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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/08/2025, n. 11561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11561 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 26867/2020
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Presidente-giudice monocratico dott.ssa CL ED ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 26867 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2020 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Errante (C.F.
) ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Roma, Lungotevere C.F._2
Flaminio n. 28, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte attrice-
e con sede principale in Dublino 2 (Irlanda), One Molesworth Street, e Controparte_1 sede secondaria in Milano, Via della Moscova n. 18, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Milano, codice fiscale e P. IVA , R.E.A. n. , cessionaria del credito vantato da P.IVA_1 P.IVA_2
con sede legale in Londra (Regno Unito), Churchill Place n. 1, in persona del Controparte_1 proprio procuratore speciale Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Andrea Controparte_2
ON (C.F. ) e dall'Avv. Stefano Baldi (C.F. ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Giuseppe Gioacchino Belli
n. 36, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
-parte cessionaria interveniente pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI IN GIUDIZIO: per parte attrice: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, così provvedere: - nel merito, accertare, dire e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
(CF ) a ricevere copia della documentazione relativa alla rinegoziazione del C.F._1 contratto di mutuo n. 52/126738 stipulato con atto pubblico del 17 ottobre 2003 (Rep. n. 11.286 -
Racc. n. 5.271) dal Notaio Dott. e, conseguentemente, condannare Persona_1 CP_1
(p. iva – c.f. – n. REA MI-1040254) in persona del suo legale
[...] P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante p.t., avente sede in Milano (20121) via della Moscova n. 18, a esibire tutta la documentazione scritta comprovante l'intervenuta modificazione delle clausole contrattuali, in accoglimento dei motivi di cui al presente atto;
- nel merito, accertare, dire e dichiarare, la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia delle nuove condizioni contrattuali economiche e di durata pattuite in sede di rinegoziazione, in quanto concordate senza la presenza e all'insaputa dell'odierna Attrice, del contratto di mutuo n. 52/126738 stipulato con atto pubblico del 17 ottobre 2003 (Rep. n. 11.286 -
Racc. n. 5.271) dal Notaio Dott. e, conseguentemente, dichiarare la sig.ra Persona_1 [...]
(CF ) a far data dal 21 ottobre 2023 libera da ogni vincolo Parte_1 C.F._1 contrattuale con la (p. iva – c.f. – n. REA MI- Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4
1040254) in persona del suo legale rappresentante p.t., avente sede in Milano (20121) via della
Moscova n. 18, concedendo ogni connessa e consequenziale pronuncia;
- condannare CP_1
(p. iva – c.f. – n. REA MI-1040254) a rifondere tutti i danni,
[...] P.IVA_3 P.IVA_4 patrimoniali e non patrimoniali, subiti e/o non ancora subiti e ascrivibili causalmente al comportamento della odierna convenuta, anche equitativamente ritenuti e accertati;
- CP_3 condannare (p. iva – c.f. – n. REA MI-1040254) Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4 alle spese (ivi incluso il contributo unificato), diritti ed onorari del presente giudizio”. per parte convenuta: “in via preliminare - accertare e dichiarare l'assenza di legittimazione passiva in capo alla banca in relazione alla domanda risarcitoria formulata dalla sig.ra in questa sede;
Parte_1 nel merito - respingere tutte le domande formulate dalla sig.ra strianese nei confronti di in CP_1 quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
in subordine - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre la condanna della banca alla minor somma ritenuta di giustizia, disponendo la compensazione con le somme dovute dalla sig.ra
alla banca a titolo di rimborso del mutuo;
in ogni caso - con vittoria di spese e compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge”.
pagina 2 di 7 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti all'intestato Parte_1
Tribunale in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo accertarsi Controparte_1 il suo diritto a ricevere copia della documentazione relativa alla rinegoziazione del contratto di mutuo n. 52/126738 stipulato con atto pubblico del 17 ottobre 2003 (Rep. n. 11.286 - Racc. n. 5.271). Parte istante, inoltre, chiedeva accertarsi l'inefficacia delle condizioni contrattuali pattuite in sede di rinegoziazione, con conseguente liberazione della parte attrice da ogni vincolo contrattuale con nonché il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ascrivibile Controparte_1 all'istituto di credito.
