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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/03/2024, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
N. 54/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Sebastiano Neri Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 54/2021 R. G., vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) e , nata
[...] C.F._2 Parte_3
a Catania il 5 Gennaio 1977 (C.F.: ), rappresentate e difese, per procura in C.F._3 atti, dall'Avv. Nuccio Ricchiazzi (con pec indicata), presso il cui studio, in Patti, via L. D'Amico n.
1, sono elettivamente domiciliate,
Appellanti contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, contumace,
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 437/2020, emessa, in data 25 giugno 2020, dal Tribunale di Patti, avente ad oggetto impugnazione di delibere condominiali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 221 d.l. 34/2020, con cui il difensore delle appellanti ha insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed ha chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2012, e Parte_1 Parte_2
premesso di essere comproprietarie di un appartamento per civile abitazione, sito Parte_3 nel Comune di Patti, via A. Doria n. 17, ricadente nella palazzina Z del condominio , CP_1 impugnavano le delibere adottate dal Condominio nelle assemblee del 9 agosto e del 24 ottobre 2012, notificate, rispettivamente, in data 16 agosto e 2 novembre 2012. Deducevano l'irregolare convocazione delle adunanze assembleari in violazione dell'art. 43 del Regolamento del Condominio, la violazione del principio di informazione per mancata allegazione dei documenti giustificativi delle spese deliberate, l'incompletezza e la contraddittorietà del rendiconto approvato con la delibera del 9 agosto 2012, l'incongruenza delle somme richieste, pari a € 11.200,00, rispetto a quelle indicate nel preventivo di spese approvato il 9 agosto 2012, l'illegittimità della costituzione del fondo cassa di cui all'assemblea del 24 ottobre 2012 per eccessiva genericità, la violazione del criterio di ripartizione
1 millesimale del carico delle spese condominiali. Chiedevano, in via preliminare, la sospensione delle delibere impugnate e, nel merito, l'annullamento delle stesse, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva il eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso, per violazione della clausola arbitrale di cui all'art. 66 del regolamento condominiale, e la decadenza per decorso del termine dei trenta giorni, evidenziando che, con riferimento alla prima delibera, l'istanza di mediazione, sebbene depositata in data 13 ottobre 2012, era stata comunicata al convenuto solo in data 17 ottobre 2012, e, con riferimento alla delibera del 24 ottobre 2012, che essa era stata notificata in data 2 novembre 2012 e il ricorso era stato depositato in data 3 dicembre 2012.
Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande dell'attore per infondatezza dei motivi.
Rigettata l'istanza cautelare e mutato il rito in quello ordinario, con sentenza n. 437/2020 del 25 giugno 2020, il Tribunale di Patti dichiarava inammissibili le domande delle attrici con riferimento all'impugnazione della delibera di assemblea condominiale del 9 agosto 2012, rigettava le domande con riferimento all'impugnazione della delibera di assemblea condominiale del 24 ottobre 2012 e condannava le attrici al pagamento, in favore del convenuto, delle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3
.
[...]
Malgrado la rituale notifica dell'appello, non si è costituito in giudizio il , Controparte_1 per cui ne va dichiarata la contumacia.
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., depositata il 24 ottobre 2023, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, il difensore ha dedotto: “Erronea dichiarazione di inammissibilità per decadenza ex art. 1137 c.c.”. Ha evidenziato che, l'effetto impeditivo della decadenza, previsto dal comma sesto dell'art. 5 del D. lgs. n. 28/2010, sulla base dei principi generali espressi dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, non può che essere collegato al compimento da parte del soggetto onerato dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di mediazione, atteso che, una volta presentata la domanda di mediazione, la fissazione della data del primo incontro e la stessa comunicazione rimangono demandate all'Organismo e, perciò, sottratte alla ingerenza dell'istante.
La doglianza è infondata.
Occorre premettere, in diritto, che, a norma dell'art. 1137 cod. civ., avverso le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione, per i dissenzienti o astenuti, e dalla data di comunicazione della deliberazione, per gli assenti. Non avendo le attrici presenziato alla riunione condominiale del 9 agosto 2012 ed essendo stata la delibera notificata alle stesse in data 16 agosto 2012, entro il 15 ottobre 2012 (considerando anche la sospensione feriale), le stesse avrebbe dovuto notificare al convenuto, l'atto di citazione introduttivo, oppure l'istanza di mediazione, ai sensi del CP_1
d.lgs. n. 28/2010.
