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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4031 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
1. Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente
2. Dott.ssa Rosella NOCERA - Giudice
3. Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3528/2025 R.G. pendente T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Schiavoni Antonio Maria Giacomo, Parte_1 in virtù di procura in atti
- RICORRENTE -
E OR , Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza del 22.10.2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dal procuratore di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 19.3.2025 premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 527/2024 pubblicata il 7.2.2024 ed emessa nell'ambito del giudizio n.r.g. 10479/2023 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] recependo le condizioni pattuite tra essi coniugi;
Controparte_2
- in base alle condizioni di divorzio, la figlia minore (n. il 18.12.2010) Per_1 era affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e ampio diritto di visita del padre, sul quale gravava l'obbligo di contribuite al mantenimento della figlia mendiate il versamento all'ex coniuge della somma di €500,00 mensili;
- le parti prevedevano, altresì, un assegno divorzile in favore della
[...] pari a €500,00 mensili, oltre ad un ulteriore contributo di Controparte_2
€515,00 per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione presso la quale viveva la minore con la madre;
1 - orami da tempo, la era scomparsa non dando Controparte_2 più notizie di sé tano che la minore da alcuni mesi viveva esclusivamente presso la sua abitazione;
tutto quanto premesso, ha chiesto, in modifica delle condizioni di divorzio, di prevedere l'affido esclusivo della minore al padre con collocamento presso di sé e revoca di qualsivoglia contributo dovuto all'ex coniuge, anche a titolo di mantenimento della minore, con la convenzione di divorzio. Fissata la comparizione personale delle parti e disposta la trasmissione degli atti al Pm per il suo intervento in giudizio, non si è costituita in Controparte_2 giudizio benchè ritualmente evocata e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. La causa, all'esito dell'audizione del ricorrente, all'udienza del 22.10.2025 era rimessa al Collegio per la decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO Deve premettersi che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che l'accoglimento delle modifiche richieste può avvenire solo dopo che sia stato accertato il
2 sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). Nel caso di specie, parte ricorrente allega, a fondamento delle richieste di modifica avanzate, il volontario allontanamento dell'ex coniuge Controparte_2 orami da mesi e l'assenza di qualsivoglia contatto di quest'ultima con la figlia minore
Per_1
Alla luce di quanto allegato dal ricorrente e della omessa costituzione in giudizio della resistente (nei cui confronti la notifica del ricorso è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc secondo la procedura degli irreperibili), va accolta la richiesta di affido esclusivo della minore al padre, odierno ricorrente. Per_1
Ed invero, l'affido condiviso dei figli minori rappresenta il regime ordinario, derogabile, tuttavia, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., qualora risulti pregiudizievole per l'interesse dei figli, ossia qualora ponga in serio pericolo o alteri il loro equilibrio e sviluppo psico- fisico (cfr. Cass. n. 27591/2021; Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 5108/2012). In tali circostanze, infatti, ciascun genitore può chiedere l'affidamento esclusivo ed il Giudice adito provvederà in conformità alla richiesta, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti della prole di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori e di conservare, altresì, rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale ex art. 337-ter c.c. A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che «la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337- quater c.c. deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore» (cfr. Cass. n. 4056/2023; conf. Cass. n. 21425/2022; Cass. n. 1645/2022; 6535/2019). Sottolinea in particolare la Corte di legittimità che «In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore» (cfr. Cass. n. 4056/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022. Nella specie è evidente che il regime di affido condiviso della minore sia fonte di pregiudizio per come anche evincibile dalle allegazioni del ricorrente in ordine Per_1 al recente ricovero della figlia minore. Ed invero, in riferimento alla resistente, dalla valutazione degli atti di causa, è emerso un suo sostanziale disinteresse affettivo e materiale nei confronti della figlia, essendosi la
3 madre allontanata ormai da mesi (cfr. verbale di udienza del 22.10.2025 secondo cui l'ultimo incontro madre-figlia risale all'aprile 2024) senza fornire sue notizie e senza occuparsi della minore. Tali circostanze consigliano, quindi, allo stato, l'affido esclusivo di al padre. Per_1
Sul punto, la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che il pregiudizio al supremo interesse del figlio minore, nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi (come di interruzione della relazione more uxorio, può determinarsi nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come pure nell'ipotesi di totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori (v. Cass. n. 22695/2021; Cass. n. 977/2017; conf. Cass. n. 26587/2009). Nella specie l'affido esclusivo, come detto, trova la propria ragione nel sostanziale disinteresse manifestato ormai da tempo dalla resistente nei riguardi della figlia minore. La resistente ha mostrato, quindi, una sostanziale noncuranza nei riguardi della minore;
tale atteggiamento della madre in relazione all'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale è indicativo, allo stato, di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Conseguentemente, in tale ipotesi, l'affidamento condiviso sarebbe pregiudizievole e contrario all'interesse del minore. Quanto alla valutazione in positivo dell'idoneità educativa del ricorrente Parte_1
essa risulta evidente dal fatto che questi si occupa da sempre, in maniera
[...] costante, della figlia. La figlia minore deve, dunque, essere affidata in via esclusiva al padre con collocamento presso lo stesso. Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita della madre, deve rilevarsi, anche in ragione del recente ricovero presso il reparto di neuropsichiatria infantile della minore (cfr. verbale di udienza del 22.10.2025), che appare opportuno che l'eventuale ripresa degli incontri avvenga con l'intermediazione di esperti e in spazio neutro, sicchè la madre dovrà previamente rivolgersi ai Servizi Sociali competenti per territorio per l'avvio di detti incontri ove non di pregiudizio per la minore. Deve parimenti essere accolta la domanda del ricorrente di revoca del contributo da egli dovuto alla resistente per il mantenimento della minore, attesa la collocazione di Per_1 presso il padre. Allo stesso tempo, gravando su entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole, deve porsi a carico della resistente l'onere di corrispondere al ricorrente, entro il 5 di ciascun mese, la somma di €170,00, oltre adeguamento annuale istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Va ancora accolta la domanda del ricorrente di revoca del pagamento, a titolo di ulteriore contributo, della somma di €515,00 pari al canone di locazione relativo all'abitazione utilizzata dalla resistente, essendo la stessa – come evincibile dalla relata di notifica – ormai rilasciata. Deve, per contro, essere respinta la domanda di revoca dell'assegno divorzile non essendo comprovate al riguardo circostanze sopravvenute e, segnatamente, né un peggioramento delle condizioni economiche del (che risulta sgravato, con la presente Pt_1 pronuncia, dall'onere di pagare il canone di locazione relativo all'abitazione in
4 precedenza occupata dalla resistente), né il miglioramento delle condizioni economiche della OR;
ed invero, l'asserita indipendenza economica della controparte non è supportata in giudizio da alcun elemento probatorio. Le spese di lite devono porsi a carico della resistente in forza del principio di soccombenza. Tali spese si liquidano in base ai valori medi stabiliti dal dm 147/2022 per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa, ridotti del 50% in ragione dell'attività profusa e con esclusione della fase istruttoria perché non tenutasi. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , ogni ulteriore istanza disattesa e
[...] Controparte_2 rigettata, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- accoglie il ricorso nei limiti di ragione e per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 527/2024 pubblicata il 7.2.2024, affida la figlia minore (n. Per_1 il 18.12.2010) in via esclusiva al padre con collocamento presso lo stesso;
- dispone che gli incontri madre-figlia avverranno in spazio neutro e la madre provvederà a formulare apposita istanza ai Servizi Sociali competenti per territorio;
- revoca, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo posto in capo al ricorrente di corrispondere alla resistente la somma di €500,00 mensili, oltre istat, a titolo di contributo al mantenimento della minore;
- pone a carico della l'obbligo di corrispondere Controparte_2 al entro il 5 di ciascun mese, la somma di €170,00 oltre Parte_1 adeguamento annuale istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
- revoca, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo posto in capo al ricorrente di corrispondere alla resistente la somma di €515,00 mensili, a titolo di canone di locazione;
- respinge la domanda di revoca dell'assegno divorzile;
- condanna la resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano in €98,00 per esborsi documentati e in €2.906,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 4 novembre 2025. Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
5
1. Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente
2. Dott.ssa Rosella NOCERA - Giudice
3. Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3528/2025 R.G. pendente T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Schiavoni Antonio Maria Giacomo, Parte_1 in virtù di procura in atti
- RICORRENTE -
E OR , Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza del 22.10.2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dal procuratore di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 19.3.2025 premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 527/2024 pubblicata il 7.2.2024 ed emessa nell'ambito del giudizio n.r.g. 10479/2023 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] recependo le condizioni pattuite tra essi coniugi;
Controparte_2
- in base alle condizioni di divorzio, la figlia minore (n. il 18.12.2010) Per_1 era affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e ampio diritto di visita del padre, sul quale gravava l'obbligo di contribuite al mantenimento della figlia mendiate il versamento all'ex coniuge della somma di €500,00 mensili;
- le parti prevedevano, altresì, un assegno divorzile in favore della
[...] pari a €500,00 mensili, oltre ad un ulteriore contributo di Controparte_2
€515,00 per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione presso la quale viveva la minore con la madre;
1 - orami da tempo, la era scomparsa non dando Controparte_2 più notizie di sé tano che la minore da alcuni mesi viveva esclusivamente presso la sua abitazione;
tutto quanto premesso, ha chiesto, in modifica delle condizioni di divorzio, di prevedere l'affido esclusivo della minore al padre con collocamento presso di sé e revoca di qualsivoglia contributo dovuto all'ex coniuge, anche a titolo di mantenimento della minore, con la convenzione di divorzio. Fissata la comparizione personale delle parti e disposta la trasmissione degli atti al Pm per il suo intervento in giudizio, non si è costituita in Controparte_2 giudizio benchè ritualmente evocata e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. La causa, all'esito dell'audizione del ricorrente, all'udienza del 22.10.2025 era rimessa al Collegio per la decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO Deve premettersi che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che l'accoglimento delle modifiche richieste può avvenire solo dopo che sia stato accertato il
2 sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). Nel caso di specie, parte ricorrente allega, a fondamento delle richieste di modifica avanzate, il volontario allontanamento dell'ex coniuge Controparte_2 orami da mesi e l'assenza di qualsivoglia contatto di quest'ultima con la figlia minore
Per_1
Alla luce di quanto allegato dal ricorrente e della omessa costituzione in giudizio della resistente (nei cui confronti la notifica del ricorso è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc secondo la procedura degli irreperibili), va accolta la richiesta di affido esclusivo della minore al padre, odierno ricorrente. Per_1
Ed invero, l'affido condiviso dei figli minori rappresenta il regime ordinario, derogabile, tuttavia, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., qualora risulti pregiudizievole per l'interesse dei figli, ossia qualora ponga in serio pericolo o alteri il loro equilibrio e sviluppo psico- fisico (cfr. Cass. n. 27591/2021; Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 5108/2012). In tali circostanze, infatti, ciascun genitore può chiedere l'affidamento esclusivo ed il Giudice adito provvederà in conformità alla richiesta, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti della prole di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori e di conservare, altresì, rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale ex art. 337-ter c.c. A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che «la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337- quater c.c. deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore» (cfr. Cass. n. 4056/2023; conf. Cass. n. 21425/2022; Cass. n. 1645/2022; 6535/2019). Sottolinea in particolare la Corte di legittimità che «In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore» (cfr. Cass. n. 4056/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022. Nella specie è evidente che il regime di affido condiviso della minore sia fonte di pregiudizio per come anche evincibile dalle allegazioni del ricorrente in ordine Per_1 al recente ricovero della figlia minore. Ed invero, in riferimento alla resistente, dalla valutazione degli atti di causa, è emerso un suo sostanziale disinteresse affettivo e materiale nei confronti della figlia, essendosi la
3 madre allontanata ormai da mesi (cfr. verbale di udienza del 22.10.2025 secondo cui l'ultimo incontro madre-figlia risale all'aprile 2024) senza fornire sue notizie e senza occuparsi della minore. Tali circostanze consigliano, quindi, allo stato, l'affido esclusivo di al padre. Per_1
Sul punto, la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che il pregiudizio al supremo interesse del figlio minore, nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi (come di interruzione della relazione more uxorio, può determinarsi nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come pure nell'ipotesi di totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori (v. Cass. n. 22695/2021; Cass. n. 977/2017; conf. Cass. n. 26587/2009). Nella specie l'affido esclusivo, come detto, trova la propria ragione nel sostanziale disinteresse manifestato ormai da tempo dalla resistente nei riguardi della figlia minore. La resistente ha mostrato, quindi, una sostanziale noncuranza nei riguardi della minore;
tale atteggiamento della madre in relazione all'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale è indicativo, allo stato, di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Conseguentemente, in tale ipotesi, l'affidamento condiviso sarebbe pregiudizievole e contrario all'interesse del minore. Quanto alla valutazione in positivo dell'idoneità educativa del ricorrente Parte_1
essa risulta evidente dal fatto che questi si occupa da sempre, in maniera
[...] costante, della figlia. La figlia minore deve, dunque, essere affidata in via esclusiva al padre con collocamento presso lo stesso. Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita della madre, deve rilevarsi, anche in ragione del recente ricovero presso il reparto di neuropsichiatria infantile della minore (cfr. verbale di udienza del 22.10.2025), che appare opportuno che l'eventuale ripresa degli incontri avvenga con l'intermediazione di esperti e in spazio neutro, sicchè la madre dovrà previamente rivolgersi ai Servizi Sociali competenti per territorio per l'avvio di detti incontri ove non di pregiudizio per la minore. Deve parimenti essere accolta la domanda del ricorrente di revoca del contributo da egli dovuto alla resistente per il mantenimento della minore, attesa la collocazione di Per_1 presso il padre. Allo stesso tempo, gravando su entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole, deve porsi a carico della resistente l'onere di corrispondere al ricorrente, entro il 5 di ciascun mese, la somma di €170,00, oltre adeguamento annuale istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Va ancora accolta la domanda del ricorrente di revoca del pagamento, a titolo di ulteriore contributo, della somma di €515,00 pari al canone di locazione relativo all'abitazione utilizzata dalla resistente, essendo la stessa – come evincibile dalla relata di notifica – ormai rilasciata. Deve, per contro, essere respinta la domanda di revoca dell'assegno divorzile non essendo comprovate al riguardo circostanze sopravvenute e, segnatamente, né un peggioramento delle condizioni economiche del (che risulta sgravato, con la presente Pt_1 pronuncia, dall'onere di pagare il canone di locazione relativo all'abitazione in
4 precedenza occupata dalla resistente), né il miglioramento delle condizioni economiche della OR;
ed invero, l'asserita indipendenza economica della controparte non è supportata in giudizio da alcun elemento probatorio. Le spese di lite devono porsi a carico della resistente in forza del principio di soccombenza. Tali spese si liquidano in base ai valori medi stabiliti dal dm 147/2022 per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa, ridotti del 50% in ragione dell'attività profusa e con esclusione della fase istruttoria perché non tenutasi. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , ogni ulteriore istanza disattesa e
[...] Controparte_2 rigettata, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- accoglie il ricorso nei limiti di ragione e per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 527/2024 pubblicata il 7.2.2024, affida la figlia minore (n. Per_1 il 18.12.2010) in via esclusiva al padre con collocamento presso lo stesso;
- dispone che gli incontri madre-figlia avverranno in spazio neutro e la madre provvederà a formulare apposita istanza ai Servizi Sociali competenti per territorio;
- revoca, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo posto in capo al ricorrente di corrispondere alla resistente la somma di €500,00 mensili, oltre istat, a titolo di contributo al mantenimento della minore;
- pone a carico della l'obbligo di corrispondere Controparte_2 al entro il 5 di ciascun mese, la somma di €170,00 oltre Parte_1 adeguamento annuale istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
- revoca, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo posto in capo al ricorrente di corrispondere alla resistente la somma di €515,00 mensili, a titolo di canone di locazione;
- respinge la domanda di revoca dell'assegno divorzile;
- condanna la resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano in €98,00 per esborsi documentati e in €2.906,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 4 novembre 2025. Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
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