Con comparsa di costituzione e risposta e atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 27.4.2021, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 quale cessionaria Deduceva infatti, che con contratto di cessione concluso in data Controparte_1
28.2.2019, filiale italiana, aveva ceduto con efficacia dal 1° marzo 2019 a Controparte_1
filiale italiana, un portafoglio di crediti e rapporti giuridici individuabili in Controparte_1 blocco, tra i quali rientra quello oggetto di causa.
L'intervenente in via preliminare chiedeva accertarsi la carenza di legittimazione passiva della banca medesima rispetto alla domanda risarcitoria avanzata dalla . Parte_1
Nel merito, domandava il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, all'udienza del 28.4.2021 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
All'udienza del 23.6.2022, tenutasi in modalità cartolare, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice rinviava all'udienza del 16.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Nel merito, sono circostanze risultanti dalla documentazione in atti che:
- in data 17.10.2003 e , legato sentimentalmente alla stessa al Parte_2 Parte_3 momento della sottoscrizione del mutuo, stipulavano contratto di mutuo n. 52/126738 con atto pubblico del 17 ottobre 2003 per l'importo di € 102.000,00 da restituirsi in n. 300 rate mensili (cfr. doc. n. 1 allegato da parte attrice);
pagina 3 di 7 - in seguito al sisma riguardante i territori dell'Emilia-Romagna, del Veneto e della Lombardia veniva posta in essere la sospensione automatica ex lege di cui all'art. 8, co. 1, d.l. n. 74/2012, rientrando nella zona colpita dal sisma l'immobile acquistato con la somma mutuata;
- con lettera del 25.10.2018, su richiesta della parte attrice, la Banca metteva a disposizione copia del piano di ammortamento aggiornato, riportante la nuova scadenza al 21.10.2028, e dal quale si evince chiaramente che una rinegoziazione del mutuo su citato è stata posta in essere dapprima in data
24.7.2012 e successivamente in data 30.10.2012 (cfr. doc. n. 4 allegato da parte attrice);
- con lettera del 28.1.2019 l'avvocato di espressamente riconosceva, in riferimento al Parte_3 contratto di mutuo di cui trattasi, la circostanza della rinegoziazione (v. doc. n. 5 allegato da parte attrice).
Orbene, quanto alla domanda di parte attrice relativa alla consegna della documentazione relativa alla rinegoziazione, si osserva che l'art. 119, quarto comma, t.u.b. dispone che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, “la pretesa del cliente alla consegna della documentazione bancaria è un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto. Esso nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio ad ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge in tema di esecuzione del contratto” (cfr. Cass. n. 1669/07).
È di tutta evidenza, dunque, il diritto alla parte attrice alla consegna della documentazione relativa alla rinegoziazione del mutuo de quo.
Peraltro, deve ritenersi certo che sia intervenuta la rinegoziazione del contratto di mutuo n. 52/126738 essendo circostanza pacificamente ammessa dagli altri due soggetti del contratto di mutuo oggetto di causa che è inoltre riportata nel piano di ammortamento depositato in atti da entrambe le parti.
i) La cessionaria intervenuta nel giudizio ex art. 111, nell'atto di costituzione in Controparte_1 giudizio ha affermato che “Ebbene, è vero che una rinegoziazione della durata del mutuo vi è stata, ma questa è avvenuta nel 2009 e non nel 2012 come sempre sostenuto dalla signora ”, Parte_1 allegando a conferma di quanto affermato il documento n. 2 contenente il piano di ammortamento. Dal documento 2 -che è analogo al doc 4 di parte attrice- si evince che a fine 2009 vi è stata la rinegoziazione del tasso di interesse con riduzione del medesimo con apposita delibera della banca. pagina 4 di 7 ii) L'avvocato del mutuatario nel richiedere con propria nota all'avvocato della Parte_3
il pagamento del 50% delle rate del mutuo, ha rappresentato le difficoltà economiche del Parte_1 proprio assistito “nel far fronte integralmente pagamento delle rate di mutuo, le condizioni del quale egli è stato costretto a rinegoziare”, (v. doc. 5 di parte attrice).
