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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9930 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 4534/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli XI Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del G.o.p. Dott.ssa COcetta Menale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4534 /2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA con sede a Napoli (NA) alla Via Parte_1
RC LL n. 95/1 (P.IVA ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Mangiapia
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Pozzuoli (NA) alla Via II Traversa Miliscola n. 30, giusta procura in atti,
OPPONENTE
E CO
. con sede a RE ON (FR) alla Via della Libertà n. 15 (P.IVA CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'Avv. Matteo Lucci (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio a Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 115, giusta procura in atti.
OPPOSTO
FATTO
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CO atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
(di seguito opponente) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...]
n. 9387/2019 emesso il 23.12.2019 dal Tribunale di Napoli, XI Sez. Civ., G.U. dott.ssa
LE AL (R.G. 35733/2019), con il quale le era stato ingiunto di pagare in CO favore della (di seguito, opposta) la somma di € 36.600,00, oltre interessi CP_2
e spese, quale corrispettivo per una prestazione di smaltimento di materiali di risulta asseritamente eseguita e non pagata (fattura n. 102 del 21.05.2019). In particolare, la COtrCOt società – ricorrente in sede monitoria – deduceva di aver effettuato, su incarico di un intervento di pulizia e sgombero presso un cantiere edile a Napoli (Via Pt_1
Stadera n. 140) consistente nel trasporto e conferimento a discarica di materiali di risulta, eseguito in data 14.12.2018 (come indicato in fattura), rimanendo impagata la relativa fattura n. 102/2019 (importo di € 30.000,00 oltre IVA 22%). COtrCOt A fondamento del ricorso per ingiunzione, allegava: (a) copia della suddetta fattura n. 102 del 21.05.2019, asseritamente emessa a fronte della prestazione svolta;
(b) un estratto autentico del registro IVA vendite 2019 della società creditrice, vidimato da notaio e riportante l'annotazione della medesima fattura;
(c) la PEC del 25.10.2019 CO COt con cui il legale di aveva formalmente sollecitato il pagamento della fattura in questione. Sulla scorta di tale documentazione – ritenuta prova scritta sufficiente ex art. 634 c.p.c. – veniva emesso il decreto monitorio opposto.
L'opponente esponeva, a fondamento dell'opposizione, l'insussistenza del Pt_1
credito azionato in via monitoria, assumendo che nessun importo fosse dovuto a CO COt
stante l'inesatto adempimento di quest'ultima. In particolare, Pt_1
CO COt deduceva di aver effettivamente commissionato a un intervento di pulizia dell'area di cantiere (compreso smaltimento di rifiuti edili), ma che la prestazione dell'appaltatore era stata eseguita solo in minima parte e mai portata a compimento a CO COt regola d'arte. Fin dai primi giorni di lavoro – sostiene l'opponente – la avrebbe interrotto unilateralmente l'esecuzione dell'opera, dichiarandosi impossibilitata a proseguirla (a causa di difficoltà tecniche e organizzative in capo alla stessa appaltatrice), e abbandonato il cantiere. Tale rinuncia “spontanea” di TE.VI
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all'incarico avrebbe causato un significativo ritardo nella realizzazione delle attività di bonifica e pulizia dell'area, costringendo – dopo vari solleciti informali rimasti Pt_1
infruttuosi – a rivolgersi ad altra ditta per portare a termine i lavori.
L'opponente riferisce che, nonostante l'accordo di risolvere bonariamente il rapporto
(pro bono pacis, anche in ragione dei rapporti amichevoli fra le parti), alcuni mesi dopo CO COt
avanzava improvvisamente richiesta di pagamento per l'attività parziale svolta, emettendo tardivamente (a distanza di circa sei mesi dai fatti) la fattura n.
