Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/06/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 743/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. Vittorio Cobianchi Bellisari, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 743/2016, tra le seguenti parti:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Berardi, giusta procura in atti;
- attore
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Cristiano Nicola Rocco, giusta procura in atti;
- convenuto
Oggetto: pagamento somme.
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 23/10/2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 27/06/2016 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento di PT
e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di € 27.960,05, oltre
[...] interessi e rivalutazione dal 15/06/2015 all'effettivo pagamento.
A fondamento della domanda ha dedotto: di essere creditore del Controparte_1
per la somma di € 27.960,05, in virtù della sentenza n. 159/2015, emessa dal
[...]
Tribunale di Isernia in data 27/02/2015 a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo n. 114/2010; che in data 18/06/2015 l'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Isernia si è recato presso la sede del al fine di procedere al pignoramento dei beni ivi CP_1 presenti;
che la sede del coincide con la residenza del convenuto;
che, all'atto CP_1 del pignoramento, , al fine di evitare l'esecuzione, sentitosi telefonicamente Parte_2 con l'avv. Berardi, si è impegnato a recarsi presso il suo studio per trovare una soluzione bonaria;
che, nonostante i vari solleciti, il convenuto, sia in proprio che nella qualità di Presidente del citato , non ha provveduto ad onorare l'impegno; che quanto CP_1 espresso dal convenuto alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario costituisce una ricognizione del debito.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12/09/2016 si è costituito in giudizio PT
, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto. In particolare, ha
[...] evidenziato che il credito vantato dalla parte attrice è riferibile unicamente al
[...]
e quindi azionabile contro quest'ultimo; che per le obbligazioni Controparte_1 consortili risponde solo ed esclusivamente il ai sensi dell'art. 2615 c.c.; che la CP_1 sede del non è ubicata presso la sua residenza;
che non Controparte_1 ha mai manifestato la volontà di obbligarsi in proprio per le obbligazioni del . CP_1
All'udienza del 19/09/2017, il GOT, dott. Masotta, ha disposto il mutamento del rito, assegnando i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione documentali e nell'escussione testimoniale, in data 15/04/2024 il procedimento è stato assegnato a questo giudice che ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 23/10/2024.
OSSERVA
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Secondo la prospettazione attorea, la dichiarazione resa dal convenuto, , in Parte_2 occasione del tentativo di pignoramento del 18/06/2015, costituisce una ricognizione del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. e quindi un'assunzione di responsabilità personale, nonché una confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c.
In punto di diritto giova ricordare che l'art. 1988 c.c. prevede che “la promessa di pagamento
o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”. Dunque, la ricognizione di debito produce l'effetto di invertire l'onere della prova, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'inesistenza del debito;
il creditore, dal canto suo, deve dimostrare unicamente la ricorrenza della ricognizione.
La ricognizione di debito, di cui all'art. 1988 c.c., ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell'atto cui si riferisce il riconoscimento. Inoltre, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. civ. n. 2091/2022).
Trattandosi di atto unilaterale recettizio, gli effetti della ricognizione di debito sono subordinati al fatto che la dichiarazione negoziale: 1) esca volontariamente dalla sfera del suo autore e 2) sia destinata ed indirizzata al creditore e non ad un terzo.
Dunque, la produzione di un simile effetto implica che alla dichiarazione possa, effettivamente, riconoscersi il valore di ricognizione del debito.
Nel caso di specie, dall'esame del verbale di pignoramento redatto dall'Ufficiale Giudiziario in data 18/06/2015, non emergono elementi idonei a configurare una ricognizione del debito in capo al convenuto. Dalla lettura del verbale risulta evidente che l'impegno assunto dal convenuto rappresenta una mera dichiarazione di intenti priva di vincolatività giuridica.
In particolare, dal verbale si evince che: “il sig. accompagna il sottoscritto presso un altro PT immobile sito in c.da Selva Piana, a circa 50 mt dalla sua casa di abitazione, dove dichiara essere la sede del . Presso la sede del consorzio indicata dal sig. non vengono rinvenuti immobili CP_1 Parte_2 utilmente pignorabili. Non essendovi sugli atti notificati il numero civico, dove è stata notificata la sentenza con il precetto, il sottoscritto non è in condizione di poter stabilire quale sia la sede del per cui CP_1 deve attenersi, allo stato, alle indicazioni fornite dal sig. ”; “a questo punto il sig. PT PT sentendosi telefonicamente con l'avvocato della parte istante, si impegna a recarsi presso lo studio dell'avv. Berardi per trovare una soluzione bonaria della controversia”.
L'impegno manifestato da di recarsi presso lo studio dell'avv. Berardi per Parte_2 trovare una soluzione bonaria della controversia non può essere interpretato come una dichiarazione di volontà di assumere personalmente il debito del . Tale CP_1 dichiarazione è infatti priva di carattere vincolante e di definitività, non costituendo né un riconoscimento di debito né una promessa di pagamento. Tale affermazione si configura, al più, come una mera disponibilità a discutere la questione, priva di effetti giuridicamente vincolanti.
Ciò posto, non essendoci alcun vincolo giuridico e, pertanto, alcuna obbligazione, non può configurarsi un inadempimento.
L'attore ha inoltre tentato di qualificare le dichiarazioni rese dal convenuto alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario come una confessione stragiudiziale. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2735 c.c., affinché una confessione possa avere valore probatorio, essa deve consistere in una dichiarazione di fatti sfavorevoli a chi la rende.
Nel caso in esame, il convenuto non ha mai dichiarato di essere personalmente debitore della somma richiesta. Al contrario, ha manifestato dubbi sulla propria qualità di presidente del e ha precisato che l'ente era inattivo da circa tre anni (“il sig. CP_1 fa presente di non essere sicuro di rivestire ancora la carica di presidente del , in quanto, PT CP_1 da circa tre anni, è stato dato incarico al contabile del di preparare la documentazione necessaria CP_1 per la chiusura del stesso che non ha mai svolto una concreta attività. L'avvocato Berardi rinuncia CP_1 momentaneamente all'esecuzione” cfr. verbale del 18/06/2015). Anche questa circostanza esclude la configurabilità di una confessione stragiudiziale, non essendovi alcuna dichiarazione diretta e incondizionata di debito.
Alla luce di tali considerazioni, non sussistono i presupposti per ritenere che il convenuto abbia riconosciuto il debito o assunto obbligazioni personali nei confronti dell'attore.
Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Rigetta la domanda.
Condanna la parte attrice, alla rifusione, in favore del convenuto, Parte_1
, delle spese di lite che liquida in € 4.380,35 per compensi e spese generali, Parte_2 oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Isernia, 18/6/2025
Il giudice
Vittorio Cobianchi Bellisari