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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4062 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. ssa Michela Boi Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 10.12.2025, nel procedimento introdotto da
(alias ) con il patrocinio dell'avv. BARDI Parte_1 Persona_1
EO,
ricorrente contro
, in persona del contumace Controparte_1 CP_2
convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3
ha emesso la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 9 ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da nota del 5.12.2025 per parte ricorrente: “per il riconoscimento in suo favore del diritto al rinnovo del permesso per protezione umanitaria ex art. 5,comma 6, d. lgs. 286/1998 e successive modifiche;
conseguentemente per il rilascio in suo favore del relativo permesso di soggiorno.”.
Per la parte convenuta: “Piaccia al Tribunale dichiarare inammissibile il ricorso. In subordine dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In subordine rigettare il ricorso Spese vinte”.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato in data 08/07/2024 avverso il decreto del Questore di Pistoia di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI Prot. 55/2024 Reg. Rev. E Rig. notificato alla ricorrente personalmente il 12/06/2024, “nella parte in cui non concede la sua conversione in permesso per motivi di lavoro”, premesso che il ricorrente ha presentato in data 18/05/2023, presso la Questura di istanza di rilascio CP_1
di permesso di soggiorno per protezione speciale, che acquisiva il numero identificativo
(cfr allegato alla comparsa di costituzione del convenuto). In data 05/06/2024, NumeroDiP_1
con decreto Prot. 55/2024 Reg. Rev. E Rig notificato al ricorrente personalmente il
12/06/2024, il Questore della Provincia di decretava il rigetto della relativa istanza;
CP_1
al riguardo, Questore della provincia di ha respinto la domanda considerato che “la CP_1
commissione territoriale competente all'emissione del parere ex art. 32, d.lgs. 25/08 ai fini del rinnovo per protezione speciale, esprimeva parere contrario al rinnovo del permesso de quo, ritenendo che non fossero sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1 e comma 2 del d.lgs. 296/1998”; il ricorrente ha argomentato come la Questura avesse delibato la domanda “solo sotto il profilo del rinnovo della protezione speciale e non anche sotto quello della conversione del titolo di soggiorno già rilasciato in permesso per lavoro subordinato”, infatti, la Questura non aveva considerato come, a fronte dell'attività lavorativa del ricorrente gli avrebbe dovuto accordare la conversione del pagina 2 di 9 permesso da casi speciali a lavoro”, in ogni caso, laddove avesse deciso “di non discostarsi dal parere della commissione senza prendere posizione sul perché non sussisterebbero più i presupposti di cui all'art.
19, commi 1 e 1.1 e comma 2 del d.lgs. 296/1998”; il ricorrente ha chiesto con il ricorso “ In via principale annullare il decreto opposto e per l'effetto riconoscere al ricorrente il diritto al permesso per lavoro o per altro tipo previsto dalla legislazione in subiecta materia e conseguentemente ordinare il rilascio in suo favore del relativo permesso di soggiorno. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”; il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita in data 26/11/2025, e ha concluso come sopra indicato;
il PM ha espresso parere favorevole in data 29/07/2024; nelle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni la parte ricorrente ha rinunciato alla originaria richiesta di rilascio di permesso per motivi di lavoro e ha insistito solo nel rilascio di un “permesso per protezione umanitaria ex art. 5,comma 6, d. lgs. 286/1998 e successive modifiche”; rilevato che come precisato sopra, il ricorrente ha presentato in data 18/05/2023, presso la Questura di
, istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale;
CP_1
su tale domanda di protezione complementare, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n.
130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, prevedendo che
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei
pagina 3 di 9 rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”; al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale»; infine, differentemente da quanto disposto in seguito al D.l. 113/2018, con D.l. 130/2020, il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata in data successiva l'11 marzo 2023 direttamente alla Questura e ritenuta ricevibile dalla stessa;
la novella del 2023 non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 D.lgs. 25 luglio 1998, n.
286 né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 cit. La disciplina attuale contempla, dunque, che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella
pagina 4 di 9 valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”;
l'abrogazione della seconda e terza parte dell'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha ricondotto il quadro normativo, sostanzialmente, all'epoca precedente alla modifica del 2020, sicché appare sicuramente valida l'interpretazione giurisprudenziale, in particolare della Corte di cassazione, avente ad oggetto la protezione speciale o complementare, maturata in epoca anteriore al 2020. È invero noto come la giurisprudenza di legittimità abbia elaborato negli anni solidi criteri diretti a dare applicazione al diritto d'asilo previsto dall'art. 10, terzo comma della Costituzione e agli obblighi internazionali assunti con la ratifica di numerose
Convenzioni internazionali;
il carattere evidentemente vincolante della Costituzione e delle Convenzioni non è in discussione, mentre il richiamo agli stessi da parte dell'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il quale richiama come visto “gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”, il quale a sua volta evidenzia il necessario “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”) impone di assumere che quando sia in gioco un divieto di allontanamento o espulsione imposto dagli obblighi costituzionali o internazionali si debba dare luogo ad un permesso di soggiorno per protezione speciale;
con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020, le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare
Sez. Un., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del
23/02/2018, per cui “il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”) e superando, dunque, le pregresse “oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza”, di legittimità e di merito, hanno inteso “definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine”, chiarendo la necessità di valorizzare il pagina 5 di 9 criterio del “diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.” (Corte di cassazione Sez. Un., Sentenza n. 24413 del
09/09/2021);
a tale riguardo le Sezioni Unite hanno quindi osservato che “in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (sent. n. 24413/2021 cit.); per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione;
dunque, nel regime precedente alla riforma dell'art. 19 avvenuta nel 2020 (e dell'art. 5, comma
6 D.lgs. 286/98, cui sono state aggiunte le parole “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali
pagina 6 di 9 o internazionali dello Stato italiano”, locuzione rimasta anche dopo il marzo 2023), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali;
a tale riguardo le Sezioni Unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, “se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”, sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed “in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili
o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” (sent. n.
24413/2021, cit.); come osservato recentemente dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 18557/2025,
l'intervento normativo introdotto dal D.l. n. 20/2023 non è abrogativo dell'obbligo di rispettare il sistema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale
(Cfr. altresì, Cass. civ. n. 11713/2025, in motivazione), senonché l'interprete dovrà d'ora innanzi, fare diretto riferimento ai criteri - largamente sovrapponibili, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale - elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale. Va sottolineato, infatti, che secondo la Corte di Strasburgo, se l'art. 8 CEDU non prevede un diritto assoluto di non espulsione per nessuna categoria di stranieri, esistono circostanze in cui l'espulsione medesima si dimostra non necessaria in una società democratica e non proporzionata al legittimo obiettivo perseguito, comportando così la violazione di tale disposizione (Beldjoudi c. Francia, n. 12083/86, 26 marzo 1992; Amrollahi c. Danimarca, n.
56811/00, 11 luglio 2002; c. Germania, n. 52853/99, 17 aprile 2003; c. Germania, Pt_2 Pt_3
n. 32231/02, 27 ottobre 2005). Il riconoscimento della protezione speciale presuppone, di pagina 7 di 9 conseguenza, la dimostrazione di un effettivo inserimento nel contesto sociale e territoriale italiano, valutato attraverso indicatori quali la natura ed effettività dei vincoli familiari,
l'inserimento sociale, la durata del soggiorno, l'esistenza di legami con il paese d'origine, legami familiari significativi o altri elementi dimostrativi di radicamento territoriale;
così delineati i principi desumibili dal quadro normativo applicabile ratione temporis e venendo al caso di specie, si deve osservare come negli anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni nei rapporti di lavoro e sociali. L'inserimento nel contesto italiano è confermato dalla continuità della sua attività lavorativa come lavapiatti, dal 09/10/2023 per il datore di lavoro
“REAL ESTATE 2010 srl”, con contratto a tempo indeterminato (cfr. busta paga del settembre 2025 depositata il 5.12.2025) e con una retribuzione annua di euro 14.285,35; la continuità di tale rapporto di lavoro dimostra l'acquisizione di una apprezzabile identità professionale nonché, come attestato dalla busta paga depositata, il raggiungimento di un grado di indipendenza economica tale da consentirgli di provvedere al proprio sostentamento. Egli ha stabilito la sua residenza a Codroipo, in provincia di Udine, in Via
Roma n.50, in appartamento regolarmente condotto in locazione dalla società datrice di lavoro;
ciò premesso, va precisato, inoltre, che né il PM, che ha espresso parere favorevole, né la
Commissione territoriale hanno rilevato condizioni ostative al riconoscimento della protezione complementare;
in conclusione, in ottemperanza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 co. 6 TUI e art. 8 CEDU, sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite;
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:
- RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co. 3, D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. ssa Michela Boi Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 10.12.2025, nel procedimento introdotto da
(alias ) con il patrocinio dell'avv. BARDI Parte_1 Persona_1
EO,
ricorrente contro
, in persona del contumace Controparte_1 CP_2
convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3
ha emesso la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 9 ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da nota del 5.12.2025 per parte ricorrente: “per il riconoscimento in suo favore del diritto al rinnovo del permesso per protezione umanitaria ex art. 5,comma 6, d. lgs. 286/1998 e successive modifiche;
conseguentemente per il rilascio in suo favore del relativo permesso di soggiorno.”.