102/2019 di € 36.600,00. Tale fattura – a dire della società – sarebbe priva di Pt_1
adeguata descrizione e riferita ad un'attività generica (“noleggio di automezzi e macchine operatrici per pulizia e sistemazione”), formulata in modo del tutto generico e non rispondente al reale andamento dei lavori. L'opponente sottolinea, inoltre, la mancata formalizzazione contrattuale dell'accordo (trattandosi di un incarico conferito in via informale, senza stipula scritta) e l'assenza della necessaria documentazione di cantiere (richiami all'art. 26 D.lgs. 81/2008 in tema di cooperazione e sicurezza sul lavoro), elementi che corroborerebbero l'improvvisazione e l'irregolarità dell'operato di Ad ogni modo, ricevuta la fattura, la committente – contestandone il CP_3
contenuto – rifiutava il pagamento, ritenendo insussistente il credito per mancata esecuzione della prestazione pattuita. COt A tal fine, inviava a TE. una lettera raccomandata PEC in data 29/07/2019, Pt_1
CO COt a firma del proprio legale, con cui contestava espressamente l'operato di . e la pretesa creditoria: in detta missiva si evidenziava che i lavori erano stati appena iniziati e subito abbandonati dall'appaltatrice (dopo 1-2 giorni di attività, documentati da poche fotografie di automezzi in cantiere), che la prestazione era rimasta incompleta, COt e si invitava TE a un incontro transattivo per definire la questione bonariamente
(offerta rimasta senza esito concreto). evidenziava, inoltre, come i formulari Pt_1
CO COt rifiuti esibiti da (relativi al conferimento in discarica del materiale di risulta) non fossero idonei a provare l'effettiva esecuzione dell'opera e l'entità dei lavori svolti: uno di essi risultava addirittura privo di sottoscrizione da parte del produttore/committente, dunque non riferibile alla società opponente, mentre gli altri
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riportavano una generica sottoscrizione nella casella del destinatario senza tuttavia recare alcuna chiara indicazione riconducibile a Pt_1
Tali circostanze – a detta dell'opponente – confermano l'inesattezza e parzialità della CO COt prestazione di e la conseguente mancanza dei presupposti per esigere il corrispettivo, pertanto, formulava espressa eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c., opponendo al richiesto pagamento l'altrui inadempienza e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. COtrCOt Si costituiva in giudizio l'opposta , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo, contestava quanto dedotto da Pt_1
sostenendo che al contrario la prestazione commissionata era stata eseguita regolarmente e che nulla sarebbe dovuto a titolo di risarcimento o riduzione, non avendo la committente formalizzato tempestive contestazioni tecniche ai sensi di legge. COtrCOt In particolare, deduceva che il proprio intervento presso il cantiere di Via
Stadera si era svolto in conformità agli accordi, con completamento delle operazioni di sgombero rifiuti in data 14.12.2018, come attestato dai formulari di identificazione rifiuti prodotti. Essa negava di aver “abbandonato” i lavori senza giustificazione, affermando piuttosto che – dopo aver effettuato le attività inizialmente richieste
(pulizia dell'area e smaltimento di un certo quantitativo di materiale) – non le erano stati affidati ulteriori incarichi dalla committente, la quale successivamente aveva appaltato ad altra ditta ulteriori opere estranee all'accordo con A dire CP_3
dell'opposta, quindi, la sua obbligazione doveva ritenersi esattamente adempiuta per la parte di competenza, mentre era a risultare inadempiente per non aver Pt_1
COt corrisposto il dovuto corrispettivo. TE eccepiva, altresì, che l'opponente non aveva mai formalizzato alcuna denuncia di vizi o difformità dell'opera nei termini di legge, né inviato contestazioni immediate all'epoca dei fatti, se non con la lettera del luglio 2019 – definita dall'opposta come “mera conversazione informale” – ben oltre i termini di decadenza previsti dall'art. 1667 c.c.; di conseguenza, sarebbero precluse a sia la possibilità di far valere difetti dell'opera, sia l'eccezione di Pt_1
COtr inadempimento. In ogni caso, IN rilevava che l'opponente non aveva provato in
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giudizio i fatti estintivi o impeditivi addotti (quali l'asserito affidamento dei lavori a terzi, i costi sostenuti, i lamentati danni da ritardo, etc.), insistendo quindi per la piena fondatezza del proprio credito e per il rigetto dell'opposizione con condanna di Pt_1
al pagamento della somma ingiunta (o di quell'altra eventualmente accertata in via equitativa), oltre interessi e spese.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., istruita la causa e espletata la prova testimoniale, all'udienza del
16.06.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata a sentenza con i termini del 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione è fondata e va accolta.
