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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/07/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 11.07.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2311/2022 R.G., avente ad oggetto “assegno per il nucleo familiare”;
promossa da:
nato in [...] il [...] e residente in [...] Parte_1 P.2, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia Licitra del Foro di C.F._1 Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 27.10.2022 cittadino tunisino e Parte_1 operaio agricolo iscritto negli elenchi del Comune di Vittoria, ha chiesto volersi accertare il proprio diritto alla percezione degli ANF sull'indennità di disoccupazione agricola riconosciutagli per le giornate lavorative svolte nell'anno 2020 - prestazione ingiustamente denegatagli dall' - e CP_2 condannare l' al pagamento delle dovute somme, oltre rivalutazione, interessi e spese. CP_1 Costituitosi in lite, l' ha preliminarmente eccepito l'improponibilità del ricorso per CP_2 difetto di domanda amministrativa e la decadenza annuale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, invocandone comunque il rigetto nel merito per difetto di prova del reddito del nucleo familiare. Ordinata ex art. 443, comma secondo, c.p.c. la sospensione del giudizio, il ricorrente ne ha quindi curato la riassunzione all'esito della presentazione del ricorso in sede amministrativa nell'assegnato termine. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 11.07.2025, nel corso della quale l' ha rappresentato l'accoglimento del ricorso in sede amministrativa e l'eseguito CP_2 pagamento della reclamata prestazione, chiedendo volersi perciò dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
***
Atteso il riconosciuto pagamento, da parte dell' della prestazione reclamata in ricorso, CP_2 va oggi senz'altro ritenuta e dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, con opportuna compensazione delle spese di lite, il ricorrente avendo introdotto il giudizio in difetto di presentazione del ricorso amministrativo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2311/2022 R.G.; dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa il 18 luglio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 11.07.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2311/2022 R.G., avente ad oggetto “assegno per il nucleo familiare”;
promossa da:
nato in [...] il [...] e residente in [...] Parte_1 P.2, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia Licitra del Foro di C.F._1 Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 27.10.2022 cittadino tunisino e Parte_1 operaio agricolo iscritto negli elenchi del Comune di Vittoria, ha chiesto volersi accertare il proprio diritto alla percezione degli ANF sull'indennità di disoccupazione agricola riconosciutagli per le giornate lavorative svolte nell'anno 2020 - prestazione ingiustamente denegatagli dall' - e CP_2 condannare l' al pagamento delle dovute somme, oltre rivalutazione, interessi e spese. CP_1 Costituitosi in lite, l' ha preliminarmente eccepito l'improponibilità del ricorso per CP_2 difetto di domanda amministrativa e la decadenza annuale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, invocandone comunque il rigetto nel merito per difetto di prova del reddito del nucleo familiare. Ordinata ex art. 443, comma secondo, c.p.c. la sospensione del giudizio, il ricorrente ne ha quindi curato la riassunzione all'esito della presentazione del ricorso in sede amministrativa nell'assegnato termine. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 11.07.2025, nel corso della quale l' ha rappresentato l'accoglimento del ricorso in sede amministrativa e l'eseguito CP_2 pagamento della reclamata prestazione, chiedendo volersi perciò dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
***
Atteso il riconosciuto pagamento, da parte dell' della prestazione reclamata in ricorso, CP_2 va oggi senz'altro ritenuta e dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, con opportuna compensazione delle spese di lite, il ricorrente avendo introdotto il giudizio in difetto di presentazione del ricorso amministrativo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2311/2022 R.G.; dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa il 18 luglio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella