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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/07/2025, n. 3142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3142 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Ida Ponticelli in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 14/07/2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3844/2025 vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gaetano Santagata dal quale è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti e note per la trattazione scritta
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20/3/2025, parte ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-002015457 notificata in data 18.2.2025, con la quale si è ingiunto il pagamento di € 14.430 a carico di Parte_2 quale rapp.te legale della per omesso versamento delle Parte_1 ritenute previdenziali per il periodo 12/2017 – 11/2018. Eccepiva la prescrizione quinquennale del presunto credito, non essendo mai stati notificati gli accertamenti prodromici all'adozione delle ingiunzioni impugnate. Deduceva, inoltre, la decadenza dell'Istituto dal potere sanzionatorio per intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981. Si costituiva l , che con varie argomentazioni chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso.
******
In via preliminare, si osserva che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444 c.p.c. L' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto CP_1 obbligatorio. Ciò posto, venendo al merito della controversia, si osserva che l'istante ha impugnato l'ingiunzione di pagamento in questione deducendo la tardività della stessa poiché afferenti omissioni previdenziali relative all'anno 2018, al fine di far valere l'eccezione di prescrizione della contribuzione, ex art. 3, 9°comma della legge 335/95. Segnatamente, parte ricorrente lamenta che non sarebbero stati notificati gli atti presupposti posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio. Tanto premesso, deve osservarsi in primo luogo che l'ente convenuto, sul quale gravava il relativo onere, ha provato l'avvenuta rituale notifica dell'atto di accertamento posto a base dell'ingiunzione di pagamento impugnata in questa sede. Ed invero, l'ordinanza ingiunzione n. OI-002015457 è stata preceduta dall'avviso di accertamento prot. n. .2001.20/11/2019.0168860 notificato il CP_1
24/12/2019 (cfr. relata di notifica in produzione . CP_1
Di conseguenza, vista la ritualità della notifica dell'atto di accertamento e considerato che il termine rimane sospeso, ex art. 28 L. 689/81, nel periodo di tre mesi dalla notifica dell'accertamento assegnato agli interessati per il pagamento delle quote omesse, deve ritenersi che alla data della notifica dell'ingiunzione in questa sede avversata (18.2.2025) non sia maturata alcuna prescrizione. Il ricorrente ha, inoltre, impugnato l'ingiunzione di pagamento eccependo la decadenza dell'Istituto dal potere sanzionatorio per intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981. Sostiene il ricorrente detta norma impone alla P.A. l'obbligo di contestazione immediata (primo comma) e, ove ciò non sia stato possibile, impone comunque di notificare agli interessati gli estremi della violazione entro il termine di 90 giorni;
il mancato rispetto di tale termine comporta, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 14 L. 689/81, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento. Orbene, deve osservarsi che in ipotesi di vizi riferibili al procedimento di esazione, in capo al Tribunale permane il potete-dovere di accertare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'istituto resistente. Ed invero, il mero vizio procedimentale della procedura esattoriale, non comporta l'estinzione del credito, né preclude all'ente medesimo la possibilità di ricorrere agli strumenti giudiziali ordinari.
La decadenza prevista dalla norma in ogni caso non determina altresì la decadenza sostanziale dell'ente dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria circa l'esistenza e l'ammontare del credito, comportando soltanto l'impossibilità di avvalersi del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ingiunzione (Cass. 26.11.2013, n. 26395). In particolare, l può chiedere la condanna al corrispondente adempimento CP_1 nello stesso giudizio di opposizione in cui risulti acclarata la maturazione del termine decadenziale, senza che ne risulti mutata la domanda (Cass. 23.2.2016, n. 3486). Tanto presso, questo Giudice deve pertanto esaminare la fondatezza della domanda dell'istituto. Orbene, superate, come innanzi chiarito, le eccezioni di prescrizione e di difetto di legittimazione, parte ricorrente nel merito non ha ulteriormente contestato la debenza degli importi richiesti. Rilevato che i motivi relativi alla decadenza ex art. 14 cit. possono essere superati per le ragioni esposte, in assenza di ulteriori contestazioni del ricorrente in ordine alla debenza delle somme, il ricorso va rigettato. Parte ricorrente va altresì condannata al pagamento dei crediti rivendicati dall a titolo di omesso versamento dei contributi per il periodo 12/2017 – CP_1
11/2018.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell dei contributi CP_1 omessi per il periodo 12/2017 – 11/2018;
3. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese sostenute dall CP_1 che liquida in euro 1.769 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%.