In via preliminare va esaminata l'eccezione, sollevata dalla parte opposta, di nullità della procura alle liti rilasciata da al proprio difensore nell'atto di opposizione, Pt_1
per difetto di indicazione del nominativo del sottoscrittore. L'opposta ha evidenziato che la procura in calce all'atto di citazione si limita a indicare la qualità di “legale rappresentante” della società, con sottoscrizione non decifrabile, senza riportare in chiaro il nome della persona fisica che conferisce il mandato. Ciò renderebbe la procura invalida per indeterminatezza del soggetto conferente.
Nel caso di specie, tuttavia, l'eccezione è infondata.
Va sul punto chiarito che la nullità della procura rilasciata da una società, ove non sia stato indicato il nome del legale rappresentante e esso non possa desumersi dalla sottoscrizione a causa dell'illeggibilità della firma, se la società è stata debitamente indicata con la sua denominazione, risulta irrilevante sia quando il nome del firmatario risulti desumibile dalla indicazione di una specifica funzione o carica che consente l'identificazione dello stesso dall'esame dei documenti prodotti in atti o dalle risultanze del registro delle imprese.
In assenza degli elementi sopra detti, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si configura una nullità relativa- opponibile con la prima difesa a mente
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dell'art. 157 c.p.c., che impone alla parte istante di integrare nella prima replica le mancanze dell'atto introduttivo, con l'indicazione specifica delle generalità del sottoscrittore dell'atto giudiziario. Nel caso in esame parte opponente nelle prime note di udienza ha immediatamente provveduto a sanare il vizio mediante deposito di nuova procura contente le generalità del legale rapp.te della nonché Parte_1
visura della società sanando così la nullità.
Quanto all'eccezione sollevata da parte dell'opponente in merito all'assenza di prova scritta del contratto oggetto della presente controversia, va osservato quanto segue.
Alla luce delle allegazioni e delle prove acquisite, il rapporto intercorso tra le parti è inquadrabile nello schema del contratto di appalto di servizi di cui agli artt. 1655 ss. CO COt c.c., avente ad oggetto l'esecuzione, da parte di (appaltatore), di opere di pulizia di cantiere e smaltimento rifiuti con organizzazione di mezzi propri e a proprio rischio, verso un corrispettivo in denaro a carico di (committente). Pt_1
Ai sensi dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto mediante il quale una parte assume, con l'organizzazione di mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, l'obbligo di compimento di un'opera o di un servizio, dietro corrispettivo in denaro. L'appalto è un contratto consensuale, di tipo oneroso e a forma libera;
esso, quindi, non richiede quale requisito la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo, dunque, essere concluso anche per fatti concludenti (ex multis Corte di cassazione, Sez. II
Civile, sentenza 6.06.2003, n. 9077; Corte di cassazione, Sez. I Civile, sentenza
26.10.2009, n. 22616).
È evidente che, con riferimento a tale ipotesi, la parte che voglia fare valere il proprio diritto, nel rispetto del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., deve sempre e comunque fornire la prova dei fatti costitutivi del credito, mentre il debitore, di converso, dovrà provare i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito. Nel caso di specie, in relazione ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, occorre rilevare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale spetta al creditore opposto dimostrare la fondatezza sostanziale della pretesa azionata in via
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monitoria, allegando e provando i fatti costitutivi del diritto vantato (titolo del credito ed avvenuta prestazione). Tale regola generale sull'onere della prova – ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ. 13/06/2014 n.13420; COtrCOt Cass. civ. 04/04/2019 n.9385) – comporta che nel presente giudizio la società
(opposta), quale attrice in senso sostanziale, debba fornire evidenza sia dell'esistenza di un valido rapporto contrattuale con l'opponente, dal quale deriva il credito di €
36.600,00, nonché l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto di tale rapporto, in modo da giustificare la pretesa remunerativa in questione.
Va rilevato che la prova, relativamente all'esistenza di un contratto di appalto di servizi tra le parti, può formarsi con riferimento alla fattispecie oggetto di causa, attraverso elementi diversi dalla prova scritta, questo Tribunale ritiene che, nel caso di specie,
l'opposta abbia adempiuto l'onere probatorio sul punto. Infatti, la prova si rileva già dal contenuto dell'atto di opposizione dell'opponente, la quale ha principalmente insistito sulla mancanza di prova scritta del contratto e sull'assenza di riscontri documentali dell'esecuzione, ma non ha mai negato in modo espresso che vi fosse un accordo né che alcuni lavori fossero stati effettuati. Anzi, dal tenore dell'atto introduttivo dell'opponente si evince, in modo implicito, il riconoscimento di un iniziale rapporto, CO COt laddove si riferisce che i lavori, commissionati a , furono “poco dopo il loro inizio” interrotti per rinuncia di quest'ultima. In altri termini, l'opponente ha sì contestato la pretesa creditoria di controparte, ma lo ha fatto adducendo principalmente profili formali (assenza di contratto scritto, prova documentale insufficiente) e inadempimenti parziali dell'appaltatrice, senza dedurre l'inesistenza del rapporto contrattuale né l'assoluta mancata esecuzione delle opere. È evidente, dunque, che l'esistenza di un contratto (ancorché orale) e lo svolgimento di almeno parte dei lavori oggetto di causa costituiscono circostanze in sostanza ammesse – o quantomeno non realmente contestate – dall'opponente. In applicazione del principio di non contestazione, pertanto, tali fatti possono ritenersi pacifici in causa e non necessitano di ulteriore prova (art. 115 c.p.c.).
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Acclarata l'esistenza tra le parti di un contratto verbale resta, comunque, onere dell'opposta provare gli elementi costitutivi del credito azionato: segnatamente, quali fossero le specifiche obbligazioni assunte inter-partes, quale parte di esse sia stata CO COt adempiuta da . e in che misura tale esecuzione legittimasse la pretesa al compenso integrale fatturato. Il fulcro della controversia attiene, infatti, all'estensione e all'effettivo adempimento della prestazione contrattuale, essendo incontroverso che CO COt vi fu un incarico iniziale a . ed un principio di esecuzione, ma divergendo le parti sulle cause e conseguenze dell'interruzione dei lavori. Va dunque verificato se COtrCOt
abbia provato di aver eseguito le prestazioni oggetto dell'accordo, ovvero una parte sostanziale di esse tale da giustificare l'intero corrispettivo richiesto e ancora se il credito dovesse essere ridotto o escluso per inadempimento parziale.
Altresì un simile quadro risulta avvalorato dalle stesse risultanze documentali e deposizioni testimoniali raccolte. In particolare, dalla corrispondenza intercorsa tra le COtrCOt parti prima del giudizio emerge chiaramente che fu incaricata dall'opponente di effettuare i lavori in questione: la lettera a firma dell'avv. Mangiapia inviata a COt TE in data 29/07/2019 (doc. opposta) conferma che “pur se vi furono accordi per dei lavori da eseguire, questi non furono più portati a termine per una Vostra spontanea rinuncia”. In tale missiva, il legale dell'opponente fa espresso riferimento ad un CO COt
“presunto lavoro” inizialmente commissionato a . e solo parzialmente svolto, lamentando che l'impresa incaricata avrebbe abbandonato l'opera causando ritardi e costringendo la propria cliente ad affidarsi ad altra ditta. Questa comunicazione costituisce chiara ricognizione da parte della debitrice sia dell'esistenza di un rapporto contrattuale (l'affidamento di “lavori da eseguire”) sia dell'esecuzione, almeno CO COt parziale, di dette attività da parte di . (riconosciuta come effettivamente intervenuta in cantiere). Si tratta di dichiarazioni provenienti dalla stessa odierna opponente, dotate di significativo valore probatorio (art. 2735 c.c.), che corroborano la tesi attore circa l'accordo negoziale intercorso e l'inizio di esecuzione.
