Art. 42. Concorso per l'accesso alla carriera direttiva
L'esame di concorso per la nomina a cancelliere capo di Pretura ha luogo in Roma e consiste in tre prove scritte a carattere teorico-pratico ed una orale.
((Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:
1) procedura civile ed elementi di diritto civile;
2) procedura penale ed elementi di diritto penale,
3) leggi tributarie che interessano i servizi giudiziari e i
servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici))
La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte e inoltre, su nozioni di diritto amministrativo e costituzionale; sull'ordinamento giudiziario; sulla statistica giudiziaria.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.
La Commissione, nominata di volta in volta dal Ministro per la grazia e giustizia, e' composta:
1) del direttore generale del personale, presidente;
2) di tre magistrati di Cassazione con sede di servizio in Roma;
3) del direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
4) del cancelliere capo della Corte di cassazione;
5) del segretario capo della Procura generale presso la predetta Corte. ((4)) L'ufficio di segreteria e' costituito, secondo le necessita', da uno o piu' funzionari di cancelleria e segreteria addetti al Ministero aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di procura. (1)
Per la regolare costituzione e funzionamento della Commissione devono essere presenti almeno quattro componenti, oltre il presidente.
Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo 11, capo I, della presente legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 16 luglio 1962, n. 922 ha disposto (con l'art. 12) che " Nella legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , alle parole "cancelliere capo di Tribunale o segretario capo di Procura" sono sostituite le seguenti: "cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura di seconda classe"". --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 7 maggio 1965, n. 430 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le Commissioni di cui agli articoli 21 e 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , ed art. 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922 , sono composte:
1) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente;
2) da un magistrato di Cassazione;
3) dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
4) da due funzionari con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe".
L'esame di concorso per la nomina a cancelliere capo di Pretura ha luogo in Roma e consiste in tre prove scritte a carattere teorico-pratico ed una orale.
((Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:
1) procedura civile ed elementi di diritto civile;
2) procedura penale ed elementi di diritto penale,
3) leggi tributarie che interessano i servizi giudiziari e i
servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici))
La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte e inoltre, su nozioni di diritto amministrativo e costituzionale; sull'ordinamento giudiziario; sulla statistica giudiziaria.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.
La Commissione, nominata di volta in volta dal Ministro per la grazia e giustizia, e' composta:
1) del direttore generale del personale, presidente;
2) di tre magistrati di Cassazione con sede di servizio in Roma;
3) del direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
4) del cancelliere capo della Corte di cassazione;
5) del segretario capo della Procura generale presso la predetta Corte. ((4)) L'ufficio di segreteria e' costituito, secondo le necessita', da uno o piu' funzionari di cancelleria e segreteria addetti al Ministero aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di procura. (1)
Per la regolare costituzione e funzionamento della Commissione devono essere presenti almeno quattro componenti, oltre il presidente.
Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo 11, capo I, della presente legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 16 luglio 1962, n. 922 ha disposto (con l'art. 12) che " Nella legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , alle parole "cancelliere capo di Tribunale o segretario capo di Procura" sono sostituite le seguenti: "cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura di seconda classe"". --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 7 maggio 1965, n. 430 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le Commissioni di cui agli articoli 21 e 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , ed art. 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922 , sono composte:
1) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente;
2) da un magistrato di Cassazione;
3) dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
4) da due funzionari con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe".