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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2872/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. HI ZZ Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 2872 del ruolo generale dell'anno 2017
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'Avv. PILUDU ANNA RITA , che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. BATTOLU SARA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Avv. Alessandra Ibba, curatrice della minore
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
1 CONCLUSIONI: per la parte ricorrente: “porre in capo al resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia minore pari a €.350,00= mensile, oltre il 70% delle spese straordinarie riconosciute secondo la Tabella nazionale di Milano;
con vittoria di spese e compensi” per parte resistente: “porre a carico del l'obbligo di corrispondere la somma di € 200,00 a CP_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia;
adottare i provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. e 333 c.c. in considerazione della circostanza che il comportamento della convenuta non soltanto non ha agevolato la ripresa del rapporto tra padre e figlia ma lo ha ostacolando ulteriormente;
vinte le spese” per la minore: “non dovrà essere adottato alcun provvedimento relativo all'affidamento della ragazza, avendo la stessa raggiunto la maggiore età; sulle questioni economiche, si rimette alla decisione del Tribunale”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.03.2017, ha domandato la pronuncia della Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 29.07.1995. Controparte_1
Ha precisato che dal matrimonio era nata una figlia, (7.04.2007), che da tempo rifiutava di Per_1
incontrare il padre, ed ha domandato la condanna del resistente alla corresponsione di un contributo di € 350,00 per il mantenimento della stessa, oltre all'assegnazione della casa coniugale.
costituitosi in giudizio, ha evidenziato che la minore rifiutava di Controparte_1
incontrarlo a causa dell'atteggiamento denigratorio nei suoi confronti assunto dalla ricorrente.
Ha, dunque, domandato l'affidamento congiunto della minore, la regolamentazione del diritto di visita e la previsione di un contributo per il mantenimento di € 150,00.
Con ordinanza del 6.11.2017, il presidente ha confermato l'obbligo del resistente, stabilito in sede di separazione, di corrispondere alla ricorrente un contributo di € 200,00 per il mantenimento della figlia.
2 Attivati i percorsi ritenuti necessari per favorire la ripresa dei rapporti tra padre e figlia, con sentenza del 28.03.2023 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha affidato la minore al servizio sociale.
A fondamento della decisione, è stato osservato che dalla relazione del ctu depositata in data
19.03.2017 era emerso che la causa del rifiuto della minore nei confronti della figura paterna era da rintracciare nel rapporto simbiotico che la minore aveva instaurato con la madre e che la situazione non risultava mutata, avendo il servizio sociale rappresentato l'esistenza di “problematicità da parte della signora nell'accompagnare nel percorso di avvicinamento alla figura Pt_1 Per_1
paterna, essendo ancora molto presente la componente conflittuale rispetto al proprio vissuto con
l'ex coniuge”.
Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per monitorare il percorso prescritto e, vista la domanda di parte resistente volta ad ottenere l'adozione dei provvedimenti ex art. 333 cc, è stato nominato un curatore speciale alla minore.
All'udienza dell'8.04.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Nulla deve essere disposto in ordine all'affidamento ed al collocamento di , avendo la stessa Per_1
raggiunto la maggiore età.
Quanto agli aspetti di carattere economico, deve rilevarsi che la ricorrente ha percepito un reddito di
€ 15.404,00 nel 2024 e di € 10.954,00 nel 2023, mentre il resistente ha percepito un reddito di €
18.921,00 nel 2023 e non ha prodotto documentazione reddituale successiva, allegando di essere disoccupato dal 31.01.2025.
Pertanto, tenuto conto della capacità lavorativa del resistente e delle aumentate esigenze di , Per_1
che non ha ripreso gli incontri con il padre con conseguente aumento di oneri in capo alla ricorrente, dispone che il corrisponderà alla entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € CP_1 Pt_1
350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
Le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione della metà.
Deve essere rigettata la domanda di parte resistente volta ad ottenere la condanna della controparte ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c, non potendo essere ricondotto il rifiuto della figlia a riprendere i rapporti con il padre unicamente alla condotta tenuta dalla ricorrente.
