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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/12/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1216/2025 promossa da:
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federico Pula ( del Foro di Email_1 Rimini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 47841 Cattolica (RN), via M. Ravel n. 13 RICORRENTE contro
Controparte_1 Sede di Rimini in persona del
[...] Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Massimo DI GILIO, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla Via Melozzo Da Forlì n. 1/D.
- RESISTENTE -
Oggetto: INFORTUNIO SL LAVORO
Conclusioni delle parti all'udienza del 16\12\2025.
Per la parte ricorrente : Dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria o quantomeno compensazione parziale delle spese .
Per la parte resistente : Dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo di accertare che in seguito all'infortunio del 27 giugno 2024 aveva subito una menomazione della propria integrità psicofisica pari al 18 % nonché una inabilità temporanea perdurata dal 27 giugno 2024 al 15 febbraio 2025.
Si perveniva così alla udienza del 16\12\2025 nella quale si prendeva atto che l' in sede di vista collegiale aveva riconosciuto il periodo di temporanea CP_1 richiesto oltre ad un grado di lesione all'integrità psicofisica pari al 15 % ritenuto congruo dal ricorrente .
Alla luce della documentazione prodotta , la concorde richiesta delle parti può trovare sicuro accoglimento .
Stante la leale condotta processuale dell' , che ha peraltro riconosciuto le CP_1 ragioni della parte ricorrente in epoca successiva alla presentazione del ricorso , sussistono fondate ragioni per compensare parzialmente le spese processuali tra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 24\10\2025, disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' : CP_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa per un terzo le spese processuali e condanna l' alla rifusione CP_1 della restante quota di 2\3 delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate, per tale quota, in complessivi € 2.100,00 oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 16\12\2025.
Il Giudice Dott. Lucio ARDIGO'