Dalla citata documentazione si evince che vi sia stata effettivamente una rinegoziazione che ha formato oggetto di delibera della banca, verosimilmente in data precedente (2009) e quindi non collegata alla sospensione delle rate per gli accadimenti del terremoto in Emilia e che detta rinegoziazione sia avvenuta per le difficoltà del mutuatario a far fronte da solo al pagamento delle rate del mutuo. Pt_3
Peraltro, poiché la “rinegoziazione” comporta una modifica degli accordi contrattuali -nella specie quantomeno con riferimento alla consistenza del tasso di interessi e al nuovo termine finale del finanziamento, protratto da ottobre 2023 al 21.10.2028- deve ritenersi del tutto inverosimile che la abbia eliminato definitivamente le proprie delibere e la documentazione contrattuale relativa CP_3 all'attuale assetto derivato dagli accordi assunti in ordine alla rinegoziazione, dovendo gli stessi regolamentare l'attuazione del rapporto di mutuo fino alla sua naturale e prolungata data di estinzione nel 2028.
Si tratta infatti, di documentazione sulla quale si fonda il diritto della banca di percepire quanto dovutole per la restituzione dell'importo mutuato, alle condizioni in atto.
In ogni caso va comunque rigettata, sotto un duplice profilo, l'eccezione di parte interveniente di essere esente dall'obbligo di consegna della documentazione ex art. 119 t.u.b. essendo decorso il termine massimo di dieci anni previsto per la conservazione della documentazione richiesta.
I)E' circostanza pacifica e risulta dalla stessa documentazione depositata dalla (docc. 4 e 5), che CP_3
l'attrice ha fatto richiesta della documentazione sulla “rinegoziazione” del mutuo quantomeno a inizio
2019 (v. doc. 4 della e che la ha risposto con nota in data 11.3.2019 ricollegando la CP_3 CP_3
“rinegoziazione” esclusivamente alla sospensione ex lege del 2012 (v. doc. 5 della . CP_3
Quindi, seguendo lo stesso assunto dell'interveniente, non essendo ancora maturati i dieci anni rispetto alla rinegoziazione del novembre 2009, a fronte della tempestiva richiesta, la aveva l'obbligo in CP_3 forza dell'art. 119, quarto comma t.u.b. di consegnare all'attrice le delibere assunte e tutta la documentazione contrattuale relativa alla rinegoziazione del 2009. Come statuito dalla Corte di
Cassazione nella pronuncia sopra citata, l'obbligo della banca sul punto discende direttamente
“dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio ad ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso una prestazione, cui ognuna delle parti è
pagina 5 di 7 tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge in tema di esecuzione del contratto” (cfr. Cass. n.
1669/07).
E' chiaro che trattandosi di richiesta di documentazione comunicata alla prima del decorso dei CP_3
10 anni e tuttavia dalla stessa non prodotta, va rigettato l'assunto di non aver potuto consegnare la documentazione in quanto eliminata allo scoccare del decennio.
ii)Peraltro, deve ritenersi, che la documentazione relativa ai rapporti bancari non possa ragionevolmente essere distrutta fintanto che perdura il rapporto controverso. Risulta dai documenti versati in atti, difatti, che il contratto di mutuo verrebbe a scadenza nell'anno 2028, mentre la causa è stata iscritta nell'anno 2020. Deve quindi ritenersi che la sia pienamente in possesso della CP_3 documentazione comprovante la rinegoziazione del mutuo e la conseguente rimodulazione del piano di ammortamento.
Ne deriva, pertanto, che la domanda di condanna alla esibizione della documentazione avanzata da parte attrice deve essere accolta.