3 Invero, dalla relazione trasmessa in data 21.2.2018 era emerso il rifiuto di entrambe le parti all'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità.
Inoltre, la minore, sentita all'udienza dell'11.06.2021, ha lamentato il disinteresse mostrato dal padre nei suoi confronti “mi affidava ad altre persone;
una volta ad un suo amico altre volte ai suoi parenti e non mi sentivo protetta da lui” “Quando ho deciso di non incontrarlo più, lui non mi ha cercato molto, mi chiamava il giorno del compleanno, le feste, ma basta”.
Va altresì evidenziato che il disinteresse del resistente è stato in parte confermato dalla non regolare contribuzione al mantenimento della figlia ed al pagamento delle spese straordinarie, più volte lamentato dalla ricorrente.
Il invero, a fronte della avversa allegazione, ha prodotto solo alcune ricevute relative al CP_1
mantenimento corrisposto nel 2018 e nel 2019.
Tale inadempimento, come è evidente, incide non solo sul piano strettamente materiale, ma ancora di più sotto il profilo morale, essendo sintomatico del disinteresse a soddisfare le esigenze della figlia ed a creare un clima di serenità necessario per una crescita sana ed equilibrata
È dunque emerso nel corso del giudizio che la decisione della minore di interrompere i rapporti con il padre è stata influenzata dall'atteggiamento tenuto da entrambi i genitori.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
Condanna e al pagamento in favore dello Stato delle Parte_1 Controparte_1
spese per la difesa della minore, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
• Condanna a corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, la somma di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• rigetta la domanda di parte resistente volta ad ottenere la condanna della controparte ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c;
• compensa tra le parti le spese del giudizio;
• condanna e al pagamento in favore dello Stato delle Parte_1 Controparte_1
spese per la difesa della minore, liquidate in € 6.334,00 (€ 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00
4 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il giudice rel.
Dott. HI ZZ
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. HI ZZ Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 2872 del ruolo generale dell'anno 2017
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'Avv. PILUDU ANNA RITA , che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. BATTOLU SARA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Avv. Alessandra Ibba, curatrice della minore
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
1 CONCLUSIONI: per la parte ricorrente: “porre in capo al resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia minore pari a €.350,00= mensile, oltre il 70% delle spese straordinarie riconosciute secondo la Tabella nazionale di Milano;
con vittoria di spese e compensi” per parte resistente: “porre a carico del l'obbligo di corrispondere la somma di € 200,00 a CP_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia;
adottare i provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. e 333 c.c. in considerazione della circostanza che il comportamento della convenuta non soltanto non ha agevolato la ripresa del rapporto tra padre e figlia ma lo ha ostacolando ulteriormente;
vinte le spese” per la minore: “non dovrà essere adottato alcun provvedimento relativo all'affidamento della ragazza, avendo la stessa raggiunto la maggiore età; sulle questioni economiche, si rimette alla decisione del Tribunale”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.03.2017, ha domandato la pronuncia della Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 29.07.1995. Controparte_1
Ha precisato che dal matrimonio era nata una figlia, (7.04.2007), che da tempo rifiutava di Per_1
incontrare il padre, ed ha domandato la condanna del resistente alla corresponsione di un contributo di € 350,00 per il mantenimento della stessa, oltre all'assegnazione della casa coniugale.
costituitosi in giudizio, ha evidenziato che la minore rifiutava di Controparte_1
incontrarlo a causa dell'atteggiamento denigratorio nei suoi confronti assunto dalla ricorrente.
Ha, dunque, domandato l'affidamento congiunto della minore, la regolamentazione del diritto di visita e la previsione di un contributo per il mantenimento di € 150,00.
Con ordinanza del 6.11.2017, il presidente ha confermato l'obbligo del resistente, stabilito in sede di separazione, di corrispondere alla ricorrente un contributo di € 200,00 per il mantenimento della figlia.
