Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
RG 22609 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22609 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI DOMENICO RAMONA presso C.F._1
la quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DI DOMENICO RAMONA presso la C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/12/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI il 14/06/1976 (atto n. 221, P. II, S. A, sez. Z, anno 1976).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati tre figli, ad oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi liberamente ed espressamente aderiscono alla loro separazione, e pertanto vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
La IG.ra verrà assegnata la casa coniugale sita in Napoli alla Via Controparte_1
Montevergine n. 20;
Il sig. provvederà a trasferire la propria residenza;
Parte_1
Il sig. Di OM corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della sig.ra la somma complessiva di € 200,00, con aggiornamento CP_1
annuo secondo ISTAT come per legge.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
Il collegio rilevando che non veniva formulata istanza tramite applicativo SIAMM in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte, sig. , ammessa al patrocinio a spese Controparte_1
dello stato non provvede in questa sede alla liquidazione ex art. 83 co. 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui della delibera emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti
2 e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 221, P. II, S. A, sez.
Z, anno 1976);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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