Quanto alla domanda di accertamento di inefficacia delle condizioni contrattuali pattuite in sede di rinegoziazione, se ne deve rilevare l'estrema genericità non avendo parte attrice nulla argomentato sul punto e non essendo neanche disponibile attualmente copia dell'atto di rinegoziazione dal quale poter evincere una presunta inefficacia dello stesso o di singole clausole in esso contenute.
Ne deriva, dunque, che la relativa domanda deve essere rigettata.
Da ultimo, quanto alla domanda di risarcimento dei danni patiti a causa della condotta della Banca convenuta, questa deve ritenersi sfornita di idonea prova scritta e, pertanto, deve essere rigettata.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del
18/03/2005).
Peraltro, in adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento, ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa coincidente con l'evento, appare evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008). pagina 6 di 7 Nella specie, difettano la prova sia della condotta inadempiente o illegittima della convenuta, sia del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
Tutto quanto ciò considerato, la domanda di parte attrice deve essere accolta relativamente alla domanda di condanna di controparte all'esibizione dei documenti relativi alla rinegoziazione del mutuo con particolare riferimento agli anni 2009 e 2012.
Viste le risultanze processuali e la condotta della di omissione di reale riscontro alla richiesta di CP_3 documentazione dal 2019, le spese di lite sono poste a carico dell'interveniente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
-Accoglie la domanda di parte attrice di condanna all'esibizione dei documenti relativi alla rinegoziazione del mutuo n. 52/126738;
-Accerta e dichiara il diritto del di ricevere copia della rinegoziazione del contratto di Parte_1 mutuo n. 52/126738 stipulato con atto pubblico del 17 ottobre 2003, e per l'effetto condanna
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., avente sede in Milano, via della Controparte_1
Moscova n.18, a esibire e a produrre copia di tutta la documentazione scritta comprovante l'intervenuta rinegoziazione delle pattuizioni originarie, con particolare riferimento a quanto avvenuto negli anni
2009 e 2012;
-rigetta nel resto la domanda di parte attrice.
al pagamento delle spese legali che liquida, in favore CP_4 Controparte_1 dell'attrice in euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, 3.8.2025
Il Giudice
CL ED
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Presidente-giudice monocratico dott.ssa CL ED ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 26867 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2020 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Errante (C.F.
) ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Roma, Lungotevere C.F._2
Flaminio n. 28, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte attrice-
e con sede principale in Dublino 2 (Irlanda), One Molesworth Street, e Controparte_1 sede secondaria in Milano, Via della Moscova n. 18, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Milano, codice fiscale e P. IVA , R.E.A. n. , cessionaria del credito vantato da P.IVA_1 P.IVA_2
con sede legale in Londra (Regno Unito), Churchill Place n. 1, in persona del Controparte_1 proprio procuratore speciale Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Andrea Controparte_2
ON (C.F. ) e dall'Avv. Stefano Baldi (C.F. ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Giuseppe Gioacchino Belli
n. 36, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
-parte cessionaria interveniente pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI IN GIUDIZIO: per parte attrice: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, così provvedere: - nel merito, accertare, dire e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
(CF ) a ricevere copia della documentazione relativa alla rinegoziazione del C.F._1 contratto di mutuo n. 52/126738 stipulato con atto pubblico del 17 ottobre 2003 (Rep. n. 11.286 -
Racc. n. 5.271) dal Notaio Dott. e, conseguentemente, condannare Persona_1 CP_1
(p. iva – c.f. – n. REA MI-1040254) in persona del suo legale
[...] P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante p.t., avente sede in Milano (20121) via della Moscova n. 18, a esibire tutta la documentazione scritta comprovante l'intervenuta modificazione delle clausole contrattuali, in accoglimento dei motivi di cui al presente atto;
- nel merito, accertare, dire e dichiarare, la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia delle nuove condizioni contrattuali economiche e di durata pattuite in sede di rinegoziazione, in quanto concordate senza la presenza e all'insaputa dell'odierna Attrice, del contratto di mutuo n. 52/126738 stipulato con atto pubblico del 17 ottobre 2003 (Rep. n. 11.286 -
Racc. n. 5.271) dal Notaio Dott. e, conseguentemente, dichiarare la sig.ra Persona_1 [...]