Sennonché, dagli atti emerge che le attrici hanno presentato istanza di mediazione in data 13 ottobre
2012, ma non hanno tempestivamente notificato la domanda di mediazione alla controparte, atteso che la comunicazione è stata effettuata il 17 ottobre 2012.
In proposito, stabilisce testualmente il comma 6 dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della
2 domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'Organismo”.
Il tenore letterale della norma è chiaro e non consente di ricorrere a criteri ermeneutici sussidiari, per cui non può che ritenersi che solo la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, e non anche il mero deposito della stessa, impedisca il prodursi della decadenza.
Secondo la difesa dell'appellante, invece, l'effetto impeditivo della decadenza dovrebbe collegarsi, non già alla comunicazione, ma alla presentazione della domanda di mediazione, cioè al compimento, da parte sua, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento, non potendo farsi dipendere il rispetto del termine di decadenza dal compimento di attività dell'organismo di mediazione, indipendenti dall'iniziativa dell'istante. Tale tesi non è condivisile, contrando con il tenore letterale della disposizione, che fa decorrere l'effetto decadenziale non dalla data del deposito della domanda ma dalla sua comunicazione.
Tale interpretazione, d'altra parte, è stata condivisa dalla Suprema Corte di Cassazione, che, decidendo una controversia in materia di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, ha dettato il principio di ordine generale secondo il quale “l'istanza di mediazione che preceda la relativa domanda interrompe, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28 del 2010, il decorso del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001 dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non da quello del suo deposito” (Cass. civ., sez. II, 28/01/2019, n.
2273, che ha affermato, in motivazione, che sulla base del chiaro tenore della disposizione su citata deve ritenersi che solo la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, e non anche il mero deposito della stessa, impedisce il prodursi della decadenza).
L'infondatezza del primo motivo di appello determina l'assorbimento del secondo motivo di appello
- con cui il difensore ha lamentato, con riferimento alla sola assemblea del 9 agosto 2012, la violazione del principio di informazione - del quarto motivo - con cui è stata dedotta l'incompletezza e contraddittorietà del rendiconto approvato dalla assemblea del 9 agosto 2012 - e il quinto motivo, con il quale è stata dedotta l'annullabilità delibera adottata in data 9 agosto 2012, in conseguenza della contraddittorietà fra le quote richieste con quelle approvate nel preventivo di spesa gestione 1 luglio 2012 - 30 giugno 2013.
Con il terzo motivo di appello, il difensore ha lamentato la irregolare convocazione di entrambe le assemblee, evidenziando che malgrado l'art. 43 del Regolamento di condominio prevedesse che
“l'avviso di convocazione dovrà essere comunicato in forma scritta e inoltrato a mezzo di lettera raccomandata postale o a mano con raccolta di firme”, la maggior parte dei condomini era stata diversamente avvisata. Ha lamentato che il primo giudice non aveva esaminato tale censura.
La doglianza, che si pone ai limiti della ammissibilità, è destituita di fondamento.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, l'eccezione relativa alla omessa o irregolare convocazione di taluni dei condomini è stata esaminata e rigettata dal Tribunale, che ha osservato che le attrici non avevano eccepito la loro omessa o irregolare convocazione, ma quella di (non meglio precisati) altri condomini, ritenendo correttamente che fosse carente la legittimazione attiva in capo alle sig.re . Parte_1
Ed infatti, legittimato ad impugnare la delibera è il solo condomino pretermesso e non la generalità dei partecipanti al condominio, in quanto la mancata convocazione integra un vizio procedimentale, inerente l'esclusiva sfera d'interesse del soggetto escluso (cfr. Cass., 28 maggio 2020, n. 10071).
3 Con il sesto motivo, l'appellante ha lamentato che il primo giudice non aveva esaminato la doglianza delle attrici relativa alla illegittima costituzione di un fondo cassa.
Anche tale censura appare priva di pregio, atteso che il Tribunale ha esaminato detto motivo di impugnazione, ritenendolo, correttamente, inammissibile per carenza di interesse.
L'istituzione del fondo cassa è avvenuta, infatti, con la precedente delibera del 9 agosto 2012, limitandosi l'assemblea, con la delibera del 24 ottobre 2012, a confermare tale decisione. Pertanto,
l'eventuale annullamento della delibera del 24 ottobre 2012, non avrebbe sortito alcun effetto, rimanendo valida la precedente delibera del 9 agosto 2012, già posta a fondamento della riserva monetaria.
Ha lamentato, ancora, l'appellante che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto carente l'interesse ad impugnare le delibere per violazione del criterio di ripartizione delle spese, ribadendo che entrambe le delibere, del 9 agosto 2012 e 24 ottobre 2012, erano invalide in quanto violavano i criteri di ripartizione millesimale del carico delle spese condominiali, di cui all'art. 1123 c.c..
Anche tale censura è infondata.
Occorre premettere che, in linea di principio, in base al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione “Le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per impossibilità giuridica dell'oggetto ove l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere - oltre che per il caso oggetto della delibera - anche per il futuro. Diversamente, tali delibere sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato. In proposito, le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono circoscritte, dall'articolo 1135, nn. 2 e 3, del codice civile, alla verifica ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre modifiche ai criteri legali di riparto delle spese, che l'articolo 1123 del codice civile consente solo mediante apposita convenzione tra tutti i partecipanti al;
di modo che l'assemblea che CP_1 deliberi a maggioranza di modificare, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge e quelli convenzionalmente stabiliti (delibere cosiddette normative) si troverebbe a operare in difetto assoluto di attribuzioni”.
La censura mossa dalle attrici, concernente la violazione dei criteri dettati dalla legge in materia di ripartizione delle spese - segnatamente di quelle postali, di cancelleria e per la pulizia delle scale e del cortile - può essere esaminata solo in relazione alla delibera condominiale del 24 ottobre 2012, in quanto l'assemblea del , con la precedente delibera del 9 agosto 2012, non ha superato il CP_1 limite delle proprie attribuzioni, modificato i criteri di riparto delle spese, con la conseguenza che non può esserne rilevata la nullità.
Ciò chiarito, si osserva che, diversamente da quanto asserito dall'appellante, nel corso della riunione del 24 ottobre 2012, l'assemblea dei condomini non ha adottato alcuna delibera concernente il riparto delle spese postali, di cancelleria, o destinate alla pulizia delle scale e del cortile, che costituivano oggetto di censura da parte delle attrici. Si è, infatti, limitata ad approvare il versamento del “secondo stato di avanzamento” di lavori straordinari (punto 8 dell'ordine del giorno) “in ragione delle lavorazioni e della contabilità già eseguite”.
Nessuna delibera è stata, dunque, adottata avente ad oggetto il riparto di spese condominiali.
In ogni caso, come correttamente osservato dal primo giudice, le attrici non hanno neanche allegato alcuno specifico pregiudizio subito.
4 Sul punto, appare condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Il condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale” (Cass., 9 marzo 2017, n. 6128).
Nella specie, nulla è stato allegato e dimostrato in ordine alla specifica posizione delle attrici e all'eventuale pregiudizio subito.
L'appellante, infine, ha lamentato l'errata condanna alle spese deducendo che il Tribunale avrebbe potuto/dovuto disporne la parziale compensazione, tenendo conto del rigetto delle eccezioni sollevate dal convenuto - riguardanti la tempestività del ricorso in luogo dell'atto di citazione e la CP_1 violazione della clausola arbitrale - e considerato, con riferimento al rilevato difetto di legittimazione attiva delle deducenti, l'evolutivo mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente.
La doglianza è infondata.
Dispone il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 45, comma 11, legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile nel caso in esame) “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, la soccombenza reciproca postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti e non può, dunque, essere individuata nell'accoglimento solo parziale dell'unica domanda, ovvero nel rigetto della domanda ex art. 96
c.p.c., e a maggior ragione non può configurarsi un caso di soccombenza reciproca in presenza di rigetto di una eccezione (ex multis, Cass. civ., sez. II, 28/07/2023, n. 23035).
Nel caso in esame, la domanda formulata dalle attrici è stata in parte ritenuta inammissibile e in parte rigettata, mentre nessuna domanda era stata formulata dalla controparte, che si era limitata a formulare eccezioni in rito. Né sono state prospettate e dimostrate gravi ed eccezionali ragioni che potessero indurre alla compensazione, ancorché parziale, delle spese processuali.
Inoltre, non si ravvisa neanche alcuna assoluta novità delle questioni giuridiche trattate, né alcun mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni che possano considerarsi dirimenti.
******
Dal rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza appellata.
Nulla occorre disporre in merito alle spese processuali, non essendosi il condominio appellato costituito in giudizio.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 437/2020, Parte_1 Parte_2 Parte_3 emessa, in data 25 giugno 2020, dal Tribunale di Patti, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto, confermando la sentenza impugnata;
- Nulla sulle spese processuali.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento, da parte delle appellanti di un ulteriore un ulteriore importo a titolo di
5 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Sebastiano Neri)
6
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Sebastiano Neri Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 54/2021 R. G., vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) e , nata
[...] C.F._2 Parte_3
a Catania il 5 Gennaio 1977 (C.F.: ), rappresentate e difese, per procura in C.F._3 atti, dall'Avv. Nuccio Ricchiazzi (con pec indicata), presso il cui studio, in Patti, via L. D'Amico n.