Ulteriori elementi confermativi emergono dalle deposizioni testimoniali.
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Il teste dipendente amministrativo dell'opponente, ha riferito che “ Tes_1 Parte_1
commissionò nel 2019 a TE.VI lo sgombero di materiali di risulta dal
[...]
cantiere di via Stadera, consegnando all'impresa l'area per l'inizio dei lavori” (v. verbale ud. 12/05/2022) i lavori durarono circa 4- 6 giorni poi l'impresa restitui le chiavi del cantiere e fu necessario affidare le opere ad un'altra ditta. CO COt Il teste dipendente di e presente sul cantiere all'udienza del 08.02.2024, Tes_2
sostanzialmente riconosceva i mezzi impiegati sul cantiere e dichiarava che il lavoro durò circa una decina di giorni.
Tali testimonianze, coerenti tra loro, confermano dunque che un rapporto contrattuale CO COt era stato instaurato e che . aveva dato avvio all'esecuzione svolgendo una parte dei lavori (rimozione e smaltimento di materiali) lavori che si conclusero in pochi giorni ma la cui quantificazione non può essere appurata, come richiesto da parte opposta, in considerazione dei costi di noleggio degli autocarri impiegati in assenza di specifici ordini di servizio sottoscritti dalle parti ed in assenza di una preliminare quantificazione del lavoro, né può sopperire alla mancanza della prova la tabella indicata nella comparsa di parte opposta ove si riporta una quantificazione di locazione oraria degli automezzi atteso che oggetto del contratto non fosse il noleggio degli automezzi ma l'esecuzione di opere di rimozione e pulizia del cantiere.
La fattura, come correttamente rilevato dall'opponente, non suddivide l'importo tra le diverse attività, limitandosi ad indicare un corrispettivo unico per l'intero servizio. Ciò sarebbe giustificabile soltanto ove le parti avessero effettivamente pattuito un prezzo a forfait per l'intero complesso di operazioni.
Quanto all'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente in merito alla non corretta esecuzione della prestazione oggetto del contratto, questa va accolta per le ragioni che seguono.
Se parte opposta non ha fornito la prova piena del proprio adempimento, per altro verso, parte opponente è invece riuscita a dimostrare – in via almeno presuntiva e documentale – il fatto estintivo/impeditivo del diritto avversario, costituito dall'inesatto adempimento dell'appaltatore.
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Va sottolineato, a tal proposito, che l'onere probatorio circa la regolare esecuzione della prestazione contrattuale incombe integralmente sulla società opposta. Come già detto, in presenza dell'eccezione di inadempimento sollevata dal debitore, è il creditore a dover dimostrare il puntuale adempimento delle proprie obbligazioni (Cass. civ. n.
16324/2021).
In materia di appalto, la Corte di cassazione ha recentemente ribadito che l'appaltatore che agisce per il pagamento del corrispettivo ha l'onere di provare di aver adempiuto esattamente la propria prestazione, ossia di aver eseguito l'opera a regola d'arte e conformemente al contratto. Tale prova costituisce il fatto costitutivo del diritto di credito al prezzo. Nel caso in cui il committente contesti l'incompleta esecuzione dell'opera (inadempimento parziale), l'appaltatore deve dimostrare di averla completata come da accordi, pena il rigetto della sua domanda di pagamento (Cass. ord. n. 25410/2024). COtrCOt Nella fattispecie in esame, non ha soddisfatto tale onere probatorio. Al contrario, risulta accertato che una parte significativa dei lavori non è stata eseguita dall'appaltatore originario. Non solo: anche relativamente alla porzione di attività effettivamente svolta (rimozione di materiali il 14/12/2018), non è stato fornito alcun elemento oggettivo circa la quantità e il valore economico di tale prestazione parziale.