(CF ) a far data dal 21 ottobre 2023 libera da ogni vincolo Parte_1 C.F._1 contrattuale con la (p. iva – c.f. – n. REA MI- Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4
1040254) in persona del suo legale rappresentante p.t., avente sede in Milano (20121) via della
Moscova n. 18, concedendo ogni connessa e consequenziale pronuncia;
- condannare CP_1
(p. iva – c.f. – n. REA MI-1040254) a rifondere tutti i danni,
[...] P.IVA_3 P.IVA_4 patrimoniali e non patrimoniali, subiti e/o non ancora subiti e ascrivibili causalmente al comportamento della odierna convenuta, anche equitativamente ritenuti e accertati;
- CP_3 condannare (p. iva – c.f. – n. REA MI-1040254) Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4 alle spese (ivi incluso il contributo unificato), diritti ed onorari del presente giudizio”. per parte convenuta: “in via preliminare - accertare e dichiarare l'assenza di legittimazione passiva in capo alla banca in relazione alla domanda risarcitoria formulata dalla sig.ra in questa sede;
Parte_1 nel merito - respingere tutte le domande formulate dalla sig.ra strianese nei confronti di in CP_1 quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
in subordine - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre la condanna della banca alla minor somma ritenuta di giustizia, disponendo la compensazione con le somme dovute dalla sig.ra
alla banca a titolo di rimborso del mutuo;
in ogni caso - con vittoria di spese e compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge”.
pagina 2 di 7 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti all'intestato Parte_1
Tribunale in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo accertarsi Controparte_1 il suo diritto a ricevere copia della documentazione relativa alla rinegoziazione del contratto di mutuo n. 52/126738 stipulato con atto pubblico del 17 ottobre 2003 (Rep. n. 11.286 - Racc. n. 5.271). Parte istante, inoltre, chiedeva accertarsi l'inefficacia delle condizioni contrattuali pattuite in sede di rinegoziazione, con conseguente liberazione della parte attrice da ogni vincolo contrattuale con nonché il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ascrivibile Controparte_1 all'istituto di credito.
Con comparsa di costituzione e risposta e atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 27.4.2021, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 quale cessionaria Deduceva infatti, che con contratto di cessione concluso in data Controparte_1
28.2.2019, filiale italiana, aveva ceduto con efficacia dal 1° marzo 2019 a Controparte_1
filiale italiana, un portafoglio di crediti e rapporti giuridici individuabili in Controparte_1 blocco, tra i quali rientra quello oggetto di causa.
L'intervenente in via preliminare chiedeva accertarsi la carenza di legittimazione passiva della banca medesima rispetto alla domanda risarcitoria avanzata dalla . Parte_1
Nel merito, domandava il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, all'udienza del 28.4.2021 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
All'udienza del 23.6.2022, tenutasi in modalità cartolare, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice rinviava all'udienza del 16.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Nel merito, sono circostanze risultanti dalla documentazione in atti che:
- in data 17.10.2003 e , legato sentimentalmente alla stessa al Parte_2 Parte_3 momento della sottoscrizione del mutuo, stipulavano contratto di mutuo n. 52/126738 con atto pubblico del 17 ottobre 2003 per l'importo di € 102.000,00 da restituirsi in n. 300 rate mensili (cfr. doc. n. 1 allegato da parte attrice);
pagina 3 di 7 - in seguito al sisma riguardante i territori dell'Emilia-Romagna, del Veneto e della Lombardia veniva posta in essere la sospensione automatica ex lege di cui all'art. 8, co. 1, d.l. n. 74/2012, rientrando nella zona colpita dal sisma l'immobile acquistato con la somma mutuata;
- con lettera del 25.10.2018, su richiesta della parte attrice, la Banca metteva a disposizione copia del piano di ammortamento aggiornato, riportante la nuova scadenza al 21.10.2028, e dal quale si evince chiaramente che una rinegoziazione del mutuo su citato è stata posta in essere dapprima in data
24.7.2012 e successivamente in data 30.10.2012 (cfr. doc. n. 4 allegato da parte attrice);
- con lettera del 28.1.2019 l'avvocato di espressamente riconosceva, in riferimento al Parte_3 contratto di mutuo di cui trattasi, la circostanza della rinegoziazione (v. doc. n. 5 allegato da parte attrice).
Orbene, quanto alla domanda di parte attrice relativa alla consegna della documentazione relativa alla rinegoziazione, si osserva che l'art. 119, quarto comma, t.u.b. dispone che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, “la pretesa del cliente alla consegna della documentazione bancaria è un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto. Esso nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio ad ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge in tema di esecuzione del contratto” (cfr. Cass. n. 1669/07).
È di tutta evidenza, dunque, il diritto alla parte attrice alla consegna della documentazione relativa alla rinegoziazione del mutuo de quo.
Peraltro, deve ritenersi certo che sia intervenuta la rinegoziazione del contratto di mutuo n. 52/126738 essendo circostanza pacificamente ammessa dagli altri due soggetti del contratto di mutuo oggetto di causa che è inoltre riportata nel piano di ammortamento depositato in atti da entrambe le parti.
i) La cessionaria intervenuta nel giudizio ex art. 111, nell'atto di costituzione in Controparte_1 giudizio ha affermato che “Ebbene, è vero che una rinegoziazione della durata del mutuo vi è stata, ma questa è avvenuta nel 2009 e non nel 2012 come sempre sostenuto dalla signora ”, Parte_1 allegando a conferma di quanto affermato il documento n. 2 contenente il piano di ammortamento. Dal documento 2 -che è analogo al doc 4 di parte attrice- si evince che a fine 2009 vi è stata la rinegoziazione del tasso di interesse con riduzione del medesimo con apposita delibera della banca. pagina 4 di 7 ii) L'avvocato del mutuatario nel richiedere con propria nota all'avvocato della Parte_3
il pagamento del 50% delle rate del mutuo, ha rappresentato le difficoltà economiche del Parte_1 proprio assistito “nel far fronte integralmente pagamento delle rate di mutuo, le condizioni del quale egli è stato costretto a rinegoziare”, (v. doc. 5 di parte attrice).
Dalla citata documentazione si evince che vi sia stata effettivamente una rinegoziazione che ha formato oggetto di delibera della banca, verosimilmente in data precedente (2009) e quindi non collegata alla sospensione delle rate per gli accadimenti del terremoto in Emilia e che detta rinegoziazione sia avvenuta per le difficoltà del mutuatario a far fronte da solo al pagamento delle rate del mutuo. Pt_3
Peraltro, poiché la “rinegoziazione” comporta una modifica degli accordi contrattuali -nella specie quantomeno con riferimento alla consistenza del tasso di interessi e al nuovo termine finale del finanziamento, protratto da ottobre 2023 al 21.10.2028- deve ritenersi del tutto inverosimile che la abbia eliminato definitivamente le proprie delibere e la documentazione contrattuale relativa CP_3 all'attuale assetto derivato dagli accordi assunti in ordine alla rinegoziazione, dovendo gli stessi regolamentare l'attuazione del rapporto di mutuo fino alla sua naturale e prolungata data di estinzione nel 2028.
Si tratta infatti, di documentazione sulla quale si fonda il diritto della banca di percepire quanto dovutole per la restituzione dell'importo mutuato, alle condizioni in atto.
In ogni caso va comunque rigettata, sotto un duplice profilo, l'eccezione di parte interveniente di essere esente dall'obbligo di consegna della documentazione ex art. 119 t.u.b. essendo decorso il termine massimo di dieci anni previsto per la conservazione della documentazione richiesta.