Aversa, 15/7/2025
Il giudice
dott.ssa Ida Ponticelli
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Ida Ponticelli in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 14/07/2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3844/2025 vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gaetano Santagata dal quale è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti e note per la trattazione scritta
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20/3/2025, parte ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-002015457 notificata in data 18.2.2025, con la quale si è ingiunto il pagamento di € 14.430 a carico di Parte_2 quale rapp.te legale della per omesso versamento delle Parte_1 ritenute previdenziali per il periodo 12/2017 – 11/2018. Eccepiva la prescrizione quinquennale del presunto credito, non essendo mai stati notificati gli accertamenti prodromici all'adozione delle ingiunzioni impugnate. Deduceva, inoltre, la decadenza dell'Istituto dal potere sanzionatorio per intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981. Si costituiva l , che con varie argomentazioni chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso.
******
In via preliminare, si osserva che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444 c.p.c. L' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto CP_1 obbligatorio. Ciò posto, venendo al merito della controversia, si osserva che l'istante ha impugnato l'ingiunzione di pagamento in questione deducendo la tardività della stessa poiché afferenti omissioni previdenziali relative all'anno 2018, al fine di far valere l'eccezione di prescrizione della contribuzione, ex art. 3, 9°comma della legge 335/95. Segnatamente, parte ricorrente lamenta che non sarebbero stati notificati gli atti presupposti posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio. Tanto premesso, deve osservarsi in primo luogo che l'ente convenuto, sul quale gravava il relativo onere, ha provato l'avvenuta rituale notifica dell'atto di accertamento posto a base dell'ingiunzione di pagamento impugnata in questa sede. Ed invero, l'ordinanza ingiunzione n. OI-002015457 è stata preceduta dall'avviso di accertamento prot. n. .2001.20/11/2019.0168860 notificato il CP_1
24/12/2019 (cfr. relata di notifica in produzione . CP_1
Di conseguenza, vista la ritualità della notifica dell'atto di accertamento e considerato che il termine rimane sospeso, ex art. 28 L. 689/81, nel periodo di tre mesi dalla notifica dell'accertamento assegnato agli interessati per il pagamento delle quote omesse, deve ritenersi che alla data della notifica dell'ingiunzione in questa sede avversata (18.2.2025) non sia maturata alcuna prescrizione. Il ricorrente ha, inoltre, impugnato l'ingiunzione di pagamento eccependo la decadenza dell'Istituto dal potere sanzionatorio per intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981. Sostiene il ricorrente detta norma impone alla P.A. l'obbligo di contestazione immediata (primo comma) e, ove ciò non sia stato possibile, impone comunque di notificare agli interessati gli estremi della violazione entro il termine di 90 giorni;
il mancato rispetto di tale termine comporta, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 14 L. 689/81, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento. Orbene, deve osservarsi che in ipotesi di vizi riferibili al procedimento di esazione, in capo al Tribunale permane il potete-dovere di accertare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'istituto resistente. Ed invero, il mero vizio procedimentale della procedura esattoriale, non comporta l'estinzione del credito, né preclude all'ente medesimo la possibilità di ricorrere agli strumenti giudiziali ordinari.
La decadenza prevista dalla norma in ogni caso non determina altresì la decadenza sostanziale dell'ente dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria circa l'esistenza e l'ammontare del credito, comportando soltanto l'impossibilità di avvalersi del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ingiunzione (Cass. 26.11.2013, n. 26395). In particolare, l può chiedere la condanna al corrispondente adempimento CP_1 nello stesso giudizio di opposizione in cui risulti acclarata la maturazione del termine decadenziale, senza che ne risulti mutata la domanda (Cass. 23.2.2016, n. 3486). Tanto presso, questo Giudice deve pertanto esaminare la fondatezza della domanda dell'istituto. Orbene, superate, come innanzi chiarito, le eccezioni di prescrizione e di difetto di legittimazione, parte ricorrente nel merito non ha ulteriormente contestato la debenza degli importi richiesti. Rilevato che i motivi relativi alla decadenza ex art. 14 cit. possono essere superati per le ragioni esposte, in assenza di ulteriori contestazioni del ricorrente in ordine alla debenza delle somme, il ricorso va rigettato. Parte ricorrente va altresì condannata al pagamento dei crediti rivendicati dall a titolo di omesso versamento dei contributi per il periodo 12/2017 – CP_1
11/2018.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell dei contributi CP_1 omessi per il periodo 12/2017 – 11/2018;
3. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese sostenute dall CP_1 che liquida in euro 1.769 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%.
Aversa, 15/7/2025
Il giudice
dott.ssa Ida Ponticelli