in data 02/12/2022, con incarico al dott. , il quale depositava due elaborati. Persona_3
2.2 Orbene, in relazione alla domanda di cui all'originario n 1295/2016 rg, in merito al danno patito per la sindrome da tunnel carpale, la domanda merita accoglimento alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si Per_3 ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
Il CTU, infatti, rilevava “per il tipo di attività lavorativa utilizzava in maniera costante, martello, chiodi ed era esposto ad una attività di tipo ripetitiva agli arti superiori e, pertanto, appare evidente l'esposizione nel tempo ad un rischio
Pag. 3 di 6 specifico (movimenti ripetitivi arti superiori)”, valutando pertanto il danno biologico nella misura del 6% a decorrere dalla domanda amministrativa.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, va accertato e dichiarato che il ricorrente, a causa della malattia professionale, presenta un grado di invalidità nella misura del 6%, con conseguente condanna l' al pagamento della relativa CP_2
provvidenza economica, secondo la Tabella prevedente gli indennizzi in CP_2 capitale applicabile ratione temporis.
Per gli accessori del credito, trova applicazione la disciplina dell'art. 16 comma 6
L. 412/1991, per la quale gli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per la adozione del provvedimento;
l'importo degli interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti per il maggior danno derivante dalla svalutazione. Pertanto, sono dovuti gli interessi legali sulla somma riconosciuta, con decorrenza dalla scadenza del termine di gg. 120 dalla ricezione della denuncia di infortunio.
2.3 Di contro, si ritiene fare affidamento alle risultanze della CTU in relazione alla domanda di cui alla causa n 1296/2016 rg, in merito al danno patito ipoacusia, laddove il consulente non riconosce il nesso causale fra la patologia ed il danno subito;
rileva infatti il CTU che “La ricostruzione dei fatti di servizio, riassunti nelle loro fasi essenziali, appare idonea a dimostrare che il
non sia stato esposto in maniera continuativa a fonti rumorose, ma Parte_1
solamente in maniera occasionale e sempre con un livello di esposizione lieve
(come dimostrato anche dal D.V.R.). Tale valutazione trova ulteriore conferma nel tracciato audiometrico, presenti agli Atti, dal quale risulta la non compatibilità con una tecnopatia da rumore”.
Le risultanze di detto elaborato ( e nello stesso senso è il rinnovato elaborato a firma della dott.ssa ), rilevano la estraneità della patologia all'attività, Per_2 non riconoscendo pertanto il nesso eziologico.
Pag. 4 di 6 La domanda, sul punto, deve pertanto essere rigettata.
3.1 Atteso l'esito del giudizio, le spese vanno compensate, in ragione della soccombenza parziale.
Le spese di entrambe CTU sono poste, ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. (vedi dichiarazione in atti), a carico dell' e liquidate come da dispositivo. CP_2
Va precisato che, con riguardo alla consulenza depositata dalla dott. ssa
, non si fa applicazione della riduzione ex art. 52 n. 2 TU spese di Per_2
giustizia, considerato che l'ausiliario ha giustificato il ritardo nel deposito in ragione del ritardo della parte ricorrente nella consegna dei certificati medici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti : Parte_1 CP_2
1) accoglie parzialmente i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara che presenta una percentuale di danno biologico pari al 6% Parte_1
a decorrere dalla data della domanda del 22/09/2015;
2) condanna l' alla liquidazione del corrispondente trattamento, con CP_2
detrazione di quanto già eventualmente liquidato e corrisposto in sede amministrativa, oltre interessi come in motivazione;
3) rigetta i ricorsi nella restante parte;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) pone le spese relative alla CTU a firma della dott.ssa a carico Per_2 dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_2 di legge, in favore del dott. ; Persona_2
5) pone le spese relative alla CTU a firma del dott. a carico dell' , Per_3 CP_2 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in
Pag. 5 di 6 favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 22/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1295/2016 ( vi è riunito il n.
1296/2016 RG) R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “danno biologico a seguito di attività lavorativa” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Donato Pesca giusta mandato in atti;
ricorrente
E
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
Domenico Cantore, giusta procura generale conferita per rogito Notar Per_1
di Napoli del 18/06/2014 Rep./Racc. 17705/8545; resistente FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 19/09/2016 , nel Parte_1 contestare il provvedimento dell' del 04/12/2015 che negava il CP_2
riconoscimento della “sindrome del tunnel carpale” quale malattia professionale, adiva il presente tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di dichiarare
“che il ricorrente è portatore di postumi invalidanti permanenti nella misura del
7% (o nella misura che verrà accertata in corso di causa) a titolo di malattia professionale e di danno biologico concessa alla sindrome del tunnel carpale”, con condanna al pagamento del relativo indennizzo. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_2
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Al presente fascicolo veniva successivamente riunito, con provvedimento a verbale del 04/04/2018, il procedimento recante n° 1296/2016 rg vertente fra la stesse parti, avente ad oggetto riconoscimento di ipoacusia, richiedendo in tale sede il ricorrente il riconoscimento della patologia e del conseguente danno biologico come malattia professionale, con riconoscimento di tale danno biologico nella misura del 28%, concludendo per la condanna al pagamento da parte dell' in proprio favore del relativo indennizzo. CP_2
Anche in tale giudizio si costituiva l' , impugnando e contestando CP_2 diffusamente il ricorso avverso.
