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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3292/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3292/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO Parte_1 C.F._1 MA RI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DEL ROSSO MA RI
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente agisce in giudizio per ottenere la condanna di al pagamento di € Controparte_1
11.665,13, oltre interessi e rivalutazione a titolo di retribuzione ordinaria per le mensilità di settembre e ottobre 2024, ferie e permessi rol non goduti, indennità di mancato preavviso e 13^ mensilità maturati nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la convenuta dal
15.5.2019 al 18.10.2024.
Il ricorso merita accoglimento poiché il ricorrente ha dimostrato la sussistenza (cfr contratto doc.
2 e 3) e la durata del rapporto di lavoro (cfr dimissioni doc. 5) dedotto in causa con l'orario ( vedi contratti) e l'inquadramento (livello D2 del CCNL Metalmeccanici Industria a partire dal giugno 2022, doc. doc. 4 raccolta buste paga) indicati.
Tali dati appaiono sufficienti per ritenere maturati i crediti retributivi calcolati in applicazione delle tabelle retributive del CCNL richiamato nel contratto di lavoro (come da conteggio contenuto in ricorso), alla luce del principio di diritto per cui, nella ipotesi ( quale quella all'esame del giudice) in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale, fatto costitutivo della pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad
1 esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata- per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.). ( cfr
Cass Sez. L, Sentenza n. del 05/05/2001).
Nel caso di specie l'onere non risulta assolto attesa la mancata costituzione e comparizione in udienza del datore, ritualmente citato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 11.665,13, con Controparte_1 riv. monetaria ed interessi dalle singole scadenze di cui al conteggio in atti al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.750 oltre iva e cap e contributo spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc..
Firenze, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3292/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO Parte_1 C.F._1 MA RI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DEL ROSSO MA RI
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente agisce in giudizio per ottenere la condanna di al pagamento di € Controparte_1
11.665,13, oltre interessi e rivalutazione a titolo di retribuzione ordinaria per le mensilità di settembre e ottobre 2024, ferie e permessi rol non goduti, indennità di mancato preavviso e 13^ mensilità maturati nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la convenuta dal
15.5.2019 al 18.10.2024.
Il ricorso merita accoglimento poiché il ricorrente ha dimostrato la sussistenza (cfr contratto doc.
2 e 3) e la durata del rapporto di lavoro (cfr dimissioni doc. 5) dedotto in causa con l'orario ( vedi contratti) e l'inquadramento (livello D2 del CCNL Metalmeccanici Industria a partire dal giugno 2022, doc. doc. 4 raccolta buste paga) indicati.
Tali dati appaiono sufficienti per ritenere maturati i crediti retributivi calcolati in applicazione delle tabelle retributive del CCNL richiamato nel contratto di lavoro (come da conteggio contenuto in ricorso), alla luce del principio di diritto per cui, nella ipotesi ( quale quella all'esame del giudice) in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale, fatto costitutivo della pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad
1 esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata- per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.). ( cfr
Cass Sez. L, Sentenza n. del 05/05/2001).
Nel caso di specie l'onere non risulta assolto attesa la mancata costituzione e comparizione in udienza del datore, ritualmente citato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 11.665,13, con Controparte_1 riv. monetaria ed interessi dalle singole scadenze di cui al conteggio in atti al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.750 oltre iva e cap e contributo spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc..
Firenze, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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