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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/11/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5807/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
02/10/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PAPA CENTURRINO LIVIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MOLIN GIANLUCA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26/07/2008 da Parte_1
(n. a TREVISO il 30/09/1984) e (n. a
[...] Parte_2
CONEGLIANO (TV) il 24/11/1981), trascritto al n. 13, Parte II, Serie A, Anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CARBONERA alle seguenti condizioni:
2) Regime di affidamento, collocamento e turni di responsabilità
2.a I figli minori e rispettivamente di 16 e 13 anni compiuti, continueranno ad essere affidati Per_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in via condivisa la responsabilità genitoriale sui medesimi, con facoltà degli stessi di assumere autonomamente le decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione nel tempo in cui i minori staranno presso ciascun genitore.
2.b I figli continueranno ad abitare prevalentemente con la madre e si tratterranno con il padre durante il weekend, dal
2 venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina.
Entrambi i genitori continueranno ad accompagnare a turno (o con modalità diverse ma condivise) i figli alle attività sportive frequentate.
Natale
Durante le vacanze natalizie, i figli continueranno a stare con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal
31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, secondo gli accordi tra i genitori.
Pasqua
Le vacanze pasquali verranno trascorse dai minori per i primi giorni (compresa Pasqua) presso un genitore e per i secondi giorni (compresa Pasquetta) presso l'altro, ad anni alterni, secondo gli accordi tra i genitori.
Estate
Durante il periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 7-10 giorni consecutivi nel loro periodo di ferie, da concordare tra i genitori.
Compleanni e altre ricorrenze
Nelle varie ricorrenze riguardanti i figli, i genitori si impegneranno a partecipare e a condividere con i ragazzi la ricorrenza, nelle forme, nei tempi e nei modi che di volta in volta individueranno.
Previsioni generali
Deroghe
In ogni caso resta ferma la possibilità di derogare al calendario sopra riportato previo accordo tra i genitori, tenuto conto degli impegni e delle esigenze degli stessi e dei minori e tenuto conto dell'età di (che a breve compirà 17 anni) e Per_1
della maggiore autonomia acquisita nel tempo dai ragazzi.
In ipotesi di contrasto in merito all'individuazione dei giorni/periodi di pertinenza, la decisione spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari.
3) Previsioni economiche
Per_ 3.a Il signor contribuirà al mantenimento di e direttamente, quando i minori saranno presso Parte_1 Per_1
di lui, nonché versando mensilmente alla signora a titolo di assegno perequativo, la somma complessiva di Parte_2
3 200,00 euro (100 euro a figlio).
Tale previsione ha decorrenza a far data dal mese successivo a quello in cui verrà pronunciata la sentenza.
Le parti concordano che il versamento dell'assegno perequativo da parte del signor avvenga entro il giorno 15 Parte_1
del mese, a mezzo bonifico, sul c/c intestato alla signora e noto allo stesso. Parte_2
3.b Oltre a ciò, ancora a titolo di contributo nel mantenimento dei ragazzi, il signor e la signora Parte_1
concordano espressamente che l'EG UN sia richiesto dalla signora e percepito e Parte_2 Parte_2
trattenuto integralmente dalla stessa a partire dal mese successivo a quello in cui verrà pronunciata la sentenza.
3.c Ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per e Per_1
Per_
individuate e regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Treviso (All. A Protocollo).
Le spese straordinarie, pertanto, saranno anticipate da un genitore e rimborsate dall'altro alla fine di ogni mese, corredate dalle relative pezze giustificative (es. ricevuta, scontrino, richiesta della scuola, fatture ecc…), ovvero pagate sin dall'inizio pro quota da ciascun genitore.
3.d Le spese della presente procedura devono intendersi compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 07/11/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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