1, sono elettivamente domiciliate,
Appellanti contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, contumace,
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 437/2020, emessa, in data 25 giugno 2020, dal Tribunale di Patti, avente ad oggetto impugnazione di delibere condominiali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 221 d.l. 34/2020, con cui il difensore delle appellanti ha insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed ha chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2012, e Parte_1 Parte_2
premesso di essere comproprietarie di un appartamento per civile abitazione, sito Parte_3 nel Comune di Patti, via A. Doria n. 17, ricadente nella palazzina Z del condominio , CP_1 impugnavano le delibere adottate dal Condominio nelle assemblee del 9 agosto e del 24 ottobre 2012, notificate, rispettivamente, in data 16 agosto e 2 novembre 2012. Deducevano l'irregolare convocazione delle adunanze assembleari in violazione dell'art. 43 del Regolamento del Condominio, la violazione del principio di informazione per mancata allegazione dei documenti giustificativi delle spese deliberate, l'incompletezza e la contraddittorietà del rendiconto approvato con la delibera del 9 agosto 2012, l'incongruenza delle somme richieste, pari a € 11.200,00, rispetto a quelle indicate nel preventivo di spese approvato il 9 agosto 2012, l'illegittimità della costituzione del fondo cassa di cui all'assemblea del 24 ottobre 2012 per eccessiva genericità, la violazione del criterio di ripartizione
1 millesimale del carico delle spese condominiali. Chiedevano, in via preliminare, la sospensione delle delibere impugnate e, nel merito, l'annullamento delle stesse, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva il eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso, per violazione della clausola arbitrale di cui all'art. 66 del regolamento condominiale, e la decadenza per decorso del termine dei trenta giorni, evidenziando che, con riferimento alla prima delibera, l'istanza di mediazione, sebbene depositata in data 13 ottobre 2012, era stata comunicata al convenuto solo in data 17 ottobre 2012, e, con riferimento alla delibera del 24 ottobre 2012, che essa era stata notificata in data 2 novembre 2012 e il ricorso era stato depositato in data 3 dicembre 2012.
Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande dell'attore per infondatezza dei motivi.
Rigettata l'istanza cautelare e mutato il rito in quello ordinario, con sentenza n. 437/2020 del 25 giugno 2020, il Tribunale di Patti dichiarava inammissibili le domande delle attrici con riferimento all'impugnazione della delibera di assemblea condominiale del 9 agosto 2012, rigettava le domande con riferimento all'impugnazione della delibera di assemblea condominiale del 24 ottobre 2012 e condannava le attrici al pagamento, in favore del convenuto, delle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3
.
[...]
Malgrado la rituale notifica dell'appello, non si è costituito in giudizio il , Controparte_1 per cui ne va dichiarata la contumacia.
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., depositata il 24 ottobre 2023, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, il difensore ha dedotto: “Erronea dichiarazione di inammissibilità per decadenza ex art. 1137 c.c.”. Ha evidenziato che, l'effetto impeditivo della decadenza, previsto dal comma sesto dell'art. 5 del D. lgs. n. 28/2010, sulla base dei principi generali espressi dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, non può che essere collegato al compimento da parte del soggetto onerato dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di mediazione, atteso che, una volta presentata la domanda di mediazione, la fissazione della data del primo incontro e la stessa comunicazione rimangono demandate all'Organismo e, perciò, sottratte alla ingerenza dell'istante.
La doglianza è infondata.
Occorre premettere, in diritto, che, a norma dell'art. 1137 cod. civ., avverso le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione, per i dissenzienti o astenuti, e dalla data di comunicazione della deliberazione, per gli assenti. Non avendo le attrici presenziato alla riunione condominiale del 9 agosto 2012 ed essendo stata la delibera notificata alle stesse in data 16 agosto 2012, entro il 15 ottobre 2012 (considerando anche la sospensione feriale), le stesse avrebbe dovuto notificare al convenuto, l'atto di citazione introduttivo, oppure l'istanza di mediazione, ai sensi del CP_1
d.lgs. n. 28/2010.