Per la parte convenuta: “Piaccia al Tribunale dichiarare inammissibile il ricorso. In subordine dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In subordine rigettare il ricorso Spese vinte”.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato in data 08/07/2024 avverso il decreto del Questore di Pistoia di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI Prot. 55/2024 Reg. Rev. E Rig. notificato alla ricorrente personalmente il 12/06/2024, “nella parte in cui non concede la sua conversione in permesso per motivi di lavoro”, premesso che il ricorrente ha presentato in data 18/05/2023, presso la Questura di istanza di rilascio CP_1
di permesso di soggiorno per protezione speciale, che acquisiva il numero identificativo
(cfr allegato alla comparsa di costituzione del convenuto). In data 05/06/2024, NumeroDiP_1
con decreto Prot. 55/2024 Reg. Rev. E Rig notificato al ricorrente personalmente il
12/06/2024, il Questore della Provincia di decretava il rigetto della relativa istanza;
CP_1
al riguardo, Questore della provincia di ha respinto la domanda considerato che “la CP_1
commissione territoriale competente all'emissione del parere ex art. 32, d.lgs. 25/08 ai fini del rinnovo per protezione speciale, esprimeva parere contrario al rinnovo del permesso de quo, ritenendo che non fossero sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1 e comma 2 del d.lgs. 296/1998”; il ricorrente ha argomentato come la Questura avesse delibato la domanda “solo sotto il profilo del rinnovo della protezione speciale e non anche sotto quello della conversione del titolo di soggiorno già rilasciato in permesso per lavoro subordinato”, infatti, la Questura non aveva considerato come, a fronte dell'attività lavorativa del ricorrente gli avrebbe dovuto accordare la conversione del pagina 2 di 9 permesso da casi speciali a lavoro”, in ogni caso, laddove avesse deciso “di non discostarsi dal parere della commissione senza prendere posizione sul perché non sussisterebbero più i presupposti di cui all'art.
19, commi 1 e 1.1 e comma 2 del d.lgs. 296/1998”; il ricorrente ha chiesto con il ricorso “ In via principale annullare il decreto opposto e per l'effetto riconoscere al ricorrente il diritto al permesso per lavoro o per altro tipo previsto dalla legislazione in subiecta materia e conseguentemente ordinare il rilascio in suo favore del relativo permesso di soggiorno. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”; il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita in data 26/11/2025, e ha concluso come sopra indicato;
il PM ha espresso parere favorevole in data 29/07/2024; nelle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni la parte ricorrente ha rinunciato alla originaria richiesta di rilascio di permesso per motivi di lavoro e ha insistito solo nel rilascio di un “permesso per protezione umanitaria ex art. 5,comma 6, d. lgs. 286/1998 e successive modifiche”; rilevato che come precisato sopra, il ricorrente ha presentato in data 18/05/2023, presso la Questura di
, istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale;
CP_1
su tale domanda di protezione complementare, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n.
130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, prevedendo che
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei
pagina 3 di 9 rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”; al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale»; infine, differentemente da quanto disposto in seguito al D.l. 113/2018, con D.l. 130/2020, il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata in data successiva l'11 marzo 2023 direttamente alla Questura e ritenuta ricevibile dalla stessa;
la novella del 2023 non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 D.lgs. 25 luglio 1998, n.
286 né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 cit. La disciplina attuale contempla, dunque, che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella
pagina 4 di 9 valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”;
l'abrogazione della seconda e terza parte dell'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha ricondotto il quadro normativo, sostanzialmente, all'epoca precedente alla modifica del 2020, sicché appare sicuramente valida l'interpretazione giurisprudenziale, in particolare della Corte di cassazione, avente ad oggetto la protezione speciale o complementare, maturata in epoca anteriore al 2020. È invero noto come la giurisprudenza di legittimità abbia elaborato negli anni solidi criteri diretti a dare applicazione al diritto d'asilo previsto dall'art. 10, terzo comma della Costituzione e agli obblighi internazionali assunti con la ratifica di numerose
Convenzioni internazionali;
il carattere evidentemente vincolante della Costituzione e delle Convenzioni non è in discussione, mentre il richiamo agli stessi da parte dell'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il quale richiama come visto “gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”, il quale a sua volta evidenzia il necessario “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”) impone di assumere che quando sia in gioco un divieto di allontanamento o espulsione imposto dagli obblighi costituzionali o internazionali si debba dare luogo ad un permesso di soggiorno per protezione speciale;
con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020, le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare
Sez. Un., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del
23/02/2018, per cui “il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”) e superando, dunque, le pregresse “oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza”, di legittimità e di merito, hanno inteso “definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine”, chiarendo la necessità di valorizzare il pagina 5 di 9 criterio del “diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.” (Corte di cassazione Sez. Un., Sentenza n. 24413 del
09/09/2021);
a tale riguardo le Sezioni Unite hanno quindi osservato che “in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (sent. n. 24413/2021 cit.); per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione;
dunque, nel regime precedente alla riforma dell'art. 19 avvenuta nel 2020 (e dell'art. 5, comma
6 D.lgs. 286/98, cui sono state aggiunte le parole “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali
pagina 6 di 9 o internazionali dello Stato italiano”, locuzione rimasta anche dopo il marzo 2023), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali;
a tale riguardo le Sezioni Unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, “se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”, sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed “in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili
o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” (sent. n.
24413/2021, cit.); come osservato recentemente dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 18557/2025,
l'intervento normativo introdotto dal D.l. n. 20/2023 non è abrogativo dell'obbligo di rispettare il sistema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale
(Cfr. altresì, Cass. civ. n. 11713/2025, in motivazione), senonché l'interprete dovrà d'ora innanzi, fare diretto riferimento ai criteri - largamente sovrapponibili, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale - elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale. Va sottolineato, infatti, che secondo la Corte di Strasburgo, se l'art. 8 CEDU non prevede un diritto assoluto di non espulsione per nessuna categoria di stranieri, esistono circostanze in cui l'espulsione medesima si dimostra non necessaria in una società democratica e non proporzionata al legittimo obiettivo perseguito, comportando così la violazione di tale disposizione (Beldjoudi c. Francia, n. 12083/86, 26 marzo 1992; Amrollahi c. Danimarca, n.
56811/00, 11 luglio 2002; c. Germania, n. 52853/99, 17 aprile 2003; c. Germania, Pt_2 Pt_3
n. 32231/02, 27 ottobre 2005). Il riconoscimento della protezione speciale presuppone, di pagina 7 di 9 conseguenza, la dimostrazione di un effettivo inserimento nel contesto sociale e territoriale italiano, valutato attraverso indicatori quali la natura ed effettività dei vincoli familiari,
l'inserimento sociale, la durata del soggiorno, l'esistenza di legami con il paese d'origine, legami familiari significativi o altri elementi dimostrativi di radicamento territoriale;
così delineati i principi desumibili dal quadro normativo applicabile ratione temporis e venendo al caso di specie, si deve osservare come negli anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni nei rapporti di lavoro e sociali. L'inserimento nel contesto italiano è confermato dalla continuità della sua attività lavorativa come lavapiatti, dal 09/10/2023 per il datore di lavoro
“REAL ESTATE 2010 srl”, con contratto a tempo indeterminato (cfr. busta paga del settembre 2025 depositata il 5.12.2025) e con una retribuzione annua di euro 14.285,35; la continuità di tale rapporto di lavoro dimostra l'acquisizione di una apprezzabile identità professionale nonché, come attestato dalla busta paga depositata, il raggiungimento di un grado di indipendenza economica tale da consentirgli di provvedere al proprio sostentamento. Egli ha stabilito la sua residenza a Codroipo, in provincia di Udine, in Via
Roma n.50, in appartamento regolarmente condotto in locazione dalla società datrice di lavoro;
ciò premesso, va precisato, inoltre, che né il PM, che ha espresso parere favorevole, né la
Commissione territoriale hanno rilevato condizioni ostative al riconoscimento della protezione complementare;
in conclusione, in ottemperanza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 co. 6 TUI e art. 8 CEDU, sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite;
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:
- RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co. 3, D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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