2 Attivati i percorsi ritenuti necessari per favorire la ripresa dei rapporti tra padre e figlia, con sentenza del 28.03.2023 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha affidato la minore al servizio sociale.
A fondamento della decisione, è stato osservato che dalla relazione del ctu depositata in data
19.03.2017 era emerso che la causa del rifiuto della minore nei confronti della figura paterna era da rintracciare nel rapporto simbiotico che la minore aveva instaurato con la madre e che la situazione non risultava mutata, avendo il servizio sociale rappresentato l'esistenza di “problematicità da parte della signora nell'accompagnare nel percorso di avvicinamento alla figura Pt_1 Per_1
paterna, essendo ancora molto presente la componente conflittuale rispetto al proprio vissuto con
l'ex coniuge”.
Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per monitorare il percorso prescritto e, vista la domanda di parte resistente volta ad ottenere l'adozione dei provvedimenti ex art. 333 cc, è stato nominato un curatore speciale alla minore.
All'udienza dell'8.04.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Nulla deve essere disposto in ordine all'affidamento ed al collocamento di , avendo la stessa Per_1
raggiunto la maggiore età.
Quanto agli aspetti di carattere economico, deve rilevarsi che la ricorrente ha percepito un reddito di
€ 15.404,00 nel 2024 e di € 10.954,00 nel 2023, mentre il resistente ha percepito un reddito di €
18.921,00 nel 2023 e non ha prodotto documentazione reddituale successiva, allegando di essere disoccupato dal 31.01.2025.
Pertanto, tenuto conto della capacità lavorativa del resistente e delle aumentate esigenze di , Per_1
che non ha ripreso gli incontri con il padre con conseguente aumento di oneri in capo alla ricorrente, dispone che il corrisponderà alla entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € CP_1 Pt_1
350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
Le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione della metà.
Deve essere rigettata la domanda di parte resistente volta ad ottenere la condanna della controparte ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c, non potendo essere ricondotto il rifiuto della figlia a riprendere i rapporti con il padre unicamente alla condotta tenuta dalla ricorrente.
3 Invero, dalla relazione trasmessa in data 21.2.2018 era emerso il rifiuto di entrambe le parti all'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità.
Inoltre, la minore, sentita all'udienza dell'11.06.2021, ha lamentato il disinteresse mostrato dal padre nei suoi confronti “mi affidava ad altre persone;
una volta ad un suo amico altre volte ai suoi parenti e non mi sentivo protetta da lui” “Quando ho deciso di non incontrarlo più, lui non mi ha cercato molto, mi chiamava il giorno del compleanno, le feste, ma basta”.
Va altresì evidenziato che il disinteresse del resistente è stato in parte confermato dalla non regolare contribuzione al mantenimento della figlia ed al pagamento delle spese straordinarie, più volte lamentato dalla ricorrente.
Il invero, a fronte della avversa allegazione, ha prodotto solo alcune ricevute relative al CP_1
mantenimento corrisposto nel 2018 e nel 2019.
Tale inadempimento, come è evidente, incide non solo sul piano strettamente materiale, ma ancora di più sotto il profilo morale, essendo sintomatico del disinteresse a soddisfare le esigenze della figlia ed a creare un clima di serenità necessario per una crescita sana ed equilibrata
È dunque emerso nel corso del giudizio che la decisione della minore di interrompere i rapporti con il padre è stata influenzata dall'atteggiamento tenuto da entrambi i genitori.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
Condanna e al pagamento in favore dello Stato delle Parte_1 Controparte_1
spese per la difesa della minore, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
• Condanna a corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, la somma di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• rigetta la domanda di parte resistente volta ad ottenere la condanna della controparte ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c;
• compensa tra le parti le spese del giudizio;
• condanna e al pagamento in favore dello Stato delle Parte_1 Controparte_1
spese per la difesa della minore, liquidate in € 6.334,00 (€ 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00
4 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il giudice rel.
Dott. HI ZZ
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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