Sennonché, dagli atti emerge che le attrici hanno presentato istanza di mediazione in data 13 ottobre
2012, ma non hanno tempestivamente notificato la domanda di mediazione alla controparte, atteso che la comunicazione è stata effettuata il 17 ottobre 2012.
In proposito, stabilisce testualmente il comma 6 dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della
2 domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'Organismo”.
Il tenore letterale della norma è chiaro e non consente di ricorrere a criteri ermeneutici sussidiari, per cui non può che ritenersi che solo la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, e non anche il mero deposito della stessa, impedisca il prodursi della decadenza.
Secondo la difesa dell'appellante, invece, l'effetto impeditivo della decadenza dovrebbe collegarsi, non già alla comunicazione, ma alla presentazione della domanda di mediazione, cioè al compimento, da parte sua, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento, non potendo farsi dipendere il rispetto del termine di decadenza dal compimento di attività dell'organismo di mediazione, indipendenti dall'iniziativa dell'istante. Tale tesi non è condivisile, contrando con il tenore letterale della disposizione, che fa decorrere l'effetto decadenziale non dalla data del deposito della domanda ma dalla sua comunicazione.
Tale interpretazione, d'altra parte, è stata condivisa dalla Suprema Corte di Cassazione, che, decidendo una controversia in materia di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, ha dettato il principio di ordine generale secondo il quale “l'istanza di mediazione che preceda la relativa domanda interrompe, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28 del 2010, il decorso del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001 dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non da quello del suo deposito” (Cass. civ., sez. II, 28/01/2019, n.
2273, che ha affermato, in motivazione, che sulla base del chiaro tenore della disposizione su citata deve ritenersi che solo la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, e non anche il mero deposito della stessa, impedisce il prodursi della decadenza).
L'infondatezza del primo motivo di appello determina l'assorbimento del secondo motivo di appello
- con cui il difensore ha lamentato, con riferimento alla sola assemblea del 9 agosto 2012, la violazione del principio di informazione - del quarto motivo - con cui è stata dedotta l'incompletezza e contraddittorietà del rendiconto approvato dalla assemblea del 9 agosto 2012 - e il quinto motivo, con il quale è stata dedotta l'annullabilità delibera adottata in data 9 agosto 2012, in conseguenza della contraddittorietà fra le quote richieste con quelle approvate nel preventivo di spesa gestione 1 luglio 2012 - 30 giugno 2013.
Con il terzo motivo di appello, il difensore ha lamentato la irregolare convocazione di entrambe le assemblee, evidenziando che malgrado l'art. 43 del Regolamento di condominio prevedesse che
“l'avviso di convocazione dovrà essere comunicato in forma scritta e inoltrato a mezzo di lettera raccomandata postale o a mano con raccolta di firme”, la maggior parte dei condomini era stata diversamente avvisata. Ha lamentato che il primo giudice non aveva esaminato tale censura.
La doglianza, che si pone ai limiti della ammissibilità, è destituita di fondamento.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, l'eccezione relativa alla omessa o irregolare convocazione di taluni dei condomini è stata esaminata e rigettata dal Tribunale, che ha osservato che le attrici non avevano eccepito la loro omessa o irregolare convocazione, ma quella di (non meglio precisati) altri condomini, ritenendo correttamente che fosse carente la legittimazione attiva in capo alle sig.re . Parte_1
Ed infatti, legittimato ad impugnare la delibera è il solo condomino pretermesso e non la generalità dei partecipanti al condominio, in quanto la mancata convocazione integra un vizio procedimentale, inerente l'esclusiva sfera d'interesse del soggetto escluso (cfr. Cass., 28 maggio 2020, n. 10071).
3 Con il sesto motivo, l'appellante ha lamentato che il primo giudice non aveva esaminato la doglianza delle attrici relativa alla illegittima costituzione di un fondo cassa.
Anche tale censura appare priva di pregio, atteso che il Tribunale ha esaminato detto motivo di impugnazione, ritenendolo, correttamente, inammissibile per carenza di interesse.
L'istituzione del fondo cassa è avvenuta, infatti, con la precedente delibera del 9 agosto 2012, limitandosi l'assemblea, con la delibera del 24 ottobre 2012, a confermare tale decisione. Pertanto,
l'eventuale annullamento della delibera del 24 ottobre 2012, non avrebbe sortito alcun effetto, rimanendo valida la precedente delibera del 9 agosto 2012, già posta a fondamento della riserva monetaria.