I)E' circostanza pacifica e risulta dalla stessa documentazione depositata dalla (docc. 4 e 5), che CP_3
l'attrice ha fatto richiesta della documentazione sulla “rinegoziazione” del mutuo quantomeno a inizio
2019 (v. doc. 4 della e che la ha risposto con nota in data 11.3.2019 ricollegando la CP_3 CP_3
“rinegoziazione” esclusivamente alla sospensione ex lege del 2012 (v. doc. 5 della . CP_3
Quindi, seguendo lo stesso assunto dell'interveniente, non essendo ancora maturati i dieci anni rispetto alla rinegoziazione del novembre 2009, a fronte della tempestiva richiesta, la aveva l'obbligo in CP_3 forza dell'art. 119, quarto comma t.u.b. di consegnare all'attrice le delibere assunte e tutta la documentazione contrattuale relativa alla rinegoziazione del 2009. Come statuito dalla Corte di
Cassazione nella pronuncia sopra citata, l'obbligo della banca sul punto discende direttamente
“dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio ad ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso una prestazione, cui ognuna delle parti è
pagina 5 di 7 tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge in tema di esecuzione del contratto” (cfr. Cass. n.
1669/07).
E' chiaro che trattandosi di richiesta di documentazione comunicata alla prima del decorso dei CP_3
10 anni e tuttavia dalla stessa non prodotta, va rigettato l'assunto di non aver potuto consegnare la documentazione in quanto eliminata allo scoccare del decennio.
ii)Peraltro, deve ritenersi, che la documentazione relativa ai rapporti bancari non possa ragionevolmente essere distrutta fintanto che perdura il rapporto controverso. Risulta dai documenti versati in atti, difatti, che il contratto di mutuo verrebbe a scadenza nell'anno 2028, mentre la causa è stata iscritta nell'anno 2020. Deve quindi ritenersi che la sia pienamente in possesso della CP_3 documentazione comprovante la rinegoziazione del mutuo e la conseguente rimodulazione del piano di ammortamento.
Ne deriva, pertanto, che la domanda di condanna alla esibizione della documentazione avanzata da parte attrice deve essere accolta.
Quanto alla domanda di accertamento di inefficacia delle condizioni contrattuali pattuite in sede di rinegoziazione, se ne deve rilevare l'estrema genericità non avendo parte attrice nulla argomentato sul punto e non essendo neanche disponibile attualmente copia dell'atto di rinegoziazione dal quale poter evincere una presunta inefficacia dello stesso o di singole clausole in esso contenute.
Ne deriva, dunque, che la relativa domanda deve essere rigettata.
Da ultimo, quanto alla domanda di risarcimento dei danni patiti a causa della condotta della Banca convenuta, questa deve ritenersi sfornita di idonea prova scritta e, pertanto, deve essere rigettata.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del
18/03/2005).
Peraltro, in adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento, ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa coincidente con l'evento, appare evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008). pagina 6 di 7 Nella specie, difettano la prova sia della condotta inadempiente o illegittima della convenuta, sia del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
Tutto quanto ciò considerato, la domanda di parte attrice deve essere accolta relativamente alla domanda di condanna di controparte all'esibizione dei documenti relativi alla rinegoziazione del mutuo con particolare riferimento agli anni 2009 e 2012.
Viste le risultanze processuali e la condotta della di omissione di reale riscontro alla richiesta di CP_3 documentazione dal 2019, le spese di lite sono poste a carico dell'interveniente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
-Accoglie la domanda di parte attrice di condanna all'esibizione dei documenti relativi alla rinegoziazione del mutuo n. 52/126738;
-Accerta e dichiara il diritto del di ricevere copia della rinegoziazione del contratto di Parte_1 mutuo n. 52/126738 stipulato con atto pubblico del 17 ottobre 2003, e per l'effetto condanna
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., avente sede in Milano, via della Controparte_1
Moscova n.18, a esibire e a produrre copia di tutta la documentazione scritta comprovante l'intervenuta rinegoziazione delle pattuizioni originarie, con particolare riferimento a quanto avvenuto negli anni
2009 e 2012;
-rigetta nel resto la domanda di parte attrice.
al pagamento delle spese legali che liquida, in favore CP_4 Controparte_1 dell'attrice in euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, 3.8.2025
Il Giudice
CL ED
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