La fattura n. 102/2019 addebita un importo forfettario di € 30.000,00 per servizi di pulizia e trasporto, ma non chiarisce quante giornate-uomo, quanti mezzi e quanti metri cubi di materiale siano stati effettivamente impegnati e smaltiti. Nessun computo metrico o resoconto analitico è stato riconosciuto tra le parti. Ne consegue che il corrispettivo preteso appare sostanzialmente privo di giustificazione, configurandosi come una richiesta unilaterale di pagamento non parametrata a prestazioni documentate o concordate.
Come già esposto in narrativa, dai documenti prodotti (formulari di conferimento COtrCOt rifiuti, corrispondenza e altri allegati) risulta che svolse solo una parte delle attività previste: in particolare, provvide al trasporto e smaltimento di alcuni rifiuti edili in data 14.12.2018 (operazione attestata da formulari, peraltro irregolarmente
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compilati), ma omise di effettuare tutte le ulteriori lavorazioni necessarie a ultimare la pulizia e sistemazione dell'area di cantiere. Nessuna prova contraria è giunta da parte opposta circa l'avvenuto completamento dell'opera: non vi sono documenti di fine lavori, né fatture aggiuntive per eventuali altri interventi, né prove testimoniali che CO attestino attività di .VI oltre quelle minime già menzionate. Gli elementi da essa prodotti (formulari di smaltimento e fotografie) dimostrano, in effetti, che un certo intervento in cantiere ci sia stata come riconosciuto dalla stessa opponente, anche dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante all'interrogatorio deferito. Le foto prodotte mostrano mezzi e operai della società opposta all'interno dell'area di via Stadera 140,
e i formulari attestano che in data 27/11/2018 furono trasportati a discarica rifiuti speciali (terre e rocce da scavo, codice CER 170904) riconducibili al cantiere in oggetto. Ancora, parte opponente ha efficacemente evidenziato come i formulari rifiuti prodotti dalla controparte rechino firme nella sezione del “produttore/committente” che essa non riconosce (né legalmente né materialmente) come proprie. Tale disconoscimento – ritualmente operato – impedisce di attribuire a quei documenti valore di quietanza o di riconoscimento dell'attività da parte della committente. In altre parole, se anche vesse eseguito alcuni trasporti di rifiuti, non vi è prova che CP_3
ciò sia avvenuto con la piena approvazione e partecipazione della committente (la quale, anzi, lamenta che l'appaltatore si sia mosso senza fornire tutte le garanzie documentali richieste).
Al contrario, il quadro fattuale conferma che il cantiere fu lasciato in condizioni insoddisfacenti, tanto che – dopo aver atteso inutilmente un'iniziativa di Pt_1
CO COt
per riprendere i lavori – fu costretta ad ingaggiare un diverso operatore per terminare la bonifica.
Da quanto documentato l'opposta società non ha provato le attività effettivamente svolte né a ciò può sopperire il capitolato di appalto prodotto in atti, mai sottoscritto dalle parti, trattandosi di un documento di formazione unilaterale, né le foto depositate dalle quali non si riesce ad evincere le attività svolte, né i contratti di noleggio del bobcat del 02.01.2017 né la fattura di acquisto dell'escavatore, i detti documenti
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provano che la n avesse i mezzi per effettuare l'opera ma non che l'abbia Pt_2
effettuata come richiesta.
La società opponente riconosce che qualche giornata di lavoro sia stata effettuata ma che l'impresa ha poi rinunciato all'incarico, poiché le parti non hanno richiesto in subordine una pronuncia secondo equità il giudicante non può liquidare la parte dei lavori che furono eseguiti, tra il mese di novembre e dicembre per circa 10 giorni, quale raccolta e discarica dei materiali come da certificato di analisi prodotto da parte opposta recante data 27/11/2018.
In definitiva, sebbene risulta provata l'esistenza del rapporto di appalto tra le parti e l'esecuzione parziale delle opere da parte dell'opposta società, alla luce di tutte le considerazioni svolte, il credito dell'opponente non è provato nel suo ammontare, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite vanno compensate stante le reciproca soccombenze virtuale.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in COtr epigrafe tra (opponente) e Parte_1 CP_2
(opposta), ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 9387/2019 e, per l'effetto, lo revoca;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 31.10.2025 Il GOP (dott.ssa COcetta Menale)