Ha lamentato, ancora, l'appellante che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto carente l'interesse ad impugnare le delibere per violazione del criterio di ripartizione delle spese, ribadendo che entrambe le delibere, del 9 agosto 2012 e 24 ottobre 2012, erano invalide in quanto violavano i criteri di ripartizione millesimale del carico delle spese condominiali, di cui all'art. 1123 c.c..
Anche tale censura è infondata.
Occorre premettere che, in linea di principio, in base al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione “Le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per impossibilità giuridica dell'oggetto ove l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere - oltre che per il caso oggetto della delibera - anche per il futuro. Diversamente, tali delibere sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato. In proposito, le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono circoscritte, dall'articolo 1135, nn. 2 e 3, del codice civile, alla verifica ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre modifiche ai criteri legali di riparto delle spese, che l'articolo 1123 del codice civile consente solo mediante apposita convenzione tra tutti i partecipanti al;
di modo che l'assemblea che CP_1 deliberi a maggioranza di modificare, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge e quelli convenzionalmente stabiliti (delibere cosiddette normative) si troverebbe a operare in difetto assoluto di attribuzioni”.
La censura mossa dalle attrici, concernente la violazione dei criteri dettati dalla legge in materia di ripartizione delle spese - segnatamente di quelle postali, di cancelleria e per la pulizia delle scale e del cortile - può essere esaminata solo in relazione alla delibera condominiale del 24 ottobre 2012, in quanto l'assemblea del , con la precedente delibera del 9 agosto 2012, non ha superato il CP_1 limite delle proprie attribuzioni, modificato i criteri di riparto delle spese, con la conseguenza che non può esserne rilevata la nullità.
Ciò chiarito, si osserva che, diversamente da quanto asserito dall'appellante, nel corso della riunione del 24 ottobre 2012, l'assemblea dei condomini non ha adottato alcuna delibera concernente il riparto delle spese postali, di cancelleria, o destinate alla pulizia delle scale e del cortile, che costituivano oggetto di censura da parte delle attrici. Si è, infatti, limitata ad approvare il versamento del “secondo stato di avanzamento” di lavori straordinari (punto 8 dell'ordine del giorno) “in ragione delle lavorazioni e della contabilità già eseguite”.
Nessuna delibera è stata, dunque, adottata avente ad oggetto il riparto di spese condominiali.
In ogni caso, come correttamente osservato dal primo giudice, le attrici non hanno neanche allegato alcuno specifico pregiudizio subito.
4 Sul punto, appare condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Il condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale” (Cass., 9 marzo 2017, n. 6128).
Nella specie, nulla è stato allegato e dimostrato in ordine alla specifica posizione delle attrici e all'eventuale pregiudizio subito.
L'appellante, infine, ha lamentato l'errata condanna alle spese deducendo che il Tribunale avrebbe potuto/dovuto disporne la parziale compensazione, tenendo conto del rigetto delle eccezioni sollevate dal convenuto - riguardanti la tempestività del ricorso in luogo dell'atto di citazione e la CP_1 violazione della clausola arbitrale - e considerato, con riferimento al rilevato difetto di legittimazione attiva delle deducenti, l'evolutivo mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente.
La doglianza è infondata.
Dispone il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 45, comma 11, legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile nel caso in esame) “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, la soccombenza reciproca postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti e non può, dunque, essere individuata nell'accoglimento solo parziale dell'unica domanda, ovvero nel rigetto della domanda ex art. 96
c.p.c., e a maggior ragione non può configurarsi un caso di soccombenza reciproca in presenza di rigetto di una eccezione (ex multis, Cass. civ., sez. II, 28/07/2023, n. 23035).
Nel caso in esame, la domanda formulata dalle attrici è stata in parte ritenuta inammissibile e in parte rigettata, mentre nessuna domanda era stata formulata dalla controparte, che si era limitata a formulare eccezioni in rito. Né sono state prospettate e dimostrate gravi ed eccezionali ragioni che potessero indurre alla compensazione, ancorché parziale, delle spese processuali.
Inoltre, non si ravvisa neanche alcuna assoluta novità delle questioni giuridiche trattate, né alcun mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni che possano considerarsi dirimenti.
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Dal rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza appellata.
Nulla occorre disporre in merito alle spese processuali, non essendosi il condominio appellato costituito in giudizio.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 437/2020, Parte_1 Parte_2 Parte_3 emessa, in data 25 giugno 2020, dal Tribunale di Patti, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto, confermando la sentenza impugnata;
- Nulla sulle spese processuali.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento, da parte delle appellanti di un ulteriore un ulteriore importo a titolo di
5 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Sebastiano Neri)
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