Sentiti i testimoni e disposte due consulenze tecniche, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 L'istruttoria del procedimento si è svolta attraverso raccolta di testimonianze e poi, successivamente, individuata la possibile correlazione fra i fatti documentati e riferiti, con il conferimento di CTU al fine di determinare
Pag. 2 di 6 l'effettivo nesso causale fra l'attività del lavoratore e le patologie rilevate, così come la valutazione percentile del danno biologico.
Più nel dettaglio, le testimonianze rese in giudizio rilevavano una plausibilità, sotto il profilo logico conseguenziale, dell'attività svolta dal lavoratore ed il danno denunciato. Le testimonianze rese, in data 15 novembre 2017 (nei procedimenti 1296/2016 rg e 1296/2016, raccolte prima della riunione dei due procedimenti) hanno reso evidente come il nesso causale fosse plausibile.
A seguito dell'acquisizione di dette testimonianze, pertanto, si è resa necessaria indagine medica, al fine di determinare l'effettiva incidenza dell'attività lavorativa del ricorrente con le patologie accertate, ed eventualmente la determinazione della percentuale del danno.
In tal senso è stata disposta, a seguito della riunione dei procedimenti, dapprima
CTU con incarico alla dott.ssa in data 18/10/2019. Nel proprio Persona_2 elaborato il CTU valutava in ordine alle due distinte patologie. La dott.ssa depositava dapprima elaborato il 07/07/2021, e successivamente, a Per_2 seguito di richiesta di integrazione e chiarimenti, ulteriore elaborato integrativo in data 13/12/2021.
Veniva altresì disposto rinnovo di consulenza in data 02/12/2022, con incarico al dott. , il quale depositava due elaborati. Persona_3
2.2 Orbene, in relazione alla domanda di cui all'originario n 1295/2016 rg, in merito al danno patito per la sindrome da tunnel carpale, la domanda merita accoglimento alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si Per_3 ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
Il CTU, infatti, rilevava “per il tipo di attività lavorativa utilizzava in maniera costante, martello, chiodi ed era esposto ad una attività di tipo ripetitiva agli arti superiori e, pertanto, appare evidente l'esposizione nel tempo ad un rischio
Pag. 3 di 6 specifico (movimenti ripetitivi arti superiori)”, valutando pertanto il danno biologico nella misura del 6% a decorrere dalla domanda amministrativa.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, va accertato e dichiarato che il ricorrente, a causa della malattia professionale, presenta un grado di invalidità nella misura del 6%, con conseguente condanna l' al pagamento della relativa CP_2
provvidenza economica, secondo la Tabella prevedente gli indennizzi in CP_2 capitale applicabile ratione temporis.
Per gli accessori del credito, trova applicazione la disciplina dell'art. 16 comma 6
L. 412/1991, per la quale gli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per la adozione del provvedimento;
l'importo degli interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti per il maggior danno derivante dalla svalutazione. Pertanto, sono dovuti gli interessi legali sulla somma riconosciuta, con decorrenza dalla scadenza del termine di gg. 120 dalla ricezione della denuncia di infortunio.
2.3 Di contro, si ritiene fare affidamento alle risultanze della CTU in relazione alla domanda di cui alla causa n 1296/2016 rg, in merito al danno patito ipoacusia, laddove il consulente non riconosce il nesso causale fra la patologia ed il danno subito;
rileva infatti il CTU che “La ricostruzione dei fatti di servizio, riassunti nelle loro fasi essenziali, appare idonea a dimostrare che il
non sia stato esposto in maniera continuativa a fonti rumorose, ma Parte_1
solamente in maniera occasionale e sempre con un livello di esposizione lieve
(come dimostrato anche dal D.V.R.). Tale valutazione trova ulteriore conferma nel tracciato audiometrico, presenti agli Atti, dal quale risulta la non compatibilità con una tecnopatia da rumore”.
Le risultanze di detto elaborato ( e nello stesso senso è il rinnovato elaborato a firma della dott.ssa ), rilevano la estraneità della patologia all'attività, Per_2 non riconoscendo pertanto il nesso eziologico.
Pag. 4 di 6 La domanda, sul punto, deve pertanto essere rigettata.
3.1 Atteso l'esito del giudizio, le spese vanno compensate, in ragione della soccombenza parziale.
Le spese di entrambe CTU sono poste, ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. (vedi dichiarazione in atti), a carico dell' e liquidate come da dispositivo. CP_2
Va precisato che, con riguardo alla consulenza depositata dalla dott. ssa
, non si fa applicazione della riduzione ex art. 52 n. 2 TU spese di Per_2
giustizia, considerato che l'ausiliario ha giustificato il ritardo nel deposito in ragione del ritardo della parte ricorrente nella consegna dei certificati medici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti : Parte_1 CP_2
1) accoglie parzialmente i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara che presenta una percentuale di danno biologico pari al 6% Parte_1
a decorrere dalla data della domanda del 22/09/2015;
2) condanna l' alla liquidazione del corrispondente trattamento, con CP_2
detrazione di quanto già eventualmente liquidato e corrisposto in sede amministrativa, oltre interessi come in motivazione;
3) rigetta i ricorsi nella restante parte;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) pone le spese relative alla CTU a firma della dott.ssa a carico Per_2 dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_2 di legge, in favore del dott. ; Persona_2
5) pone le spese relative alla CTU a firma del dott. a carico dell' , Per_3 CP_2 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in
Pag. 5 di 6 favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 22/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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